Sentenza 27 maggio 2010
Massime • 1
Il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa, previsto dall'art. 58-quater, comma secondo, L. 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), non opera per l'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2010, n. 21081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21081 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/05/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 1593
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 45430/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SENATO NICOLA, N. IL 15/06/1981;
avverso l'ordinanza n. 4509/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO, del 06/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Presidente Dr. CHIEFFI Severo;
lette le conclusioni del P.G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Avverso il decreto 06/11/2009 - con il quale il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento terapeutico avanzata da Senato Nicola, in quanto nei confronti dello stesso era stata disposta la revoca di misura alternativa e non risultavano trascorsi tre anni dalla revoca - ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento sul rilievo che il giudice di merito non aveva considerato che il divieto non opera nel caso previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art.94. Il ricorso merita accoglimento.
Invero di recente questa Suprema Corte ha riesaminato i contrastanti indirizzi della propria giurisprudenza in ordine alla portata del divieto previsto dall'art. 58 quater, comma 2, ord. penit, risolvendo il contrasto con il seguente principio di diritto: "Il divieto di concessione dei benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa, previsto dalla L. n. 354 del 1975, art. 58 quater, comma 2, non opera per l'affidamento in prova in casi particolari di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94 (T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope)". In particolare la Corte, condividendo la motivazione dei precedenti conformi (Cass. Sez. 1A n. 3476/2009, rv. 245692; vedi anche n. 40517/2001, rv. 220239; n. 10249/2003, rv. 223579), ha ritenuto che "la soluzione contraria alla operatività del divieto trova giustificazione sia nella lettera dell'art. 58 quater ord. penit., che elenca in modo specifico le singole misure alternative oggetto di previsione preclusiva senza menzionare l'affidamento terapeutico, sia nell'interpretazione logico- sistematica dell'istituto regolato dal D.P.R. n. 309 del 1990, art.94, che si distingue dall'affidamento ordinario per le differenti finalità e per la peculiarità della disciplina, di guisa che il generico rinvio contenuto nel sesto comma del citato art. 94 alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario non può giustificare la deroga alla normativa speciale dettata dall'art. 58 quater". Pertanto il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano per il corso ulteriore.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010