Sentenza 28 gennaio 2014
Massime • 1
Il divieto triennale ex art. 58-quater, ord. pen. di concessione di benefici penitenziari al condannato, nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, opera anche nell'ipotesi di revoca dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione del rinvio effettuato dal comma sesto di tale norma alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2014, n. 39230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39230 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2014 |
Testo completo
39 2 30/ 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28/01/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N289/2014- - Presidente Dott. UMBERTO GIORDANO Dott. MASSIMO VECCHIO - Consigliere Rel. Consigliere REG. GENERALE Dott. ANGELA TARDIO Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO -Consigliere N. 29772/2013 Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO . Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN ER, nato il [...] avverso l'ordinanza n. 7168/2012 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di ROMA del 03/05/2013; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del dott. Giovanni D'Angelo, che ha chiesto rigettarsi il ricorso e condannarsi la parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 maggio 2013 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, avanzata da AR WA, detenuto presso la Casa circondariale di Velletri in espiazione della pena di anni sette, mesi undici e giorni ventidue di reclusione, di cui al provvedimento di cumulo del 9 dicembre 2010 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Il Tribunale, a ragione della decisione, rilevava che la misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari concessa all'istante, con ordinanza del 16 dicembre 2011 dello stesso Tribunale, con obbligo di sottoporsi a programma terapeutico residenziale presso la comunità A.I.V.A., era stata revocata con ordinanza del 16 marzo 2012 per comportamento incompatibile con il beneficio;
rappresentava che l'istanza era da ritenere pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 58-quater Ord. Pen., non essendo trascorsi tre anni dalla revoca del beneficio;
riteneva, in ogni caso, non formulabile alcuna prognosi favorevole circa la possibilità del rispetto da parte del condannato delle prescrizioni imposte con l'ammissione ai benefici richiesti, alla luce della condotta valutata negativamente ai fini della già disposta revoca;
considerava che il previo superamento della problematica tossicomanica costituiva condizione imprescindibile per una prognosi favorevole quanto al pericolo di recidiva, mentre il detenuto non aveva formulato una seria progettualità in tal senso e, alla stregua delle risultanze dell'osservazione aggiornata compiuta dall'équipe del carcere, non teneva contatti significativi con il Sert interno;
riteneva, infine, assente qualsiasi evoluzione favorevole quanto alla pericolosità sociale.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, l'interessato AR, che ne ha chiesto l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarata inammissibilità dell'istanza. Secondo il ricorrente, è erronea la conclusione cui il Tribunale è pervenuto ritenendo l'istanza inammissibile per non essere decorsi tre anni dalla revoca del precedente beneficio, poiché l'art. 58-quater, comma 2, Ord. Pen., richiamato nell'ordinanza, prevede che la disposizione di cui al primo comma si applica anche al condannato, destinatario di revoca di misura alternativa concessa ai sensi degli artt. 47, comma 11, 47-ter, comma 6, e 51, comma 1, Ord. Pen., mentre nella specie non è stata disposta la revoca di alcuna di dette misure. 2 L'ordinanza impugnata è viziata anche, ad avviso del ricorrente, dalla originaria valutazione d'inammissibilità dell'istanza, che ha inciso sulla istruttoria e sulla valutazione nel merito della stessa, non essendosi approfondito l'accertamento del suo contesto di vita familiare e sociale.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso, fondato su censure infondate e assolutamente generiche.
4. Con memoria di replica depositata il 17 gennaio 2014, il ricorrente, deducendo la non condivisibilità delle osservazioni svolte dal Procuratore Generale, ha insistito nelle sue conclusioni, richiamando il principio di diritto espresso da questa Corte con sentenza n. 21081 del 27 maggio 2010. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. La questione di diritto sollevata dal ricorrente attiene, posta la non contestata intervenuta revoca del beneficio dell'affidamento in prova in casi particolari, di cui all'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, con ordinanza del 16 marzo 2012 del Tribunale di sorveglianza di Roma, all'ammissibilità della richiesta di ammissione alle misure alternative dell'affidamento in prova ordinario e della detenzione domiciliare, esclusa dall'ordinanza impugnata per non essere decorso, al momento della presentazione della richiesta, il termine triennale dalla data dall'indicato provvedimento di revoca, ai sensi dell'art. 58-quater Ord. Pen. Secondo la tesi del ricorrente, la preclusione stabilita dall'art. 58-quater, comma 2, Ord. Pen., che stabilisce che "la disposizione del comma si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47-ter, comma 6, o dell'art. 51, primo comma", non opera quando, come nella specie, è disposta la revoca non di una della dette individuate misure ma dell'affidamento terapeutico, sulla base del principio di stretta legalità che deve presiedere all'applicazione dell'art. 58-quater Ord. Pen., ostativo alla interpretazione estensiva dell'effetto preclusivo, e alla luce della finalità curativa dell'affidamento terapeutico, totalmente estranea alla finalità rieducativa dell'affidamento in prova ordinario.
