Sentenza 13 maggio 2010
Massime • 1
Il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa, previsto dall'art. 58-quater, comma secondo, L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), non opera per l'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2010, n. 20892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20892 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/05/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 1475
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 45874/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FI NC N. IL 22/05/1964;
avverso l'ordinanza n. 447/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZA, del 11/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. D'Angelo Giovanni, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RILEVA
1. - Con ordinanza, deliberata il 11 novembre 2009 e depositata il 17 novembre 2009, il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha dichiarato inammissibile la istanza di affidamento in prova, ai sensi del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 94, presentata dal condannato IA IP, sulla base del rilievo della preclusione dell'art. 58-quater dell'Ordinamento penitenziario, in quanto il Tribunale di sorveglianza di Roma, con provvedimento del 14 gennaio 2009, aveva revocato la misura in parola, già applicata al detenuto dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari con ordinanza del 7 giugno 2007. Il Collegio ha richiamato pertinenti precedenti di legittimità (sentenze 24371/2005 e 29143/2007) circa la applicabilità del divieto di reiterazione della misura revocata all'affidamento terapeutico in prova e ha valutato manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale, gradatamente proposta dall'instante (v. infra), negando che il divieto contrasti col principio di uguaglianza, col diritto alla salute e colla finalità rieducativa della pena.
2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Luca Spaltro, mediante atto recante la data del 2 dicembre 2010, col quale dichiara di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione dell'art. 58-quater dell'Ordinamento penitenziario e, in subordine, eccepisce la illegittimità costituzionale della succitata disposizione (come interpretata dal giudice a quo) per sospetta violazione degli artt. 3, 27 e 32 Cost.. Il difensore richiama gli arresti di questa Corte che hanno negato l'applicabilità del divieto dell'art. 58-quater dell'Ordinamento penitenziario all'affidamento terapeutico in prova;
espone che nella specie la misura alternativa fu revocata in considerazione di condotte del condannato non penalmente rilevanti, sicché non ricorreva alcun pericolo di recidiva;
ribadisce che, in carenza di espresso riferimento normativo all'art. 94 del T.U., cit., il divieto è inapplicabile e, in subordine, insiste nella eccezione di illegittimità costituzionale.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 24 febbraio 2010, l'ordinanza impugnata è conforme all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità (sentenze 24731/2005 e 13607/2009) circa la estensione all'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 del T.U. cit., del divieto stabilito dall'art. 58-quater dell'Ordinamento penitenziario. 4.- Il ricorso è fondato.
Questa Corte suprema ha recentemente riesaminato i contrastanti indirizzi della propria giurisprudenza cui la poco organica produzione legislativa, ha dato luogo, in ordine alla portata del divieto previsto dall'art. 58-quater, comma 2, dell'Ordinamento penitenziario e ha risolto il contrasto, fissando il seguente principio di diritto: "il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa, previsto dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-quater, comma 2, (cosiddetto ordinamento penitenziario), non opera per l'affidamento in prova in casi particolari di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94" (Sez. 1^, 25 novembre 2009, n. 3476/2010, Bonillo, massima n. 245692). Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Potenza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Potenza.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010