Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/12/2017, n. 3775
CASS
Sentenza 21 dicembre 2017

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Il Ministero della Giustizia, ricorrente per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza emesso ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen., non deve essere condannato, nel caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende.

Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che accolga l'istanza del detenuto volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione, l'amministrazione penitenziaria è legittimata a proporre reclamo, ai sensi dell'art. 35-bis, comma quarto, ord. pen., senza il patrocinio e l'assistenza della Avvocatura dello Stato.

La prescrizione del diritto leso dalla detenzione inumana e degradante, azionabile dal detenuto ai sensi dell'art. 35-ter, commi 1 e 2, ord. pen., per i pregiudizi subiti anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 26 giugno 2014 n. 92, decorre dal 28 giugno 2014.

Commentari2

  • 1Riforma dell'ordinamento penitenziario: le principali novità dei
    Massimo Ruaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo del decreto in commento, clicca qui. 1. L'attuazione delle direttive della legge delega in materia di semplificazione dei procedimenti della magistratura di sorveglianza (d. lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, Capo II, artt. 3-8) comporta la modifica di numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario (artt. 18-ter, 30, 35-bis, 47, 51-bis, 51-ter, 57, 58 e 69-bis), di due disposizioni del codice di rito (artt. 656 e 678), e l'introduzione di un nuovo articolo nella legge penitenziaria (art. 51-quater). In relazione alle competenze dell'u.e.p.e. e della polizia penitenziaria (Capo III, artt. 9 e 10), vengono modificati l'art. 72 ord. penit. e l'art. 5 legge 15 dicembre …

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  • 2Le Sezioni unite civili si pronunciano sulla natura del rimedio
    Carla Cataneo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la decisione in commento, le Sezioni Unite civili sono state chiamate a pronunciarsi sulla natura del rimedio previsto dall'art. 35-ter ord. pen. nonché sul termine di prescrizione del diritto ivi contemplato, stabilendo il seguente principio di diritto: “il diritto ad una somma di danaro pari a 8 euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, previsto dall'art. 35 ter, terzo comma, ord. pen., si prescrive in dieci anni che decorrono dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/12/2017, n. 3775
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3775
Data del deposito : 21 dicembre 2017

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