Sentenza 12 gennaio 2017
Massime • 1
Il divieto triennale ex art. 58-quater, ord. pen. di concessione di benefici penitenziari al condannato (nella specie, detenzione domiciliare), nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, opera anche nell'ipotesi di revoca dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione del rinvio effettuato dal comma sesto di tale norma alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2017, n. 31053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31053 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2017 |
Testo completo
31053-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 12/01/2017 Sentenza n. 66/2017 Registro generale n. 12891/2016 12951/2016 Composta dai Consiglieri: Dott. MASSIMO VECCHIO Presidente Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Consigliere Dott. PALMA TALERICO Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Rel. Consigliere Dott. ANTONIO MINCHELLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IL ST, n. il 12/04/1979; avverso il decreto n. 455/2016 TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI, del 07/03/2016; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
れ lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Giulio Romano, che chiedeva il rigetto del ricorso;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 07/03/2016 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Ca- gliari dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare proposta da LI IS ai sensi dell'art. 47 ter, com- ma 1 bis, Ord. Pen.. In motivazione era rappresentato che con precedente ordinanza del medesimo Tribunale del 06/11/2014, era stata revocata la misura alternativa dell'affidamento terapeutico, per cui l'istanza era improponibile, non essendo trascorsi tre anni da tale data.
2. Il LI, a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per Cassazione av- verso tale decreto, chiedendone l'annullamento sulla base dei motivi di ricorso di seguito indicati.
2.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex artt. 666 e 678 cod. proc. pen.. Ad avviso del ricorrente, il decreto era stato emesso in relazione all'intervenuta revoca della già concessa misura dell'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990, prescindendosi dagli orientamenti espressi dal S.C., che imponevano il confronto tra misura revocata e misura richiesta.
2.2. Erronea applicazione dell'art. 58 quater Ord. Pen. in relazione all'art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente sosteneva che il divieto di concessione dei benefici penitenziari non riguardava il condannato, al quale era stata disposta la revoca dell'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990, ipotesi non espressamente contemplata dall'art. 58 quater, comma secondo, Ord. Pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Premesso che nel caso in esame non è contestata l'intervenuta revoca del beneficio dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, disposta con ordinanza del 6/11/2014 del Tribunale di sorveglianza di Ca- gliari, la questione di diritto sollevata dal ricorrente attiene alla possibilità del con- dannato di essere ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare М (esclusa dal decreto presidenziale impugnato) per non essere decorso, al momento della presentazione della richiesta, il termine triennale dalla data dall'indicato prov- vedimento di revoca, ai sensi dell'art. 58 quater Ord. Pen.. Il ricorrente sostiene che la preclusione stabilita dall'art. 58 quater, comma 2, Ord. Pen., per cui "la disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi degli artt. 47, comma 11, 47 ter, comma sesto, o 51, comma primo, Ord. Pen.", non opera quando, come nella specie, è disposta la revoca non di una delle dette individuate misure ma dell'affidamento terapeutico. Tale assunto deriverebbe dalla necessaria osservanza del principio di stretta legalità, che deve presiedere all'applicazione dell'art. 58 quater Ord. Pen., ostativo alla interpretazione estensiva dell'effetto pre- clusivo, e alla luce della finalità curativa dell'affidamento terapeutico, totalmente estranea alla finalità rieducativa dell'affidamento in prova ordinario.
3. La tesi difensiva non può essere condivisa.
3.1. Questa Corte non ignora il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 586 del 10/12/2010, dep. 2011, Ferrante, Rv. 249441; Sez. 1, n. 21081 del 27/05/2010, Senato, Rv. 247580), alla cui stregua il divieto di nuova concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa, previsto dall'art. 58 quater Ord. Pen., non opera per l'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990, e anzi lo condivide e riafferma con riguardo alla ipotesi, cui le sentenze predette si sono riferite, rappresentata dalla inoperatività del divieto di concessione dell'affidamento in prova terapeutico al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali, della semilibertà e della detenzione domiciliare.
3.2. L'art. 94, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990 opera un generico rinvio, "per quanto non diversamente stabilito", alla disciplina prevista dalla L. n. 354 del 1975 (c.d. ordinamento penitenziario) e, pertanto, alle disposizioni contenenti spe- cifico riferimento a singoli e diversi istituti, secondo il principio che la legge speciale deroga a quella generale, laddove il contrario non sia espressamente stabilito. L'af- fidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, per quanto non esplicita- mente previsto nel citato testo unico in materia di stupefacenti, trova la sua fonte di disciplina nell'art. 47 e successive modifiche L. n. 354 del 1975; gli effetti impeditivi derivanti dalla revoca di altra misura alternativa previsti dall'art. 58 quater, comma 2, Ord. Pen., sono espressamente limitati, ai sensi dell'art. 58 quater, comma 1, cit., all'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47), alla detenzione domiciliare (art. 47 ter), alla semilibertà (art. 50), senza includervi, nell'espresso rinvio all'affi- damento in prova "nei casi previsti dall'art. 47", l'affidamento in prova terapeutico, رسد soggetto a un diverso trattamento normativo anche in relazione alle ripercorse vi- cende legislative che lo hanno riguardato a conferma della sua autonomia (Sez. 1, n. 13542 del 03/03/2010, Silva, Rv. 246833). In coerenza con tali rilievi in diritto, si è anche sottolineata la peculiare ratio dell'affidamento in prova in casi particolari che, secondo i principi enunciati dalla Corte Costituzionale (sent. n. 377 del 1997), "pur inserendosi come species del ge- nus dell'affidamento in prova già previsto dall'ordinamento penitenziario, rappre- senta una risposta [...] differenziata dell'ordinamento penale conformata alla (e giustificata dalla) singolarità della situazione dei suoi destinatari, vale a dire le per- sone tossicodipendenti o alcool dipendenti (ordinanza n. 367 del 1995)", e, quindi, "pur non essendo del tutto estraneo alla logica generale dell'affidamento in prova, quella cioè di perseguire la risocializzazione del condannato attraverso regimi diver- si da quello carcerario, si fonda su presupposti e persegue finalità nettamente diffe- renziati", supponendo l'accertato stato di tossicodipendenza e l'idoneità del pro- gramma terapeutico ai fini del recupero del condannato e perseguendo la finalità precipua, fermo il generico scopo rieducativo, di cura dello stato di tossicodipen- denza e di recupero da tale condizione (Sez. 1, n. 13542 del 03/03/2010, Silva, Rv. 246833).
