Sentenza 27 aprile 1998
Massime • 2
In tema di evasione dagli arresti domiciliari, non ricorrono gli estremi dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 385 cod. pen. se il sottoposto alla misura, allontanatosi senza autorizzazione dal luogo della detenzione (nel caso: abitazione), incontri, rientrando, il personale operante che si stava allontanando, dopo avere eseguito un controllo negativo sulla sua presenza in tale luogo. Infatti, la situazione non è equiparabile ad una spontanea costituzione all'autorità, ma configura piuttosto un caso tipico di sorpresa in flagranza dell'agente.
Integra gli estremi del reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, anche se di breve durata ed implicante uno spostamento di modesta distanza, in quanto lo scopo della norma incriminatrice va ravvisato nel fatto che la persona sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari resti nel luogo indicato, perché ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze cautelari e, nel contempo, a consentire agevolmente il prescritto controllo dell'autorità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/1998, n. 6394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6394 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 27 aprile 1998
1 - Dott. Ugo Candela Consigliere SENTENZA
2 - Dott. Tito Garribba Consigliere N. 632
3 - Dott. Giuseppe La Greca Consigliere REGISTRO GENERALE
4 - Dott. Eugenio Amari Consigliere N. 5598/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BE TI, nato a [...] l'[...], contro la sentenza emessa in data 28 novembre 1997 dalla Corte d'Appello di Firenze. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Ugo Candela;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Palombarini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 21 giugno 1996 il Pretore di Viareggio dichiarò TI MI colpevole del reato di cui all'art. 385, 3^ comma c.p. (volontario allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari), condannandolo alla pena di mesi 4 di reclusione. Con sentenza in data 28 novembre 1997, la Corte d'Appello di Firenze, adita dal MI, confermò detta condanna. Contro la sentenza di secondo grado il MI ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge penale sostanziale (art. 606, 1^ lettera "b" in relazione agli artt. 385, commi 3^ e 4^;
42, 45 e 49 Cod. Pen.). Il ricorrente deduce che si verte in tema di reato impossibile in quanto, essendogli stato notificato il giorno successivo al fatto il provvedimento di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, probabilmente tale provvedimento era stato già firmato dal giudice competente allorché i Carabinieri eseguirono il controllo presso la sua abitazione.
Il ricorrente deduce, inoltre, che aveva commesso il fatto per forza maggiore, per essere stato costretto ad aderire all'invito di vicini di casa di recarsi presso di loro ad una festa di compleanno, onde evitare l'imbarazzo di dover altrimenti palesare il proprio stato di persona costretta agli arresti domiciliari. Deduce ancora che non configura il reato in parola l'allontanamento momentaneo e non definitivo dal luogo in cui ci si trova agli arresti domiciliari, esigendo la norma di cui all'art. 385 C.P. un allontanamento definitivo e continuato.
Deduce, infine, che erroneamente i giudici del merito non avevano applicato l'attenuante di cui al 4^ comma dell'art. 385 C.P., configurabile per chi, come lui, si era presentato ai Carabinieri. All'odierna udienza è pervenuta istanza di rinvio da parte del difensore per aver perso il treno a causa di forza maggiore. MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che non risulta indicata e quanto meno provata la causa di forza maggiore che avrebbe determinato l'asserito impedimento del difensore, per cui l'istanza di rinvio non può trovare accoglimento.
Il ricorso va rigettato perché infondato.
È innanzitutto inammissibile il primo motivo, trattandosi di questione di fatto sollevata per la prima volta in sede di legittimità, a parte la considerazione che si deve ritenere che gli arresti domiciliari cessino soltanto quando l'ordinanza di revoca venga eseguita. Lo stesso dicasi per la questione attinente la prospettata forza maggiore, manifestamente infondata, siccome l'esimente in parola sussiste solo nei casi in cui l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per non violare la legge (nel caso di specie vi era la possibilità di evitare la condotta antigiuridica, dato che per declinare un invito ad una festa di compleanno non occorreva necessariamente manifestare la causa dell'impedimento giuridico a lasciare la propria abitazione, bastando addurre qualsiasi plausibile scusa).
Alcuna violazione di legge si ravvisa nella motivazione della sentenza impugnata per quanto riguarda la configurazione in concreto del reato, avendo i giudici del merito, con corretta motivazione, ribadito quanto più volte affermato da questa Corte e cioè che l'allontanamento, anche di breve distanza o durata, senza permesso od autorizzazione, costituisce il reato in parola, volendo la legge che la persona sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari resti nel luogo indicato come idoneo a soddisfare le ritenute esigenze cautelari, e nel contempo a rendere agevole il prescritto controllo all'autorità di polizia.
Parimenti corretta è la motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 385 c.p., dal momento che i giudici del merito hanno escluso che il ricorrente si sia spontaneamente presentato ai Carabinieri, avendoli semplicemente incontrati sotto la propria abitazione allorché costoro, dopo aver concluso con esito negativo il controllo, stavano andando via. La situazione non è equiparabile ad una costituzione spontanea all'autorità di polizia, configurando piuttosto un tipico caso di sorpresa dell'agente in flagranza di reato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 1998