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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/09/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Salvatore GRILLO Presidente dott. Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al RGN 137/2024 promossa da:
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Tommaso Pastore (C.F.: C.F._2
- pec: e dall'Avv. Nicola Frivoli (C.F.: C.F._3 Email_1
- pec: , C.F._4 Email_2
APPELLANTI
contro
:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Controparte_1 C.F._5
M. Spinazzola (C.F.: - pec: , C.F._6 Email_3
(Cod. Fisc. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore -NON COSTITUITO-
APPELLATI avverso la Sentenza n. 02/2024 del Tribunale di Trani pubblicata il 02/01/2024, resa nel procedimento
RGN. 4971/2016.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato tra il 29.08 e il 10.9.2016 sull'assunto Controparte_1 di essere proprietario esclusivo di alcune delle unità immobiliari costituenti l'edificio condominiale ubicato in al civico 9 di le cui altre unità immobiliari che lo costituiscono sono in CP_2 CP_2
pagina 1 di 7 proprietà esclusiva parte di e parte di , con i quali Parte_1 Parte_2
l'attore condivide, in proporzione al valore delle rispettive proprietà esclusive, i diritti condominiali sulle parti comuni, conveniva in giudizio il Condominio di Via Alvisi n. 9 in Barletta,
[...]
e per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare la non Parte_2 Parte_1 rispondenza ai criteri di legge delle attuali tabelle millesimali in uso al convenuto, oltre CP_2 che la loro incompletezza formale e non rispondenza ai valori espressi attualmente e comunque a far data dalla modifica degli immobili di parte convenuta posti al terzo piano, avvenuta posteriormente al
1993, dalle singole proprietà, previa nomina di CTU, disponendo la revisione e/o nuova formazione, ovvero correzione, in applicazione ai criteri e direttive imposte dalla legge, ivi compresa
l'applicazione del giusto coefficiente di piano con riferimento alla presenza di ascensore in condominio, mai considerato nell'attuale ripartizione millesimale;
2) in subordine, ove non sia possibile la revisione o totale modifica delle stesse, ordinare al nominato CTU di integrare le tabelle in uso, applicando i giusti correttivi e criteri imposti dalla legge, tali da renderle comunque adeguate sotto il profilo formale ed allo stato di fatto delle singole proprietà, sempre previa applicazione del corretto coefficiente di piano in edifici con ascensore, ponendo a carico dei convenuti i costi tecnici conseguenti;
3) stante l'inerzia circa la richiesta di convocazione assembleare per tentare di risolvere tali problematiche avanzata dall'attore e le richieste avanzate in tal senso anche in sede di procedimento di mediazione, disertato dai convenuti, condannare gli stessi, anche in virtù della mancata adesione all'invito alla mediazione per la chiesta revisione delle tabelle per cui è causa al pagamento delle spese tutte del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio il Condominio di Via Alvisi n. 9 in Barletta per eccepire la sua assenza di responsabilità per assoluta mancanza di negligenza, colpa o colpa grave, ragione per cui chiedeva il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio, anche, per eccepire il proprio difetto di legittimazione Parte_1 passiva, ben potendo essere convenuto in giudizio unicamente il Condominio e sia perché la stessa non era proprietaria degli immobili al terzo piano, l'improcedibilità della domanda giudiziale ex D.Lgs. n.
28/2010 per non essere stato esperito il procedimento stragiudiziale di mediazione nei confronti di tutti i condomini e tra questi la sig.ra la inammissibilità della proposta domanda, in quanto la Persona_1 stessa andava eventualmente proposta nei confronti di tutti i condomini, ivi comprese le sigg.re Per_1
e , infine l'infondatezza della domanda attorea.
[...] Persona_2
Nel corso del giudizio veniva dichiarata con Ordinanza del 11/01/2017 la contumacia di
[...]
