Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2010, n. 13542
CASS
Sentenza 3 marzo 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa, previsto dall'art. 58-quater, comma secondo, L. 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), non opera per l'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope).

Commentario1

  • 1Confermata la specialità del circuito penitenziario per tossico-
    Stefano Marcolini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    5 luglio 2011 | Confermata la specialità del circuito penitenziario per tossico- ed alcooldipendenti Nota a Cass. pen., sez. I, 12.04.2011 (dep. 25.05.2011), n. 1371 (sent.), Pres. Vecchio, Rel. Caprioglio, ric. P.G. in proc. Brizi La sentenza che può leggersi in allegato conferma la marcata specialità del sottosistema punitivo e penitenziario a carico di imputati tossico- ed alcooldipendenti, pur nel quadro di un trend legislativo che — specie con la legge n. 251 del 2005 (c.d. legge ex Cirielli) — ha progressivamente irrigidito il trattamento nei confronti dei soggetti recidivi. Due i punti affrontati dalla pronuncia. Il primo riguarda, in generale, l'istituto del c.d. affidamento in …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2010, n. 13542
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13542
Data del deposito : 3 marzo 2010

Testo completo