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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/03/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art.127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 3461/2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
n. 33 – C.F. elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia C.F._1
(NA) alla Via R. Rajola n. 19, presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Cesarano (C.F.
), dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine C.F._2 del ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo n. 5167/2023 R.G.
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.6.2024, l'istante in epigrafe, premesso di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, deduceva di aver inutilmente esperito il procedimento per atp (R.G. 5167 del 2023), all'esito del quale le era stato negato ogni beneficio.
Tanto esposto, adiva questo Tribunale chiedendo, previa nomina di nuovo consulente, il riconoscimento del predetto beneficio, sin dalla domanda. All'esito della notifica del ricorso, si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il giudice, acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo relativo al procedimento per atp, disponeva un' integrazione peritale con il ctu nominato nella pregressa fase. All' esito del deposito della integrazione peritale, dopo lo scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa, come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del Tribunale.
Invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dall' art. 445 bis c.p.c., come si evince dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali in atti.
Risulta, inoltre, che il ricorso in esame contiene, ad un approccio formale della questione, la specificazione dei motivi della contestazione.
Pertanto, il ricorso risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C.
1 Ciò precisato, sempre in via preliminare, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U., officiato nella fase
“preventiva”, sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito.
Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia “censurato” le conclusioni del C.T.U.. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente. Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione “necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione
Tanto premesso, il ricorso deve essere respinto.
Invero, come si rileva dalla documentazione in atti, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione, i requisiti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua.
Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità ( “... si considerano mutilati e invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età...), pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa.
Invero, ai fini della indennità in esame, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della
2 semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti (in motivazione Cass
12521/2009 conferma le conclusioni del giudizio di merito in cui era stata dichiarata l'infondatezza della domanda in base all'accertamento tecnico che la ricorrente, di età superiore ai sessantacinque anni, pur compiendo con difficoltà la deambulazione e gli atti quotidiani della vita, non necessitava però di assistenza continua).
Dunque, la mera limitazione dei movimenti, così come la possibilità di deambulazione con appoggio, non integra il requisito medico legale sufficiente per il riconoscimento della indennità di accompagnamento. All'esito dei rilievi di parte ricorrente è stata disposta un' integrazione peritale, alla quale integralmente si rinvia. Il ctu nominato dal Tribunale, anche all'esito dei chiarimenti depositati, ha ritenuto che la ricorrente non versi nelle condizioni sanitarie necessarie per fruire del beneficio richiesto. L'indagine operata dall'esperto incaricato si presenta immune da censure logiche che ne possano inficiare l'esito conclusivo e può, pertanto, essere idonea a supportare il convincimento del Tribunale.
Non si rende necessario, confutare, in questa sede, puntualmente tutte le contrarie deduzioni articolate dalla difesa della parte ricorrente, avendo il consulente d'ufficio nel suo elaborato tenuto in debita considerazione, pur non concordando con essi, i rilievi sollevati, avendo chiarito gli aspetti più controversi della vicenda. E' sufficiente, quindi, richiamare il più volte ribadito orientamento della Suprema Corte in forza del quale il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (cfr. Cass. 9/12/1995, n. 12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492).
A maggior ragione non sussiste un ulteriore obbligo motivazionale ove, come nel caso di specie, nella ricostruzione del fatto contestato, si aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi di parte.
Ne deriva, quindi, che non è necessario soffermarsi sulle contrarie allegazioni che, essendo state espressamente confutate dal CTU, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n.
15904; Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123). In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nell'elaborato integrativo, al quale si rinvia integralmente
(cfr. ctu e chiarimenti della dott.ssa ), il ricorso deve essere rigettato, non Persona_1 risultando documentata la perdita di autosufficienza della ricorrente, né la incapacità della stessa di deambulare autonomamente. Letto l'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese. Le spese per la integrazione peritale sono poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese;
pone le spese per la integrazione peritale, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Torre Annunziata, 31.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Marianna Molinario
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