Sentenza 23 ottobre 2014
Massime • 1
Il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, non opera quando è richiesta l'applicazione dell'affidamento in prova in casi particolari previsto dall'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto tale misura non è espressamente menzionata tra quelle per cui si applica la previsione ostativa disposta dall'art. 58 quater, della legge 26 luglio 1975 n.354 che, per il suo carattere restrittivo, non è suscettibile di interpretazione analogica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2014, n. 6287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6287 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 23/10/2014
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 3021
Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 12514/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SANTAMARIA SANTO N. IL 26/11/1965;
avverso l'ordinanza n. 1231/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA, del 04/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASA FILIPPO;
lette le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con di trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Catania per ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4.12.2013, il Tribunale di Sorveglianza di Catania dichiarava inammissibile l'istanza di ammissione all'affidamento terapeutico D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94, avanzata da SANTAMARIA Santo, in quanto era stata precedentemente revocata, nei confronti dell'istante, la misura alternativa della semilibertà.
2. Ricorre per cassazione SANTAMARIA Santo per il tramite del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 58 quater, comma 2, O.P. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94.
Richiamando giurisprudenza costituzionale e di legittimità a supporto, il difensore ricorrente sostiene la tesi secondo la quale il divieto di concessione dei benefici stabilito dall'art. 58-quater, comma 2, O.P. (in caso di revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47-ter, comma 6, o dell'art. 51, comma 1) non opera per l'affidamento D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94, non essendo tale misura espressamente menzionata nelle disposizioni ostative della norma stessa;
opinare diversamente significava porsi in contrasto sia con il principio della funzione risocializzante della pena (art. 27 Cost., comma 1) che con il diritto fondamentale alla tutela della salute (art. 32 Cost.).
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Giudice a quo per l'ulteriore corso, condividendo le motivazioni del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Sulla questione oggetto del ricorso - se il divieto previsto dalla L. n. 354 del 1975, art. 58-quater, comma 2 e successive modifiche, di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa, operi o meno anche per l'affidamento in prova in casi particolari (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94) - si registra un contrasto interpretativo.
Secondo il più recente e maggioritario indirizzo, detta misura alternativa alla detenzione non è espressamente menzionata tra quelle per cui si applica la previsione ostativa di cui al citato art. 58-quater, che, per il suo carattere restrittivo, non è suscettibile di interpretazione analogica (Sez. 1^, 25/11/2009, Bonillo;
Sez. 1^, 3/3/2010, Silva, Rv. 246833; Sez. 1^, 27/5/2010, Senato, Rv. 247580; Sez. 1^, 10/12/2010, dep. 12/1/2011, Ferrante, Rv. 249441).
Di contro, in alcune precedenti decisioni (Sez. 1, 10/3/2009, Rv. 243497; Sez. 1^, 6/7/2007, Rv. 237332) si è affermato che il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 11 e art. 58 quater, comma 2, opera anche nell'ipotesi di affidamento in prova in casi particolari di cui alla D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, in forza del rinvio effettuato dal comma sesto di tale norma alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario.
2. Tale secondo orientamento esegetico non pare condivisibile per una molteplicità di ragioni.
Innanzitutto occorre sottolineare che dall'interpretazione letterale e logico sistematica dell'art. 94 citato si evince che in esso è contenuta, al sesto comma, una clausola di chiusura che opera un generico rinvio, "per quanto non diversamente stabilito", alla disciplina prevista dalla L. 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche. Tale clausola di salvezza non può intendersi limitata a norme particolari contenute nel D.P.R. n. 309 del 1990 e deve intendersi estesa ad ogni disposizione dello stesso ordinamento penitenziario che faccia specifico riferimento a singoli e diversi istituti in coerenza con il principio che la legge speciale deroga a quella generale, laddove il contrario non sia espressamente stabilito. Ne consegue che l'affidamento terapeutico D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94, per quanto non espressamente previsto dal citato testo unico in materia di stupefacenti, trova la sua fonte di disciplina nella L. n. 354 del 1975, art. 47 e successive modifiche. Tale conclusione, peraltro, non consente di affermare che, in virtù del rinvio operato del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 6, alle norme di ordinamento penitenziario "per quanto non diversamente stabilito", comprenda anche l'estensione degli effetti impeditivi derivanti dalla revoca di altra misura alternativa previsti dalla L. n. 354 del 1975, art. 58-quater, comma 2.
Tali effetti sono, infatti, espressamente limitati, ai sensi del combinato disposto del secondo e del comma 1 del citato art. 58 quater, all'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47), alla detenzione domiciliare (art. 47-ter) e alla semilibertà (art. 51). L'espresso rinvio all'affidamento in prova al servizio sociale "nei casi previsti dall'art. 47", presente nell'art. 58-quater, comma 1, sin dal testo originario introdotto con il D.L. n. 152 del 1991 è obiettivamente e univocamente indicativo della espressa esclusione dell'affidamento in prova terapeutico, già previsto nell'art. 47-bis e, successivamente, trasfuso nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, atteso che l'ordinamento penitenziario non prevede ulteriori e diverse forme di affidamento in prova.
Depone in tal senso anche l'interpretazione letterale e logico sistematica del comma 7 bis (introdotto dalla L. n. 251 del 2005) dell'art. 58-quater che, analogamente a quanto previsto dal primo comma (riscritto dall'art. 7 della I. n. 251 del 2005), menziona espressamente solo l'affidamento in prova al servizio sociale "nei casi previsti dall'art. 47".
3. Significative del diverso trattamento riservato dal legislatore all'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. pen.) e all'affidamento terapeutico (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94) sono anche le vicende legislative concernenti quest'ultima misura. La L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella versione originaria, introduceva nel D.P.R. n. 309 del 1990 l'art. 94-bis, contenente restrizioni - sempre in maniera diversa rispetto alla disciplina di ordinamento penitenziario - per l'accesso al beneficio per i condannati cui fosse stata applicata la recidiva ex art. 99 c.p., comma 4. L'art. 94 bis ed i correlati inasprimenti del regime per i condannati tossicodipendenti venivano, peraltro, poco dopo soppressi ad opera del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272 e l'abrogazione veniva mantenuta dalla legge n. 49 del 2006 che introduceva il divieto della sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dei recidivi cui fosse stata applicata la recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. (art. 656 c.p.p., comma 9, lett. e), e, contemporaneamente, escludeva l'operatività del divieto nei confronti di coloro che si trovavano agli arresti domiciliari disposti nell'ambito di un programma terapeutico ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89. Il complesso dei predetti interventi normativi è significativo dell'autonomia delle due misure alternative e del conseguente diverso trattamento che il legislatore ha voluto riservare per l'accesso a ciascuna di esse, con lo scopo finale di sottrarre l'affidamento terapeutico alla nuova e più severa disciplina, mantenendo nel contempo le generale regola limitativa di cui del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 5. 4. Tale approdo ermeneutico appare coerente con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale (ordinanza n. 367 del 1995 e sentenza n. 377 del 1997) secondo cui l'affidamento in prova in casi particolari, "pur inserendosi come species del genus dell'affidamento in prova già previsto dall'ordinamento penitenziario, rappresenta una risposta... differenziata dell'ordinamento penale" che trova la sua giustificazione nella "singolarità della situazione dei suoi destinatari", ossia le persone tossicodipendenti o alcooldipendenti. Nell'affidamento in prova terapeutico, fondato su presupposti specifici ed autonomi (accertato stato di tossicodipendenza ed idoneità del programma terapeutico ai fini del recupero del condannato) assume, quindi, un rilievo preminente la cura dello stato di tossicodipendenza ed il recupero da tale condizione.
5. In tale contesto ed avuto riguardo alla preminente finalità di recupero sottesa all'istituto disciplinato dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, si spiega la scelta legislativa di non attribuire rilievo all'esito negativo di un'altra misura che, a differenza dell'affidamento terapeutico, non sia modulata sullo stato di tossicodipendenza.
Assume, quindi, peculiare rilievo il divieto di disporre per più di due volte l'affidamento terapeutico, sancito del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 6, a dimostrazione, ancora una volta, del fatto che il legislatore ha ritenuto necessario, con specifico riguardo a tale misura, un autonomo giudizio di bilanciamento ed ha attribuito preminente rilievo allo scopo terapeutico rispetto alla dimostrata inidoneità di un'altra misura analoga, volto a conseguire l'effetto di risocializzazione perseguito.
6. Conclusivamente, è possibile affermare che il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa, previsto dalla L. n. 354 del 1975, art. 58 quater, comma 2 e successive modifiche, non opera per l'affidamento in prova in casi particolari (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94), atteso che tale misura alternativa alla detenzione non è espressamente menzionata tra quelle per cui si applica la previsione ostativa di cui al citato art. 58 quater, che, per il suo carattere restrittivo, non è suscettibile di interpretazione analogica.
7. Per tutte queste ragioni, s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con conseguente rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catania.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catania.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2015