, e con successiva Ordinanza del 22/03/2017 veniva autorizzata la chiamata in causa di Parte_2
pagina 2 di 7 e e disposta la mediazione nei confronti dei convenuti chiamati in causa;
Persona_2 Persona_1 indi esperito il tentativo di mediazione nei confronti di con esito negativo (nei confronti Persona_1 di già era stato effettuato in data 04/02/2015 con analogo esito), veniva dichiarata la Persona_2 contumacia di e , che non si erano costituite in giudizio nonostante la Persona_1 Persona_2 regolare notifica della chiamata in causa.
A seguito del decesso della terza chiamata in causa , il giudizio veniva riassunto nei Persona_2 confronti degli iniziali convenuti nonché contro e gli . Persona_1 Controparte_3
Si costituiva in giudizio per eccepire la nullità della notifica dell'atto di Parte_2 citazione, il proprio difetto di legittimazione passiva, l'improcedibilità della domanda giudiziale nonché la infondatezza della proposta domanda attorea, per cui rassegnava le stesse conclusioni così come formulate dalla germana . Parte_1
Espletata una C.T.U. al fine di accertare l'eventuale erroneità e/o non corrispondenza all'effettivo stato dei luoghi delle tabelle millesimali attualmente in uso al . per l'attribuzione millesimale per CP_2 le singole proprietà, ed elaborare le corrette ed esatte tabelle millesimali mediante revisione e/o modifica e/o aggiornamento delle attuali, correggendo le eventuali errate attribuzioni dei millesimi oggi esistenti, sulla base di tutti i rilievi mossi da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio, ed assunti gli interpelli dei convenuti e nonché dell'Amministratore Parte_1 Parte_2 del Condominio, la causa, all'esito delle conclusioni rassegnate dalle parti veniva così decisa: “1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dispone che il condominio in alla via Alvisi n. 9 CP_2 adotti, in sostituzione delle tabelle millesimali già in uso, le tabelle millesimali redatte nel presente giudizio dall'ing. con la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il Controparte_4
6.4.2020; 2) pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico di , e Controparte_1 Parte_1
, nella misura per ciascuno corrispondente alla quota millesimale per cui Parte_2 partecipa al condominio secondo le nuove tabelle;
3) dichiara compensate le spese di causa nel rapporto fra l'attore e il convenuto;
4) condanna e CP_2 Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese di patrocinio legale in favore di , che si liquidano
[...] Controparte_1 nella complessiva somma di € 7.727,32, di cui € 627,22 per esborsi ed € 6.600,10 per compenso, oltre
15% per rimborso forfettario delle spese generali e CPA ed IVA come per legge”.
Censuravano la sentenza e per , INSUFFICIENTE E Parte_1 Parte_2 Pt_3
CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA, in quanto il Tribunale aveva erroneamente ritenuto infondata l'eccezione del loro difetto di legittimazione passiva, oltre a contestare le risultanze della CTU, e concludevano per sentir: “1) in via pregiudiziale e cautelare,
pagina 3 di 7 accogliere la proposta istanza di inibitoria e per l'effetto sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) in via principale e nel merito, accogliere l'appello per tutte le motivazioni innanzi esposte e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare tutte le avverse domande proposte da nel giudizio di 1° grado perché infondate sia in fatto e sia in di-ritto, Controparte_1 con conseguente condanna dell'appellato al pagamento delle spese e dei compensi Controparte_1 dei giudizi di 1° e 2° grado, ivi comprese le spese di C.T.U.; 3) condannare, infine, l'appellato
alla restituzione della somma di €. 10.257,54, così come dallo stesso pretesi in Controparte_1 ragione della sentenza di condanna di 1° grado, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo. In via istruttoria, si insiste nella richiesta di rinnovazione della espletata C.T.U. al fine di procedere ai necessari e dettagliati rilievi metrici di tutte le unità immobiliari e delle relative superfici aereo- illuminanti. In via subordinata, si insiste nella richiesta di convocazione del C.T.U. Ing. CP_4
, con conseguente sua audizione in udienza, affinché venga a fornire chiarimenti e spiegazioni
[...] in contraddittorio con i consulenti di parte relativamente alle osservazioni da questi ultimi effettuate alla bozza di Relazione di C.T.U.”
