Sentenza 19 marzo 2008
Massime • 1
L'affidamento in prova al servizio sociale (nella specie disposto nei confronti di tossicodipendente, ai sensi dell'art. 94 del T.U. sugli stupefacenti approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), non è soggetto a revoca automatica per il solo fatto che l'affidato venga successivamente sottoposto ad una misura cautelare, dovendo invece verificarsi in concreto se gli elementi indicati nell'ordinanza di custodia cautelare siano o meno sintomatici del fallimento dell'esperimento rieducativo.
Commentario • 1
- 1. L'affidamento in prova “terapeutico” per l'infrattore tossicodipendente o alcoldipendenteAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 26 febbraio 2025
L'esame dell'Art. 94 TU 309/90 L'”affidamento in prova in casi particolari”, detto anche “affidamento terapeutico”, è disciplinato dall'Art. 94 TU 309/90 e costituisce, come unanimemente affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, una tipologia del tutto particolare di “affidamento in prova” del condannato. Con lungimiranza riduzionistica e nelle consapevolezza della natura criminogenetica della sola detenzione intramuraria, Cass., sez. pen. VI, 4 giugno 1998, n. 6522 ha osservato, con afferenza all'Art. 94 TU 309/90, che “si tratta di uno strumento normativo volto a perseguire la finalità di evitare che il soggetto bisognoso di cure e deciso ad iniziarle o a proseguirle sia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2008, n. 14668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14668 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 19/03/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 00873
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 025710/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UL MO, N. IL 17/05/1971;
avverso ORDINANZA del 05/06/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rileva che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. DELEHAYE Enrico, chiedeva l'annullamento con rinvio. FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Milano revocava nei confronti di UL IM la misura dell'affidamento in prova D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94, in quanto era stata emessa nei suoi confronti una misura cautelare per reati, sempre in materia di stupefacenti, giudicando la misura alternativa incompatibile con l'altra cautelare. Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva violazione di legge in quanto il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto valutare, non in astratto, ma in concreto la compatibilità tra l'affidamento terapeutico e la misura degli arresti domiciliari, nonché la rilevanza del nuovo provvedimento ai fini del percorso rieducativo intrapreso dal condannato, visto che i fatti per i quali era stata emessa la nuova misura riguardavano il periodo antecedente alla sua carcerazione.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e l'ordinanza annullata con rinvio per nuovo esame, in quanto l'affidamento terapeutico non è soggetto e revoca automatica, per il solo fatto che il condannato venga sottoposto a misura cautelare, dovendo verificarsi in concreto se gli elementi indicati nell'ordinanza di custodia cautelare siano sintomatici del fallimento dell'esperimento rieducativo (Sez. 1^, 23 novembre 2001, n. 45800, rv. 220378).
P.Q.M.
La Corte:
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2008