Sentenza 10 dicembre 2010
Massime • 1
Il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa, previsto dall'art. 58-quater, comma secondo, legge 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), non opera per l'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2010, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2010 |
Testo completo
586 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 10/12/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UMBERTO GIORDANO
- Presidente - SENTENZA N. 9980/10
- Consigliere - Dott. ENZO IANNELLI
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANGELA TARDIO N. 22043/2010
- Consigliere - Dott. ADRIANA CARTA
- Rel. Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) RA EP N. IL 13/11/1977
avverso l'ordinanza n. 258/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 01/04/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. G. D'Angelo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnate hello ponte In cur dichiare inammissibile l'istanze di affidamento in prova Terapeutico
e Frematione qlish perumono esame al Tribunale di Sonvepliquze ch'
Fincule;
Udit i difensor Avv.;
A
1. Con ordinanza dell'1 aprile 2010 il Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibili le istanze avanzate da AN GI volte all'applicazione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale, sia ordinario che terapeutico, della semilibertà o della detenzione domiciliare.
In particolare, il tribunale premetteva che l'istante era detenuto agli arresti domiciliari c.d. esecutivi ex art. 656 comma 10 c.p.p. in relazione alla sentenza di condanna alla pena di anni uno, mesi undici e giorni ventinove di reclusione, emessa dal Gip del tribunale di Lucca il 22.10.2009, per violazione della disciplina in materia di stupefacenti commessa il 3.4.2009. Evidenziava, quindi, che il predetto fatto era stato commesso dal AN mentre si trovava in regime di detenzione domiciliare, misura che era stata revocata in ragione di vari episodi di cessione di stupefacenti commessi dallo stesso tra aprile e maggio 2009.
Conseguentemente, affermava che, per espresso divieto dell'art. 58 quater 1. n. 354 del 1975 e successive modifiche, la richiesta di misura alternativa era inammissibile e rilevava, altresì, che l'istante "non ha ancora risolto i problemi di tossicodipendenza che sono alla base dei suoi anche recenti comportamenti devianti".
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, il RA, il quale lamenta: a) violazione ed erronea applicazione dell'art. 58 quater 1. n. 354 del 1975 e successive modifiche con riferimento all'art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990, non potendosi estendere all'affidamento terapeutico il divieto previsto dalla citata norma;
b) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui si afferma che il condannato non ha risolto i problemi di tossico dipendenza.
Osserva in diritto.
Il ricorso è fondato.
1. Sulla questione oggetto del ricorso - se il divieto previsto dall'art. 58-quater, comma 2, 1. n. 354 del 1975 e successive modifiche di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa, operi o meno anche per l'affidamento in prova in casi particolari
(art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990) - si registra un contrasto interpretativo. Secondo il più recente e maggioritario indirizzo detta misura alternativa alla detenzione non è espressamente menzionata tra quelle per cui si applica la previsione ostativa di cui al citato art. 58 quater, che, per il suo carattere restrittivo, non è suscettibile di interpretazione analogica (Sez. 1, 25 novembre 2009, Bonillo;
Sez. I 3/3/10, Silva, rv.246.833; Sez. I 27/5/10, Senato, rv.247.580). Di contro in alcune precedenti decisioni (Sez. 1, 10 marzo 2009, n. 13607, rv. 243497; Sez. 1, 6 luglio 2007, n. 29143, rv. 237332), si è affermato che il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione ai sensi degli artt. 47, comma 11, e 58 quater,
comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354, opera anche nell'ipotesi di affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 D.P.R. 309/90, in forza del rinvio effettuato dal comma sesto di tale norma alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario.
2. Tale secondo orientamento esegetico non pare condivisibile per una molteplicità di ragioni.
Innanzitutto occorre sottolineare che dall'interpretazione letterale e logico- sistematica dell'art. 94 citato si evince che in esso è contenuta, al sesto comma, una clausola di chiusura che opera un generico rinvio "per quanto non diversamente stabilito" alla disciplina prevista dalla 1. 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche. Tale clausola di salvezza non può intendersi limitata a norme particolari contenute nel D.P.R. n. 309 del 1990 e deve intendersi estesa ad ogni disposizione dello stesso ordinamento penitenziario che faccia specifico riferimento a singoli e diversi istituti in coerenza con il principio che la legge speciale deroga a quella generale, laddove il contrario non sia espressamente stabilito.
Ne consegue che l'affidamento terapeutico ex art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990, per quanto non espressamente previsto dal citato testo unico in materia di stupefacenti, trova la sua fonte di disciplina nell'art. 47 1. n. 354 del 1975 e successive modifiche.
Tale conclusione, peraltro, non consente di affermare che, in virtù del rinvio operato dal sesto comma dell'art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990 alle norme di ordinamento penitenziario “per quanto non diversamente stabilito", comprenda anche l'estensione degli effetti impeditivi derivanti dalla revoca di altra misura alternativa previsti dall'art. 58 quater, comma 2, legge n. 354 del 1975. Tali effetti sono, infatti, espressamente limitati, ai sensi del combinato disposto del secondo e
3 del primo comma del citato art. 58 quater, all'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47), alla detenzione domiciliare (art. 47 ter), alla semilibertà (art. 51).
L'espresso rinvio all'affidamento in prova al servizio sociale "nei casi previsti dall'art. 47", presente nell'art. 58 quater, comma 1, sin dal testo originario introdotto con il d.l. n. 152 del 1991 è obiettivamente e univocamente indicativo della espressa esclusione dell'affidamento in prova terapeutico, già previsto nell'art. 47 bis e, successivamente, trasfuso nell'art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990, atteso che l'ordinamento penitenziario non prevede ulteriori e diverse forme di affidamento in prova.
Depone in tal senso anche l'interpretazione letterale e logico sistematica del comma 7 bis (introdotto dalla 1. n. 251 del 2005) dell'art. 58 quater che, analogamente a quanto previsto dal primo comma (riscritto dall'art. 7 della 1. n. 251 del 2005), menziona espressamente solo l'affidamento in prova al servizio sociale
"nei casi previsti dall'art. 47”.
3. Significative del diverso trattamento riservato dal legislatore all'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. pen.) e all'affidamento terapeutico (art. 94
D.P.R. n. 309 del 1990) sono anche le vicende legislative concernenti quest'ultima misura.
La legge 5 dicembre 2005 n. 251, nella versione originaria, introduceva nel
D.P.R. n. 309 del 1990 l'art. 94 bis, contenente restrizioni sempre in maniera wwwww diversa rispetto alla disciplina di ordinamento penitenziario per l'accesso al beneficio per i condannati cui fosse stata applicata la recidiva ex art. 99, comma 4,
c.p.
L'art. 94 bis ed i correlati inasprimenti del regime per i condannati tossicodipendenti venivano, peraltro, poco dopo soppressi ad opera del d.l. 30 dicembre 2005 n. 272 e l'abrogazione veniva mantenuta dalla legge n. 49 del 2006 che introduceva il divieto della sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dei recidivi cui fosse stata applicata la recidiva ex art. 99, comma 4, c.p.p. (art. 656, comma 9, lett. c), c.p.p.) e, contemporaneamente, escludeva l'operatività del divieto nei confronti di coloro che si trovavano agli arresti domiciliari disposti nell'ambito di un programma terapeutico ai sensi dell'art. 89 D.P.R. n. 309 del 1990.
Il complesso dei predetti interventi normativi è significativo dell'autonomia delle due misure alternative e del conseguente diverso trattamento che il legislatore ha voluto riservare per l'accesso a ciascuna di esse, con lo scopo finale di sottrarre
4 l'affidamento terapeutico alla nuova e più severa disciplina, mantenendo nel contempo le generale regola limitativa di cui al quinto comma dell'art. 94 D.P.R. n.
309 del 1990.
4. Tale approdo ermeneutico appare coerente con i principi enunciati dalla Corte
Costituzionale (ordinanza n. 367 del 1995 e sentenza n. 377 del 1997) secondo cui l'affidamento in prova in casi particolari, "pur inserendosi come species del genus dell'affidamento in prova già previsto dall'ordinamento penitenziario, rappresenta risposta...differenziata dell'ordinamento penale” che trova la sua una giustificazione nella “singolarità della situazione dei suoi destinatari”, ossia le persone tossicodipendenti o alcooldipendenti. Nell'affidamento in prova terapeutico, fondato su presupposti specifici ed autonomi (accertato stato di tossicodipendenza ed idoneità del programma terapeutico ai fini del recupero del condannato) assume, quindi, un rilievo preminente la cura dello stato di tossicodipendenza ed il recupero da tale condizione.
5. In tale contesto ed avuto riguardo alla preminente finalità di recupero sottesa all'istituto disciplinato dall'art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990 si spiega la scelta legislativa di non attribuire rilievo all'esito negativo di un'altra misura che, a differenza dell'affidamento terapeutico, non sia modulata sullo stato di tossicodipendenza.
Assume, quindi, peculiare rilievo il divieto di disporre per più di due volte l'affidamento terapeutico, sancito dal sesto comma dell'art. 94 D.P.R. n. 309 del
1990, a dimostrazione, ancora una volta, del fatto che il legislatore ha ritenuto necessario, con specifico riguardo a tale misura, un autonomo giudizio di bilanciamento ed ha attribuito preminente rilievo allo scopo terapeutico rispetto alla dimostrata inidoneità di un'altra misura analoga, volto a conseguire l'effetto di risocializzazione perseguito.
6. Conclusivamente, è possibile affermare che il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa, previsto dall'art. 58 quater, comma 2, I. n. 354 del 1975 e successive modifiche, non opera per l'affidamento in prova in casi particolari (art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990), atteso che tale misura alternativa alla detenzione non è espressamente menzionata tra quelle per cui si applica la previsione ostativa di cui al citato art. 58 quater, che, per il suo carattere restrittivo, non è suscettibile di interpretazione analogica.
5 7. Nè, invero - in conformità con le conclusioni scritte del Procuratore Generale
- può ritenersi congrua la motivazione del tribunale ("il condannato non ha risolto i problemi di tossicodipendenza") ai fini del rigetto nel merito della richiesta di ammissione alla misura alternativa in oggetto.
8. Per tutte queste ragioni, s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova di cui all'art. 94 D.P.R. 309/90, ed il rinvio per nuovo esame sul punto al
Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'affidamento ex art. 94 D.P.R.
309/1990 e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Sorveglianza di
Firenze.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 10 dicembre 2010. IlConsigliere estensore Il Presidente dott Lucia La Posta2/Posta dott.Umbertomberto Giordano
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
1 2 GEN. 2011
CANCELLEN
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