Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2013, n. 27711
CASS
Sentenza 6 giugno 2013

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La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata. (Fattispecie in tema di affidamento in prova terapeutico ai sensi dell'art. 94 quarto comma d.P.R. 10 settembre 1990, n. 309).

Commentario1

  • 1Affidamento in prova al servizio sociale e revoca da parte del Tribunale di Sorveglianza
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 agosto 2021

    (Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro revocava, con efficacia ex tunc, il beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale che era stato concesso ad un detenuto. In particolare, il provvedimento revocatorio veniva pronunciato da questo Tribunale di Sorveglianza in conseguenza della sottoposizione del detenuto alla misura cautelare della custodia in carcere, disposta in un procedimento penale, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, nell'ambito di una operazione di polizia nella quale il ricorrente era stato coinvolto unitamente ad altri indagati. Più nel dettaglio, in questo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2013, n. 27711
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27711
Data del deposito : 6 giugno 2013

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