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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 19/07/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1910/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1910/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 18/07/2025 il dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per , l'Avv. Elisa Rossini ha depositato note di trattazione scritta. Parte_1
Per gli Avv.ti Aldo Elli, Marco Biscuola e Nicoletta Pagni Controparte_1
hanno depositato note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1910/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Modena, Corso Parte_1 C.F._1
Canalgrande n. 88, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Rossini;
RICORRENTE/I
contro
C.F. e P.IVA ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Milano, Via Passione n. 8, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Elli, Marco Biscuola e Nicoletta
Pagni;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/12/2024, , assunto dalla società resistente in data 1/10/2023 Parte_1
con contratto a tempo indeterminato e qualifica iniziale di Assistant Food & Beverage Manager, 3° livello del CCNL Pubblici Esercizi, e dal 7/3/2024 con inquadramento 1° livello del CCNL di categoria in qualità di Food & Beverage Manager, ha convenuto in giudizio la al fine Controparte_1 di vedere accertata l'illegittimità del licenziamento intimatogli per giusta causa in data 17/09/2024 con sospensione cautelativa dal lavoro, a definizione del procedimento disciplinare avviato con lettera di addebito del 29/08/2024, nella quale gli è stato contestato quanto segue:
“La IG , nostra iscritta al Club DL di Modena, ha inviato un'e- mail datata 27 Testimone_1
pagina 2 di 16 agosto 2024 con la quale ha segnalato alla scrivente Società di essere vittima di maldicenze e notizie svilenti che da Lei sono state diffuse tra i membri dello staff e tra altri Soci del Club. In particolare, la IG ci riferisce di aver appreso che Lei ha diffuso la falsa notizia che con la stessa IG TE
intrattiene una relazione di natura sessuale benché la stessa sarebbe già impegnata in altra TE relazione sentimentale e di aver in più occasioni raccontato di fantasiose “scopate di fuoco, dettagliando con raccapricciante precisione rapporti intimi che sostiene siano avvenuti più volte”. Tali mendaci informazioni sono state riportate alla IG il giorno 25 agosto 2024 nel corso di confidenze TE
scambiate negli spogliatoi del Club dalle signore , RSona_1 RSona_2 RSona_3
e La IG , ci riferisce altresì di aver appreso che Lei ha chiesto al signor RSona_4 TE
, un personal trainer con cui la IG è solita svolgere sessioni di allenamento, se lui Pt_2 TE
avesse avuto rapporti intimi con la stessa, insinuando che la IG "scopo da dio" e lasciando TE
intendere di averlo sperimentato personalmente. Tale circostanza era stata riferita dal signor Pt_2 alla IG a fine maggio 2024, ma all'epoca la IG , ignara di quant'altro Lei TE TE
andava falsamente diffondendo, aveva ritenuto più utile soprassedere per non dare enfasi ad illazioni prive di qualsivoglia fondamento. Infine, la IG riferisce di ricevere da parte sua continue TE
allusioni a sfondo sessuale con riferimenti espliciti a rapporti di "coppia aperta". Tali allusioni sono state da Lei reiterate anche in occasione della visita al Club da parte di un'amica e collega della IG
, la IG a cui ha esteso tali allusioni ed a cui ha inviato anche dei messaggi TE Testimone_2
whatapps. La IG aveva visitato il Club per valutare la possibilità di sottoscrivere Testimone_2
un abbonamento, ma a causa del suo comportamento ha comprensibilmente desistito da ogni proposito.
A fronte delle gravi accuse mosse nei suoi confronti, DL ha avviato un'indagine interna interpellando le persone citate le quali hanno tutte confermato le circostanze sopra descritte e quanto riferito dalla IG . TE
Le condotte sopra descritte si palesano molto gravi: il diffondere o lasciare intendere che tra Lei e la IG sussista una relazione, per giunta di natura puramente sessuale, quando tale relazione TE
è negata dalla diretta interessata così come disquisire circa le (presunte) capacità amatorie della IG , nonché rivolgere alla stessa indesiderate allusioni a sfondo sessuale sono TE
comportamenti inaccettabili per qualsiasi contesto sociale e lavorativo e possono concretizzare ipotesi di molestie.
Tale suo comportamento oltre che essere in contrasto con le basilari regole di rispetto e senso civico, viola la dignità e l'onorabilità della persona oggetto dei suoi non graditi apprezzamenti e/o dei suoi beceri commenti e lede altresì l'immagine di DL nei confronti dei propri iscritti e dei terzi tant'è che ha
pagina 3 di 16 determinato per una perdita derivante dalla mancata sottoscrizione Controparte_1 dell'abbonamento da parte della IG Non solo, ma tale suo comportamento espone DL al Tes_2
rischio di possibili richieste risarcitorie ex art. 2043 c.c.
Atteso quanto precede, riteniamo che il Suo comportamento in violazione delle norme del contratto collettivo al suo rapporto di lavoro, ed in particolare dell'art. 8 del CCNL, del regolamento aziendale
e, comunque, delle norme della basilari norme di etica e dei fondamentali doveri che Le derivano dal
Suo rapporto di lavoro subordinato alle nostre dipendenze, con particolare riguardo agli obblighi di subordinazione collaborazione, obbedienza, diligenza di cui agli articoli 2094 e 2014 del Codice Civile, nonché ai generali canoni di buona fede correttezza contrattuale” (cfr. doc. 7 ricorso).
Premessa in ricorso l'insussistenza del fatto materiale oggetto di addebito, la finalità ritorsiva del licenziamento intimato, l'intervenuta decadenza dall'adozione del provvedimento disciplinare per violazione del termine di 10 giorni previsto dal CCNL di categoria, la riconducibilità dell'inadempienza oggetto di addebito ad illecito passibile di sanzione conservativa secondo la contrattazione collettiva, la spettanza dell'indennità per mancato preavviso e di ulteriori differenze retributive maturate in forza del rapporto di lavoro secondo i conteggi allegati al ricorso (v. doc. 16 ricorso), parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la nullità, inefficacia, illegittimità e comunque
l'invalidità del licenziamento intimato dalla società con lettera datata 17 CP_1 Controparte_1 settembre 2024 per i motivi esposti in premessa e, per l'effetto, in via principale: condannare la società
in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede legale in 20058 Controparte_1
ER RR (MI), Via dello Sport 1 e sede locale in 41126 Modena Stradello San Marone 50,
C.F. e P.IVA ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 d.lgs. 23/2015, a reintegrare il signor P.IVA_1 [...]
nel posto di lavoro, con ulteriore condanna al pagamento di una indennità commisurata Parte_1 all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione e alla regolarizzazione contributiva;
in via subordinata, condannare la società in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede legale Controparte_1
in 20058 ER RR (MI), Via dello Sport 1 e sede locale in 41126 Modena Stradello San
Marone 50, C.F. e P.IVA ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 secondo comma d.lgs. P.IVA_1
23/2015, a reintegrare il signor nel posto di lavoro, con ulteriore condanna al pagamento Parte_1 di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegrazione e alla regolarizzazione contributiva, nel limite massimo di 12 mensilità (o condannare la società a quanto ritenuto di giustizia); in via di ulteriore subordine, condannare la società in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
pagina 4 di 16 tempore, con sede legale in 20058 ER RR (MI), Via dello Sport 1 e sede locale in 41126
Modena Stradello San Marone 50, C.F. e P.IVA ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 P.IVA_1
primo comma d.lgs. 23/2015, a corrispondere al signor una somma ricompresa tra 6 e 36 Parte_1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR nella misura che risulterà di giustizia all'esito della espletanda istruttoria, nonché in ogni caso a corrispondere la somma lorda di euro 5.285,72 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (o condannare la società a quanto ritenuto di giustizia). 2) Accertarsi dirsi tenuta e condannarsi la società in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, con sede legale in 20058 ER RR (MI), Via dello Sport 1 e sede locale in 41126
Modena Stradello San Marone 50, C.F. e P.IVA al pagamento della somma della somma P.IVA_1
complessiva di euro 1.089,49, di cui euro 327,38 a titolo di quattordicesima, euro 122,93 a titolo di lavoro festivo prestato nel mese di luglio 2024, euro 508,24 a titolo di retribuzione ordinaria, euro
130,94 a titolo di tredicesima, oltre ad euro 714,77 per differenze sul TFR (o condannare la società a quanto ritenuto di giustizia) 3) Accertarsi dirsi tenuta e condannarsi la società Controparte_1
[...
in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede legale in 20058 ER RR
(MI), Via dello Sport 1 e sede locale in 41126 Modena Stradello San Marone 50, C.F. e P.IVA
, al pagamento della somma di euro 2.134,62 illegittimamente trattenute dalle spettanze P.IVA_1
relative ai periodi paga settembre e ottobre 2024 (o condannare la società a quanto ritenuto di giustizia)
In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari.”.
