Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2019, n. 75
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Sentenza 29 novembre 2019

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Il divieto triennale ex art. 58-quater, ord. pen. di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, non opera nell'ipotesi di revoca dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto, il fallimento di quest'ultimo, oltre a non essere espressamente contemplato fra le misure "pregiudicanti" di cui all'art. 58-quater, comma 2 citato, in considerazione della peculiare situazione dei soggetti che ne fruiscono, non può determinare alcuna presunzione assoluta di incapacità del condannato di conformazione ai benefici che hanno finalità di rieducazione comune. (Conf. Cass. n. 32286/19, n. 38039/17, n. 1457/17 non massimate).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2019, n. 75
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 75
    Data del deposito : 29 novembre 2019

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