Sentenza breve 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 15/04/2026, n. 6782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6782 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06782/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15370/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15370 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Tamburrino, Mauro Di Cesare, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto Dirigenziale n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-del 16 settembre 2025
(notificato il 24 settembre 2025) della Direzione Generale per il Personale Militare (D.G.P.M.), con il quale il Caporale -OMISSIS- è stato prosciolto dalla ferma per “permanente non idoneità fisio-psico-attitudinale”;
- di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi precedenti e successivi, fra i quali in particolare:
a) il giudizio medico-legale, non comunicato al ricorrente ed acquisito solo in data 9/10/2025 giusta richiesta di accesso agli atti, versato nel Verbale BL/G N° -OMISSIS-del 3/6/2025, con il quale si ritiene l'odierno ricorrente "TEMPORANEAMENTE NON IDONEO AL SERVIZIO MILITARE PER GG. 7 (SETTE)"
b) il giudizio medico-legale, non comunicato al ricorrente ed acquisito solo in data 9/10/2025 giusta richiesta di accesso agli atti, di perdita permanente dell'idoneità al servizio quale Volontario in Ferma Prefissata - in base alla lettera R) n. 3 della direttiva tecnica sanitaria, nonché in base all'art. 582, comma 1, lett. r) n. 3 del T.U.O.M. - adottato nei confronti del Caporale -OMISSIS- dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma con verbale mod. BL/G n. -OMISSIS-in data 10 giugno 2025;
c) del parere tecnico, trasmesso con foglio n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-dell'11 settembre 2025, non comunicato al ricorrente ed acquisito solo in data 9/10/2025 giusta richiesta di accesso agli atti, col quale il Comando Sanità e Veterinaria di Roma “…analizzata l'intera documentazione sanitaria, anche di parte, conferma il giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. AN AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con gli atti impugnati, il ricorrente veniva dichiarato permanentemente non idoneo quale Allievo Volontario in ferma prefissata e, di conseguenza, veniva prosciolto dalla ferma contratta per perdita permanente dell’idoneità fisico-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento ai sensi dell’art. 957, comma 1, lett. f), cod. ord. mil. e veniva collocato in congedo assoluto con decorrenza dal 10 giugno 2025;
- veniva allora proposto il presente gravame con cui il ricorrente si duole di tale giudizio di inidoneità, sostenendo, sulla base di documentazione medica, di non essere affetto da alcuna patologia invalidante;
- si costituiva l’Amministrazione resistendo al ricorso;
- veniva all’uopo disposta verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 c.p.a., affidata al Collegio medico legale del Ministero della difesa in Roma;
- il Verificatore, con relazione depositata il 23/02/2026, dando atto di indagini ed accertamenti condotti, perveniva alle seguenti conclusioni diagnostiche: “In esito a quanto sopra espresso, nella cornice giuridica in cui il Collegio è stato chiamato a esprimersi, il Sig. -OMISSIS- è affetto da “Pregresso Disturbo dell’Adattamento in attuale assenza di elementi psicopatologici obiettivabili”: tale disturbo comporta l’attribuzione del coefficiente 2 nella caratteristica somato-funzionale della psiche (2 PS) del profilo sanitario che, ai sensi della normativa di riferimento per quanto attiene alla specifica materia, determina, allo stato attuale, l’idoneità al servizio al militare in ferma volontaria. Qualora, di contro, il giudizio venisse riferito “ex tunc” all’epoca del provvedimento di non idoneità permanente (giugno 2025), esso non sarebbe compatibile con l’idoneità nel ruolo dei volontari in ferma breve dell’Esercito Italiano perché riconducibile ad un profilo della lettera R p. 3 del D.M. 4 giugno 2014”.
- il Verificatore presentava, altresì, richiesta di rimborso spese di euro 400,00 oltre IVA, da versarsi a favore di Difesa Servizi spa;
- alla camera di consiglio del 08/04/2026, previo avviso alle parti di riserva di sentenza in forma semplificata, la causa è stata introitata per la decisione.
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene:
-anzitutto che, in mancanza di istanze e condizioni ostative (stanti: completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, assenza di dichiarazioni sulla proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o giurisdizione), si possa definire effettivamente il giudizio ex art. 60 c.p.a.;
- che, sul merito delle doglianze prospettate con il gravame, le conclusioni dell’Organo verificatore, attraverso il quale è stato sottoposto a sindacato di attendibilità tecnica l’iniziale valutazione preclusiva dell’Amministrazione, abbiano connotato di fondatezza il ricorso all’esito di compiuti accertamenti medici svolti in contraddittorio e di ragionevoli deduzioni tratte per come esposte sopra in premessa;
- che, infatti, risulta accertata l’attuale idoneità del ricorrente allo svolgimento del servizio militare;
- che le spese di lite debbano seguire la soccombenza, incluse quelle di verificazione nella misura richiesta dall’Organo incaricato che il Collegio reputa equa e che non è stata comunque contestata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie annullando i provvedimenti impugnati nei limiti d’interesse del ricorrente e disponendo la sua riammissione in servizio con ogni statuizione consequenziale.
Condanna l’intimata Amministrazione al pagamento a favore del ricorrente delle spese legali, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Condanna inoltre l’Amministrazione al pagamento delle spese di verificazione nella misura omnicomprensiva di euro 400,00 (quattrocento/00) più IVA, da versare a Difesa Servizi spa come da richiesta in atti dell’Ausiliario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA AN, Presidente
Domenico De Martino, Referendario
AN AM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AM | VA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.