Si è costituita la società che, dedotta l'infondatezza in fatto e in diritto del Controparte_1
ricorso e delle rivendicazioni economiche avanzate dal sig. ha chiesto il rigetto delle domande Pt_1
attoree.
Istruita documentalmente e a mezzo delle prove orali ammesse con ordinanze del 6/2/2025 e del
27/3/2025, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 24/6/2025, celebrata con le forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
1) SUL LICENZIAMENTO
Va fin da subito risolta la questione sollevata dal ricorrente sulla illegittimità del licenziamento per intervenuta violazione del termine di dieci giorni fissato dalla regolamentazione pattizia per l'adozione del provvedimento disciplinare.
Si fa riferimento nel caso di specie all'art. 144 comma 6 del CCNL di categoria, il quale recita:
“L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per pagina 5 di 16 presentare le sue giustificazioni” (cfr. doc. 17 ricorso).
In punto diritto, la violazione del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, stabilito dalla contrattazione collettiva, è idonea a integrare una violazione della procedura di cui all'art. 7 st. lav., tale da rendere operativa - ove la sanzione sia costituita da un licenziamento disciplinare - la tutela prevista dall'art. 18, comma 6, dello stesso Statuto, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, purché il ritardo nella comunicazione del predetto licenziamento non risulti, con accertamento in fatto riservato al giudice di merito, notevole e ingiustificato, tale da ledere in senso non solo formale ma anche sostanziale il principio di tempestività, per l'affidamento in tal modo creato nel lavoratore sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto e per la contrarietà del ritardo datoriale agli obblighi di correttezza e buona fede (cfr. Cass. n. 10802 del 21/04/2023).
Ciò premesso, è pacifico che il sig. ricevuta la contestazione disciplinare integralmente riportata in Pt_1
data 29/8/2024, abbia reso le proprie giustificazioni in data 2/9/2024 le quali sono state tempestivamente
(giacché il termine per le giustificazioni sarebbe andato a scadere il 3/9/2024) riscontrate dalla società il
13/9/2024. In tale nota di riscontro, il datore di lavoro comunicava la volontà di proseguire l'indagine istruttoria, come in sua facoltà, e la data entro la quale si sarebbe concluso il procedimento disciplinare;
termine rispettato dalla parte datoriale con la definizione del procedimento in data 17/9/2024.
Alla luce di tali evidenze documentali, non può ritenersi violato il principio di tempestività dell'azione disciplinare né può ravvisarsi una sostanziale compromissione del diritto di difesa del ricorrente o dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, nei termini chiariti dalla S.C.
Ricorre infatti una dilazione trascurabile e irrilevante del termine previsto dalla regolamentazione pattizia per l'adozione del provvedimento disciplinare, di fatto limitata a pochi giorni e, in ogni caso, tempestivamente motivata dal datore di lavoro con lettera del 13/9/2024.
La dilazione di qualche giorno appare del tutto ragionevole e ampiamente giustificata dalla delicatezza e dalla complessità del fatto contestato al sig. nonché dalla necessità di un approfondimento istruttorio Pt_1
che consentisse alla parte datoriale, date le circostanze e anche al fine di tutelare la posizione lavorativa del dipendente, l'acquisizione di elementi fattuali e valutativi sufficientemente certi per l'eventuale profilazione della responsabilità disciplinare in seguito alla segnalazione ricevuta da un soggetto terzo
(una utente del club, sig.ra . TE
Parimenti infondata l'eccezione di genericità della contestazione sollevata dal ricorrente.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui la contestazione di addebito deve fornire al lavoratore le indicazioni necessarie per individuare, nella sua materialità, il fatto addebitato. La giurisprudenza di pagina 6 di 16 legittimità ha chiarito in più occasioni che la contestazione disciplinare costituisce l'indefettibile atto con cui si instaura il contraddittorio tra il datore di lavoro e l'incolpato e che detta contestazione deve essere puntuale e specifica in modo da consentire al lavoratore incolpato un'immediata ed efficace difesa, fissando la portata ed i limiti del comportamento indicato come illecito, senza che sia più possibile un successivo mutamento del fatto addebitato (cfr. Cass. n. 5115/2010).
Da una piana lettura della lettera di addebito riportata integralmente, risulta pienamente rispettato il principio di specificità della contestazione. Il nucleo essenziale dei fatti emerge chiaramente dalla contestazione disciplinare, le condotte addebitate sono descritte in modo dettagliato, tanto da aver consentito al ricorrente il pieno esercizio del diritto di difesa sia in sede disciplinare che nel presente giudizio.
Ciò posto, oggetto del giudizio è l'accertamento della nullità ovvero della illegittimità del licenziamento disciplinare del 17/09/2024 per i fatti contestati nella lettera di addebitato sopra riportata, ai fini dell'applicazione delle tutele gradatamente invocate dal lavoratore ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 3, commi
1 e 2, del d.lgs. 23/2015. Normativa la cui applicazione ratione temporis è pacifica.
Nella narrazione attorea, la liceità del licenziamento impugnato sarebbe inquinata da comportamenti datoriali vessatori a danno del sig. poiché figura non gradita a superiori e colleghi. Pt_1
A sostegno di tale prospettazione, il sig. allega corrispondenza nella quale si fa riferimento alle Pt_1
difficoltà di gestione del reparto Food & Beverage per carenza di personale e nella quale sarebbe stato indicato negativamente da uno dei responsabili per il vestiario indossato sul luogo di lavoro, in particolare per le calzature non conformi agli standards aziendali (v. doc. 10, 11, 12 e 13 ricorso). Circostanze che,
a dire del ricorrente, dimostrerebbero la pretestuosità della contestazione disciplinare e la natura illecita del licenziamento intimato, corroborate dalle deposizioni testimoniali rese in corso di causa da alcune dipendenti di cui il era responsabile all'epoca dei fatti, che si sarebbero espresse sfavorevolmente su Pt_1 di lui, definendolo “persona lunatica” sul luogo di lavoro (v. verbale d'udienza dell'8/5/2025, teste
, e sui rapporti di lavoro intercorsi, che “non sempre sono stati buonissimi” (v. verbale d'udienza Per_1
del 27/3/2025, teste . Per_2
Come è noto, l'onere della prova del carattere ritorsivo del provvedimento adottato dal datore di lavoro grava sul lavoratore e può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, dovendo tale intento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro (v. Cass. Civ. n. 10047 del 2004; Cass. Civ. n. 18283 del
2010).
pagina 7 di 16 Si è ulteriormente precisato (Cass. Civ. n. 23583 del 2019 cit.) che, ove il lavoratore deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica di fatti dal medesimo allegati a fondamento della domanda richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, poiché la nullità per motivo illecito ai sensi dell'art. 1345 c.c., richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente (Cass.
Civ. n. 9468 del 2019).
Infatti, l'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 5, l'esistenza di giusta causa o giustificato motivo del recesso;
solo ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'illiceità del motivo unico e determinante (l'intento ritorsivo) che si cela dietro il negozio di recesso (in tal senso Cass. Civ. n. 26035 del 2016; Cass. Civ. n. 23149 del
2016; Cass. Civ. n. 6501 del 2013).
Orbene, ad avviso della Suprema Corte il licenziamento per ritorsione costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona a lui legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità ex art. 1345 cod. civ. del licenziamento, quando la finalità ritorsiva abbia costituito il motivo esclusivo e determinante dell'atto espulsivo (ex multis, Cass.
3.12.2019, n. 31527; Cass. 17.1.12019, n. 1195; Cass. 19.11.2018, n. 29764; Cass. 3.12.2015, n. 24648;
Cass. 18.3.2011, n. 6282;).
Ne consegue che, allorquando il lavoratore alleghi che il licenziamento gli è stato intimato per un motivo illecito esclusivo e determinante ex art. 1345 cod. civ., il datore di lavoro non è esonerato dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 L. 15.7.1966, n. 604, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
quindi l'indagine in ordine alla sussistenza nonché al carattere esclusivo e determinante del motivo ritorsivo dovrà essere condotta successivamente a quella concernente il presupposto giustificativo addotto dalla società datrice a fondamento del licenziamento intimato e solo nell'ipotesi di accertata insussistenza della stessa;
diversamente, infatti, il motivo ritorsivo non sarebbe, per forza di cose, esclusivo e determinante e quindi non renderebbe nullo il negozio estintivo.
