Sentenza 29 novembre 2019
Massime • 1
Il divieto triennale ex art. 58-quater, ord. pen. di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, non opera nell'ipotesi di revoca dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto, il fallimento di quest'ultimo, oltre a non essere espressamente contemplato fra le misure "pregiudicanti" di cui all'art. 58-quater, comma 2 citato, in considerazione della peculiare situazione dei soggetti che ne fruiscono, non può determinare alcuna presunzione assoluta di incapacità del condannato di conformazione ai benefici che hanno finalità di rieducazione comune. (Conf. Cass. n. 32286/19, n. 38039/17, n. 1457/17 non massimate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2019, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2019 |
Testo completo
00075-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da 3730/2019 Sent. n. sez. Mariastefania Di Tomassi - Presidente - Giuseppe Santalucia CC 29/11/2019- Francesco Centofanti R.G.N. 29713/2019 Relatore - Raffaello Magi Antonio Cairo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN AB, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 21/06/2019 del Tribunale di sorveglianza di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe, adottato ai sensi degli artt. 666, comma 2, e 678, cod. proc. pen., il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia dichiarava inammissibile, per difetto delle condizioni di legge, l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da AB AN, nei confronti del quale era stata disposta, in data 11 ottobre 2018, la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 T.U. stup. Era pertanto operante, a giudizio del Presidente del Tribunale, il divieto triennale di concessione di benefici, stabilito dall'art. 58-quater, secondo comma, Ord. pen. (in combinato disposto con i commi primo e terzo).
2. Avverso tale decreto AN ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, denunciando, nel motivo unico, erronea applicazione della legge penale nonché carenza e illogicità di motivazione. Il ricorrente sostiene che la decisione, assunta senza l'instaurazione del contraddittorio, fuori degli stretti casi consentiti, sarebbe affetta da nullità assoluta. Il preteso difetto delle condizioni di legge, astrattamente integrante uno di tali casi, non sarebbe, infatti, per nulla evidente. Esisterebbe, anzi, un nutrito orientamento della giurisprudenza di legittimità dal ricorrente condiviso e di cui- -egli sollecita la riaffermazione in questa sede in base al quale la norma limitativa contenuta nell'art. 58-quater Ord. pen. sarebbe insuscettibile d'interpretazione analogica in malam partem e non si applicherebbe ai casi d'intervenuta revoca dell'affidamento in prova in casi particolari.
3. Il Procuratore generale requirente ha concluso come in epigrafe. Il ricorrente ha replicato mediante apposita memoria, insistendo nell'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso appare fondato.
2. Questa Corte ha di recente escluso, in fattispecie esattamente sovrapponibile, la ricorrenza del caso, viceversa erroneamente ritenuto nel provvedimento impugnato, della manifesta infondatezza «per difetto delle condizioni di legge»; caso che (in uno alla reiterazione, senza nova, dell'istanza già rigettata) abilita il giudice, o il presidente del collegio, ai sensi dell'art. 666, 2 comma 2, cod. proc. pen., a definire il procedimento di sorveglianza senza formalità e in assenza di contraddittorio (Sez. 1, n. 15553 del 10/12/2018, dep. 2019, Pillai). Il presupposto ritenuto dirimente nel provvedimento stesso ossia l'effetto preclusivo, ex art. 58-quater Ord. pen., che, rispetto alla concessione di misure alternative, sarebbe derivato dall'intervenuta revoca dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 T.U. stup. si rivelava controverso a livello interpretativo. Sul punto dell'efficacia irnpediente di una tale revoca si registra infatti un orientamento negativo della giurisprudenza di legittimità tutt'altro che episodico (Sez. 1, n. 32286 del 10/05/2018, dep. 2019, Hsiang;
Sez. 1, n. 38039 del 26/05/2017, Brancucci;
Sez. 1, n. 1457 del 21/10/2016, dep. 2017, Pilia), cui si contrappone l'indirizzo di segno contrario (Sez. 1, n. 31053 del 12/01/2017, Pilia, Rv. 270619; Sez. 1, n. 39230 del 28/01/2014, Caranci, Rv. 261184; Sez. 1, n. 13607 del 10/03/2009, Conti, Rv. 243497; Sez. 1, n. 29143 del 06/07/2007, Cerretani, Rv. 237332). L'istanza di misura alternativa, per ciò solo, non avrebbe potuto ritenersi infondata ictu oculi, e si sarebbe dovuto procedere, a pena di nullità assoluta, previa fissazione dell'udienza camerale (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017).
3. Il Collegio non intende tuttavia arrestarsi a tale rilievo processuale, ritenendo di dover condividere, per le ragioni di seguito esposte, la soluzione esegetica favorevole ad escludere l'operatività della preclusione in scrutinio. Sicché l'accoglimento del ricorso deve essere pronunciato anche in rapporto ai profili sostanziali con esso sollevati.
4. Secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale, l'affidamento in prova in casi particolari, «pur inserendosi come species del genus dell'affidamento in prova già previsto dall'ordinamento penitenziario, rappresenta una risposta [...] differenziata dell'ordinamento penale conformata alla (e giustificata dalla) singolarità della situazione dei suoi destinatari, vale a dire le persone tossicodipendenti o alcoldipendenti» (sentenza n. 377 del 1997, che richiama anche la pregressa ordinanza n. 367 del 1995). Nell'affidamento in prova terapeutico, fondato su presupposti specifici e autonomi (l'accertato stato di dipendenza del condannato e l'idoneità del programma riabilitativo ai fini della sua risoluzione), assume, quindi, un rilievo preminente, pur nel generale scopo rieducativo della misura, la cura dello stato 3 patologico e l'affrancazione dell'interessato dalla relativa condizione (Sez. 1, n. 13542 del 03/03/2010, Silva, Rv. 246833). Alla garanzia della esecuzione del programma terapeutico sono volte, del resto, le specifiche prescrizioni da impartire e i relativi controlli, sul fondamento che, nel caso della persona dipendente da sostanze di abuso, la prima e fondamentale azione di risocializzazione da perseguire sia l'emancipazione dalla situazione in cui affonda la criminogenesi, come acutamente rilevato da Sez. 1, n. 3476 del 25/11/2009, dep. 2010, Bonillo, Rv. 245692. se laA tale ultima decisione si devono le ulteriori considerazioni per cui ragione del divieto di cui all'art. 58-quater, comma secondo, Ord. Pen. poggia oltre che in una generica efficacia deterrente della sanzione con riguardo alla possibile violazione delle prescrizioni, essenzialmente nella presunzione legislativa che chi abbia violato le prescrizioni di un regime totalmente o parzialmente extracarcerario si dimostri inidoneo ad un trattamento alternativo che ha un contenuto in qualche modo analogo, e suppone l'adesione del soggetto all'iter di risocializzazione propostogli» - detta ragione «non può assistere l'estensione del divieto, conseguente alla revoca di una misura alternativa ordinaria, all'affidamento terapeutico, perché in questo caso il programma, appunto terapeutico, di recupero è essenziale alla misura e il preminente intento di cura dello stato di tossicodipendenza non potrebbe ritenersi ragionevolmente paralizzato dall'esito negativo di una 'prova' di tutt'altro genere, in nulla mirata sul medesimo stato di dipendenza» (l'ammissibilità dell'istanza di affidamento in prova in casi particolari, avanzata da soggetto già destinatario nell'anteriore triennio di un provvedimento di revoca di misura alternativa, costituisce acquisizione da allora non più smentita nella giurisprudenza di questa Corte: Sez. 1, n. 6287 del 23/10/2014, dep. 2015, Santamaria, Rv. 262825; Sez. 1, n. 586 del 10/12/2010, dep. 2011, Ferrante, Rv. 249441; Sez. 1, n. 21081 del 27/05/2010, Senato, Rv. 247580; Sez. 1, n. 20892 del 13/05/2010, Filippi, Rv. 247424). -La medesima ratio a ben vedere, e diversamente da quanto in passato talora ritenuto non può non valere anche in direzione inversa, ossia allorché venga in considerazione la richiesta di concessione di una misura alternativa ordinaria a seguito di revoca disposta, nei confronti del richiedente e da meno di tre anni, della misura dell'affidamento terapeutico. A conforto della mancata inclusione di quest'ultimo, rispetto a situazioni di revoca pregressa, nel novero delle misure "pregiudicanti", al pari di quelle "pregiudicate", sta la medesima natura disomogenea degli istituti qui in considerazione. Se la filosofia, sottesa al sistema di cui all'art. 94 T.U. stup., è improntata al massimo favore per il fine di recupero del condannato affetto da dipendenza patologica da alcol o da droghe, tanto la struttura della misura alternativa, che le prescrizioni allo scopo dettate, sono a questo obiettivo strettamente funzionali. In questo contesto, il fallimento di essa non riveste alcun significato necessariamente predittivo dell'incapacità del condannato di conformarsi alle caratteristiche proprie di benefici aventi ben diverso baricentro e accomunati da finalità di rieducazione "comune". Questo non significa che il giudice di sorveglianza, nell'analizzare il singolo caso e le sue peculiarità, non possa trarre dallo svolgimento concreto della misura terapeutica, e dal mancato buon esito della stessa, elementi pregnanti di giudizio, eventualmente nel senso dell'inaffidabilità del condannato rispetto a modalità di espiazione implicanti una nuova proiezione esterna del detenuto, specie se dalla dipendenza non affrancato. Quel che si assume è che una valutazione di siffatto contenuto, la quale ben potrà derivare dal ragionato esercizio della discrezionalità giudiziale, non è da considerare un portato ineludibile della pregressa decisione di revoca della misura specializzata e non può essere oggetto di presunzione assoluta. Quest'ultima, specie quando limiti diritti fondamentali della persona, è costituzionalmente inaccettabile se non risponde a dati di comune e diffusa esperienza (riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit), ossia allorché sia realistico formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa (Corte cost., sentenze nn. 48 del 2015 e 139 del 2010). E ciò è quanto si verificherebbe nel caso in esame, ove venissero elevate ad indice invincibile di sfiducia ordinamentale, in vista dell'applicazione di una misura alternativa, condotte pregresse rispetto ad essa ontologicamente del tutto eccentriche.
5. Occorre a questo punto verificare se tale esegesi - che appare al Collegio dotata di robusto ancoraggio sistematico, in linea con i più attenti e analitici indirizzi ricostruttivi della disciplina di settore sia effettivamente coerente con la formulazione letterale delle disposizioni.
5.1. Secondo il combinato disposto dei primi tre commi dell'art. 58-quater Ord. pen., l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi, per la durata di tre anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di rigore, al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa secondo le previsioni dei precedenti articoli 47, comma 11, 47-ter, comma 6, e 51, primo comma. 5 Per quel che riguarda l'instaurazione dei regimi alternativi alla detenzione in senso proprio, balza subito evidente la corrispondenza biunivoca, che tali disposizioni istituiscono, a partire da un'intervenuta antecedente revoca, tra le misure temporaneamente precluse per effetto di quest'ultima e le misure idonee a determinare l'effetto preclusivo. Poiché, rispetto alla misura "pregiudicata", è testuale il riferimento al solo affidamento in prova ordinario, regolato dall'art. 47 Ord. pen. tanto che è - pacifico, ormai, come già sottolineato, che l'ostatività non si riferisca al caso in cui si decida della concessione dell'affidamento terapeutico, che rinviene fonte autonoma di disciplina (il T.U. stupefacenti, e segnatamente il suo art. 94) - il dato esegetico letterale lascia in realtà propendere proprio per la tesi che analoga limitazione valga anche ai fini dell'individuazione della misura "pregiudicante". E, del resto, se il legislatore avesse voluto stabilire altrimenti al riguardo, sarebbe stato ragionevolmente più esplicito, ovverosia avrebbe fatto diretto riferimento, nella situazione inversa, alla revoca dell'affidamento in prova in quanto concesso anche nelle particolari forme previste dalla legge speciale.
5.2. Si obietta, in proposito (da ultimo, Sez. 1, n. 31053 del 2017, citata), che l'art. 94, comma 6, T.U. stup. opera un generico rinvio, «per quanto non diversamente stabilito», alla disciplina di ordinamento penitenziario. Sarebbe dunque in forza di tale rinvio che l'art. 47, undicesimo comma, Ord. pen. si renderebbe immediatamente applicabile all'affidamento terapeutico, privo di una diversa e autonoma disciplina in tema di revoca, sicché il riferimento normativo operato dall'art. 58-quater, secondo comma, verrebbe ad individuare entrambe le misure nel segno della comune ostatività. Tale ragionamento non può essere condiviso.
5.3. Esso segna, anzitutto, un ampliamento della latitudine operativa di una disposizione penale in malam partem, che urta con la sua natura di norma di stretta interpretazione, insuscettibile come tale di applicazione al di fuori delle ipotesi espressamente previste (Sez. 1, n. 38040 del 09/04/2019, Qosja Dritan, Rv. 276845). Siffatta estensione interpretativa deve ritenersi non ammessa anche perché distonica rispetto al canone esegetico per cui, in caso di disposizione precettiva, che richiami altra disposizione, il richiamo non può essere -ipso iure, e senza adeguati elementi sistematici di supporto diretto a ricomprendere le discipline ulteriori, che alla disposizione richiamata facciano parimenti riferimento.
5.4. Non si può, in secondo luogo, dimenticare che il rinvio, operato dalla legge speciale ai casi ordinari di revoca dell'affidamento, incontra il limite della compatibilità delle due regolamentazioni, come risulta dall'inciso testuale sopra 6 menzionato («per quanto non diversamente stabilito») e dalla logica formale dell'integrazione tra disciplina ordinaria e disciplina speciale. -In questa prospettiva se è vero che la revoca dell'affidamento in casi particolari mutua dallo schema ordinario le forme procedimentali e i presupposti sostanziali, tra i quali ultimi rileva (ai sensi, appunto, dell'art. 47, undicesimo comma, Ord. pen.) la contrarietà della condotta dell'affidato «alla legge e alle prescrizioni dettate», tale che la condotta stessa «appaia incompatibile con la prosecuzione della prova>> è lo speciale contenuto di quelle prescrizioni che - rende peculiare l'istituto della revoca nelle ipotesi previste dall'art. 94 T.U. stup. Si è detto che tali prescrizioni rivestono specifica valenza riabilitativa e terapeutica, perseguendo la finalità precipua di recuperare il condannato liberandolo dalla dipendenza dalle sostanze di abuso. Il fallimento, o anche solo il mancato efficace perseguimento di un tale obiettivo, in rapporto anche alla compliance dimostrata dall'affidato rispetto al trattamento e sempre fuori di ogni automatismo (v. Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv. 256479; Sez. 1, n. 27854 del 22/05/2013, Manca, Rv. 255820; Sez. 1, n. 14668 del 19/03/2008, Uliano, Rv. 239405), è dunque principalmente alla base di una decisione di revoca della misura di cui all'art. 94 T.U. stup., anche indipendentemente da comportamenti del condannato di segno propriamente trasgressivo. Ecco allora che l'istituto della revoca assume, nel caso in esame, valenza sanzionatoria solo eventuale. Il che rende l'istituto stesso, anche sotto questo aspetto, non propriamente ragguagliabile al modello ordinario di riferimento e ne impedisce l'integrale assimilazione in punto di disciplina degli effetti. Non solo, dunque, mancano elementi idonei di contesto a sostegno dell'interpretazione estensiva del richiamo che l'art. 58-quater Ord. pen. opera all'undicesimo comma del precedente art. 47, ma dall'analisi logico-sistematica l'interprete agevolmente ne ricava di contrari, in grado di validare in via definitiva l'opzione ermeneutica di tipo testuale.
6. In conclusione, deve ritenersi che la preclusione stabilita dall'art. 58- quater, secondo comma, Ord. Pen. secondo cui le misure alternative di cui al primo comma non possono essere concesse, per la durata di cui al terzo comma, al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa non operi ove la revoca abbia riguardato l'affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell'art. 94 T.U. stup.
7. Il decreto impugnato deve essere annullato sulla base di tutte le considerazioni esposte, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Perugia che, 7 secondo le forme stabilite dall'art. 666, commi 3 ss., cod. proc. pen., richiamato dall'art. 678 dello stesso codice, valuterà nel merito l'istanza di detenzione domiciliare avanzata dal condannato.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Perugia. Così deciso il 29/11/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Mariastefania Di Tomassi Ema DEPOSITATA IN CANCELLERIA -3 GEN 2020 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 8 0