Sentenza 30 aprile 2004
Massime • 1
Le regole per la determinazione della competenza (art. 4 cod. proc. pen.), cui rinvia la norma che disciplina i casi di citazione diretta a giudizio (art. 550 cod. proc. pen.), prevedono che non si tiene conto della continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/04/2004, n. 39622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39622 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LACANNA Pasquale - Presidente - del 30/04/2004
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - N. 00671
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 034586/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AV OL N. IL 26/11/1941;
avverso ORDINANZA del 15/05/2003 TRIB. SEZ. DIST. di MERANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
VI LO ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del 15/3/2003 del Giudice Monocratico del Tribunale di Bolzano, (sezione distaccata di Merano) denunziandone la nullità e abnormità per i seguenti motivi:
- Violazione dell'art. Ili della Costituzione e dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ratificata con la L. 84872955;
- Violazione dell'art. 550 c.p.p.; L. 16 dicembre 1999, n 479; d.l. 7 aprile 2000 n 82, convertito dalla L. 5 giugno 2000 n 144;
- Garanzie difensive e diritto dell'indagato all'applicazione percettiva e garantistica delle norme processuali obbligatorie relative sin da subito.
A prescindere dall'insussistenza del reato di truffa e dall'impugnazione per nullità del decreto di citazione a giudizio, oltre che dalla presente dichiarazione di ricusazione del Giudice Dott. Tappeiner, il ricorrente rilesse che nel corso dell'udienza del 15/5/2003 il medesimo Giudice rigettava tout court con ordinanza l'eccezione sollevata in termini dall'indagato in riferimento alla necessità, nel caso di specie, di prevedere l'udienza preliminare. In proposito, il ricorrente deduce che il decreto di citazione a giudizio impugnato era stato emesso dopo l'entrata in vigore della L. n 479/1999 e, ai sensi dell'art. 550, come anche risultante dalle norme introdotte dal D.L. 7 aprile 2000 n 82, convertito dalla L. 5 giugno 2000 n 144, il rito con citazione diretta è previsto per i delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, nel caso di specie ampiamente superati, dato il cumulo materiale qui applicabile. Data la gravità e la necessità, come nel caso di specie, di approfonditi accertamenti, si poteva procedere solo con la richiesta di rinvio a giudizio, cui doveva far seguito, appunto l'udienza preliminare.
L'ordinanza del Giudice monocratico impugnata, come il decreto di citazione diretta a giudizio dd. 23/09/2002, erano, quindi, viziati da nullità assoluta e insanabile ex art. 178, lett. C), c.p.p., ritrovandosi la di fuori della legislazione in vigore, perché violavano l'esercizio dei diritti di difesa incomprimibili dell'indagato/imputato, oltre che i principi generali e norme processuali obbligatorie.
Chiede, pertanto, il ricorrente che la Corte Suprema voglia dichiarare l'abnormità e la nullità assoluta e l'invalidità dell'ordinanza del giudice monocratico di Merano impugnata, dd. 15/5/2003, come pure del decreto di citazione diretta a giudizio con le conseguenze di legge.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Si premette che, come è noto, il decreto che dispone il giudizio all'esito dell'udienza preliminare, per il principio di tassatività delle impugnazioni, è inoppugnabile, e tutte le eventuali nullità verificatisi nella fase dell'udienza preliminare devono essere eccepite o rilevate in dibattimento e, precisamente, in sede di trattazione delle questioni preliminari ai sensi dell'art. 491 c.p.p.. Orbene, nella specie, il ricorrente ha sollevato, entro i termini previsti da tale norma, eccezione secondo cui il reato contestato in continuazione prevede una pena che, in astratto, può arrivare al superamento dei 4 anni e, quindi, doveva essere fissata l'udienza preliminare, ha chiesto, quindi, la restituzione degli atti al P.M. affinché venga fatta istanza di fissazione dell'udienza preliminare. Inoltre, il ricorrente aveva dato atto che era stata depositata l'impugnazione del provvedimento della Corte di Appello che aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla istanza di ricusazione chiedendo che prima della decisione della sentenza il procedimento venisse sospeso.
Su tali eccezioni il Giudice ha rilevato che, per il reato contestato all'imputato (truffa), non era necessario fissare udienza preliminare, perché l'art. 555, nello stabilire i casi di citazione diretta a giudizio, ha fatto espresso rinvio all'art. 4 c.p.p. che, a sua volta, stabilisce che, per la determinazione della pena massima, non si tiene conto della continuazione.
Ha rilevato, altresì, il giudicante che l'impugnazione del provvedimento della Corte d'Appello di Bolzano, la quale aveva dichiarato cessata la materia del contendere in merito all'istanza di ricusazione presentata dall'imputato, e il ricorso, ai sensi della "legge Cirami", presentato dall'imputato innanzi la Corte di Cassazione, non sospendevano automaticamente il processo. Ne consegue che tale ordinanza non solo non è abnorme, giacché emessa nel pieno rispetto delle norme processuali penali, quanto è del tutto corretta in punto di diritto.
Quanto, infine, alla eccezione di prescrizione del reato in questione (truffa) sollevata nella memoria difensiva, si osserva che tale eccezione è del tutto infondata dal momento che la contestazione fa riferimento ad un reato continuato (tra il mese di marzo 1994 e il 9/10/1997, (data quest'ultima riportata anche nel capo della rubrica come data di emissione dell'assegno senza copertura), sì che il termine massimo prescrizionale (salvo eventuali sospensioni dovuti è rinvii difensivi) è quello del 9/4/2005.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 600,00.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di Euro 600,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2004