In questo senso si è pronunciata di recente la Suprema Corte (Cass. 23.9.2019, n. 23583; Cass. 4.4.2019,
n. 9468), la quale ha statuito con cristallina chiarezza: “Per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo [ L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1 … [oggi anche d.lgs. 23/2015 art. 2], perché adottato per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c. c., occorre che il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, per cui la nullità deve essere esclusa se con lo stesso concorra un motivo lecito, come una giusta causa ( art. 2119 c.c. c.) o un giustificato motivo (L. n. 604 del 1966 , pagina 8 di 16 ex art. 3). Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l'unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.
L'esclusività sta a significare che il motivo illecito può concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest'ultimo sia stato formalmente addotto, ma non sussistente nel riscontro giudiziale. Il giudice, una volta riscontrato che il datore di lavoro non abbia assolto gli oneri su di lui gravanti e riguardanti la dimostrazione del giustificato motivo, procede alla verifica delle allegazioni poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo ritorsivo, il cui positivo riscontro giudiziale dà luogo all'applicazione della più ampia e massima tutela prevista dalla L.
n. 300 del 1970, art. 18, comma 1 [oggi anche d.lgs. 23/2015, art. 2].
Dunque, in ipotesi di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica di fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, che risulti solo allegata dal datore, ma non provata in giudizio, poiché la nullità per motivo illecito ex art. 1345 c.c. richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente…”.
Pertanto, preliminarmente all'analisi della fondatezza del dedotto motivo di impugnazione del licenziamento, appare necessario scrutinare la sussistenza dei fatti addotti a fondamento della contestazione disciplinare e della giusta causa o giustificato motivo di recesso, il cui onere probatorio grava sulla datrice di lavoro (Cass. n. 7830 del 29.03.2018).
Si procede quindi, in via prioritaria, a scrutinare la sussistenza o meno degli addebiti mossi al ricorrente.
Le condotte addebitate al sig. consistono in sintesi: Pt_1
1. nell'aver diffuso nell'ambiente di lavoro la falsa notizia di una relazione di natura sessuale con una iscritta ed utente del club di Modena, “dettagliando con raccapricciante precisione Testimone_1 rapporti intimi”;
2. nell'avere adoperato sul luogo di lavoro nei riguardi della sig.ra espressioni lesive della sua TE
onorabilità e dignità, in particolare in un dialogo col personal trainer della sig.ra TE [...]
; Parte_3
3. nell'aver rivolto direttamente alla sig.ra allusioni di natura sessuale durante il lavoro, facendo TE riferimento alle sue pratiche di “coppia aperta”;
4. di aver fatto allusioni del medesimo tenore anche in presenza di amica della sig.ra Testimone_2
pagina 9 di 16 conosciuta in pausa pranzo in occasione di una visita al club nel mese di maggio 2024, che TE avrebbe desistito dall'iscrizione alla a seguito di alcuni messaggi ricevuti poco dopo dal CP_1 sig. anch'essi contenenti espliciti riferimenti sessuali. Pt_1
Fatti denunciati dalla sig.ra con e-mail indirizzata alla società in data 27/8/2024 (v. doc. 2 TE memoria di costituzione) e dalla stessa confermati in corso di causa (v. verbale d'udienza dell'8/5/2025).
Va infatti evidenziato come non sussistano significative discontinuità tra il contenuto dell'e-mail - poi coerentemente riportato nella lettera di contestazione sopra richiamata - e le dichiarazioni rese dalla in corso di audizione, a conferma della credibilità della teste. TE
Stante i rilievi mossi da parte ricorrente sulla incapacità a testimoniare della sig.ra e del suo TE interesse diretto all'esito del giudizio ove fosse accertata l'effettività di una denuncia penale da questa sporta in qualità di persona offesa (v. pag. 5 note finali ricorrente), va osservato che tale circostanza
(peraltro priva di conferma nel presente procedimento) non varrebbe in ogni caso ad integrare la fattispecie di cui all'art. 246 c.p.c. argomentata dalla difesa attorea, posto che: “L'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati;
non rileva, quindi, l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza;
né l'incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull'attendibilità delle deposizioni” (Cass. Civ., sez.
Lav., ordinanza n. 26044/2023).
Tanto precisato, gli inadempimenti ascritti al sig. nei termini che seguono Pt_1
Gli addebiti hanno trovato conferma nelle convergenti e univoche dichiarazioni rese da tutti i testi escussi, non solo avuto riguardo alla e alle sue dichiarazioni, ma anche alle altre deposizioni testimoniali TE
che, salvo marginali difformità segno della genuinità delle dichiarazioni rese, si pongono in piena corrispondenza tra loro e in sostanziale consonanza con i fatti oggetto di accertamento.
Si aggiunga poi che, in un'ordinaria causa civile, in cui (a differenza del processo penale, ove, per via dei diversi valori in gioco, si reputa di norma opportuno che la testimonianza della persona offesa trovi una qualche corroborazione esterna) la deposizione di un teste è di per sé sufficiente quale prova dell'accadimento 'storico' di un determinato fatto (così, Corte d'Appello di Torino, 17 marzo 2025, n.
pagina 10 di 16 150).
Le testimonianze di e di e queste ultime da ritenersi attendibili per la piena _4 Per_2 Per_1
assonanza con quanto dichiarato nel corso del procedimento disciplinare (v. dichiarazioni scritte del 16
e del 19 settembre 2024), provano il primo degli addebiti e in particolare il fatto occorso negli spogliatoi del club a fine agosto 2024, descritto dalla sig.ra nella sua e-mail di denuncia. TE
Episodio che dimostra le condotte addebitate al sig. e, segnatamente, la diffusione nell'ambiente di Pt_1
lavoro di informazioni mendaci sul conto della sig.ra attinenti i presunti rapporti intimi e segreti TE
intrattenuti e gli espliciti riferimenti sessuali alla sua persona, con un linguaggio lesivo del decoro, dell'immagine e della reputazione della cliente ( “ADR ho conosciuto una ragazza di nome _4
, all'interno del Club, come utente, con la quale siamo diventate amiche;
una sera, nello TE
spogliatoio, parlando del più e del meno, siamo state tirate in una discussione da altre due ragazze, cui RS poi se n'è aggiunta un'altra; ADR una ragazza credo si chiami , l'altra , l'ultima ; Per_2 Per_1
ADR una di loro, credo fosse , sosteneva che il sig. avesse detto di aver avuto rapporti sessuali Per_2 Pt_1
con ; ADR credo che questa abbia chiesto a se poteva farle una domanda personale;
TE Per_2 TE
ha negato di avere avuto rapporti sessuali col e ha ribadito che questo era proprio TE Pt_1 Per_2
ciò che il raccontava in giro e che aveva raccontato a loro;
”; “ADR preciso che le Pt_1 Per_2
allusioni sessuali da parte del sig. erano frequenti sul posto di lavoro;
”, “ADR un giorno ci siamo Pt_1
ritrovate in spogliatoio io, , , di cui non ricordo il cognome;
TE RSona_4 RSona_1 Per_3
ci disse che non le piaceva come si rivolgesse alle dipendenti del Club, affermando che fosse TE Pt_1
un misogino;
a questo punto, noi le chiedemmo perché si riferisse in questo modo a una persona con cui usciva;
lei si stupì, negando tutto. Confermò di essere uscita con lui solo una volta e che non fosse successo altro. Dopo io andai a fare la doccia, ma mi fu riferito che la discussione poi era sfociata in ambito sessuale;
quando uscì dalla doccia, mi raccontò che le aveva detto di aver RSona_1 Pt_1
avuto rapporti sessuali con la;
specificamente, mi riferì le parole che ho riportato in TE dichiarazione;
”; “ADR spesso capitava che il sig. raccontasse di avere una relazione con la Per_1 Pt_1
sig.ra ; ad esempio, raccontava di aver passato la notte con lei;
confermo che dicesse di TE Pt_1
aver una relazione aperta e rapporti a tre con e la sua fidanzata;
aveva manifestazioni di TE Pt_1
gelosia nei confronti di;
(…) confermo la dichiarazione che mi viene esibita;
”). TE
Con specifico riferimento al secondo addebito, le dichiarazioni della sig.ra trovano conforto TE nelle deposizioni del teste : “nel corso della procedura mi è stato chiesto se il sig. si fosse Parte_3 Pt_1
espresso con apprezzamenti sessuali su (specificamente disse “penso che sia una gran Testimone_1 scopatrice”); ho raccontato che una volta il sig. mi chiese se avessi avuto rapporti con la sig.ra Pt_1
pagina 11 di 16 , io risposi di no, al che lui fece degli apprezzamenti di carattere sessuale sulla suddetta;
”. TE
Risulta pertanto provato che il abbia coinvolto nell'ambiente di lavoro il personal trainer della Pt_1
riferendosi alla stessa con espressioni inappropriate al contesto lavorativo. TE
Quanto alle restanti condotte oggetto di contestazione, le stesse trovano riscontro probatorio nelle dichiarazioni della teste della cui attendibilità si è già detto, e nelle convergenti dichiarazioni TE della teste (“Conosco il DAVID LOYD CLUB in quanto una mia amica è socia, specificamente Tes_2
, sicché qualche volta mi ha invitato;
ADR sono entrata come ospite;
ho conosciuto il Testimone_1 sig. in David Loyd;
(…) nell'occasione in cui conobbi , lui mi parlò della sua relazione Pt_1 Parte_1 aperta (…) in precedenza ci furono proposte di natura sessuale non nei miei confronti, bensì nei confronti di , che mi furono dalla stessa riferite;
in pausa pranzo ci parlò della sua relazione Testimone_1 Pt_1
aperta, facendo discorsi di natura sessuale. Viene esibito il doc. 14 alla teste: “Come si vede dai messaggi, ho espresso adesione solo all'invito a bere un bicchiere di vino con , non all'evento di TE cui sopra”. cfr. verbale d'udienza del 29/5/2025).
