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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/10/2025, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2769/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 2769/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Carbone Parte_1
-attrice opponente- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Raffaele Zurlo e dall'avv. Andrea Ornati
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
DI ha così concluso: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutte le motivazioni esposte in premessa:
1. Preliminarmente dichiarare inammissibile l'opposto ingiuntivo n°472/23 emesso dal Tribunale di Nola I Sez. Civile, in data 27.02.2023, R.G. N. 495/23, e notificato in data 20.03.2023;
2. Sempre in via preliminare, accogliere l'opposizione, per le causali di cui in premessa, e per l'effetto dichiarare inammissibile, nullo, invalido e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo n°472/23 emesso dal Tribunale di Nola I Sez. Civile, in data 27.02.2023, R.G. N. 495/23, e notificato in data 20.03.2023
3. nel merito, rigettare la pretesa creditorea posta a base del Decreto ingiuntivo opposto siccome, prescritta ed infondata in fatto ed in diritto;
4. in ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre IVA C.p. e rimborso spese forfettario, con attribuzione al sottoscritto procuratore quale antistatario”
1 ha così concluso: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale, di rito
- dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione per tardività della notifica per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- in via gradata, se ritenuta l'opposizione ammissibile, accertare e dichiarare l'applicabilità al presente procedimento del rito anteriore al D.L. 149/2022 e per l'effetto rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, III comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 n. 7 C.p.c. In via pregiudiziale, ancora gradata
- Se ritenuta l'opposizione ammissibile, concedere alla il termine per CP_1 attivare il procedimento di mediazione;
In via preliminare, nel merito,
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 472/2023 del 27/02/2023 RG n. 495/2023 emesso dal Tribunale di Nola stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 472/2023 del 27/02/2023 RG n. 495/2023 emesso dal Tribunale di Nola In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la signora Parte_1
al pagamento in favore della società della diversa,
[...] Controparte_1 maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, la sig.ra conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Nola, la proponendo rituale opposizione al decreto ingiuntivo n. 472/23, Controparte_1 con cui le veniva intimato il pagamento della cifra di euro 14.960,67, per la mancata
[... corresponsione delle rate relative al contratto di finanziamento personale stipulato con credito poi ceduto all'odierna convenuta. CP_2
L'opponente ha preliminarmente eccepito (i) l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione del legale rappresentante della società convenuta;
(ii)
l'inammissibilità nel merito della pretesa creditoria, per carenza di documentazione in ordine al rapporto contrattuale;
(iii) in ogni caso, ha disconosciuto la propria firma apposta sul predetto contratto di finanziamento;
(iv) ha eccepito la prescrizione del diritto fatto valere in via monitoria dalla società convenuta;
(v) infine, ha eccepito l'omessa notifica della cessione del credito alla debitrice ceduta.
2 Si è costituita in giudizio chiedendo l'integrale rigetto della domanda Controparte_1 avversaria. In via preliminare, la convenuta eccepiva la tardività dell'opposizione, per essere stato il giudizio radicato in data 2.5.23 anziché in data 29.4.23. Nel merito, ribadiva la ritualità della cessione del credito ex art. 58 TUB e produceva documentazione a prova della propria pretesa creditoria.
Con ordinanza in data 8.1.2024, il giudice dichiarava il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, fissava udienza per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. che – ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – veniva sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di tardività dell'opposizione proposta dalla convenuta . CP_1
Dalla documentazione in atti risulta che il decreto opposto è stato notificato il 20.3.2023, ragion per cui i 40 giorni per l'opposizione andavano a scadere in data 29.4.2023, ovvero scadevano nella giornata di sabato;
il termine andava quindi a scadere il lunedì 1.5.2023, che, costituendo a sua volta una festività, ha fatto slittare il termine ultimo per la tempestività dell'opposizione alla data del 2 .5.2023.
Sul punto si richiama il disposto di cui all'art. 155 c.p.c., che prevede testualmente al comma
4: “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”; e, al successivo comma 5, che “la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”.
Nella specie, è dunque tempestiva l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta in data
2.5.2023, in quanto primo giorno feriale utile successivo al 29.4.23.
3. Nel merito, l'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
3.1. Innanzitutto, l'opponente contesta che vi sia la prova dell'avvenuta cessione;
in particolare, contesta che vi sia la prova che l'opponente abbia acquistato a titolo oneroso i crediti vantati da Banca IF S.p.A. che a sua volta li avrebbe acquistati da GO AT.
L'eccezione è infondata.
In tema di interpretazione dell'art. 58 TUB, la Corte di Cassazione ha nel tempo individuato il perimetro dell'onere della prova gravante sul cessionario del credito, fermo restando che la sola pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non sia sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario (se il debitore contesta tale titolarità).
3 Da ultimo, e per quanto qui interessa, la Suprema Corte ha confermato che incombe sul cessionario l'onere di dimostrare che il singolo credito sia compreso nel perimetro della cessione, e che la mera esistenza del contratto di cessione in blocco non è sufficiente a tal fine
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25 agosto 2025, n. 23834).
Nella specie, tuttavia, la Società convenuta ha provato che il debito originariamente contratto dall'attrice (contratto di finanziamento con sia stato oggetto di cessione;
in CP_2 sede monitoria, infatti, sono stati prodotti da parte convenuta il contratto di cessione e la lista dei crediti ceduti (cfr. doc. 07-08 fascicolo monitorio); nel corso del presente giudizio, sono stati altresì prodotti ad integrazione la certificazione notarile del contratto di cessione (che espressamente include la cessione dei crediti di GO AT nel periodo oggetto del contratto di finanziamento per cui è causa: cfr. doc. 5, pag. 2 e pag. 8), nonché gli estratti delle Gazzette relativi alla precedente cessione GO-Rubidio e RU IF (cfr. docc. 6-7). CP_3
Deve pertanto ritenersi provata l'intervenuta cessione del credito oggetto del contratto di finanziamento stipulato dall'attrice in data 12.6.2008 all'odierna convenuta.
3.2. Nel merito, va rilevato che i fatti posti a base della domanda proposta in via monitoria non sono stati contestati dall'opponente in maniera specifica e circostanziata, per cui gli stessi sono da ritenersi come pacifici e non bisognosi di prova.
Come chiarito dalla Suprema Corte l'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. per tutte Cass. 19-08-2009, n. 18399; Cass. 05-03-2009 n. 5356).
Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 cod. proc. civ. impone pertanto di concludere che, solo in caso specifica e circostanziata contestazione da parte del convenuto dei fatti costitutivi del diritto azionato, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio (v. Cass. 18-05-2011, n. 10860), ciò in quanto la contestazione dei fatti costitutivi del diritto azionato è sottoposta agli oneri deduttivi e probatori della parte interessata e, segnatamente, alle preclusioni connesse alla esatta identificazione del thema decidendum e del thema probandum, con conseguente esclusione dal thema decidendum dei
4 fatti tardivamente contestati (cfr. Cass. 05-08- 2010, n. 18207; Cass. 15-09-2008, n. 23670;
Cass., sez. lav., 08-08-2006, n. 17947; Cass., sez. lav., 03-02-2003, n. 1562).
L'onere di contestazione tempestiva è del resto desumibile da tutto il sistema processuale ed in particolare dalla struttura dialettica a catena dello stesso : ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, purché logicamente l'onere di allegazione sia stato adempiuto correttamente con indicazione specifica dei fatti allegati;
al contrario, laddove una parte non abbia assolto in maniera puntuale al proprio onere di allegazione, non sorge neanche a carico dell'altra parte l'onere di contestazione specifica dei fatti allegati e non potrà conseguentemente trovare attuazione il cd. principio di non contestazione (Cass., sez. lav., 13-06-2005, n. 12636).
L'onere di specifica contestazione è applicabile anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. per tutte Cass. 19-10-2006, n.
22489; Cass., sez. un., 07-07-1993, n. 7448). Come chiarito dalla più recente giurisprudenza,
l'onere di specifica contestazione trova inoltre applicazione anche per quanto concerne la correttezza della determinazione delle somme dovute, avendo la contestazione dell'esattezza del calcolo del credito maturato una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, nell'ambito di un sistema di preclusioni diretto a conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. in tal senso Cass., sez. lav, 18-02-2011, n. 4051 nonchè Cass., 25-
05-2007, n. 12231, per quanto concerne specificamente l'onere di contestazione in maniera analitica degli importi oggetto delle fatture poste a base della domanda).
Da ultimo, l'onere di specifica contestazione è stato anche espressamente codificato nell'art. 115, 1 comma c.p.c., come modificato con legge n. 69/2009. Orbene, da una lettura delle difese dell'opponente, si evince che la stessa ha sostanzialmente riconosciuto di aver ricevuto il finanziamento dalla società opposta, essendosi limitata genericamente a dedurre (al di là dell'asserita illegittimità della cessione del credito alla società convenuta, sulla cui infondatezza si è già detto retro al par. 3.1) la prescrizione del credito e la mancata sottoscrizione del contratto.
3.2.1. La prova del rapporto oggetto di causa emerge in via documentale dal contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente, dall'estratto conto analitico certificato che riporta non solo il saldo degli importi dovuti, divisi per capitale, rate scadute e interessi di mora e
5 quindi il complessivo importo azionato, ma anche tutte le movimentazioni intervenute nel corso del rapporto, il dettaglio dei pagamenti effettuati dalla debitrice con le relative date, le rate scadute e rimaste impagate, nonché la quota capitale e interessi contenuta in ciascuna rata del piano (cfr. sul punto doc. 5 fascicolo monitorio).
Inoltre nella tabella di calcolo riepilogativa delle singole voci componenti il quantum di cui alla richiesta monitoria, parte opposta ha documentato anche i dedotti pagamenti a copertura parziale della somma ingiunta, come indicati nell'atto introduttivo del giudizio calcolati e computati ai fini del quantum debeatur definitivo.
A fronte della documentazione prodotta dall'opposta, parte opponente si è limitata sostanzialmente ad articolare difese fondate su una non provata vessatorietà del contratto senza dedurre in maniera specifica o articolare in maniera circostanziata contestazioni in ordine all'importo richiesto dalla società opposta per il finanziamento oggetto di causa, ragion per cui deve concludersi che il credito azionato va ritenuto sostanzialmente come non controverso. A ciò aggiungasi che nella produzione di parte opponente non vi è alcuna documentazione a sostegno delle dedotte eccezioni, con conseguente mancanza di alcun supporto probatorio alla proposta opposizione.
3.2.2. Parimenti del tutto generiche sono le eccezioni di disconoscimento della firma (sul punto, si rileva che il disconoscimento, pur non richiedendo una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza e non può costituire una mera espressione di stile;
così inter alia Cass. n. 17313 del 17.6.2021, rv. 661429) e di prescrizione: l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve infatti fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del Giudice. Da ciò consegue che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, avrebbe determinato l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 C.c.; nel caso di specie, tuttavia, nessun elemento di fatto in tal senso è stato allegato – né tantomeno provato – dall'opponente.
Conclusivamente, dunque, l'opposizione va rigettata, in quanto infondata e il decreto ingiuntivo n. 472/23, emesso in data 27.2.2023 dal Tribunale di Nola va confermato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M.
55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
6 − rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
472/23, emesso in data 27.2.2023 dal Tribunale di Nola, che dichiara definitivamente esecutivo;
− condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida come da motivazione in € 1.955,00 per compensi professionali oltre I.V.A.,
C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Nola, 22 ottobre 2025
Il Giudice
ZI AN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 2769/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Carbone Parte_1
-attrice opponente- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Raffaele Zurlo e dall'avv. Andrea Ornati
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
DI ha così concluso: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutte le motivazioni esposte in premessa:
1. Preliminarmente dichiarare inammissibile l'opposto ingiuntivo n°472/23 emesso dal Tribunale di Nola I Sez. Civile, in data 27.02.2023, R.G. N. 495/23, e notificato in data 20.03.2023;
2. Sempre in via preliminare, accogliere l'opposizione, per le causali di cui in premessa, e per l'effetto dichiarare inammissibile, nullo, invalido e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo n°472/23 emesso dal Tribunale di Nola I Sez. Civile, in data 27.02.2023, R.G. N. 495/23, e notificato in data 20.03.2023
3. nel merito, rigettare la pretesa creditorea posta a base del Decreto ingiuntivo opposto siccome, prescritta ed infondata in fatto ed in diritto;
4. in ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre IVA C.p. e rimborso spese forfettario, con attribuzione al sottoscritto procuratore quale antistatario”
1 ha così concluso: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale, di rito
- dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione per tardività della notifica per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- in via gradata, se ritenuta l'opposizione ammissibile, accertare e dichiarare l'applicabilità al presente procedimento del rito anteriore al D.L. 149/2022 e per l'effetto rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, III comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 n. 7 C.p.c. In via pregiudiziale, ancora gradata
- Se ritenuta l'opposizione ammissibile, concedere alla il termine per CP_1 attivare il procedimento di mediazione;
In via preliminare, nel merito,
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 472/2023 del 27/02/2023 RG n. 495/2023 emesso dal Tribunale di Nola stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 472/2023 del 27/02/2023 RG n. 495/2023 emesso dal Tribunale di Nola In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la signora Parte_1
al pagamento in favore della società della diversa,
[...] Controparte_1 maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, la sig.ra conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Nola, la proponendo rituale opposizione al decreto ingiuntivo n. 472/23, Controparte_1 con cui le veniva intimato il pagamento della cifra di euro 14.960,67, per la mancata
[... corresponsione delle rate relative al contratto di finanziamento personale stipulato con credito poi ceduto all'odierna convenuta. CP_2
L'opponente ha preliminarmente eccepito (i) l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione del legale rappresentante della società convenuta;
(ii)
l'inammissibilità nel merito della pretesa creditoria, per carenza di documentazione in ordine al rapporto contrattuale;
(iii) in ogni caso, ha disconosciuto la propria firma apposta sul predetto contratto di finanziamento;
(iv) ha eccepito la prescrizione del diritto fatto valere in via monitoria dalla società convenuta;
(v) infine, ha eccepito l'omessa notifica della cessione del credito alla debitrice ceduta.
2 Si è costituita in giudizio chiedendo l'integrale rigetto della domanda Controparte_1 avversaria. In via preliminare, la convenuta eccepiva la tardività dell'opposizione, per essere stato il giudizio radicato in data 2.5.23 anziché in data 29.4.23. Nel merito, ribadiva la ritualità della cessione del credito ex art. 58 TUB e produceva documentazione a prova della propria pretesa creditoria.
Con ordinanza in data 8.1.2024, il giudice dichiarava il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, fissava udienza per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. che – ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – veniva sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di tardività dell'opposizione proposta dalla convenuta . CP_1
Dalla documentazione in atti risulta che il decreto opposto è stato notificato il 20.3.2023, ragion per cui i 40 giorni per l'opposizione andavano a scadere in data 29.4.2023, ovvero scadevano nella giornata di sabato;
il termine andava quindi a scadere il lunedì 1.5.2023, che, costituendo a sua volta una festività, ha fatto slittare il termine ultimo per la tempestività dell'opposizione alla data del 2 .5.2023.
Sul punto si richiama il disposto di cui all'art. 155 c.p.c., che prevede testualmente al comma
4: “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”; e, al successivo comma 5, che “la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”.
Nella specie, è dunque tempestiva l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta in data
2.5.2023, in quanto primo giorno feriale utile successivo al 29.4.23.
3. Nel merito, l'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
3.1. Innanzitutto, l'opponente contesta che vi sia la prova dell'avvenuta cessione;
in particolare, contesta che vi sia la prova che l'opponente abbia acquistato a titolo oneroso i crediti vantati da Banca IF S.p.A. che a sua volta li avrebbe acquistati da GO AT.
L'eccezione è infondata.
In tema di interpretazione dell'art. 58 TUB, la Corte di Cassazione ha nel tempo individuato il perimetro dell'onere della prova gravante sul cessionario del credito, fermo restando che la sola pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non sia sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario (se il debitore contesta tale titolarità).
3 Da ultimo, e per quanto qui interessa, la Suprema Corte ha confermato che incombe sul cessionario l'onere di dimostrare che il singolo credito sia compreso nel perimetro della cessione, e che la mera esistenza del contratto di cessione in blocco non è sufficiente a tal fine
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25 agosto 2025, n. 23834).
Nella specie, tuttavia, la Società convenuta ha provato che il debito originariamente contratto dall'attrice (contratto di finanziamento con sia stato oggetto di cessione;
in CP_2 sede monitoria, infatti, sono stati prodotti da parte convenuta il contratto di cessione e la lista dei crediti ceduti (cfr. doc. 07-08 fascicolo monitorio); nel corso del presente giudizio, sono stati altresì prodotti ad integrazione la certificazione notarile del contratto di cessione (che espressamente include la cessione dei crediti di GO AT nel periodo oggetto del contratto di finanziamento per cui è causa: cfr. doc. 5, pag. 2 e pag. 8), nonché gli estratti delle Gazzette relativi alla precedente cessione GO-Rubidio e RU IF (cfr. docc. 6-7). CP_3
Deve pertanto ritenersi provata l'intervenuta cessione del credito oggetto del contratto di finanziamento stipulato dall'attrice in data 12.6.2008 all'odierna convenuta.
3.2. Nel merito, va rilevato che i fatti posti a base della domanda proposta in via monitoria non sono stati contestati dall'opponente in maniera specifica e circostanziata, per cui gli stessi sono da ritenersi come pacifici e non bisognosi di prova.
Come chiarito dalla Suprema Corte l'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. per tutte Cass. 19-08-2009, n. 18399; Cass. 05-03-2009 n. 5356).
Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 cod. proc. civ. impone pertanto di concludere che, solo in caso specifica e circostanziata contestazione da parte del convenuto dei fatti costitutivi del diritto azionato, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio (v. Cass. 18-05-2011, n. 10860), ciò in quanto la contestazione dei fatti costitutivi del diritto azionato è sottoposta agli oneri deduttivi e probatori della parte interessata e, segnatamente, alle preclusioni connesse alla esatta identificazione del thema decidendum e del thema probandum, con conseguente esclusione dal thema decidendum dei
4 fatti tardivamente contestati (cfr. Cass. 05-08- 2010, n. 18207; Cass. 15-09-2008, n. 23670;
Cass., sez. lav., 08-08-2006, n. 17947; Cass., sez. lav., 03-02-2003, n. 1562).
L'onere di contestazione tempestiva è del resto desumibile da tutto il sistema processuale ed in particolare dalla struttura dialettica a catena dello stesso : ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, purché logicamente l'onere di allegazione sia stato adempiuto correttamente con indicazione specifica dei fatti allegati;
al contrario, laddove una parte non abbia assolto in maniera puntuale al proprio onere di allegazione, non sorge neanche a carico dell'altra parte l'onere di contestazione specifica dei fatti allegati e non potrà conseguentemente trovare attuazione il cd. principio di non contestazione (Cass., sez. lav., 13-06-2005, n. 12636).