Si costituiva che contestava i motivi d'appello e concludeva per il rigetto del Controparte_1 gravame con vittoria di spese;
non si costituiva il CP_2
La causa, dopo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza, all'udienza collegiale del 04.06.2025, svoltasi telematicamente, veniva riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori nelle note di trattazione scritta, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo gli appellanti lamentano che l'attore non aveva offerto alcuna prova dall'esistenza di uno od entrambi i presupposti indicati dall'art. 69 disp. att. c.c., essendosi limitato a produrre in giudizio a sostegno delle proprie difese un elaborato redatto dal Geom. , suo consulente Persona_3 di parte, che non evidenziava alcun elemento tecnico a sostegno delle difese attoree, consistendo in una semplicistica prospettazione di nuovi coefficienti e nuovi valori millesimali da attribuire alle proprietà presenti nel senza alcun apprezzabile riferimento alle tabelle in uso ed alla CP_2 esistenza di errori oggettivamente verificabili, come richiesto dalla Giurisprudenza di Legittimità.
La censura è infondata.
Giova richiamare i principi della Suprema Corte secondo cui: “l'errore che, in forza dell'art. 69 disp. att. c.c., giustifica la revisione delle tabelle millesimali, non coincide con l'errore vizio del consenso, di cui agli artt. 1428 e ss. c.c., ma consiste, per l'appunto, nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo
pagina 4 di 7 delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito” (Cass., 26/3/2010, n.
7300); “la parte che chiede la revisione delle tabelle millesimali non ha, peraltro, l'onere di provare la reale divergenza tra i valori effettivi e quelli accertati in tabella, potendo limitarsi a fornire la prova anche implicita di siffatta divergenza, dimostrando in giudizio l'esistenza di errori, obiettivamente verificabili, che comportano necessariamente una diversa valutazione dei propri immobili rispetto al resto del . (Cass., 25/9/2013, n. 21950). CP_2
Sul punto attraverso la relazione di parte del Geom. , l'attore, odierno appellato, ha Persona_3 evidenziato la sussistenza di un errore oggettivo del coefficiente di valore dei piani del , che CP_2 consisteva nell'attribuire ai piani più alti un numero di millesimi inferiore rispetto ai piani inferiori, come se non ci fosse l'ascensore e ciò, nonostante il fabbricato ne fosse invece dotato da sempre;
inoltre l'attore ha -pure- dedotto l'intervenuta alterazione del terzo piano dell'edificio operata negli anni 2000 luoghi rispetto all'epoca di redazione delle tabelle.
Risulta, quindi, acclarata la condizione dell'esistenza dei presupposti di cui all'art 69 disp att. Cc.
Inoltre, l'erroneità delle tabelle è stata confermata dal CTU il quale ha evidenziato “una attribuzione di coefficienti di piano che risultano essere non affatto rappresentativi di un edificio condominiale dotato di impianto ascensore in quanto viene illogicamente attribuito un coefficiente di valore maggiore per i piani rialzati e di valore minore (tra l'altro via via decrescente) per i piani sovrastanti. Nel corso degli anni, poi, sono state eseguite modifiche sostanziali alle diverse unità immobiliari che hanno riguardato
… anche fusioni e frazionamenti di alloggi”, e provveduto alla stesura di una nuova tabella millesimale.
Col secondo motivo lamentano gli appellanti l'errore del Tribunale che ha ritenuto infondata
l'eccezione del proprio difetto di legittimazione passiva;
secondo il loro assunto poiché la controversia riguardava la richiesta di revisione delle tabelle millesimali in uso al Condominio, bene avrebbe fatto
l'istante a convenire in giudizio soltanto l'Amministrazione condominiale oppure tutti i condomini proprietari degli immobili, e non invece solamente alcuni di essi, tra questi gli odierni appellanti.
La censura è infondata.
L'art. 69, comma 2, disp. att., c.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 220 del 2012 ed applicabile ratione temporis nel presente giudizio, dispone espressamente che "ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il in CP_2 persona dell'amministratore". L'amministratore di condominio è, perciò, passivamente legittimato, ex art. 1131, comma 2, c.c., rispetto ad ogni azione volta alla revisione o determinazione giudiziale di
pagina 5 di 7 tabelle millesimali che ripartiscano le spese in applicazione aritmetica dei criteri legali giacché, rientrando l'approvazione di tali tabelle nella competenza gestoria dell'assemblea, si versa in presenza di controversia riconducibile alle attribuzioni riconosciute allo stesso amministratore dall'art. 1130
c.c. ed ai correlati poteri rappresentativi processuali, senza alcuna necessità di litisconsorzio di tutti i condomini (Cass. Sez. 2, 04/08/2017, n. 19651; Cass. Sez. 2, 04/02/2021, n. 2635). (Cass. ordinanza n. 5453 del
18 febbraio 2022).
La norma, quindi, come puntualmente argomentato dal primo giudice (pag. 8 e 9 della sentenza), che ha correttamente applicato i principi sopra richiamati e di cui alla sentenza delle SS. UU.
n.10934//2019, NON esclude la legittimazione passiva del singolo condomino e consente esplicitamente al condomino di citare in giudizio oltre che il anche gli altrincondomini. CP_2
In punto di spese -poi- il primo giudice ha giustamente condannato i ER , e Parte_1 Pt_1
, al pagamento in favore dell'attore delle spese legali, in ragione della resistenza che Parte_2 hanno opposto alla revisione delle tabelle richiesta dall'attore.
Col terzo motivo gli appellanti censurano sostanzialmente l'operato del CTU in quanto le nuove tabelle millesimali non hanno tenuto in alcun conto delle legittime e fondate osservazioni riferite nei loro scritti dai rispettivi consulenti di parte degli odierni appellanti.
La censura NON convince
Il CTU (Pagg 288 e 289 della Relazione) ha ampiamente controdedotto alle osservazioni svolte dai
Consulenti degli appellanti ponendo rimedio alle criticità evidenziate da questi ultimi inerenti all'approssimazione della scala grafica relativa agli elaborati planimetrici catastali delle unità immobiliari del terzo piano, rimodulando gli elaborati prodotti. Giova -pure- evidenziare che, come da verbali di sopralluogo in atti, il CTU ha “provveduto ad effettuare rilievi metrici negli alloggi di proprietà”; né emerge che nel corso delle operazioni siano stati richiesti ulteriori misurazioni o il ricalcolo dei rilievi.
Il Consulente d'Ufficio ha, poi, giustamente ritenuto non accoglibili le osservazioni dei CCTTPP fondate su elementi derivanti da altri Giudizi all'epoca ancora in corso.
Le tabelle redatte dal CTU, quindi, appaiono correttamente elaborate e complete di ogni documentazione tecnica accessoria, derivando da un'attenta indagine dell'esatta composizione del fabbricato.
Le spese legali della presente fase seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 147/2022, valore indeterminato complessità bassa, esclusa istruttoria trattazione non svoltasi nella presente fase,
pagina 6 di 7 minimo di tariffa, come da dispositivo. Nulla per le spese in favore del Perché non CP_2 costituitosi.
Alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.01.2013, si applica il comma 1 - quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di II
Grado iscritta al RGN. 137/2024, proposta da e Parte_1 [...]
contro ed il Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
, per la riforma della sentenza n. 02/2024 del Tribunale di Trani pubblicata il 02/01/2024,
[...] resa nel procedimento RGN. 4971/2016, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti e in solido al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio in favore di che Controparte_1 liquida in € 3.473,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
Nulla per le spese in favore del CP_2
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti Parte_1
e in solido dell'ulteriore importo a titolo di
[...] Parte_2 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica della terza sezione civile, in data 16.07.2025.
