Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 19/01/2026, n. 22
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Accolto
    Compensazione delle spese

    La sentenza di primo grado è priva di motivazione sull'unico punto controverso, ovvero la condanna alle spese. L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo, avvenuto dopo la notifica del reclamo/ricorso e a seguito della sollecitazione del contribuente, non esclude la soccombenza virtuale e la debenza delle spese sostenute, soprattutto quando il contribuente ha dovuto rivolgersi a un professionista e sostenere costi per ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 19/01/2026, n. 22
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 22
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo