Sentenza 6 luglio 2007
Massime • 1
Il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione ai sensi degli artt. 47, comma undicesimo, e 58 quater, comma secondo, L. 26 luglio 1975, n. 354, opera anche nell'ipotesi di affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in forza del rinvio effettuato dal comma sesto di tale norma alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2007, n. 29143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29143 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/07/2007
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2770
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 009379/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ET TI N. IL 04/03/1958;
avverso ORDINANZA del 23/01/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Viglietta chiedeva il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile l'istanza di affidamento terapeutico presentata da ET IZ ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94. Rilevava che il condannato aveva già usufruito due volte della misura alternativa dell'affidamento terapeutico e che sussisteva il divieto previsto dall'art. 94, comma 5, stessa legge. Aggiungeva che era parimenti inammissibile l'istanza di affidamento ordinario in quanto una analoga misura gli era stata revocata nel 2004 per violazione agli obblighi per cui non essendo ancora decorso il triennio, operava il divieto di cui all'art. 58 quater O.P..
Avverso la decisione presentava ricorso il condannato deducendo il travisamento del fatto in quanto egli aveva in passato goduto solo una volta dell'affidamento terapeutico.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato in quanto, anche se effettivamente risulta dalla lettura della seconda ordinanza che egli aveva ottenuto due volte l'affidamento ordinario e non quello terapeutico, comunque non poteva ottenere di nuovo quello previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94. Detta norma fa riferimento all'art. 47 O.P. che a sua volta richiama l'art. 58 quater O.P. che impedisce di concedere l'affidamento in caso di revoca se non decorsi tre anni da essa e pertanto il divieto trova applicazione anche nel caso di affidamento terapeutico grazie ai richiami normativi sopra indicati (Sez. 1^ 6 ottobre 2004 n. 46227, rv. 230502, Sez. 1^ 11 maggio 2005 n. 24371, rv. 232113). Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2007