Dal tale compendio probatorio può ritenersi provato che a) abbia divulgato la notizia – non Pt_1
corrispondente al vero – di aver intrattenuto una relazione sessuale con la cliente b) si sia riferito TE
alla medesima, nel corso di conversazioni con terze persone, con epiteti non consoni a un ambiente lavorativo c) abbia fatto allusioni di natura sessuale nel corso di conversazioni con la cliente Tes_2
Non risulta invece provato che il ricorrente abbia rivolto direttamente alla sig.ra allusioni di TE natura sessuale durante il lavoro, facendo riferimento alle sue pratiche di “coppia aperta”, né che abbia invitato la presso un club di scambisti (non sembra tale quello raffigurato nell'immagine Tes_2
prodotta, e la stessa ha dichiarato di aver solo supposto tale circostanza). Tes_2
In questi termini risulta accertato il nucleo dell'addebito, il quale assume rilievo disciplinare, anche ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 143, comma 1, punto g) del CCNL di categoria1, con conseguente esclusione della nullità del licenziamento per motivo illecito determinante ed esclusivo.
Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “…in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del 1 Art. 143 “Doveri del lavoratore”, CCNL Pubblici Esercizi dell'8.2.2018: “(1) Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione della sua attività, ed in particolare: (…) g) attenersi a rapporti improntati al massimo risetto della dignità, del diritto e della condizione sessuale della persona nei confronti di colleghi, clienti e terzi e conseguentemente astenersi, da comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali nonché ad azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie al suddetto rispetto;
”. pagina 12 di 16 rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza;
spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo” (Cass. Civ., n. 2013/2012).
Nella fattispecie in esame, tenuto conto delle risultanze istruttorie, accertata la sussistenza delle condotte censurate nei termini suindicati, si ritiene, secondo il prudente convincimento giudiziale, che la gravità dei fatti contestati sia tale da giustificare il recesso, ritenendosi integrata la nozione di giusta causa e assolto dalla società l'onere probatorio su di sé gravante.
L'obiettiva offensività della condotta posta in essere dal ricorrente ai danni di una cliente, mediante l'intenzionale diffusione sul luogo di lavoro di notizie oggettivamente idonee a lederne la reputazione e l'onorabilità, la replicazione di atteggiamenti molestanti e inappropriati, pacificamente indesiderati dalla cliente e da questa percepiti come degradanti, aggravati dal ruolo rivestito dal ricorrente e di contatto col pubblico, impongono di concludere per la legittimità e proporzionalità della sanzione espulsiva del
17/09/2024.
Si ritiene, infatti, che le condotte ascritte al sig. nella prospettiva del datore di lavoro al quale Pt_1 vengono segnalate da clienti “attenzioni” non desiderate e pesanti allusioni di natura sessuale nell'ambiente di lavoro, lesive della dignità della persona, siano contrarie alle basilari norme della civile convivenza e dell'educazione e idonee a minare inesorabilmente il vincolo fiduciario tra datore e prestatore impendendo la prosecuzione del rapporto di lavoro, soprattutto ove si consideri la posizione sovraordinata del rispetto ad altri dipendenti e al dovere disatteso di adoperarsi, in relazione alle Pt_1
proprie mansioni, per il mantenimento di un clima interno rispettoso della dignità e della personalità individuale di dipendenti e clienti del reparto Food & Beverage.
Si aggiunga, infine, che, a mente della Cassazione, costituisce innegabile portato della evoluzione della società negli ultimi decenni la acquisizione della consapevolezza del fatto qualunque intrusione nella sfera intima e assolutamente riservata della persona, effettuata peraltro con modalità insistenti e pagina 13 di 16 persistenti e senza curarsi della presenza di terze persone, "deve essere valutata tenendo conto della centralità che nel disegno della Carta costituzionale assumono i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2), il riconoscimento della pari dignità sociale, "senza distinzione di sesso", il pieno sviluppo della persona umana (art. 3), il lavoro come ambito di esplicazione della personalità dell'individuo (art. 4), oggetto di particolare tutela "in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35); tale generale impianto di tutela ha trovato puntuale specificazione nell'ordinamento attraverso la previsione di discipline antidiscriminatorie in vario modo intese ad impedire o a reprimere forme di discriminazione legate al sesso". Tra queste assume particolare rilievo il D.Lgs. n. 198-2006, (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) il cui art. 26, comma 1 statuisce - in conformità alla Direttiva 2002/73/CE, richiamata anche nella lettera di licenziamento, ed alla successiva Direttiva 2006/54/CE - che "Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo” (Cassazione civile sez. lav., 22/05/2025,
n.13748), essendo tali principi esportabili non solo nei rapporti tra colleghi, ma anche nei confronti dei clienti.
Per l'effetto, resta assorbita ogni ulteriore domanda o contestazione attorea sul licenziamento impugnato.
In particolare, andrà rigettata la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e della retribuzione non corrisposta per il periodo di sospensione dal lavoro adottata dalla società in via cautelare
(v. trattenute in busta paga di settembre ed ottobre 2024, doc. 15 ricorso); provvedimento di sospensione che si ritiene trovi la propria fonte legittimante nei principi costituzionali a garanzia della posizione dell'azienda e, in particolare, ove non prevista dalla specifica disciplina legale o contrattuale del rapporto di lavoro, nella legittima espressione del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro ex art. 41
Cost.
2) SULLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE
Riguardo alla richiesta di differenze retributive (v. conteggi, doc. 16 ricorso), parte ricorrente chiede la corresponsione della complessiva somma di €. 1.089,49, di cui €. 327,38 a titolo di quattordicesima, €.
130,94 a titolo di tredicesima, €. 508,24 a titolo di retribuzione ordinaria per il mese di settembre 2024,
€. 122,93 per lavoro festivo ed €. 327,38 per festività non godute.
Dalla disamina delle buste paga di settembre e di ottobre 2024, emerge come la società datrice di lavoro abbia legittimamente proceduto, a conguaglio delle voci di dare e avere e in ragione della sospensione dal lavoro disposta in via cautelare e della cessazione del rapporto di lavoro del 17/09/2024, al riconoscimento sino a quella data dello stipendio e delle competenze relative ferie e permessi non fruiti pagina 14 di 16 applicando le corrispondenti trattenute, anche sui ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità (v. lettera di assunzione, doc. 4 ricorso), in proporzione ai giorni effettivamente lavorati nel mese di settembre 2024 e specificamente dettagliati nei cedolini di riferimento, non oggetto di puntuali contestazioni attoree.
I conteggi eseguiti in buste paga appaiono correttamente eseguiti sulla base del contenuto del contratto individuale e delle previsioni del CCNL applicato e versato in atti.
Quanto alle differenze retributive richieste a titolo di lavoro festivo, il materiale probatorio offerto dal ricorrente risulta insufficiente a suffragare la legittimità dell'istanza e la correttezza della somma quantificata a tale titolo;
risulta al contrario dalla busta paga di luglio 2024 che il datore di lavoro ha proceduto al riconoscimento di indennità per lavoro festivo e domenicale in favore del sig. in Pt_1
assenza di prova da parte del lavoratore di aver subito un pregiudizio rispetto al lavoro effettivamente svolto e alle previsioni contrattuali.
Tanto premesso, le domande di parte ricorrente in ordine alle differenze retributive rivendicate non possono trovare accoglimento.
3) SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore indeterminabile), e si determina in € 4629,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
pagina 15 di 16 1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate in € 4629,00 oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge.
