Sentenza 25 novembre 2009
Massime • 1
Il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa, previsto dall'art. 58-quater, comma secondo, L. 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), non opera per l'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2009, n. 3476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3476 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 25/11/2009
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M.Stefania - Consigliere - N. 3140
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 23429/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico ministero in persona del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce, sezione di Taranto;
avverso la ordinanza in data 6-11.5.2009 del Tribunale di sorveglianza di Taranto, nei confronti di:
UR IL, nato il [...] a [...];
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha accolto la domanda di affidamento in prova terapeutico, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94 avanzata da UR IL.
2. Ricorre il Procuratore generale, denunziando violazione della L. n. 354 del 1975, artt. 58 quater e 47 e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94 e mancanza di motivazione.
Rileva che il IL il 19.11.2008 aveva subito la revoca della detenzione domiciliare per accertata evasione e che in precedenza il Tribunale di sorveglianza di Lecce aveva dichiarato inammissibile analoga richiesta di affidamento terapeutico formulata dal IL richiamando Cass. n. 29143 del 6.7.2007 e ritenendo applicabile alla misura alternativa a fini terapeutici le preclusioni dell'art. 58 quater ord. pen..
Accogliendo all'inverso l'istanza dell'interessato, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Taranto mancava assolutamente di motivazione, nulla avendo detto in relazione a detta situazione, all'evidenza ritenendo per implicito la inapplicabilità dell'art. 58 quater, comma 2 all'affidamento terapeutico.
Sollecita sott'altro aspetto un chiarimento giurisprudenziale, osservando che la decisione di legittimità citata si limitava a rilevare un formale collegamento degli istituti, ma non affrontava il nodo della diversità degli stessi dell'affidamento in prove ex art. 47 ord. pen. e dell'affidamento terapeutico D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94 nonché della diversità di funzione e presupposti, resi più evidenti dall'intervento legislativo che aveva abrogato del D.P.R. n. 309 del 1990, l'art. 94 bis. DIRITTO
1. Il ricorrente denunzia che l'ordinanza impugnata, con la quale è stato concesso a UR IL l'affidamento in prova terapeutico, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94 pur dando atto della esistenza a carico del condannato di un procedimento per evasione del 2008, che aveva determinato la revoca della detenzione domiciliare della quale beneficiava, nulla dice sulla operatività del divieto di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 58 quater, comma 2 in relazione alla misura applicata. E cita a sostegno della preclusione sez. 1^ del 6.7.2007 n. 29143. Osserva il Collegio che il ricorso è infondato,
2. Il problema relativo alla estensibilità del divieto di cui all'art. 58 quater ord. pen., commi 1 e 2 all'affidamento terapeutico è questione di diritto.
E in relazione a una questione di diritto non si pone un problema di adeguatezza o carenza della motivazione, ma di correttezza della decisione: non rileva in altri termini il contesto della giustificazione, perché quello che importa è solo se la decisione sia esatta o errata.
E, nell'ipotesi in esame, la decisione deve ritenersi esatta.
3. Il Collegio è consapevole che in materia esistono orientamenti contrapposti, ma ritiene che debba essere seguito il più risalente, espresso da Sez. 1^, n. 40517 del 10.10.2001, Mura (Rv. 220239;
seguito da Sez. 1^, 6.2.2003, Mangione, Rv.223579), secondo cui il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa, previsto dall'art. 58 quater ord. pen., comma 2, non opera per l'affidamento in prova in casi particolari di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94 del dal momento che tale misura alternativa alla detenzione non è espressamente menzionata tra quelle per le quali si applicano le disposizioni ostative del citato art. 58 quater che, per il loro carattere restrittivo, non sono suscettibili di applicazione analogica.
4. Si contrappongono a tale orientamento Sez. 1^, n. 24371 del 11/05/2005, Mei, Rv. 232113; Sez. 1^, Sentenza n. 29143 del 06/07/2007, Cerretani, Rv. 237332, in Cass. pen. 2009 fas. 4 p. 1192;
Sez. 1^, n. 13607 del 10/03/2009, Conti, Rv. 243497 (non concerne invece direttamente la situazione che interessa, anche se muove da considerazioni analoghe a quelle che sostengono il secondo orientamento, Sez. 1^, n. 46227 del 06/10/2004, Tatone, Rv. 230502, che ha ad oggetto situazione, inversa, di operatività del divieto per le misure dell'affidamento in prova ai servizi sociali, della semilibertà e della detenzione domiciliare, in conseguenza di revoca disposta per la misura dell'affidamento terapeutico). Si sostiene in tali sentenze la riferibilità dei divieti istituiti dall'art. 58 quater, commi 1 e 2, all'affidamento in prova in casi particolari previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, sul rilievo che il comma 6 di questo articolo prevede che alla misura dell'affidamento terapeutico è applicata, per quanto non diversamente stabilito ("nell'articolo in questione" parrebbe interpretare la sentenza n. 13607 del 2009), la disciplina prevista dalla legge sull'Ordinamento penitenziario.
