Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2008, n. 14668
CASS
Sentenza 19 marzo 2008

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Massime1

L'affidamento in prova al servizio sociale (nella specie disposto nei confronti di tossicodipendente, ai sensi dell'art. 94 del T.U. sugli stupefacenti approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), non è soggetto a revoca automatica per il solo fatto che l'affidato venga successivamente sottoposto ad una misura cautelare, dovendo invece verificarsi in concreto se gli elementi indicati nell'ordinanza di custodia cautelare siano o meno sintomatici del fallimento dell'esperimento rieducativo.

Commentario1

  • 1L'affidamento in prova “terapeutico” per l'infrattore tossicodipendente o alcoldipendente
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 26 febbraio 2025

    L'esame dell'Art. 94 TU 309/90 L'”affidamento in prova in casi particolari”, detto anche “affidamento terapeutico”, è disciplinato dall'Art. 94 TU 309/90 e costituisce, come unanimemente affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, una tipologia del tutto particolare di “affidamento in prova” del condannato. Con lungimiranza riduzionistica e nelle consapevolezza della natura criminogenetica della sola detenzione intramuraria, Cass., sez. pen. VI, 4 giugno 1998, n. 6522 ha osservato, con afferenza all'Art. 94 TU 309/90, che “si tratta di uno strumento normativo volto a perseguire la finalità di evitare che il soggetto bisognoso di cure e deciso ad iniziarle o a proseguirle sia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2008, n. 14668
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14668
Data del deposito : 19 marzo 2008

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