Modena, 18 luglio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 16 di 16
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1910/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 18/07/2025 il dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per , l'Avv. Elisa Rossini ha depositato note di trattazione scritta. Parte_1
Per gli Avv.ti Aldo Elli, Marco Biscuola e Nicoletta Pagni Controparte_1
hanno depositato note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1910/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Modena, Corso Parte_1 C.F._1
Canalgrande n. 88, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Rossini;
RICORRENTE/I
contro
C.F. e P.IVA ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Milano, Via Passione n. 8, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Elli, Marco Biscuola e Nicoletta
Pagni;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/12/2024, , assunto dalla società resistente in data 1/10/2023 Parte_1
con contratto a tempo indeterminato e qualifica iniziale di Assistant Food & Beverage Manager, 3° livello del CCNL Pubblici Esercizi, e dal 7/3/2024 con inquadramento 1° livello del CCNL di categoria in qualità di Food & Beverage Manager, ha convenuto in giudizio la al fine Controparte_1 di vedere accertata l'illegittimità del licenziamento intimatogli per giusta causa in data 17/09/2024 con sospensione cautelativa dal lavoro, a definizione del procedimento disciplinare avviato con lettera di addebito del 29/08/2024, nella quale gli è stato contestato quanto segue:
“La IG , nostra iscritta al Club DL di Modena, ha inviato un'e- mail datata 27 Testimone_1
pagina 2 di 16 agosto 2024 con la quale ha segnalato alla scrivente Società di essere vittima di maldicenze e notizie svilenti che da Lei sono state diffuse tra i membri dello staff e tra altri Soci del Club. In particolare, la IG ci riferisce di aver appreso che Lei ha diffuso la falsa notizia che con la stessa IG TE
intrattiene una relazione di natura sessuale benché la stessa sarebbe già impegnata in altra TE relazione sentimentale e di aver in più occasioni raccontato di fantasiose “scopate di fuoco, dettagliando con raccapricciante precisione rapporti intimi che sostiene siano avvenuti più volte”. Tali mendaci informazioni sono state riportate alla IG il giorno 25 agosto 2024 nel corso di confidenze TE
scambiate negli spogliatoi del Club dalle signore , RSona_1 RSona_2 RSona_3
e La IG , ci riferisce altresì di aver appreso che Lei ha chiesto al signor RSona_4 TE
, un personal trainer con cui la IG è solita svolgere sessioni di allenamento, se lui Pt_2 TE
avesse avuto rapporti intimi con la stessa, insinuando che la IG "scopo da dio" e lasciando TE
intendere di averlo sperimentato personalmente. Tale circostanza era stata riferita dal signor Pt_2 alla IG a fine maggio 2024, ma all'epoca la IG , ignara di quant'altro Lei TE TE
andava falsamente diffondendo, aveva ritenuto più utile soprassedere per non dare enfasi ad illazioni prive di qualsivoglia fondamento. Infine, la IG riferisce di ricevere da parte sua continue TE
allusioni a sfondo sessuale con riferimenti espliciti a rapporti di "coppia aperta". Tali allusioni sono state da Lei reiterate anche in occasione della visita al Club da parte di un'amica e collega della IG
, la IG a cui ha esteso tali allusioni ed a cui ha inviato anche dei messaggi TE Testimone_2
whatapps. La IG aveva visitato il Club per valutare la possibilità di sottoscrivere Testimone_2
un abbonamento, ma a causa del suo comportamento ha comprensibilmente desistito da ogni proposito.
A fronte delle gravi accuse mosse nei suoi confronti, DL ha avviato un'indagine interna interpellando le persone citate le quali hanno tutte confermato le circostanze sopra descritte e quanto riferito dalla IG . TE
Le condotte sopra descritte si palesano molto gravi: il diffondere o lasciare intendere che tra Lei e la IG sussista una relazione, per giunta di natura puramente sessuale, quando tale relazione TE
è negata dalla diretta interessata così come disquisire circa le (presunte) capacità amatorie della IG , nonché rivolgere alla stessa indesiderate allusioni a sfondo sessuale sono TE
comportamenti inaccettabili per qualsiasi contesto sociale e lavorativo e possono concretizzare ipotesi di molestie.
Tale suo comportamento oltre che essere in contrasto con le basilari regole di rispetto e senso civico, viola la dignità e l'onorabilità della persona oggetto dei suoi non graditi apprezzamenti e/o dei suoi beceri commenti e lede altresì l'immagine di DL nei confronti dei propri iscritti e dei terzi tant'è che ha
pagina 3 di 16 determinato per una perdita derivante dalla mancata sottoscrizione Controparte_1 dell'abbonamento da parte della IG Non solo, ma tale suo comportamento espone DL al Tes_2
rischio di possibili richieste risarcitorie ex art. 2043 c.c.
Atteso quanto precede, riteniamo che il Suo comportamento in violazione delle norme del contratto collettivo al suo rapporto di lavoro, ed in particolare dell'art. 8 del CCNL, del regolamento aziendale
e, comunque, delle norme della basilari norme di etica e dei fondamentali doveri che Le derivano dal
Suo rapporto di lavoro subordinato alle nostre dipendenze, con particolare riguardo agli obblighi di subordinazione collaborazione, obbedienza, diligenza di cui agli articoli 2094 e 2014 del Codice Civile, nonché ai generali canoni di buona fede correttezza contrattuale” (cfr. doc. 7 ricorso).
Premessa in ricorso l'insussistenza del fatto materiale oggetto di addebito, la finalità ritorsiva del licenziamento intimato, l'intervenuta decadenza dall'adozione del provvedimento disciplinare per violazione del termine di 10 giorni previsto dal CCNL di categoria, la riconducibilità dell'inadempienza oggetto di addebito ad illecito passibile di sanzione conservativa secondo la contrattazione collettiva, la spettanza dell'indennità per mancato preavviso e di ulteriori differenze retributive maturate in forza del rapporto di lavoro secondo i conteggi allegati al ricorso (v. doc. 16 ricorso), parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la nullità, inefficacia, illegittimità e comunque
l'invalidità del licenziamento intimato dalla società con lettera datata 17 CP_1 Controparte_1 settembre 2024 per i motivi esposti in premessa e, per l'effetto, in via principale: condannare la società
in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede legale in 20058 Controparte_1
ER RR (MI), Via dello Sport 1 e sede locale in 41126 Modena Stradello San Marone 50,
C.F. e P.IVA ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 d.lgs. 23/2015, a reintegrare il signor P.IVA_1 [...]
nel posto di lavoro, con ulteriore condanna al pagamento di una indennità commisurata Parte_1 all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione e alla regolarizzazione contributiva;
in via subordinata, condannare la società in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede legale Controparte_1
in 20058 ER RR (MI), Via dello Sport 1 e sede locale in 41126 Modena Stradello San
Marone 50, C.F. e P.IVA ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 secondo comma d.lgs. P.IVA_1
23/2015, a reintegrare il signor nel posto di lavoro, con ulteriore condanna al pagamento Parte_1 di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegrazione e alla regolarizzazione contributiva, nel limite massimo di 12 mensilità (o condannare la società a quanto ritenuto di giustizia); in via di ulteriore subordine, condannare la società in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
pagina 4 di 16 tempore, con sede legale in 20058 ER RR (MI), Via dello Sport 1 e sede locale in 41126
Modena Stradello San Marone 50, C.F. e P.IVA ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 P.IVA_1
primo comma d.lgs. 23/2015, a corrispondere al signor una somma ricompresa tra 6 e 36 Parte_1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR nella misura che risulterà di giustizia all'esito della espletanda istruttoria, nonché in ogni caso a corrispondere la somma lorda di euro 5.285,72 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (o condannare la società a quanto ritenuto di giustizia). 2) Accertarsi dirsi tenuta e condannarsi la società in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, con sede legale in 20058 ER RR (MI), Via dello Sport 1 e sede locale in 41126
Modena Stradello San Marone 50, C.F. e P.IVA al pagamento della somma della somma P.IVA_1
complessiva di euro 1.089,49, di cui euro 327,38 a titolo di quattordicesima, euro 122,93 a titolo di lavoro festivo prestato nel mese di luglio 2024, euro 508,24 a titolo di retribuzione ordinaria, euro
130,94 a titolo di tredicesima, oltre ad euro 714,77 per differenze sul TFR (o condannare la società a quanto ritenuto di giustizia) 3) Accertarsi dirsi tenuta e condannarsi la società Controparte_1
[...
in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede legale in 20058 ER RR
(MI), Via dello Sport 1 e sede locale in 41126 Modena Stradello San Marone 50, C.F. e P.IVA
, al pagamento della somma di euro 2.134,62 illegittimamente trattenute dalle spettanze P.IVA_1
relative ai periodi paga settembre e ottobre 2024 (o condannare la società a quanto ritenuto di giustizia)
In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari.”.