Il Consigliere Ausiliario relatore
Avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Salvatore GRILLO Presidente dott. Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al RGN 137/2024 promossa da:
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Tommaso Pastore (C.F.: C.F._2
- pec: e dall'Avv. Nicola Frivoli (C.F.: C.F._3 Email_1
- pec: , C.F._4 Email_2
APPELLANTI
contro
:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Controparte_1 C.F._5
M. Spinazzola (C.F.: - pec: , C.F._6 Email_3
(Cod. Fisc. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore -NON COSTITUITO-
APPELLATI avverso la Sentenza n. 02/2024 del Tribunale di Trani pubblicata il 02/01/2024, resa nel procedimento
RGN. 4971/2016.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato tra il 29.08 e il 10.9.2016 sull'assunto Controparte_1 di essere proprietario esclusivo di alcune delle unità immobiliari costituenti l'edificio condominiale ubicato in al civico 9 di le cui altre unità immobiliari che lo costituiscono sono in CP_2 CP_2
pagina 1 di 7 proprietà esclusiva parte di e parte di , con i quali Parte_1 Parte_2
l'attore condivide, in proporzione al valore delle rispettive proprietà esclusive, i diritti condominiali sulle parti comuni, conveniva in giudizio il Condominio di Via Alvisi n. 9 in Barletta,
[...]
e per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare la non Parte_2 Parte_1 rispondenza ai criteri di legge delle attuali tabelle millesimali in uso al convenuto, oltre CP_2 che la loro incompletezza formale e non rispondenza ai valori espressi attualmente e comunque a far data dalla modifica degli immobili di parte convenuta posti al terzo piano, avvenuta posteriormente al
1993, dalle singole proprietà, previa nomina di CTU, disponendo la revisione e/o nuova formazione, ovvero correzione, in applicazione ai criteri e direttive imposte dalla legge, ivi compresa
l'applicazione del giusto coefficiente di piano con riferimento alla presenza di ascensore in condominio, mai considerato nell'attuale ripartizione millesimale;
2) in subordine, ove non sia possibile la revisione o totale modifica delle stesse, ordinare al nominato CTU di integrare le tabelle in uso, applicando i giusti correttivi e criteri imposti dalla legge, tali da renderle comunque adeguate sotto il profilo formale ed allo stato di fatto delle singole proprietà, sempre previa applicazione del corretto coefficiente di piano in edifici con ascensore, ponendo a carico dei convenuti i costi tecnici conseguenti;
3) stante l'inerzia circa la richiesta di convocazione assembleare per tentare di risolvere tali problematiche avanzata dall'attore e le richieste avanzate in tal senso anche in sede di procedimento di mediazione, disertato dai convenuti, condannare gli stessi, anche in virtù della mancata adesione all'invito alla mediazione per la chiesta revisione delle tabelle per cui è causa al pagamento delle spese tutte del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio il Condominio di Via Alvisi n. 9 in Barletta per eccepire la sua assenza di responsabilità per assoluta mancanza di negligenza, colpa o colpa grave, ragione per cui chiedeva il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio, anche, per eccepire il proprio difetto di legittimazione Parte_1 passiva, ben potendo essere convenuto in giudizio unicamente il Condominio e sia perché la stessa non era proprietaria degli immobili al terzo piano, l'improcedibilità della domanda giudiziale ex D.Lgs. n.
28/2010 per non essere stato esperito il procedimento stragiudiziale di mediazione nei confronti di tutti i condomini e tra questi la sig.ra la inammissibilità della proposta domanda, in quanto la Persona_1 stessa andava eventualmente proposta nei confronti di tutti i condomini, ivi comprese le sigg.re Per_1
e , infine l'infondatezza della domanda attorea.
[...] Persona_2
Nel corso del giudizio veniva dichiarata con Ordinanza del 11/01/2017 la contumacia di
[...]
, e con successiva Ordinanza del 22/03/2017 veniva autorizzata la chiamata in causa di Parte_2
pagina 2 di 7 e e disposta la mediazione nei confronti dei convenuti chiamati in causa;
Persona_2 Persona_1 indi esperito il tentativo di mediazione nei confronti di con esito negativo (nei confronti Persona_1 di già era stato effettuato in data 04/02/2015 con analogo esito), veniva dichiarata la Persona_2 contumacia di e , che non si erano costituite in giudizio nonostante la Persona_1 Persona_2 regolare notifica della chiamata in causa.
A seguito del decesso della terza chiamata in causa , il giudizio veniva riassunto nei Persona_2 confronti degli iniziali convenuti nonché contro e gli . Persona_1 Controparte_3
Si costituiva in giudizio per eccepire la nullità della notifica dell'atto di Parte_2 citazione, il proprio difetto di legittimazione passiva, l'improcedibilità della domanda giudiziale nonché la infondatezza della proposta domanda attorea, per cui rassegnava le stesse conclusioni così come formulate dalla germana . Parte_1
Espletata una C.T.U. al fine di accertare l'eventuale erroneità e/o non corrispondenza all'effettivo stato dei luoghi delle tabelle millesimali attualmente in uso al . per l'attribuzione millesimale per CP_2 le singole proprietà, ed elaborare le corrette ed esatte tabelle millesimali mediante revisione e/o modifica e/o aggiornamento delle attuali, correggendo le eventuali errate attribuzioni dei millesimi oggi esistenti, sulla base di tutti i rilievi mossi da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio, ed assunti gli interpelli dei convenuti e nonché dell'Amministratore Parte_1 Parte_2 del Condominio, la causa, all'esito delle conclusioni rassegnate dalle parti veniva così decisa: “1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dispone che il condominio in alla via Alvisi n. 9 CP_2 adotti, in sostituzione delle tabelle millesimali già in uso, le tabelle millesimali redatte nel presente giudizio dall'ing. con la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il Controparte_4
6.4.2020; 2) pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico di , e Controparte_1 Parte_1
, nella misura per ciascuno corrispondente alla quota millesimale per cui Parte_2 partecipa al condominio secondo le nuove tabelle;
3) dichiara compensate le spese di causa nel rapporto fra l'attore e il convenuto;
4) condanna e CP_2 Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese di patrocinio legale in favore di , che si liquidano
[...] Controparte_1 nella complessiva somma di € 7.727,32, di cui € 627,22 per esborsi ed € 6.600,10 per compenso, oltre
15% per rimborso forfettario delle spese generali e CPA ed IVA come per legge”.
Censuravano la sentenza e per , INSUFFICIENTE E Parte_1 Parte_2 Pt_3
CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA, in quanto il Tribunale aveva erroneamente ritenuto infondata l'eccezione del loro difetto di legittimazione passiva, oltre a contestare le risultanze della CTU, e concludevano per sentir: “1) in via pregiudiziale e cautelare,
pagina 3 di 7 accogliere la proposta istanza di inibitoria e per l'effetto sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) in via principale e nel merito, accogliere l'appello per tutte le motivazioni innanzi esposte e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare tutte le avverse domande proposte da nel giudizio di 1° grado perché infondate sia in fatto e sia in di-ritto, Controparte_1 con conseguente condanna dell'appellato al pagamento delle spese e dei compensi Controparte_1 dei giudizi di 1° e 2° grado, ivi comprese le spese di C.T.U.; 3) condannare, infine, l'appellato
alla restituzione della somma di €. 10.257,54, così come dallo stesso pretesi in Controparte_1 ragione della sentenza di condanna di 1° grado, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo. In via istruttoria, si insiste nella richiesta di rinnovazione della espletata C.T.U. al fine di procedere ai necessari e dettagliati rilievi metrici di tutte le unità immobiliari e delle relative superfici aereo- illuminanti. In via subordinata, si insiste nella richiesta di convocazione del C.T.U. Ing. CP_4
, con conseguente sua audizione in udienza, affinché venga a fornire chiarimenti e spiegazioni
[...] in contraddittorio con i consulenti di parte relativamente alle osservazioni da questi ultimi effettuate alla bozza di Relazione di C.T.U.”
