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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 19/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
VALMASSOI GIOVANNI, Presidente e Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 600/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 173/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 1
e pubblicata il 15/05/2024
Atti impositivi:
- NOTA SPESE SPESE GIUDIZIO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia di primo grado di Padova con sentenza 173/2024 del 07/05/2024, nella causa promossa da Ricorrente_1 , Ricorrente_2 e Ricorrente_3, rilevato che le intimazioni di pagamento impugnate erano state annullate annullato in autotutela dichiarava la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
I contribuenti presentano appello.
Premettono che in data 31.03.2022 e 11.04.2022 avevano ricevuto le intimazioni di pagamento
T6SIPPN00427/2021 T6SIPPN00428/2021 relative a precedenti accertamenti emessi nei confronti del defunto Nominativo_3 sul presupposto della qualità di eredi del defunto.
Tale presupposto era errato in quanto i contribuenti avevano rinunciato il 21/05/2020, con atto notarile, all'eredità di Nominativo_3 e tale rinuncia era stata indicata espressamente nella dichiarazione di successione presentata all'Ufficio in data 03.02.2021.
Precisano, quindi, di aver presentato distinti reclami/ricorsi che venivano accolti il 21.07.2022.
Tenuto conto dell'accoglimento dei reclami i contribuenti inviavano due richieste di pagamento delle spese sostenute per la difesa a cui non seguiva alcun riscontro da parte dell'Ufficio per cui i contribuenti si determinavano ad iscrivere a ruolo i due procedimenti di impugnazione al solo fine di ottenere la liquidazione delle spese.
Nel giudizio si costituiva l'Agenzia delle Entrate che sosteneva come nulla fosse dovuto atteso l'annullamento in autotutela.
Con l'atto d'appello i contribuenti lamentano l'assenza di qualsivoglia indicazione per giustificare la compensazione delle spese.
Tale decisione è in contrasto con il principio consolidato in tema di soccombenza virtuale e l'assenza di motivazione la rende nulla.
Comunque, i contribuenti eccepiscono mancata o falsa applicazione del principio di soccombenza virtuale tenuto conto che l'annullamento è avvenuto solo in data 21.07.2022 ben oltre i 60 giorni previsti dalla legge per l'impugnazione a cui sono stati costretti i contribuenti.
SI costituisce in appello l'Agenzia delle Entrate.
Sostiene la completezza argomentativa della sentenza di primo grado che contiene, seppure sinteticamente, tutti gli elementi necessari a comprendere il percorso logico argomentativo seguito dal giudice di primo grado.
Afferma che l'avvenuta costituzione in giudizio dopo l'emissione del provvedimento di accoglimento integrale del reclamo costituisce “… uno svilimento dell'intento deflattivo e, conseguentemente, dell'obbligatorietà della mediazione tributaria.”
Evidenzia come la costituzione in giudizio sia avvenuta il 21/09/2022 impugnando così un atto che era già privo di efficacia nei loro confronti.
Ad avviso dell'Ufficio è inapplicabile il disposto dell'art. 15, comma 2 septies del D.LVO n. 546/1992 dedicato alle spese di giustizia che è riferibile solo all'ipotesi di instaurazione di una controversia avanti al giudice.
Nel caso in esame le spese attenevano solo alla fase amministrativa e non giurisdizionale e che i fatti idonei a far venire meno la posizione di contrasto erano già sorti prima della fase giurisdizionale. Da ciò consegue la inammissibilità della estensione in via analogica dei principi di liquidazione delle spese stante la difformità delle situazioni di partenza.
Il 30/12/2025 i contribuenti presentano memoria illustrativa di replica richiamando la sentenza 3592/2023 della Corte di Cassazione, sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Veneto 366/2025 e recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Padova 217 del 23/05/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto con riforma della sentenza impugnata.
La sentenza è priva di motivazione atteso che manca di sviluppare un'argomentazione, anche minima, sull'unico punto controverso ovvero la condanna alle spese.