Si è costituita la società che, dedotta l'infondatezza in fatto e in diritto del Controparte_1
ricorso e delle rivendicazioni economiche avanzate dal sig. ha chiesto il rigetto delle domande Pt_1
attoree.
Istruita documentalmente e a mezzo delle prove orali ammesse con ordinanze del 6/2/2025 e del
27/3/2025, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 24/6/2025, celebrata con le forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
1) SUL LICENZIAMENTO
Va fin da subito risolta la questione sollevata dal ricorrente sulla illegittimità del licenziamento per intervenuta violazione del termine di dieci giorni fissato dalla regolamentazione pattizia per l'adozione del provvedimento disciplinare.
Si fa riferimento nel caso di specie all'art. 144 comma 6 del CCNL di categoria, il quale recita:
“L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per pagina 5 di 16 presentare le sue giustificazioni” (cfr. doc. 17 ricorso).
In punto diritto, la violazione del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, stabilito dalla contrattazione collettiva, è idonea a integrare una violazione della procedura di cui all'art. 7 st. lav., tale da rendere operativa - ove la sanzione sia costituita da un licenziamento disciplinare - la tutela prevista dall'art. 18, comma 6, dello stesso Statuto, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, purché il ritardo nella comunicazione del predetto licenziamento non risulti, con accertamento in fatto riservato al giudice di merito, notevole e ingiustificato, tale da ledere in senso non solo formale ma anche sostanziale il principio di tempestività, per l'affidamento in tal modo creato nel lavoratore sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto e per la contrarietà del ritardo datoriale agli obblighi di correttezza e buona fede (cfr. Cass. n. 10802 del 21/04/2023).
Ciò premesso, è pacifico che il sig. ricevuta la contestazione disciplinare integralmente riportata in Pt_1
data 29/8/2024, abbia reso le proprie giustificazioni in data 2/9/2024 le quali sono state tempestivamente
(giacché il termine per le giustificazioni sarebbe andato a scadere il 3/9/2024) riscontrate dalla società il
13/9/2024. In tale nota di riscontro, il datore di lavoro comunicava la volontà di proseguire l'indagine istruttoria, come in sua facoltà, e la data entro la quale si sarebbe concluso il procedimento disciplinare;
termine rispettato dalla parte datoriale con la definizione del procedimento in data 17/9/2024.
Alla luce di tali evidenze documentali, non può ritenersi violato il principio di tempestività dell'azione disciplinare né può ravvisarsi una sostanziale compromissione del diritto di difesa del ricorrente o dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, nei termini chiariti dalla S.C.
Ricorre infatti una dilazione trascurabile e irrilevante del termine previsto dalla regolamentazione pattizia per l'adozione del provvedimento disciplinare, di fatto limitata a pochi giorni e, in ogni caso, tempestivamente motivata dal datore di lavoro con lettera del 13/9/2024.
La dilazione di qualche giorno appare del tutto ragionevole e ampiamente giustificata dalla delicatezza e dalla complessità del fatto contestato al sig. nonché dalla necessità di un approfondimento istruttorio Pt_1
che consentisse alla parte datoriale, date le circostanze e anche al fine di tutelare la posizione lavorativa del dipendente, l'acquisizione di elementi fattuali e valutativi sufficientemente certi per l'eventuale profilazione della responsabilità disciplinare in seguito alla segnalazione ricevuta da un soggetto terzo
(una utente del club, sig.ra . TE
Parimenti infondata l'eccezione di genericità della contestazione sollevata dal ricorrente.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui la contestazione di addebito deve fornire al lavoratore le indicazioni necessarie per individuare, nella sua materialità, il fatto addebitato. La giurisprudenza di pagina 6 di 16 legittimità ha chiarito in più occasioni che la contestazione disciplinare costituisce l'indefettibile atto con cui si instaura il contraddittorio tra il datore di lavoro e l'incolpato e che detta contestazione deve essere puntuale e specifica in modo da consentire al lavoratore incolpato un'immediata ed efficace difesa, fissando la portata ed i limiti del comportamento indicato come illecito, senza che sia più possibile un successivo mutamento del fatto addebitato (cfr. Cass. n. 5115/2010).
Da una piana lettura della lettera di addebito riportata integralmente, risulta pienamente rispettato il principio di specificità della contestazione. Il nucleo essenziale dei fatti emerge chiaramente dalla contestazione disciplinare, le condotte addebitate sono descritte in modo dettagliato, tanto da aver consentito al ricorrente il pieno esercizio del diritto di difesa sia in sede disciplinare che nel presente giudizio.
Ciò posto, oggetto del giudizio è l'accertamento della nullità ovvero della illegittimità del licenziamento disciplinare del 17/09/2024 per i fatti contestati nella lettera di addebitato sopra riportata, ai fini dell'applicazione delle tutele gradatamente invocate dal lavoratore ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 3, commi
1 e 2, del d.lgs. 23/2015. Normativa la cui applicazione ratione temporis è pacifica.
Nella narrazione attorea, la liceità del licenziamento impugnato sarebbe inquinata da comportamenti datoriali vessatori a danno del sig. poiché figura non gradita a superiori e colleghi. Pt_1
A sostegno di tale prospettazione, il sig. allega corrispondenza nella quale si fa riferimento alle Pt_1
difficoltà di gestione del reparto Food & Beverage per carenza di personale e nella quale sarebbe stato indicato negativamente da uno dei responsabili per il vestiario indossato sul luogo di lavoro, in particolare per le calzature non conformi agli standards aziendali (v. doc. 10, 11, 12 e 13 ricorso). Circostanze che,
a dire del ricorrente, dimostrerebbero la pretestuosità della contestazione disciplinare e la natura illecita del licenziamento intimato, corroborate dalle deposizioni testimoniali rese in corso di causa da alcune dipendenti di cui il era responsabile all'epoca dei fatti, che si sarebbero espresse sfavorevolmente su Pt_1 di lui, definendolo “persona lunatica” sul luogo di lavoro (v. verbale d'udienza dell'8/5/2025, teste
, e sui rapporti di lavoro intercorsi, che “non sempre sono stati buonissimi” (v. verbale d'udienza Per_1
del 27/3/2025, teste . Per_2
Come è noto, l'onere della prova del carattere ritorsivo del provvedimento adottato dal datore di lavoro grava sul lavoratore e può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, dovendo tale intento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro (v. Cass. Civ. n. 10047 del 2004; Cass. Civ. n. 18283 del
2010).
pagina 7 di 16 Si è ulteriormente precisato (Cass. Civ. n. 23583 del 2019 cit.) che, ove il lavoratore deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica di fatti dal medesimo allegati a fondamento della domanda richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, poiché la nullità per motivo illecito ai sensi dell'art. 1345 c.c., richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente (Cass.
Civ. n. 9468 del 2019).
Infatti, l'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 5, l'esistenza di giusta causa o giustificato motivo del recesso;
solo ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'illiceità del motivo unico e determinante (l'intento ritorsivo) che si cela dietro il negozio di recesso (in tal senso Cass. Civ. n. 26035 del 2016; Cass. Civ. n. 23149 del
2016; Cass. Civ. n. 6501 del 2013).
Orbene, ad avviso della Suprema Corte il licenziamento per ritorsione costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona a lui legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità ex art. 1345 cod. civ. del licenziamento, quando la finalità ritorsiva abbia costituito il motivo esclusivo e determinante dell'atto espulsivo (ex multis, Cass.
3.12.2019, n. 31527; Cass. 17.1.12019, n. 1195; Cass. 19.11.2018, n. 29764; Cass. 3.12.2015, n. 24648;
Cass. 18.3.2011, n. 6282;).
Ne consegue che, allorquando il lavoratore alleghi che il licenziamento gli è stato intimato per un motivo illecito esclusivo e determinante ex art. 1345 cod. civ., il datore di lavoro non è esonerato dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 L. 15.7.1966, n. 604, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
quindi l'indagine in ordine alla sussistenza nonché al carattere esclusivo e determinante del motivo ritorsivo dovrà essere condotta successivamente a quella concernente il presupposto giustificativo addotto dalla società datrice a fondamento del licenziamento intimato e solo nell'ipotesi di accertata insussistenza della stessa;
diversamente, infatti, il motivo ritorsivo non sarebbe, per forza di cose, esclusivo e determinante e quindi non renderebbe nullo il negozio estintivo.