Si costituiva che contestava i motivi d'appello e concludeva per il rigetto del Controparte_1 gravame con vittoria di spese;
non si costituiva il CP_2
La causa, dopo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza, all'udienza collegiale del 04.06.2025, svoltasi telematicamente, veniva riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori nelle note di trattazione scritta, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo gli appellanti lamentano che l'attore non aveva offerto alcuna prova dall'esistenza di uno od entrambi i presupposti indicati dall'art. 69 disp. att. c.c., essendosi limitato a produrre in giudizio a sostegno delle proprie difese un elaborato redatto dal Geom. , suo consulente Persona_3 di parte, che non evidenziava alcun elemento tecnico a sostegno delle difese attoree, consistendo in una semplicistica prospettazione di nuovi coefficienti e nuovi valori millesimali da attribuire alle proprietà presenti nel senza alcun apprezzabile riferimento alle tabelle in uso ed alla CP_2 esistenza di errori oggettivamente verificabili, come richiesto dalla Giurisprudenza di Legittimità.
La censura è infondata.
Giova richiamare i principi della Suprema Corte secondo cui: “l'errore che, in forza dell'art. 69 disp. att. c.c., giustifica la revisione delle tabelle millesimali, non coincide con l'errore vizio del consenso, di cui agli artt. 1428 e ss. c.c., ma consiste, per l'appunto, nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo
pagina 4 di 7 delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito” (Cass., 26/3/2010, n.
7300); “la parte che chiede la revisione delle tabelle millesimali non ha, peraltro, l'onere di provare la reale divergenza tra i valori effettivi e quelli accertati in tabella, potendo limitarsi a fornire la prova anche implicita di siffatta divergenza, dimostrando in giudizio l'esistenza di errori, obiettivamente verificabili, che comportano necessariamente una diversa valutazione dei propri immobili rispetto al resto del . (Cass., 25/9/2013, n. 21950). CP_2
Sul punto attraverso la relazione di parte del Geom. , l'attore, odierno appellato, ha Persona_3 evidenziato la sussistenza di un errore oggettivo del coefficiente di valore dei piani del , che CP_2 consisteva nell'attribuire ai piani più alti un numero di millesimi inferiore rispetto ai piani inferiori, come se non ci fosse l'ascensore e ciò, nonostante il fabbricato ne fosse invece dotato da sempre;
inoltre l'attore ha -pure- dedotto l'intervenuta alterazione del terzo piano dell'edificio operata negli anni 2000 luoghi rispetto all'epoca di redazione delle tabelle.
Risulta, quindi, acclarata la condizione dell'esistenza dei presupposti di cui all'art 69 disp att. Cc.
Inoltre, l'erroneità delle tabelle è stata confermata dal CTU il quale ha evidenziato “una attribuzione di coefficienti di piano che risultano essere non affatto rappresentativi di un edificio condominiale dotato di impianto ascensore in quanto viene illogicamente attribuito un coefficiente di valore maggiore per i piani rialzati e di valore minore (tra l'altro via via decrescente) per i piani sovrastanti. Nel corso degli anni, poi, sono state eseguite modifiche sostanziali alle diverse unità immobiliari che hanno riguardato
… anche fusioni e frazionamenti di alloggi”, e provveduto alla stesura di una nuova tabella millesimale.
Col secondo motivo lamentano gli appellanti l'errore del Tribunale che ha ritenuto infondata
l'eccezione del proprio difetto di legittimazione passiva;
secondo il loro assunto poiché la controversia riguardava la richiesta di revisione delle tabelle millesimali in uso al Condominio, bene avrebbe fatto
l'istante a convenire in giudizio soltanto l'Amministrazione condominiale oppure tutti i condomini proprietari degli immobili, e non invece solamente alcuni di essi, tra questi gli odierni appellanti.
La censura è infondata.
