Sentenza 22 maggio 2013
Massime • 1
All'affidamento in prova al servizio sociale, disposto nei confronti di tossicodipendenti ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si applica il comma undicesimo dell'art. 47 della legge 354 del 1975 relativamente alle condizioni che legittimano la revoca del beneficio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto illegittima la revoca dell'affidamento in prova giustificata sulla circostanza che il soggetto era stato vittima di un agguato, elemento insufficiente a dimostrare il fallimento del percorso riabilitativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2013, n. 27854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27854 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/05/2013
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1831
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 44507/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IN N. IL 19/10/1973;
avverso l'ordinanza n. 1431/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE, del 09/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. Salzano Francesco, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Lecce, con ordinanza del 9 ottobre 2012, disponeva la revoca, a far tempo dall'8 settembre 2012, della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94 disposta in favore di MA IN dal
Tribunale di sorveglianza dell'Aquila in data 12 aprile 2011. A sostegno della decisione il Tribunale valorizzava l'ordinanza di custodia cautelare ordinata dal GIP del Tribunale di Lecce l'8.9.2012 in relazione al delitto di tentato omicidio, ordinanza peraltro revocata il 18 successivo giacché accertato che il MA, nell'occasione detta, era stato vittima e non autore di un agguato malavitoso. Da tale vicenda il tribunale riteneva comunque di poter dedurre la ricorrenza di una contiguità del MA con ambienti malavitosi e la incompatibilità di essa con la prosecuzione della misura alternativa al carcere.
2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento il MA, assistito dal difensore di fiducia, denunciandone l'illegittimità per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, difetto di motivazione e travisamento del fatto, in particolare deducendo: il Tribunale pur prendendo atto del venir meno del presupposto della revoca e cioè la misura cautelare per la condotta omicidiaria inizialmente imputata al ricorrente eppoi esclusa dallo stesso GIP, ha mantenuto la revoca del beneficio sul presupposto di una apodittica contiguità del MA con ambienti criminali;
siffatta contiguità risulta smentita dalla copiosa documentazione versata in atti e positivamente valutata dallo stesso Magistrato di sorveglianza con ordinanza 3312 del 7 agosto 2012.
3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per il rigetto della impugnazione.
A dette conclusioni replicava il MA con memoria difensiva a cura di un secondo difensore di fiducia, con la quale si evidenziava l'incongruenza dei richiami giurisprudenziali valorizzati dal P.G., di poi denunciando l'assenza, da parte del tribunale, della valutazione dello stato di tossicodipendenza del ricorrente, della concreta utilità di un programma terapeutico e del proficuo percorso riabilitativo sin qui effettuato dall'interessato nel corso di oltre un anno e mezzo.
4. Il ricorso, ad avviso del Collegio, merita condivisione. Ed invero, ha costantemente affermato questa sezione della corte di legittimità che l'affidamento in prova al servizio sociale (nella specie disposto nei confronti di tossicodipendente, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94), non è soggetto a revoca automatica per il solo fatto che l'affidato venga successivamente sottoposto ad una misura cautelare, dovendo invece verificarsi in concreto se gli elementi indicati nell'ordinanza di custodia cautelare siano o meno sintomatici del fallimento dell'esperimento rieducativo (Cass., Sez. 1, 19/03/2008, n. 14668; Cass., Sez. 1, 23/11/2001, n. 45800). Nel caso di specie la misura cautelare inizialmente adottato in danno del MA è stata revocata, dappoiché vittima e non già autore il predetto di una azione criminale. Il tribunale ha comunque ritenuto di valorizzare un dato negativo emerso dalla vicenda e cioè la contiguità del ricorrente con ambienti criminali. La motivazione non può ritenersi logicamente coerente. Ed invero, l'essere rimasto vittima di un agguato non può di per sè significare attualità di una contiguità criminale in assenza di accertamenti istruttori sulle ragioni della vicenda. A parte ciò non ha il tribunale adeguatamente dato ragione dei modi attraverso i quali i fatti valorizzati negativamente dimostrino il fallimento del percorso riabilitativo intrapreso con successo dal MA, dappoiché soltanto se ricorrente una siffatta dimostrazione può ritenersi legittima la revoca della misura. Ai sensi infatti del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 6, per quanto non diversamente in essa disposto, trova applicazione la disciplina di cui alla L. n. 354 del 1975 e succ. modif., eppertanto le ragioni di revoca del beneficio dell'affidamento in prova di cui all'art. 47 O.P., comma 11, in forza del quale è giustificato il ricorso alla revoca del beneficio in parola "qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova". Siffatta dimostrazione non risulta adeguatamente argomentata dal giudice territoriale.
5. L'ordinanza impugnata è, quindi, giuridicamente errata, oltre che priva di effettiva motivazione in ordine alle ragioni poste a base della revoca della misura alternativa alla detenzione in carcere, di guisa che se ne impone l'annullamento con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Lecce che, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., comma 3, si atterrà ai principi di diritto in precedenza enunciati.
P.Q.M.
La Corte, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Lecce.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013