Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Umbria, sentenza 25/02/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Umbria |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA
composta dai magistrati:
Dott. PP DE ROSA Presidente Dott. Giusepppe VICANOLO Componente Dott.ssa OL GENUA Componente relatore pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n.
13730 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la regione Umbria nei confronti di:
- [OMISSIS] [Omissis] (c.f.: [OMISSIS]), nato a [Omissis] ([OMISSIS]) il
[omissis]/[omissis]/[omissis] e ivi residente in [...][Omissis] n. [omissis], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv. Giovanni Eroli e dall’Avv.
TE IO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Terni, Via Pacinotti, n. 36.
VISTO il decreto di questa Sezione n. 8/2025, con cui è stata accolta l’istanza del convenuto di definizione del giudizio con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c.;
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026, svoltasi Sentenza n. 5/2026 con l’assistenza del Segretario Dott.ssa Chiara Lucia Chirienti, il relatore Ref. OL GE, il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G. Francesco NO e l’Avv. IO per il convenuto.
Ritenuto in
FATTO E DIRITTO
I. La Procura regionale, con atto di citazione depositato il 27/06/2025, agiva nei confronti del dottor [Omissis] [Omissis], all’epoca dei fatti Dirigente Medico della S.C. di [Omissis] [Omissis] dell’Azienda Ospedaliera [Omissis] [Omissis] di [Omissis], congiuntamente ad altro sanitario dipendente della medesima Stru ura ospedaliera, per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale indiretto cagionato all’Azienda Ospedaliera di [Omissis] - quale ente capofila del sistema regionale di autoritenzione del rischio sanitario - per effetto di una transazione per l’importo di euro 580.000, stipulata in conseguenza di un sinistro catastrofale occorso presso l’Azienda Ospedaliera di [Omissis]
tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015.
All’esito dell’attività istruttoria, la Procura regionale quantificava la pretesa risarcitoria nei confronti del convenuto dott. [Omissis] [Omissis] in €
116.000,00, contestandogli di aver posto in essere incongrui trattamenti sanitari in modo gravemente imprudente e imperito.
II. Con memoria depositata in data 25/09/2025 si costituiva tempestivamente il convenuto dottor [Omissis], resistendo alle contestazioni mosse e promuovendo istanza di accesso al rito abbreviato ai sensi dell’articolo 130 del Codice della giustizia contabile, ai fini della definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento della somma di euro 58.000, corrispondente al 50% della quota di danno addebitatagli nell’atto di citazione. Successivamente, in data 1° ottobre 2025, il convenuto depositava copia del parere favorevole del Pubblico Ministero in merito all’istanza di definizione del giudizio mediante rito abbreviato.
III. Con decreto n. 8/2025, il Collegio accoglieva l’istanza del convenuto e, per l’effetto, determinava nella misura di € 58.000,00 la somma dovuta all’Azienda Ospedaliera di [Omissis], quale ente capofila del sistema regionale di autoritenzione del rischio sanitario, stabilendo per il pagamento il termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del provvedimento.
IV. In data 20/11/2025, il difensore del convenuto depositava presso la Segreteria della Sezione copia dell'ordinativo di pagamento di €
58.000,00, emesso il 19/11/2025 dalla Compagnia Assicurativa a favore dell'Azienda Ospedaliera di [Omissis] in esecuzione del decreto n.
8/2025. Successivamente, in data 29/01/2026, depositava una ricevuta di incasso emessa dall’Ente tesoriere dell'Azienda Ospedaliera di
[Omissis], attestante l’incasso del suddetto importo, avvenuto in data 25/11/2025.
V. All’udienza in camera di consiglio del 18/02/2026 la difesa del convenuto insisteva per la definizione del giudizio, con richiesta di compensazione delle spese; la Procura regionale, rilevata la tempestività del pagamento, non si opponeva alla richiesta di definizione.
La causa veniva, quindi, posta in decisione.
VI. Sulla base della documentazione depositata, il Collegio constata l’avvenuto tempestivo e regolare versamento dell’importo determinato nel decreto n. 8/2025 e ritiene che, conseguentemente, ricorrano le condizioni per dar luogo alla definizione alternativa del giudizio.
Ritiene, infine, il Collegio che, sussistendo la soccombenza del convenuto dal momento che il risarcimento è stato già effettuato, le spese di giudizio vadano a questi addebitate ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, definitivamente pronunciando, dichiara definito con rito abbreviato il giudizio di responsabilità n. 13730 nei confronti di [Omissis] [Omissis].
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di € 177,18
(diconsi euro centosettantasette/18).
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
OL GE PP De OS
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 25 febbraio 2026.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.ssa Elena RI
(f.to digitalmente)
DECRETO
Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all’articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)
n. 2016/679 e all’articolo 2-septies del D.lg.s n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei loro diritti.
IL PRESIDENTE
PP De OS
(f.to digitalmente)
Depositato in Segreteria il 25 febbraio 2026.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.ssa Elena RI
(f.to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.ssa Elena RI
(f.to digitalmente)