L'art. 69, comma 2, disp. att., c.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 220 del 2012 ed applicabile ratione temporis nel presente giudizio, dispone espressamente che "ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il in CP_2 persona dell'amministratore". L'amministratore di condominio è, perciò, passivamente legittimato, ex art. 1131, comma 2, c.c., rispetto ad ogni azione volta alla revisione o determinazione giudiziale di
pagina 5 di 7 tabelle millesimali che ripartiscano le spese in applicazione aritmetica dei criteri legali giacché, rientrando l'approvazione di tali tabelle nella competenza gestoria dell'assemblea, si versa in presenza di controversia riconducibile alle attribuzioni riconosciute allo stesso amministratore dall'art. 1130
c.c. ed ai correlati poteri rappresentativi processuali, senza alcuna necessità di litisconsorzio di tutti i condomini (Cass. Sez. 2, 04/08/2017, n. 19651; Cass. Sez. 2, 04/02/2021, n. 2635). (Cass. ordinanza n. 5453 del
18 febbraio 2022).
La norma, quindi, come puntualmente argomentato dal primo giudice (pag. 8 e 9 della sentenza), che ha correttamente applicato i principi sopra richiamati e di cui alla sentenza delle SS. UU.
n.10934//2019, NON esclude la legittimazione passiva del singolo condomino e consente esplicitamente al condomino di citare in giudizio oltre che il anche gli altrincondomini. CP_2
In punto di spese -poi- il primo giudice ha giustamente condannato i ER , e Parte_1 Pt_1
, al pagamento in favore dell'attore delle spese legali, in ragione della resistenza che Parte_2 hanno opposto alla revisione delle tabelle richiesta dall'attore.
Col terzo motivo gli appellanti censurano sostanzialmente l'operato del CTU in quanto le nuove tabelle millesimali non hanno tenuto in alcun conto delle legittime e fondate osservazioni riferite nei loro scritti dai rispettivi consulenti di parte degli odierni appellanti.
La censura NON convince
Il CTU (Pagg 288 e 289 della Relazione) ha ampiamente controdedotto alle osservazioni svolte dai
Consulenti degli appellanti ponendo rimedio alle criticità evidenziate da questi ultimi inerenti all'approssimazione della scala grafica relativa agli elaborati planimetrici catastali delle unità immobiliari del terzo piano, rimodulando gli elaborati prodotti. Giova -pure- evidenziare che, come da verbali di sopralluogo in atti, il CTU ha “provveduto ad effettuare rilievi metrici negli alloggi di proprietà”; né emerge che nel corso delle operazioni siano stati richiesti ulteriori misurazioni o il ricalcolo dei rilievi.
Il Consulente d'Ufficio ha, poi, giustamente ritenuto non accoglibili le osservazioni dei CCTTPP fondate su elementi derivanti da altri Giudizi all'epoca ancora in corso.
Le tabelle redatte dal CTU, quindi, appaiono correttamente elaborate e complete di ogni documentazione tecnica accessoria, derivando da un'attenta indagine dell'esatta composizione del fabbricato.
Le spese legali della presente fase seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 147/2022, valore indeterminato complessità bassa, esclusa istruttoria trattazione non svoltasi nella presente fase,
pagina 6 di 7 minimo di tariffa, come da dispositivo. Nulla per le spese in favore del Perché non CP_2 costituitosi.
Alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.01.2013, si applica il comma 1 - quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di II
Grado iscritta al RGN. 137/2024, proposta da e Parte_1 [...]
contro ed il Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
, per la riforma della sentenza n. 02/2024 del Tribunale di Trani pubblicata il 02/01/2024,
[...] resa nel procedimento RGN. 4971/2016, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti e in solido al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio in favore di che Controparte_1 liquida in € 3.473,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
Nulla per le spese in favore del CP_2
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti Parte_1
e in solido dell'ulteriore importo a titolo di
[...] Parte_2 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica della terza sezione civile, in data 16.07.2025.
Il Consigliere Ausiliario relatore
Avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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