Dato non controverso è che gli avvisi di accertamento emessi dalla Agenzia delle Entrate di Padova non erano corretti e altrettamento pacifico è che gli stessi sono stati annullati in autotutela il 21/07/2022, dopo la notifica del ricorso/reclamo avvenuta il 28/04/2022.
Ugualmente non controverso è che in contribuenti hanno avanzato una richiesta di pagamento di spese sostenute per l'attività svolta sino a quel momento senza riscontro da parte della Amministrazione.
Ora, va affermato che fondata era la richiesta di liquidazione delle spese sostenute per la presentazione del ricorso/reclamo tenuto conto che l'avviso di accertamento era errato e che i contribuenti hanno dovuto rivolgersi ad un professionista e redigere atti per ottenere il riconoscimento della fondatezza delle loro ragioni.
Si condividono le ragioni esposte dall'appellante in punto soccombenza virtuale e conseguente debenza delle spese sostenute.
Ritiene il collegio che sia abbondantemente sufficiente richiamare sia il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 3592/2023 che le argomentazioni dedotte nella sentenza di questa Corte n. 366/2025 del
12/06/2025.
Il venir meno dell'atto impositivo per annullamento in autotutela non esclude la soccombenza virtuale qualora l'annullamento sia avvenuto previa sollecitazione del contribuente e sia documentato che il contribuente ha sostenuto spese per tale attività.
Nel caso in esame sussistono entrambe le condizioni tenuto conto che l'annullamento è avvenuto solo dopo la presentazione di ricorso/reclamo formato da un difensore e che i contribuenti hanno dovuto sopportare spese per l'atto introduttivo nonchè per ottenere soddisfazione del loro diritto in sede contenziosa.
Soccombenza virtuale pacifica e effettività della spesa impongono di riconoscere la debenza delle spese con conseguente riforma della sentenza impugnata e condanna alle spese come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna parte soccombente a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre accessori.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
VALMASSOI GIOVANNI, Presidente e Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 600/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 173/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 1
e pubblicata il 15/05/2024
Atti impositivi:
- NOTA SPESE SPESE GIUDIZIO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia di primo grado di Padova con sentenza 173/2024 del 07/05/2024, nella causa promossa da Ricorrente_1 , Ricorrente_2 e Ricorrente_3, rilevato che le intimazioni di pagamento impugnate erano state annullate annullato in autotutela dichiarava la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
I contribuenti presentano appello.
Premettono che in data 31.03.2022 e 11.04.2022 avevano ricevuto le intimazioni di pagamento
T6SIPPN00427/2021 T6SIPPN00428/2021 relative a precedenti accertamenti emessi nei confronti del defunto Nominativo_3 sul presupposto della qualità di eredi del defunto.
Tale presupposto era errato in quanto i contribuenti avevano rinunciato il 21/05/2020, con atto notarile, all'eredità di Nominativo_3 e tale rinuncia era stata indicata espressamente nella dichiarazione di successione presentata all'Ufficio in data 03.02.2021.
Precisano, quindi, di aver presentato distinti reclami/ricorsi che venivano accolti il 21.07.2022.
Tenuto conto dell'accoglimento dei reclami i contribuenti inviavano due richieste di pagamento delle spese sostenute per la difesa a cui non seguiva alcun riscontro da parte dell'Ufficio per cui i contribuenti si determinavano ad iscrivere a ruolo i due procedimenti di impugnazione al solo fine di ottenere la liquidazione delle spese.
Nel giudizio si costituiva l'Agenzia delle Entrate che sosteneva come nulla fosse dovuto atteso l'annullamento in autotutela.
Con l'atto d'appello i contribuenti lamentano l'assenza di qualsivoglia indicazione per giustificare la compensazione delle spese.
Tale decisione è in contrasto con il principio consolidato in tema di soccombenza virtuale e l'assenza di motivazione la rende nulla.