In questo senso si è pronunciata di recente la Suprema Corte (Cass. 23.9.2019, n. 23583; Cass. 4.4.2019,
n. 9468), la quale ha statuito con cristallina chiarezza: “Per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo [ L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1 … [oggi anche d.lgs. 23/2015 art. 2], perché adottato per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c. c., occorre che il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, per cui la nullità deve essere esclusa se con lo stesso concorra un motivo lecito, come una giusta causa ( art. 2119 c.c. c.) o un giustificato motivo (L. n. 604 del 1966 , pagina 8 di 16 ex art. 3). Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l'unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.
L'esclusività sta a significare che il motivo illecito può concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest'ultimo sia stato formalmente addotto, ma non sussistente nel riscontro giudiziale. Il giudice, una volta riscontrato che il datore di lavoro non abbia assolto gli oneri su di lui gravanti e riguardanti la dimostrazione del giustificato motivo, procede alla verifica delle allegazioni poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo ritorsivo, il cui positivo riscontro giudiziale dà luogo all'applicazione della più ampia e massima tutela prevista dalla L.
n. 300 del 1970, art. 18, comma 1 [oggi anche d.lgs. 23/2015, art. 2].
Dunque, in ipotesi di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica di fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, che risulti solo allegata dal datore, ma non provata in giudizio, poiché la nullità per motivo illecito ex art. 1345 c.c. richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente…”.
Pertanto, preliminarmente all'analisi della fondatezza del dedotto motivo di impugnazione del licenziamento, appare necessario scrutinare la sussistenza dei fatti addotti a fondamento della contestazione disciplinare e della giusta causa o giustificato motivo di recesso, il cui onere probatorio grava sulla datrice di lavoro (Cass. n. 7830 del 29.03.2018).
Si procede quindi, in via prioritaria, a scrutinare la sussistenza o meno degli addebiti mossi al ricorrente.
Le condotte addebitate al sig. consistono in sintesi: Pt_1
1. nell'aver diffuso nell'ambiente di lavoro la falsa notizia di una relazione di natura sessuale con una iscritta ed utente del club di Modena, “dettagliando con raccapricciante precisione Testimone_1 rapporti intimi”;
2. nell'avere adoperato sul luogo di lavoro nei riguardi della sig.ra espressioni lesive della sua TE
onorabilità e dignità, in particolare in un dialogo col personal trainer della sig.ra TE [...]
; Parte_3
3. nell'aver rivolto direttamente alla sig.ra allusioni di natura sessuale durante il lavoro, facendo TE riferimento alle sue pratiche di “coppia aperta”;
4. di aver fatto allusioni del medesimo tenore anche in presenza di amica della sig.ra Testimone_2
pagina 9 di 16 conosciuta in pausa pranzo in occasione di una visita al club nel mese di maggio 2024, che TE avrebbe desistito dall'iscrizione alla a seguito di alcuni messaggi ricevuti poco dopo dal CP_1 sig. anch'essi contenenti espliciti riferimenti sessuali. Pt_1
Fatti denunciati dalla sig.ra con e-mail indirizzata alla società in data 27/8/2024 (v. doc. 2 TE memoria di costituzione) e dalla stessa confermati in corso di causa (v. verbale d'udienza dell'8/5/2025).
Va infatti evidenziato come non sussistano significative discontinuità tra il contenuto dell'e-mail - poi coerentemente riportato nella lettera di contestazione sopra richiamata - e le dichiarazioni rese dalla in corso di audizione, a conferma della credibilità della teste. TE
Stante i rilievi mossi da parte ricorrente sulla incapacità a testimoniare della sig.ra e del suo TE interesse diretto all'esito del giudizio ove fosse accertata l'effettività di una denuncia penale da questa sporta in qualità di persona offesa (v. pag. 5 note finali ricorrente), va osservato che tale circostanza
(peraltro priva di conferma nel presente procedimento) non varrebbe in ogni caso ad integrare la fattispecie di cui all'art. 246 c.p.c. argomentata dalla difesa attorea, posto che: “L'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati;
non rileva, quindi, l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza;
né l'incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull'attendibilità delle deposizioni” (Cass. Civ., sez.
Lav., ordinanza n. 26044/2023).
Tanto precisato, gli inadempimenti ascritti al sig. nei termini che seguono Pt_1
Gli addebiti hanno trovato conferma nelle convergenti e univoche dichiarazioni rese da tutti i testi escussi, non solo avuto riguardo alla e alle sue dichiarazioni, ma anche alle altre deposizioni testimoniali TE
che, salvo marginali difformità segno della genuinità delle dichiarazioni rese, si pongono in piena corrispondenza tra loro e in sostanziale consonanza con i fatti oggetto di accertamento.
Si aggiunga poi che, in un'ordinaria causa civile, in cui (a differenza del processo penale, ove, per via dei diversi valori in gioco, si reputa di norma opportuno che la testimonianza della persona offesa trovi una qualche corroborazione esterna) la deposizione di un teste è di per sé sufficiente quale prova dell'accadimento 'storico' di un determinato fatto (così, Corte d'Appello di Torino, 17 marzo 2025, n.
pagina 10 di 16 150).
Le testimonianze di e di e queste ultime da ritenersi attendibili per la piena _4 Per_2 Per_1
assonanza con quanto dichiarato nel corso del procedimento disciplinare (v. dichiarazioni scritte del 16
e del 19 settembre 2024), provano il primo degli addebiti e in particolare il fatto occorso negli spogliatoi del club a fine agosto 2024, descritto dalla sig.ra nella sua e-mail di denuncia. TE
Episodio che dimostra le condotte addebitate al sig. e, segnatamente, la diffusione nell'ambiente di Pt_1
lavoro di informazioni mendaci sul conto della sig.ra attinenti i presunti rapporti intimi e segreti TE
intrattenuti e gli espliciti riferimenti sessuali alla sua persona, con un linguaggio lesivo del decoro, dell'immagine e della reputazione della cliente ( “ADR ho conosciuto una ragazza di nome _4
, all'interno del Club, come utente, con la quale siamo diventate amiche;
una sera, nello TE
spogliatoio, parlando del più e del meno, siamo state tirate in una discussione da altre due ragazze, cui RS poi se n'è aggiunta un'altra; ADR una ragazza credo si chiami , l'altra , l'ultima ; Per_2 Per_1
ADR una di loro, credo fosse , sosteneva che il sig. avesse detto di aver avuto rapporti sessuali Per_2 Pt_1
con ; ADR credo che questa abbia chiesto a se poteva farle una domanda personale;
TE Per_2 TE
ha negato di avere avuto rapporti sessuali col e ha ribadito che questo era proprio TE Pt_1 Per_2
ciò che il raccontava in giro e che aveva raccontato a loro;
”; “ADR preciso che le Pt_1 Per_2
allusioni sessuali da parte del sig. erano frequenti sul posto di lavoro;
”, “ADR un giorno ci siamo Pt_1
ritrovate in spogliatoio io, , , di cui non ricordo il cognome;
TE RSona_4 RSona_1 Per_3
ci disse che non le piaceva come si rivolgesse alle dipendenti del Club, affermando che fosse TE Pt_1
un misogino;
a questo punto, noi le chiedemmo perché si riferisse in questo modo a una persona con cui usciva;
lei si stupì, negando tutto. Confermò di essere uscita con lui solo una volta e che non fosse successo altro. Dopo io andai a fare la doccia, ma mi fu riferito che la discussione poi era sfociata in ambito sessuale;
quando uscì dalla doccia, mi raccontò che le aveva detto di aver RSona_1 Pt_1
avuto rapporti sessuali con la;
specificamente, mi riferì le parole che ho riportato in TE dichiarazione;
”; “ADR spesso capitava che il sig. raccontasse di avere una relazione con la Per_1 Pt_1
sig.ra ; ad esempio, raccontava di aver passato la notte con lei;
confermo che dicesse di TE Pt_1
aver una relazione aperta e rapporti a tre con e la sua fidanzata;
aveva manifestazioni di TE Pt_1
gelosia nei confronti di;
(…) confermo la dichiarazione che mi viene esibita;
”). TE
Con specifico riferimento al secondo addebito, le dichiarazioni della sig.ra trovano conforto TE nelle deposizioni del teste : “nel corso della procedura mi è stato chiesto se il sig. si fosse Parte_3 Pt_1
espresso con apprezzamenti sessuali su (specificamente disse “penso che sia una gran Testimone_1 scopatrice”); ho raccontato che una volta il sig. mi chiese se avessi avuto rapporti con la sig.ra Pt_1
pagina 11 di 16 , io risposi di no, al che lui fece degli apprezzamenti di carattere sessuale sulla suddetta;
”. TE
Risulta pertanto provato che il abbia coinvolto nell'ambiente di lavoro il personal trainer della Pt_1
riferendosi alla stessa con espressioni inappropriate al contesto lavorativo. TE
Quanto alle restanti condotte oggetto di contestazione, le stesse trovano riscontro probatorio nelle dichiarazioni della teste della cui attendibilità si è già detto, e nelle convergenti dichiarazioni TE della teste (“Conosco il DAVID LOYD CLUB in quanto una mia amica è socia, specificamente Tes_2
, sicché qualche volta mi ha invitato;
ADR sono entrata come ospite;
ho conosciuto il Testimone_1 sig. in David Loyd;
(…) nell'occasione in cui conobbi , lui mi parlò della sua relazione Pt_1 Parte_1 aperta (…) in precedenza ci furono proposte di natura sessuale non nei miei confronti, bensì nei confronti di , che mi furono dalla stessa riferite;
in pausa pranzo ci parlò della sua relazione Testimone_1 Pt_1
aperta, facendo discorsi di natura sessuale. Viene esibito il doc. 14 alla teste: “Come si vede dai messaggi, ho espresso adesione solo all'invito a bere un bicchiere di vino con , non all'evento di TE cui sopra”. cfr. verbale d'udienza del 29/5/2025).