3.3. In tale contesto, anche nel rispetto dei principi affermati dalla Corte costi- tuzionale, se la ragione del divieto di cui all'art. 58 quater, comma secondo, Ord. Pen. si fonda "oltre che in una generica efficacia deterrente della sanzione con ri- guardo alla possibile violazione delle prescrizioni, essenzialmente nella presunzione legislativa che chi abbia violato le prescrizioni di un regime totalmente o parzial- mente extracarcerario si dimostri inidoneo ad un trattamento alternativo che ha un contenuto in qualche modo analogo, e suppone l'adesione del soggetto all'iter di ri- socializzazione propostogli", detta ratio "non può assistere l'estensione del divieto, conseguente alla revoca di una misura alternativa ordinaria, all'affidamento tera- peutico, perché in questo caso il programma, appunto terapeutico, di recupero è essenziale alla misura e il preminente intento di cura dello stato di tossicodipenden- za non potrebbe ritenersi ragionevolmente paralizzato dall'esito negativo di una 'prova' di tutt'altro genere, in nulla mirata sul medesimo stato di dipendenza. Tanto più che, mantenendo autonomi limiti di ripetibilità della messa alla prova terapeutica e il divieto di disporla 'più di due volte', il legislatore ha mostrato (come pure rilevava C. Cost. n. 377 del 1997) di avere ritenuto necessario, in relazione a detta misura, un autonomo giudizio di bilanciamento, con valutazione della premi- nenza dello scopo terapeutico rispetto persino alla dimostrata inidoneità di altra prova analoga, a conseguire l'effetto di risocializzazione perseguito (Sez. 1, n. 3476 del 25/11/2009, citata, in motivazione).
3.4. Coerentemente le decisioni di questa Corte, richiamate al par. 3.1, hanno risolto positivamente la questione specifica, afferente all'ammissibilità dell'istanza di affidamento terapeutico avanzata da soggetto destinatario di revoca di misura al- ternativa, e hanno rimarcato, esplicitamente o implicitamente attraverso il richiamo 5 dei precedenti arresti giurisprudenziali, che l'esito negativo di altra misura, non modulata, a differenza dell'affidamento terapeutico, sullo stato di tossicodipenden- za, non può paralizzare ragionevolmente le finalità perseguite da misura mirata proprio su detto stato.
4. Avuto riguardo alla indicata ratio dell'art. 58 quater, comma 2, Ord. Pen., e a quella speciale sottesa alla non estensione del divieto di nuova concessione di bene- fici penitenziari, in esso previsto, all'affidamento terapeutico, deve, pertanto, rite- nersi consequenziale il rilievo della inoperatività di tale ratio ove, come nella specie, venga in considerazione la situazione inversa di richiesta di concessione di misura alternativa ordinaria (affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domici- liare) a seguito di revoca disposta, nei confronti del richiedente, della misura dell'af- fidamento terapeutico. Infatti, sotto il profilo sistematico, come ha già ricordato questa Corte, affron- tando un caso analogo, "se è conforme alla filosofia tesa al recupero del tossicodi- pendente che permea tutto il D.P.R. n. 309 del 1990 consentire senza limiti, e dun- que anche in caso di fallimento di un affidamento ordinario precedentemente dispo- sto, la concessione dell'affidamento in casi particolari, non sarebbe razionale il con- trario, che nessuna ratio desumibile dal sistema giustifica, una volta fallito l'affida- mento in casi particolari, la concessione di un affidamento ordinario o di una misura aspecifica prima del decorso del triennio" (Sez. 1, n. 39230 del 28/01/2014, Caran- ci, Rv. 261184; Sez. 7, n. 51620 del 12/07/2013, Bratzu, non massimata;
Sez. 1, n. 13607 del 10/03/2009, Conti, Rv. 243497 contra: Sez. 1, n. 36759 del 15/07/2015, Montalto, non massimata).
5. Alla luce delle svolte considerazioni, è esente dal denunciato vizio di violazio- ne di legge l'ordinanza impugnata, che ha correttamente ritenuto operativo il divie- to preclusivo di cui all'art. 58 quater Ord. Pen., dipendente dalla revoca entro il pre- cedente triennio dell'affidamento concesso ai sensi dell'art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990, nei riguardi di ulteriori benefici penitenziari, apprezzati, in ogni caso, anche negativamente nel merito.
6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con conseguente condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali. ли dk с 6
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2017. Consigliere estensore Il Presidente Massimo Vecchio Aldo, Esposito Sa mo cho Aldoひん DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 GIU 2017 IK CANCELLIERE 12. Platro Di Me