Sentenza 6 giugno 2013
Massime • 1
La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata. (Fattispecie in tema di affidamento in prova terapeutico ai sensi dell'art. 94 quarto comma d.P.R. 10 settembre 1990, n. 309).
Commentario • 1
- 1. Affidamento in prova al servizio sociale e revoca da parte del Tribunale di SorveglianzaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 agosto 2021
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro revocava, con efficacia ex tunc, il beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale che era stato concesso ad un detenuto. In particolare, il provvedimento revocatorio veniva pronunciato da questo Tribunale di Sorveglianza in conseguenza della sottoposizione del detenuto alla misura cautelare della custodia in carcere, disposta in un procedimento penale, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, nell'ambito di una operazione di polizia nella quale il ricorrente era stato coinvolto unitamente ad altri indagati. Più nel dettaglio, in questo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2013, n. 27711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27711 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI AO - Presidente - del 06/06/2013
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 2092
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 39171/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE IN OL N. IL 05/10/1972;
avverso l'ordinanza n. 808/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNO, del 27/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 27 giugno 2012 il Tribunale di sorveglianza di Salerno revocava nei confronti di De RT AO la misura dell'affidamento in prova "terapeutico" (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94), concessa dal medesimo Tribunale di sorveglianza, con provvedimento del 16 settembre 2009. 2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, il De RT, il quale ne denunzia l'illegittimità per violazione di legge (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94) e vizio di motivazione (mancanza,
contraddittorietà manifesta illogicità).
Nel ricorso, a sostegno della richiesta di annullamento del provvedimento Impugnato, si evidenzia, in particolare, che il giudice di merito ha disposto la revoca della misura alternativa in forza della sola segnalazione che il ricorrente, alle ore 20,25 del 27 maggio 2012, era stato sottoposto a controllo dai Carabinieri in Capaccio Scalo, località nella quale lo stesso si era recato senza alcuna autorizzazione ed in compagnia di alcuni familiari e di un pregiudicato, in violazione delle prescrizioni impostegli in sede di applicazione della misura, senza procedere alla doverosa valutazione del comportamento complessivo del ricorrente e senza neppure spiegare le ragioni per cui la suddetta violazione delle prescrizioni doveva ritenersi di gravità tale da risultare "incompatibile con la prosecuzione della prova", pur in presenza di una relazione del SERT nella quale si segnalava il progresso considerevole raggiunto dal condannato nel perseguire gli obiettivi fissati nel programma di recupero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.
1.1 L'esame del ricorso presuppone una duplice premessa. Al vizio di mancanza di motivazione, devono essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti del necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Cass., Sez. Un. 28 maggio 2003, Pellegrino, rv. 224611; Cass., Sez. 1, 9 novembre 2004, Santapaola, rv. 230203). La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova. Ne deriva che il giudizio sulla revoca dell'affidamento in prova, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario atte prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata. (Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998 - dep. 13/06/1998, P.G. in proc. Lupoli, Rv. 210789).
3. Alla luce di questi principi deve rilevarsi come l'ordinanza Impugnata - se pure motivata, in effetti, in maniera alquanto concisa - si sottrae però alle censure sviluppate in ricorso, posto che la revoca dell'affidamento in prova, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente non è stata disposta "automaticamente", a ragione della mera rilevazione del dato, pur rilevante sul piano di una approfondita valutazione complessiva della condotta del condannato, che il De RT nel maggio 2012 aveva violato la prescrizione di non recarsi senza autorizzazione in un Comune diverso da quello di residenza, non mancando nel provvedimento impugnato, invero, anche il riferimento all'ulteriore significativo dato che il condannato, solo pochi giorni prima, era stato già diffidato all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni.
Il provvedimento impugnato è quindi esente dai denunziati vizi di motivazione, avendo, con argomentazione logicamente sviluppata e correlata al puntuale esame delle circostanze di fatto - in quanto tale insindacabile in sede di legittimità - evidenziato come la reiterata inottemperanza alle prescrizioni impostegli in sede di ammissione alla misura alternativa, costituiva una circostanza obiettivamente rivelatrice, malgrado la regolare frequentazione del SERT, della totale inidoneità della misura al trattamento rieducativo del condannato e a favorirne l'effettivo reinserimento sociale.
In presenza di un percorso motivazionale, logico ed aderente alle risultanze processuali, le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso, lungi dal segnalare effettive violazioni di legge e significativi vizi motivazionali, si risolvono in una non consentita richiesta di procedere ad una nuova valutazione delle emergenze processuali in senso più favorevole al ricorrente, non consentita nel giudizio di legittimità.
4. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2013