TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione III, in persona del
Giudice dott.ssa Chiara Aytano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero del registro generale del contenzioso n. 46969 dell'anno 2020
TRA
Parte_1
(rappresentata e difesa da se medesima ex art.86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Corsi,
5)
ATTORE – debitore opponente
E
Controparte_1
(rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pia Iannaccone elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale
Giuseppe Mazzini, 33)
CONVENUTO- creditore opposto
OGGETTO: opposizione ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI: “in accoglimento della presente domanda e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere dichiarare la nullità dell'atto di riduzione del pignoramento.
Annullare il ppt in quanto nulla dovuto”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 617 c.p.c., l'Avv. ha Parte_1 impugnato la “missiva relativa alla riduzione del pignoramento presso terzi” notificatale in data 31.08.2020 con la quale l' CP_2 le comunicava di aver ridotto l'importo del pignoramento ad €
9.192,32 prot 097/2016/882349 notificatole il 25.10.22016 deducendo che tale missiva non era seguita da alcun calcolo analitico e non riportava le cartelle ancora oggetto di pignoramento presso terzi.
Orbene, al netto di ogni valutazione circa la natura impositiva ed esecutiva dell'atto di riduzione del pignoramento e dunque dell'impugnabilità del medesimo mediante lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., deve osservarsi che l'opposizione non possa ritenersi ammissibile non essendo stata previamente instaurata la fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione, dotato di competenza funzionale a decidere della fase cautelare di un'opposizione all'esecuzione già iniziata.
In proposito deve affermarsi la necessarietà ed inderogabilità della preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive davanti al giudice dell'esecuzione, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo ed a fortiori a garanzia di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena (cfr. sul punto Cass. Civ. III sez. sent. 11 ottobre 2018 n. 25170, Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018,Sez. 3 -
, Sentenza n. 9451 del 09/04/2024)
Ciò sta quindi a significare che anche laddove l'opponente non intenda richiedere provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 624-
616 – 168 c.p.c., resta comunque ferma l'esigenza che l'opposizione sia introdotta con ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione e che il contraddittorio sulla relativa domanda si svolga preventivamente nell'ambito del processo esecutivo, e solo successivamente venga instaurato il giudizio di merito in sede di cognizione ordinaria davanti al giudice competente, nel termine perentorio all'uopo assegnato dal giudice dell'esecuzione.
La struttura cd. bifasica della fase introduttiva delle opposizioni esecutive è prevista dalla legge anche al fine di assicurare il preliminare vaglio dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione, per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione
(anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione.
La conseguenza della totale omissione della fase cautelare dell'opposizione porta alla necessaria declaratoria di improcedibilità della fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione, da cui discende la condanna alle spese di lite secondo l'ordinario principio di soccombenza e liquidate come da dispositivo, nei limiti di legge, in considerazione della semplicità della questione
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione III, disattesa ogni altra domanda istanza o eccezione così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv.Maria
Pia Iannacone che si liquidano in € 2550,00 oltre spese generali, iva e cpa come legge.
Roma, 08.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Aytano