L'onere di specifica contestazione è applicabile anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. per tutte Cass. 19-10-2006, n.
22489; Cass., sez. un., 07-07-1993, n. 7448). Come chiarito dalla più recente giurisprudenza,
l'onere di specifica contestazione trova inoltre applicazione anche per quanto concerne la correttezza della determinazione delle somme dovute, avendo la contestazione dell'esattezza del calcolo del credito maturato una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, nell'ambito di un sistema di preclusioni diretto a conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. in tal senso Cass., sez. lav, 18-02-2011, n. 4051 nonchè Cass., 25-
05-2007, n. 12231, per quanto concerne specificamente l'onere di contestazione in maniera analitica degli importi oggetto delle fatture poste a base della domanda).
Da ultimo, l'onere di specifica contestazione è stato anche espressamente codificato nell'art. 115, 1 comma c.p.c., come modificato con legge n. 69/2009. Orbene, da una lettura delle difese dell'opponente, si evince che la stessa ha sostanzialmente riconosciuto di aver ricevuto il finanziamento dalla società opposta, essendosi limitata genericamente a dedurre (al di là dell'asserita illegittimità della cessione del credito alla società convenuta, sulla cui infondatezza si è già detto retro al par. 3.1) la prescrizione del credito e la mancata sottoscrizione del contratto.
3.2.1. La prova del rapporto oggetto di causa emerge in via documentale dal contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente, dall'estratto conto analitico certificato che riporta non solo il saldo degli importi dovuti, divisi per capitale, rate scadute e interessi di mora e
5 quindi il complessivo importo azionato, ma anche tutte le movimentazioni intervenute nel corso del rapporto, il dettaglio dei pagamenti effettuati dalla debitrice con le relative date, le rate scadute e rimaste impagate, nonché la quota capitale e interessi contenuta in ciascuna rata del piano (cfr. sul punto doc. 5 fascicolo monitorio).
Inoltre nella tabella di calcolo riepilogativa delle singole voci componenti il quantum di cui alla richiesta monitoria, parte opposta ha documentato anche i dedotti pagamenti a copertura parziale della somma ingiunta, come indicati nell'atto introduttivo del giudizio calcolati e computati ai fini del quantum debeatur definitivo.
A fronte della documentazione prodotta dall'opposta, parte opponente si è limitata sostanzialmente ad articolare difese fondate su una non provata vessatorietà del contratto senza dedurre in maniera specifica o articolare in maniera circostanziata contestazioni in ordine all'importo richiesto dalla società opposta per il finanziamento oggetto di causa, ragion per cui deve concludersi che il credito azionato va ritenuto sostanzialmente come non controverso. A ciò aggiungasi che nella produzione di parte opponente non vi è alcuna documentazione a sostegno delle dedotte eccezioni, con conseguente mancanza di alcun supporto probatorio alla proposta opposizione.
3.2.2. Parimenti del tutto generiche sono le eccezioni di disconoscimento della firma (sul punto, si rileva che il disconoscimento, pur non richiedendo una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza e non può costituire una mera espressione di stile;
così inter alia Cass. n. 17313 del 17.6.2021, rv. 661429) e di prescrizione: l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve infatti fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del Giudice. Da ciò consegue che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, avrebbe determinato l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 C.c.; nel caso di specie, tuttavia, nessun elemento di fatto in tal senso è stato allegato – né tantomeno provato – dall'opponente.
Conclusivamente, dunque, l'opposizione va rigettata, in quanto infondata e il decreto ingiuntivo n. 472/23, emesso in data 27.2.2023 dal Tribunale di Nola va confermato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M.
55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
6 − rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
472/23, emesso in data 27.2.2023 dal Tribunale di Nola, che dichiara definitivamente esecutivo;
− condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida come da motivazione in € 1.955,00 per compensi professionali oltre I.V.A.,
C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Nola, 22 ottobre 2025
Il Giudice
ZI AN
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