Comunque, i contribuenti eccepiscono mancata o falsa applicazione del principio di soccombenza virtuale tenuto conto che l'annullamento è avvenuto solo in data 21.07.2022 ben oltre i 60 giorni previsti dalla legge per l'impugnazione a cui sono stati costretti i contribuenti.
SI costituisce in appello l'Agenzia delle Entrate.
Sostiene la completezza argomentativa della sentenza di primo grado che contiene, seppure sinteticamente, tutti gli elementi necessari a comprendere il percorso logico argomentativo seguito dal giudice di primo grado.
Afferma che l'avvenuta costituzione in giudizio dopo l'emissione del provvedimento di accoglimento integrale del reclamo costituisce “… uno svilimento dell'intento deflattivo e, conseguentemente, dell'obbligatorietà della mediazione tributaria.”
Evidenzia come la costituzione in giudizio sia avvenuta il 21/09/2022 impugnando così un atto che era già privo di efficacia nei loro confronti.
Ad avviso dell'Ufficio è inapplicabile il disposto dell'art. 15, comma 2 septies del D.LVO n. 546/1992 dedicato alle spese di giustizia che è riferibile solo all'ipotesi di instaurazione di una controversia avanti al giudice.
Nel caso in esame le spese attenevano solo alla fase amministrativa e non giurisdizionale e che i fatti idonei a far venire meno la posizione di contrasto erano già sorti prima della fase giurisdizionale. Da ciò consegue la inammissibilità della estensione in via analogica dei principi di liquidazione delle spese stante la difformità delle situazioni di partenza.
Il 30/12/2025 i contribuenti presentano memoria illustrativa di replica richiamando la sentenza 3592/2023 della Corte di Cassazione, sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Veneto 366/2025 e recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Padova 217 del 23/05/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto con riforma della sentenza impugnata.
La sentenza è priva di motivazione atteso che manca di sviluppare un'argomentazione, anche minima, sull'unico punto controverso ovvero la condanna alle spese.
Dato non controverso è che gli avvisi di accertamento emessi dalla Agenzia delle Entrate di Padova non erano corretti e altrettamento pacifico è che gli stessi sono stati annullati in autotutela il 21/07/2022, dopo la notifica del ricorso/reclamo avvenuta il 28/04/2022.
Ugualmente non controverso è che in contribuenti hanno avanzato una richiesta di pagamento di spese sostenute per l'attività svolta sino a quel momento senza riscontro da parte della Amministrazione.
Ora, va affermato che fondata era la richiesta di liquidazione delle spese sostenute per la presentazione del ricorso/reclamo tenuto conto che l'avviso di accertamento era errato e che i contribuenti hanno dovuto rivolgersi ad un professionista e redigere atti per ottenere il riconoscimento della fondatezza delle loro ragioni.
Si condividono le ragioni esposte dall'appellante in punto soccombenza virtuale e conseguente debenza delle spese sostenute.
Ritiene il collegio che sia abbondantemente sufficiente richiamare sia il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 3592/2023 che le argomentazioni dedotte nella sentenza di questa Corte n. 366/2025 del
12/06/2025.
Il venir meno dell'atto impositivo per annullamento in autotutela non esclude la soccombenza virtuale qualora l'annullamento sia avvenuto previa sollecitazione del contribuente e sia documentato che il contribuente ha sostenuto spese per tale attività.
Nel caso in esame sussistono entrambe le condizioni tenuto conto che l'annullamento è avvenuto solo dopo la presentazione di ricorso/reclamo formato da un difensore e che i contribuenti hanno dovuto sopportare spese per l'atto introduttivo nonchè per ottenere soddisfazione del loro diritto in sede contenziosa.
Soccombenza virtuale pacifica e effettività della spesa impongono di riconoscere la debenza delle spese con conseguente riforma della sentenza impugnata e condanna alle spese come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna parte soccombente a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre accessori.