Donde l'applicabilità per quanto non previsto, e segnatamente per la revoca, dell'art. 47 O.P. che a sua volta richiama l'art. 58 quater ord. pen. (recte, è richiamato dall'art. 58 quater), che impedisce di concedere l'affidamento in caso di revoca di precedente beneficio se non decorsi tre anni da essa.
Tale opinione è stata tuttavia sottoposta dalla dottrina a serrate critiche, della cui capacità di persuasione occorre dare atto.
4.1. Va dunque anzitutto rilevato come nell'economia dell'art. 94 quella del comma 6 sia all'evidenza, e nonostante le addizioni di successivi commi frutto di interventi legislativi posteriori, disposizione posta come "norma di chiusura" che contiene un rinvio generico.
La clausola di salvezza "per quanto non diversamente stabilito", in essa contenuta, non è affatto espressamente limitata a norme particolari contenute nello stesso art. 94 o più in generale dal D.P.R. n. 309 del 1990, e non può di conseguenza non intendersi estesa a ogni disposizione dello stesso ordinamento penitenziario che faccia nominatim riferimento a singoli e diversi istituti, se non altro in applicazione del principio che la legge speciale deroga quella generale ove il contrario non sia espressamente o evidentemente stabilito.
La constatazione per la quale l'affidamento terapeutico, per quanto non essendo espressamente disciplinato dal D.P.R. n. 309 del 1990, deve intendersi regolato dall'art. 47 ord. pen., non si presta dunque, neppure in forza del rinvio generico contenuto nel detto D.P.R., art. 94, comma 6 ad una estensione consequenziale anche degli effetti impeditivi derivanti dalla revoca di altra misura alternativa previsti dall'art. 58 quater, comma 2, dacché detti effetti sono nominatim riferiti dal comma 1 di detto articolo, richiamato nel secondo, soltanto a: "l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'art. 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà".
La specificazione "nei casi previsti dall'art. 47" relativa all'affidamento in prova, presente sin dal testo originario dell'art. 58 quater introdotto con il D.L. n. 152 del 1991, non può avere, d'altro canto, significato diverso dall'espressa esclusione dell'affidamento in prova terapeutico (già previsto dall'art. 47 bis e poi trasfuso nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94), dal momento che altri affidamenti in prova l'ordinamento penitenziario non prevede.
4.2. L'analisi del sistema conferma che questa era e, in ogni caso, è l'obiettiva intenzione del legislatore.
La specificazione "nei casi previsti dall'art. 47", non solo è stata mantenuta nell'art. 58 quater, comma 1 riscritto ad opera della L. n.251 del 2005, art. 7 ma è stato, e a ragion veduta, ripetuta nel comma 1 bis del medesimo articolo, introdotto con la stessa legge. Come segnala lo stesso ricorrente, la versione originaria della L. 5 dicembre 2005, n. 251 innestava contemporaneamente nel D.P.R. n. 309 del 1990 l'art. 94 bis, che irrigidiva, ma sempre diversamente rispetto alle previsioni riferite all'ordinamento penitenziario, le condizioni per l'acceso al beneficio per i condannati cui era stata applicata la recidiva dell'art. 99 c.p., comma 4 (la medesima cui si riferiva il comma 1 bis, come detto appositamente limitato, perciò, alla misura dell'art. 47).