3. La tesi difensiva non può essere condivisa.
3.1. Questa Corte non ignora il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 3476 del 25/11/2009, dep. 3 27/01/2010, P.G. in proc. Bonillo, Rv. 245692; Sez. 1, n. 13542 del 03/03/2010, dep. 12/04/2010, Silva, Rv. 246833; Sez. 1, n. 21081 del 27/05/2010, dep. 04/06/2010, Senato, Rv. 247580; Sez. 1, n. 586 del 10/12/2010, dep. 12/01/2011, Ferrante, Rv. 249441), alla cui stregua il divieto di nuova concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa, previsto dall'art. 58-quater Ord. Pen., non opera per l'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, e anzi lo condivide e riafferma con riguardo alla ipotesi, cui le sentenze oggetto di massimazione si sono riferite, rappresentata dalla inoperatività del divieto di concessione dell'affidamento in prova terapeutico al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali, della semilibertà e della detenzione domiciliare.
3.2. Secondo la condivisa interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 e del suo sesto comma che opera un generico rinvio, "per quanto non diversamente stabilito", alla disciplina prevista dalla legge n. 354 del 1975 (c.d. ordinamento penitenziario), e quindi alle disposizioni che fanno specifico riferimento a singoli e diversi istituti, secondo il principio che la legge speciale deroga a quella generale laddove il contrario non sia espressamente stabilito, si è, da un lato, osservato che "l'affidamento terapeutico ex art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990, per quanto non espressamente previsto nel citato testo unico in materia di stupefacenti, trova la sua fonte di disciplina nella L. n. 354 del 1975, art. 47 e successive modifiche", e si è rimarcato, dall'altro lato, che "gli effetti impeditivi derivanti dalla revoca di altra misura alternativa previsti dalla L. n. 354 del 1975, art. 58-quater, comma 2, ... sono espressamente limitati, ai sensi del combinato disposto del secondo e dell'art. 58-quater cit., comma 1, all'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47), alla detenzione domiciliare (art. 47-ter), alla semilibertà (art. 50)", senza includervi, nell'espresso rinvio all'affidamento in prova "nei casi previsti dall'art. 47", l'affidamento in prova terapeutico, soggetto a un diverso trattamento normativo anche in relazione alle ripercorse vicende legislative che lo hanno riguardato a conferma della sua autonomia (Sez. 1, n. 13542 del 03/03/2010, citata, in motivazione). In coerenza con tali rilievi in diritto, si è anche sottolineata la peculiare ratio dell'affidamento in prova in casi particolari che, secondo i principi enunciati dalla Corte Costituzionale (sent. n. 377 del 1997), "pur inserendosi come species del genus dell'affidamento in prova già previsto dall'ordinamento penitenziario, rappresenta una risposta differenziata dell'ordinamento penale conformata alla (e giustificata dalla) 'singolarità della situazione dei suoi destinatari', vale a dire le persone tossicodipendenti o alcool dipendenti (ordinanza n. 367 del 1995)", e, quindi, "pur non essendo del tutto estraneo alla logica generale 4 dell'affidamento in prova, quella cioè di perseguire la risocializzazione del condannato attraverso regimi diversi da quello carcerario, si fonda su presupposti e persegue finalità nettamente differenziati", supponendo l'accertato stato di tossicodipendenza e l'idoneità del programma terapeutico ai fini del recupero del condannato e perseguendo la finalità precipua, fermo il generico scopo rieducativo, di cura dello stato di tossicodipendenza e di recupero da tale condizione (Sez. 1, n. 13542 del 03/03/2010, citata, in motivazione).