Dal tale compendio probatorio può ritenersi provato che a) abbia divulgato la notizia – non Pt_1
corrispondente al vero – di aver intrattenuto una relazione sessuale con la cliente b) si sia riferito TE
alla medesima, nel corso di conversazioni con terze persone, con epiteti non consoni a un ambiente lavorativo c) abbia fatto allusioni di natura sessuale nel corso di conversazioni con la cliente Tes_2
Non risulta invece provato che il ricorrente abbia rivolto direttamente alla sig.ra allusioni di TE natura sessuale durante il lavoro, facendo riferimento alle sue pratiche di “coppia aperta”, né che abbia invitato la presso un club di scambisti (non sembra tale quello raffigurato nell'immagine Tes_2
prodotta, e la stessa ha dichiarato di aver solo supposto tale circostanza). Tes_2
In questi termini risulta accertato il nucleo dell'addebito, il quale assume rilievo disciplinare, anche ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 143, comma 1, punto g) del CCNL di categoria1, con conseguente esclusione della nullità del licenziamento per motivo illecito determinante ed esclusivo.
Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “…in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del 1 Art. 143 “Doveri del lavoratore”, CCNL Pubblici Esercizi dell'8.2.2018: “(1) Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione della sua attività, ed in particolare: (…) g) attenersi a rapporti improntati al massimo risetto della dignità, del diritto e della condizione sessuale della persona nei confronti di colleghi, clienti e terzi e conseguentemente astenersi, da comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali nonché ad azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie al suddetto rispetto;
”. pagina 12 di 16 rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza;
spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo” (Cass. Civ., n. 2013/2012).
Nella fattispecie in esame, tenuto conto delle risultanze istruttorie, accertata la sussistenza delle condotte censurate nei termini suindicati, si ritiene, secondo il prudente convincimento giudiziale, che la gravità dei fatti contestati sia tale da giustificare il recesso, ritenendosi integrata la nozione di giusta causa e assolto dalla società l'onere probatorio su di sé gravante.
L'obiettiva offensività della condotta posta in essere dal ricorrente ai danni di una cliente, mediante l'intenzionale diffusione sul luogo di lavoro di notizie oggettivamente idonee a lederne la reputazione e l'onorabilità, la replicazione di atteggiamenti molestanti e inappropriati, pacificamente indesiderati dalla cliente e da questa percepiti come degradanti, aggravati dal ruolo rivestito dal ricorrente e di contatto col pubblico, impongono di concludere per la legittimità e proporzionalità della sanzione espulsiva del
17/09/2024.
Si ritiene, infatti, che le condotte ascritte al sig. nella prospettiva del datore di lavoro al quale Pt_1 vengono segnalate da clienti “attenzioni” non desiderate e pesanti allusioni di natura sessuale nell'ambiente di lavoro, lesive della dignità della persona, siano contrarie alle basilari norme della civile convivenza e dell'educazione e idonee a minare inesorabilmente il vincolo fiduciario tra datore e prestatore impendendo la prosecuzione del rapporto di lavoro, soprattutto ove si consideri la posizione sovraordinata del rispetto ad altri dipendenti e al dovere disatteso di adoperarsi, in relazione alle Pt_1
proprie mansioni, per il mantenimento di un clima interno rispettoso della dignità e della personalità individuale di dipendenti e clienti del reparto Food & Beverage.
Si aggiunga, infine, che, a mente della Cassazione, costituisce innegabile portato della evoluzione della società negli ultimi decenni la acquisizione della consapevolezza del fatto qualunque intrusione nella sfera intima e assolutamente riservata della persona, effettuata peraltro con modalità insistenti e pagina 13 di 16 persistenti e senza curarsi della presenza di terze persone, "deve essere valutata tenendo conto della centralità che nel disegno della Carta costituzionale assumono i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2), il riconoscimento della pari dignità sociale, "senza distinzione di sesso", il pieno sviluppo della persona umana (art. 3), il lavoro come ambito di esplicazione della personalità dell'individuo (art. 4), oggetto di particolare tutela "in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35); tale generale impianto di tutela ha trovato puntuale specificazione nell'ordinamento attraverso la previsione di discipline antidiscriminatorie in vario modo intese ad impedire o a reprimere forme di discriminazione legate al sesso". Tra queste assume particolare rilievo il D.Lgs. n. 198-2006, (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) il cui art. 26, comma 1 statuisce - in conformità alla Direttiva 2002/73/CE, richiamata anche nella lettera di licenziamento, ed alla successiva Direttiva 2006/54/CE - che "Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo” (Cassazione civile sez. lav., 22/05/2025,
n.13748), essendo tali principi esportabili non solo nei rapporti tra colleghi, ma anche nei confronti dei clienti.
Per l'effetto, resta assorbita ogni ulteriore domanda o contestazione attorea sul licenziamento impugnato.
In particolare, andrà rigettata la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e della retribuzione non corrisposta per il periodo di sospensione dal lavoro adottata dalla società in via cautelare
(v. trattenute in busta paga di settembre ed ottobre 2024, doc. 15 ricorso); provvedimento di sospensione che si ritiene trovi la propria fonte legittimante nei principi costituzionali a garanzia della posizione dell'azienda e, in particolare, ove non prevista dalla specifica disciplina legale o contrattuale del rapporto di lavoro, nella legittima espressione del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro ex art. 41
Cost.
2) SULLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE
Riguardo alla richiesta di differenze retributive (v. conteggi, doc. 16 ricorso), parte ricorrente chiede la corresponsione della complessiva somma di €. 1.089,49, di cui €. 327,38 a titolo di quattordicesima, €.
130,94 a titolo di tredicesima, €. 508,24 a titolo di retribuzione ordinaria per il mese di settembre 2024,
€. 122,93 per lavoro festivo ed €. 327,38 per festività non godute.
Dalla disamina delle buste paga di settembre e di ottobre 2024, emerge come la società datrice di lavoro abbia legittimamente proceduto, a conguaglio delle voci di dare e avere e in ragione della sospensione dal lavoro disposta in via cautelare e della cessazione del rapporto di lavoro del 17/09/2024, al riconoscimento sino a quella data dello stipendio e delle competenze relative ferie e permessi non fruiti pagina 14 di 16 applicando le corrispondenti trattenute, anche sui ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità (v. lettera di assunzione, doc. 4 ricorso), in proporzione ai giorni effettivamente lavorati nel mese di settembre 2024 e specificamente dettagliati nei cedolini di riferimento, non oggetto di puntuali contestazioni attoree.
I conteggi eseguiti in buste paga appaiono correttamente eseguiti sulla base del contenuto del contratto individuale e delle previsioni del CCNL applicato e versato in atti.
Quanto alle differenze retributive richieste a titolo di lavoro festivo, il materiale probatorio offerto dal ricorrente risulta insufficiente a suffragare la legittimità dell'istanza e la correttezza della somma quantificata a tale titolo;
risulta al contrario dalla busta paga di luglio 2024 che il datore di lavoro ha proceduto al riconoscimento di indennità per lavoro festivo e domenicale in favore del sig. in Pt_1
assenza di prova da parte del lavoratore di aver subito un pregiudizio rispetto al lavoro effettivamente svolto e alle previsioni contrattuali.
Tanto premesso, le domande di parte ricorrente in ordine alle differenze retributive rivendicate non possono trovare accoglimento.
3) SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore indeterminabile), e si determina in € 4629,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
pagina 15 di 16 1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate in € 4629,00 oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge.
Modena, 18 luglio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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