Tale disposizione (l'art. 94 bis, assieme ai correlati inasprimenti del regime per i condannati tossicodipendenti) veniva tuttavia pressoché immediatamente soppressa con il D.L. 30 dicembre 2005, n.272 e l'abrogazione è stata mantenuta dalla L. n. 46 del 2006
(contemporaneamente limitandosi l'applicazione degli artt. 9 e 656 c.p.p. per i tossicodipendenti recidivi ex art. 99, comma 4,
escludendo l'operatività del divieto di sospensione dell'ordine di carcerazione per quanti avevano un programma terapeutico in corso). La parallela e inizialmente contemporanea, ma sempre distinta, vicenda legislativa dell'affidamento terapeutico nell'ambito del D.P.R. n. 309 del 1990 è significativa dunque della differente considerazione delle due misure (affidamento ai servizi sociali e affidamento terapeutico) e della volontà del legislatore di mantenere comunque separato il regime di rigore per l'accesso a ciascuna di esse, con lo scopo finale "di sottrarre l'affidamento "terapeutico" alla più severa disciplina di nuovo conio", mantenendo nel contempo per esso il limite dell'art. 94, comma 5. 4.3. L'interpretazione seguita dall'orientamento più datato pare dunque l'unica coerente con il testo normativo, la volontà della legge, infine la sua ratio, saldamente ancorata alla differenza, non solo di collocazione ma sostanziale, tra affidamento terapeutico e affidamento in prova ai servizi sociali.
Per usare le parole di Corte Cost. n. 377 del 1997, l'affidamento in prova in casi particolari "pur inserendosi come species nel genus dell'affidamento in prova già previsto dall'ordinamento penitenziario, rappresenta una "risposta (....) differenziata dell'ordinamento penale" conformata alla (e giustificata dalla) "singolarità della situazione dei suoi destinatari", vale a dire le persone tossicodipendenti o alcooldipendenti (ordinanza n. 367 del 1995). Esso quindi, pur non essendo del tutto estraneo alla logica generale dell'affidamento in prova, quella cioè di perseguire la risocializzazione del condannato attraverso regimi diversi da quello carcerario, si fonda su presupposti e persegue finalità nettamente differenziati".
E non v'è dubbio che i presupposti specifici per l'ammissione all'affidamento terapeutico consistono tuttora nell'accertato stato di tossicodipendenza (o di alcool dipendenza) e nella idoneità del programma terapeutico ai fini del recupero del condannato, sicché alla garanzia della esecuzione di tale programma sono volte le specifiche prescrizioni da impartire e i relativi controlli, sulla presunzione che nel caso del tossicodipendente la prima e fondamentale azione di risocializzazione da perseguire è la cura dello stato di tossicodipendenza.
Con la finalità precipua, perciò, di recupero anzitutto dalla tossicodipendenza.
Deve allora considerarsi che la ragione del divieto istituito dal comma 2 dell'art. 58-quater risiede evidentemente (analogamente a quanto ebbe già a rilevare la Corte Cost. nella sentenza citata, con riferimento al divieto previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 67), oltre che in una generica efficacia deterrente della sanzione con riguardo alla possibile violazione delle prescrizioni, essenzialmente nella presunzione legislativa che chi abbia violato le prescrizioni di un regime totalmente o parzialmente extracarcerario si dimostri inidoneo ad un trattamento alternativo che ha un contenuto in qualche modo analogo, e suppone l'adesione del soggetto all'iter di risocializzazione propostogli.
Di talché tale ratto non può assistere l'estensione del divieto, conseguente alla revoca di un misura alternativa ordinaria, all'affidamento terapeutico, perché in questo il programma, appunto terapeutico, di recupero è essenziale alla misura e il preminente intento di cura dello stato di tossicodipendenza non potrebbe ritenersi ragionevolmente paralizzato dall'esito negativo di una "prova" di tutt'altro genere, in nulla mirata sul medesimo stato di dipendenza.
Tanto più che, mantenendo autonomi limiti di ripetibilità della messa alla prova terapeutica e il divieto di disporla "più di due volte", il legislatore ha mostrato (come pure rilevava C. Cost. n. 377 del 1997) di avere ritenuto necessario, in relazione a detta misura, un autonomo giudizio di bilanciamento, con valutazione della preminenza dello scopo terapeutico rispetto persino alla dimostrata inidoneità di altra prova analoga, a conseguire l'effetto di risocializzazione perseguito.
5. Deve in conclusione affermarsi che la soluzione contraria all'operatività del divieto trova giustificazione sia nella lettera dell'art. 58 quater ord. pen., che elenca in modo specifico, nominatim, le singole misure alternative oggetto di previsione preclusiva senza menzionare l'affidamento terapeutico, sia nell'interpretazione logico-sistematica dell'istituto regolato dal D.P.R. 9.10.1990, n. 309, art. 94 che si distingue dall'affidamento ordinario per le differenti finalità e per la peculiarità della disciplina: di talché il generico rinvio contenuto nel citato art. 94, comma 6 alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario non può giustificare la deroga alla normativa speciale dettata dall'art. 58 quater.
Il ricorso non può, di conseguenza, che essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010