Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/1998, n. 6394
CASS
Sentenza 27 aprile 1998

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In tema di evasione dagli arresti domiciliari, non ricorrono gli estremi dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 385 cod. pen. se il sottoposto alla misura, allontanatosi senza autorizzazione dal luogo della detenzione (nel caso: abitazione), incontri, rientrando, il personale operante che si stava allontanando, dopo avere eseguito un controllo negativo sulla sua presenza in tale luogo. Infatti, la situazione non è equiparabile ad una spontanea costituzione all'autorità, ma configura piuttosto un caso tipico di sorpresa in flagranza dell'agente.

Integra gli estremi del reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, anche se di breve durata ed implicante uno spostamento di modesta distanza, in quanto lo scopo della norma incriminatrice va ravvisato nel fatto che la persona sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari resti nel luogo indicato, perché ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze cautelari e, nel contempo, a consentire agevolmente il prescritto controllo dell'autorità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/1998, n. 6394
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6394
    Data del deposito : 27 aprile 1998

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