3.3. In tale contesto si è, quindi, ragionevolmente ed esaustivamente osservato, con congruente richiamo alle indicate decisioni della Corte costituzionale, che, se la ragione del divieto di cui all'art. 58-quater, comma 2, Ord. Pen. si fonda "oltre che in una generica efficacia deterrente della sanzione con riguardo alla possibile violazione delle prescrizioni, essenzialmente nella presunzione legislativa che chi abbia violato le prescrizioni di un regime totalmente o parzialmente extracarcerario si dimostri inidoneo ad un trattamento alternativo che ha un contenuto in qualche modo analogo, e suppone l'adesione del soggetto all'iter di risocializzazione propostogli", detta ratio "non può assistere l'estensione del divieto, conseguente alla revoca di una misura alternativa ordinaria, all'affidamento terapeutico, perché in questo caso il programma, appunto terapeutico, di recupero è essenziale alla misura e il preminente intento di cura dello stato di tossicodipendenza non potrebbe ritenersi ragionevolmente paralizzato dall'esito negativo di una 'prova' di tutt'altro genere, in nulla mirata sul medesimo stato di dipendenza. Tanto più che, mantenendo autonomi limiti di ripetibilità della messa alla prova terapeutica e il divieto di disporla 'più di due volte', il legislatore ha mostrato (come pure rilevava C. Cost. n. 377 del 1997) di avere ritenuto necessario, in relazione a detta misura, un autonomo giudizio di bilanciamento, con valutazione della preminenza dello scopo terapeutico rispetto persino alla dimostrata inidoneità di altra prova analoga, a conseguire l'effetto di risocializzazione perseguito" (Sez. 1, n. 3476 del 25/11/2009, citata, in motivazione).
3.4. Sono coerenti in detta ottica interpretativa le decisioni di questa Corte, richiamate sub 3, che, esaminando la questione specifica, che hanno risolto positivamente, afferente all'ammissibilità dell'istanza di affidamento terapeutico avanzata da soggetto destinatario di revoca di misura alternativa, hanno rimarcato, esplicitamente o implicitamente attraverso il richiamo dei precedenti arresti giurisprudenziali, che l'esito negativo di altra misura, non modulata, a differenza dell'affidamento terapeutico, sullo stato di tossicodipendenza, non può paralizzare ragionevolmente le finalità perseguite da misura mirata proprio su detto stato. 5 4. Avuto riguardo alla indicata ratio dell'art. 58-quater, comma 2, Ord. Pen. e a quella speciale sottesa alla non estensione del divieto di nuova concessione di benefici penitenziari, in esso previsto, all'affidamento terapeutico, deve, pertanto, ritenersi consequenziale il rilievo della inoperatività di tale ratio ove, come nella specie, venga in considerazione la situazione inversa di richiesta di concessione di misura alternativa ordinaria (affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare) a seguito di revoca disposta, nei confronti del richiedente, della misura dell'affidamento terapeutico. Ed infatti, sotto il profilo sistematico, come ha già ricordato questa Corte, affrontando un caso analogo, “se è conforme alla filosofia tesa al recupero del tossicodipendente che permea tutto il d.P.R. 309/1990 consentire senza limiti, e dunque anche in caso di fallimento di un affidamento ordinario precedentemente disposto, la concessione dell'affidamento in casi particolari, non sarebbe razionale il contrario, che nessuna ratio desumibile dal sistema giustifica, una volta fallito l'affidamento in casi particolari, la concessione di un affidamento ordinario o di una misura aspecifica prima del decorso del triennio" (Sez. 1, n. 45227 del 06/10/2004, dep. 29/11/2004, Tatone, Rv. 230502).
5. Alla luce delle svolte considerazioni, è esente dal denunciato vizio di violazione di legge l'ordinanza impugnata, che ha correttamente ritenuto operativo il divieto preclusivo di cui all'art. 58-quater Ord. Pen., dipendente dalla revoca entro il precedente triennio dell'affidamento concesso ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, nei riguardi di ulteriori benefici penitenziari, apprezzati, in ogni caso, anche negativamente nel merito.
6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014 Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Umberto Giordano dott. Angela Tardio Яндева Чалоко W indan DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 SET 2014 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA