Sentenza 16 luglio 2015
Massime • 3
In tema di reclamo ai sensi degli artt. 35-ter, ord. pen., la natura essenzialmente compensativa, più che risarcitoria in senso stretto, dell'azione finalizzata ad ottenere una riparazione effettiva delle violazioni dell'art. 3 CEDU, derivanti dal sovraffollamento, esclude che la domanda debba essere corredata dalla indicazione precisa e completa degli elementi che si pongono a fondamento della stessa, ne consegue che ai fini dell'ammissibilità del reclamo è sufficiente l'indicazione dei periodi di detenzione, degli istituti di pena e delle specifiche condizioni detentive, in relazione ai quali l'interessato deduce un trattamento penitenziario subito in violazione dell'art. 3 Cedu.
In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, l'attualità del pregiudizio non è condizione di accoglibilità della domanda riparatoria rivolta al Magistrato di sorveglianza, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 35 ter ord. pen. al pregiudizio di cui all'art. 69, comma sesto, lett. b), ord. pen., ai fini della riduzione della pena, non si riferisce al presupposto della necessaria attualità del pregiudizio medesimo.
È illegittimo il decreto, con il quale il Magistrato di sorveglianza dichiara l'inammissibilità del reclamo ex art. 35-bis, ord. pen., sulla base dei risultati di accertamenti effettuati fuori dal contraddittorio.
Commentari • 2
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Abstract Con la sentenza in argomento, la Cassazione ha affrontato la tematica connessa alla rilevabilità de plano dell'inammissibilità di una istanza avanzata a norma dell'art. 35 ter legge n. 354/1975. Il fatto Con provvedimento adottato de plano, il Magistrato di Sorveglianza di Avellino dichiarava inammissibile la richiesta avanzata ex art. 35 ter O.P. dal detenuto il quale aveva lamentato di avere sofferto la restrizione detentiva in condizioni di sovraffollamento e quindi in violazione di quanto disposto dall'art. 3 CEDU. In particolare, la declaratoria di inammissibilità veniva fatta derivare dal tenore letterale della norma richiamata, la quale avrebbe imposto il requisito della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/07/2015, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2015 |
Testo completo
- 8 7 6 / 1 6 Κ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Camera di consiglio del 16 luglio 2015 n. 38 del ruolo R.G.N. 3590/2015 Sentenza n. sez. Composta da 2230/2015 - Presidente - Severo Chieffi - relatore - M. Stefania Di Tomassi Enrico Giuseppe Sandrini Lucia La Posta . Monica Boni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FO LO, nato a [...] il [...], avverso il decreto emesso in data 26/11/2014 dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza. Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tomassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Gialanella, che ha concluso chiedendo la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per la decisione sul reclamo, previo annullamento senza rinvio del provvedimento del Magistrato di sorveglianza che ha qualificato tale reclamo alla stregua di ricorso. Д RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe, adottato de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, £ cod. proc. pen., previa acquisizione di informazioni dal Carcere in cui l'istante si trovava ristretto e del parere del Pubblico ministero, il Magistrato di sorveglianza di • Cosenza dichiarava inammissibile l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 35-ter legge n. 354 del 1975 da LO FO. . A ragione, osservava: - che il rimedio previsto dall'art. 35-ter presuppone, come primo requisito di azionabilità della domanda dinanzi al Magistrato di sorveglianza, l'esistenza di un pregiudizio "attuale e grave", l'attualità del pregiudizio dovendo essere riferita a violazione del diritto in atto sia al momento della domanda sia al momento della decisione (dovendosi perciò escludere la possibilità di ricorrere al Magistrato di sorveglianza sia con riferimento a violazioni subite in detenzioni pregresse e diverse sia per violazioni medio tempore venute meno per intervento dell'amministrazione penitenziaria o dello stesso Magistrato di sorveglianza); che inoltre, avendo il risarcimento previsto dall'art. 35-ter Ord. Pen. natura civilistica, incombe sull'interessato non un mero onere di allegazione ma l'onere, per quanto mitigato, di provare i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria, con la conseguenza che con l'atto introduttivo l'interessato deve, a pena d'inammissibilità, dedurre le circostanze di fatto e gli elementi di prova» posti a fondamento della domanda;
-- che nel caso di specie mancavano entrambi i requisiti, poiché il detenuto lamentava condizioni carcerarie non più attuali e non provava né aveva chiesto di provare, neppure mediante richiesta al giudice di «azionare poteri istruttori ufficiosi», il pregiudizio lamentato;
che, per altro, «dal monitoraggio effettuato nell'esercizio ei poteri di vigilanza presso la Casa circondariale» era emerso, sulla base di quanto affermato dal Direttore del carcere, che lo spazio a disposizione del ricorrente non era mai stato, nel periodo d'interesse, inferiore ai 3 mq.
2. Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, cod. proc. pen. con atto a firma del difensore avvocato Cristian Cristiano, recante a seguire il conferimento del mandato a proporre l'impugnazione. L'atto, qualificato ricorso con provvedimento (all'apparenza di natura amministrativa) in data 24 dicembre 2014 del Magistrato di sorveglianza, è stato trasmesso alla Corte di cassazione. In esso si chiede, con motivo formalmente unico, l'annullamento del provvedimento impugnato deducendosi: la sussistenza di condizioni di restrizione in condizioni degradanti e inumani in relazione a specifici periodi di detenzione, comprensivi di quello che andava dal 7 febbraio 2014 all'attualità; che erroneamente non s'era tenuto conto ai fini della individuazione dello spazio vitale, degli arredi;
che il 2 Д - reclamo al Magistrato di sorveglianza indicava minuziosamente la situazione patita;
che la inattualità del pregiudizio era smentita dal fatto che si trovava ancora ristretto nel carcere di Cosenza privato dello spazio vitale minimo;
che non poteva il giudizio al : proposto basarsi esclusivamente sulla relazione dell'amministrazione carceraria, atteso l'esistenza di evidente conflitto d'interesse della stessa, "parte" a tutti gli effetti nella procedura;
che si sarebbe dovuto, invece, disporre l'accesso di apposito consulente tecnico (come da istanza allegata al reclamo); che la condizione di detenzione del richiedente impediva di configurare l'onere della prova affermato nel provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame consiste nell'impugnazione, proposta nella forma di reclamo al Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, Ord. Pen. ma qualificata ricorso e trasmessa alla Corte di cassazione dallo stesso Magistrato di sorveglianza, avverso il decreto d'inammissibilità emesso sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. richiamato dal comma 1, primo inciso del secondo periodo, dell'art. 35-bis, Ord. Pen., in ragione dell'asserita genericità del reclamo avanzato ai sensi del combinato disposto degli artt. 35-ter e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. al Magistrato di sorveglianza. Al fine di evitare equivoci, attesa la identificazione nell'ambito dell'art. 35-bis con il medesimo termine ("reclamo") sia della domanda rivolta in prima battuta dal detenuto al Magistrato di sorveglianza sia della impugnazione del provvedimento da questo reso al Tribunale di sorveglianza, si adotterà a seguire la definizione di istanza- reclamo per indicare la prima, di reclamo-impugnazione per indicare la seconda.
1.1. Il primo aspetto da esaminare concerne la esattezza della qualificazione del reclamo-impugnazione alla stregua di ricorso e della investitura della Corte di cassazione, e comporta perciò l'analisi della portata del riferimento all'art. 666, comma 2, contenuto nel richiamato comma 1 dell'art. 35-bis, in correlazione con le previsioni dei successivi commi 4 e 4-bis.
1.2. Tale aspetto è, per altro, strettamente connesso alla verifica della correttezza dell'iter procedurale seguito con la declaratoria d'inammissibilità adottata de plano seppure a seguito dell'acquisizione d'informazioni sugli spazi detentivi dalla Casa circondariale e del parere del Pubblico ministero, sul presupposto della inesistenza di due condizioni di ammissibilità consistenti, l'una nell'attualità del pregiudizio, l'altra nell'onere del richiedente di dedurre «fin dall'atto iniziale della procedura» sia le circostanze di fatto sia «gli elementi di prova» posti a fondamento della sua domanda.
2. In relazione a tutti i profili da esaminare, premessa necessaria é che il sistema risarcitorio in esame, istituito mediante l'introduzione degli artt. 35-bis e 35-ter Ord. Pen. e specificamente riferito alla lesione di diritti fondamentali del detenuto in violazione dell'art. 3 CEDU «come interpretato dalla Corte europea dei diritti 3 е dell'uomo>>, trova occasione e ragione nella sentenza della Corte EDU Torregiani (ricorsi nn. 4357/09, 46882/09, 55400/09; 57875/09, 61535/09, 35315/10, 37818/10, adottata l'8 gennaio 2013). Detta sentenza, che seguiva altra decisione concernente l'Italia di analogo contenuto, è stata adottata con le forme della "sentenza pilota" in base alla procedura fondata sull'art. 46, comma 1, CEDU, e disciplinata dall'art. 61 Reg. CtEDU, introdotto il 21/02/2011, che consente alla Corte, allorché riconosce l'esistenza di un problema "strutturale", di indicare allo Stato le misure generali che esso deve adottare per porre - rimedio alla situazione dell'ordinamento interno incompatibile con la CEDU. Rileva dunque, ai fini della lettura delle disposizioni in esame, che con la sentenza : GI la Corte EDU, non solo ha esortato l'Italia ad agire per ridurre il numero dei detenuti ampliando il ricorso a misure punitive alternative a quelle carcerarie e riducendo al minimo il ricorso alla custodia cautelare in carcere (§ 94, richiamando tra l'altro le Raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (Rec(99)22 e Rec(2006)13), ma le ha chiesto (ai sensi, appunto, dell'art. 46 CEDU) di provvedere a introdurre procedure attivabili dai detenuti per porre fine e rimedio a condizioni di detenzione o trattamenti carcerari in contrasto con l'art. 3 CEDU, che, a differenza di quelle al momento in vigore, fossero accessibili ed effettive;
procedure, in altri termini, idonee a produrre rapidamente il risultato concreto della cessazione della : violazione del diritto a non subire trattamenti inumani o degradanti ovvero, nel caso in cui la situazione fosse già cessata, ad assicurare con altrettanta rapidità e concretezza forme di riparazione adeguate e sufficienti alla violazione subita dal detenuto. Un invito, dunque, molto simile ad un comando di legislazione, deputato ad operare, quale obiettivo indicatore di scopo, voluntas e ratio legis, anche alla stregua di indefettibile criterio ermeneutico, ai fini della corretta applicazione della disciplina per esso introdotta. Ne consegue che, a fronte di possibili diverse opzioni interpretative, il principio da seguire è che va accolta l'interpretazione che comporta per il detenuto il massimo di facilità di accesso ai rimedi all'uopo introdotti nell'ordinamento interno e il massimo di effettività degli stessi.
3. Tanto posto in linea generale, il primo aspetto da esaminare concerne, come anticipato, la esattezza della qualificazione del reclamo-impugnazione alla stregua di ricorso e della investitura della Corte di cassazione, e comporta perciò l'analisi della portata del riferimento all'art. 666, comma 2, contenuto nel richiamato comma 1 dell'art. 35-bis, in correlazione con le previsioni dei successivi commi 4 e 4-bis. Tale aspetto è, per altro, strettamente connesso al motivo di "ricorso" con cui sostanzialmente si contesta la declaratoria d'inammissibilità de plano, che investe anch'esso la natura e gli eventuali limiti del rinvio a tale procedura.
3.1. Al proposito non può che farsi integrale rinvio a quanto già osservato nella sentenza Sez. 1, n. 46966 del 16/07/2015, Koleci. Come efficacemente rimarca detta sentenza, l'art. 35-ter I. n. 354 del 1975 (Ord. R Pen.), introdotto dall'art. 1 d.l. n. 92 del 2014 e convertito con la legge n. 117 del 2014, ha istituito «"rimedi risarcitori" conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo nei confronti di soggetti detenuti ed internati che consistono nella riduzione di un giorno di pena per ogni dieci giorni di detenzione inumana ovvero in una somma di 8,00 euro per ogni giorno di pregiudizio subito. La riduzione della pena da espiare è disposta dal magistrato di sorveglianza (comma 1 art. 35-ter) che soltanto nel caso in cui la pena residua non consenta la detrazione nella misura percentuale prevista ovvero nel caso di pregiudizio inferiore a quindici giorni provvede a liquidare la suddetta somma (comma 2); al risarcimento diverso da quello "in forma specifica" provvede il giudice civile (comma 3).>> E, Posto che l'art. 35-ter disciplina specificamente soltanto il procedimento per il risarcimento di competenza del giudice civile di cui al comma 3, per quello attribuito al magistrato di sorveglianza si deve ritenere come anche la dottrina ha affermato M - che il modello procedimentale sia quello previsto per il reclamo giurisdizionale di cui all'art. 35-bis Ord. Pen., introdotto con il d.l. n. 146 del 2013, conv. con legge n. 10 del 2014. In tale senso, del resto, milita anche il rinvio del comma 1 della disposizione in esame all'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. Pen., come modificato dal predetto d.l., secondo il quale il magistrato di sorveglianza applica il procedimento di cui all'art. 35- bis, per decidere sui reclami dei detenuti ed internati relativi ai pregiudizi all'esercizio : di diritti che derivino dalla inosservanza da parte dell'amministrazione penitenziaria dell'ordinamento penitenziario.>> D'altro canto, «il modello del reclamo giurisdizionale introdotto con l'art. 35-bis, che si svolge secondo le cadenze degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., appare, sotto il profilo logico-sistematico, conforme alla ratio che complessivamente sottende alla introduzione del rimedio compensativo nella forma specifica della riduzione della pena da espiare, volto alla effettiva e congrua riparazione del pregiudizio per inumano trattamento detentivo in violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU», non potendosi in particolare, obliterare che «tra le peculiarità del procedimento disciplinato dall'art. 35-bis Ord. Pen. vi è [...], la previsione del doppio grado di giudizio di merito nel contraddittorio delle parti», che «la decisione sul reclamo deve essere adottata dal magistrato di sorveglianza all'esito dell'udienza nel contraddittorio delle parti» e che al comma 4 è prevista l'impugnazione di tale decisione attraverso il reclamo al tribunale di sorveglianza, introdotto dalla legge n. 10 del 2014 in sede di conversione del d.l. n. 146 del 2013 in luogo della sola ricorribilità per cassazione, normalmente prevista (salvo casi specifici come per l'applicazione delle misure di sicurezza, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o tendenza a delinquere) per i provvedimenti del magistrato di sorveglianza assunti all'esito di procedimento in contraddittorio. >> Le cadenze procedurali previste dall'art. 35-bis Ord. Pen. e la scelta legislativa del contraddittorio nel doppio grado di merito impongono, perciò, «di considerare come la possibilità per il magistrato di sorveglianza di emettere un provvedimento fuori dal modello partecipato sia limitata alla sola eccezione prevista dallo stesso art. 35-bis 5 comma 1 Ord. Pen. laddove fa salvi i casi di "manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'art. 666, comma 2,"» e «soltanto nei casi in cui risulti che la richiesta é "manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi», il magistrato di sorveglianza potrà dichiarare con decreto de plano il reclamo inammissibile.» In altri termini, «l'esercizio da parte del magistrato di sorveglianza del potere di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. deve essere limitato alle ipotesi in cui la "presa d'atto" dell'assenza delle condizioni di legge non richieda accertamenti di tipo cognitivo, né valutazioni discrezionali» e «la dichiarazione di inammissibilità risulta possibile solo quando facciano difetto nell'istanza i requisiti posti direttamente dalla legge che non implicano alcuna valutazione discrezionale (Sez. 1, n. 277 del 13/01/2000, rv. 215368).»> Sicché, onde evitare il «pericolo che la ricognizione dei presupposti di ammissibilità della domanda involga una implicita valutazione del merito con la adozione di provvedimenti di sostanziale rigetto in assenza della esplicazione del regolare contraddittorio», «la carenza delle condizioni di legge deve essere rilevabile ictu oculi, non deve comportare valutazioni discrezionali, né valutazioni negative fondate su argomentazioni complesse o rese opinabili da possibili differenti ricostruzioni della situazione di fatto posta a base della richiesta». Mentre l'anticipazione alla fase del vaglio preliminare di ammissibilità di una decisione sostanzialmente nel merito sull'istanza violerebbe il contraddittorio che nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, laddove prevista, garantisce il diritto di partecipazione dell'interessato finalizzato alla possibilità di prospettare le proprie opzioni nella dialettica tra le parti.>> Le «peculiarità ed i limiti evidenziati della pronuncia di inammissibilità ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. sono quindi coerenti con il mezzo di impugnazione che la norma indica nel ricorso per Cassazione. Ed il rinvio espresso del comma 1 dell'art. 35-bis Ord. Pen. all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. non può che operare anche sotto tale profilo.>> Ne consegue, sistematicamente, che «Avverso il provvedimento di inammissibilità adottato de plano dal Magistrato di sorveglianza [...] unico mezzo di impugnazione potrà essere il ricorso per cassazione e non il reclamo al Tribunale di sorveglianza nel contradditorio delle parti, per la ragione evidente che la declaratoria di inammissibilità de plano adottata eventualmente fuori dai casi previsti impone che la richiesta venga esaminata dal magistrato nel giudizio partecipato di primo grado, recuperando il contraddittorio espressamente previsto, e non dinanzi al Tribunale saltando un grado di merito.>> Insomma, come già ritenuto da Sez. 1, n. 35840 del 14/05/2015, RI HE JO SM e Sez. 1 n. 45376 del 12/06/2015, Giordano, l'analisi dell'art. 35-bis Ord. Pen. consente di affermare che «la previsione del reclamo al tribunale di sorveglianza riguardi soltanto le decisioni assunte dall'ufficio di sorveglianza che si sia pronunciato sul merito del reclamo, accogliendolo o respingendolo»; al contrario la 6 G declaratoria di inammissibilità [é] contestabile unicamente mediante ricorso per cassazione [...] in coerenza con la previsione più generale dell'art. 666 cod. proc. pen., comma 2, richiamata nella sua interezza e senza eccezioni di sorta dal primo comma dell'art. 35-bis», dal momento che «Tale lettura, oltre a rispettare la formulazione testuale ed il significato logico del richiamo all'art. 666, offre il vantaggio di assicurare alle parti la possibilità di uno scrutinio di merito, esteso a tutte le questioni coinvolte ed articolate in due successivi gradi innanzi a giudici dotati di pieni poteri di cognizione sul fatto quando la decisione si sia addentrata in tali profili, mentre quando si sia limitata al riscontro immediato e formale d'inammissibilità siffatto raddoppio del sindacato di merito non è necessario ed è esperibile il solo controllo di legittimità». Non può che condividersi, infine, l'osservazione della sentenza Koleci, citata, che, se si seguisse la tesi [...] che anche nel caso di provvedimento illegittimamente emesso de plano l'unico rimedio è il reclamo di merito al Tribunale di sorveglianza, a fronte di una patente e radicale violazione del contraddittorio quale quella in esame, dovrebbe giocoforza riconoscersi che il Tribunale è comunque tenuto a provvedere ai sensi dell'art. 604, comma 4, cod. proc. pen., dichiarando la nullità del provvedimento di primo grado e rimettendo le parti davanti al Magistrato di sorveglianza, con un inutile dispendio di tempo e di risorse.>>
3.2. Per tali ragioni il reclamo-impugnazione avverso il decreto di inammissibilità dell'istanza-reclamo proposto ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter Ord. Pen., emesso dal magistrato di sorveglianza ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., va qualificato ricorso per Cassazione e come tale deciso.
4. Passando ad esaminare, quindi, la declaratoria di inammissibilità dell'istanza- reclamo del ricorrente, non può non rilevarsi, in "fatto", che essa recava, oltre al richiamo all'art. 35-ter Ord. Pen. e alla richiesta di riparazione per il trattamento carcerario assertivamente degradante subito, adeguati riferimenti al fatto il ricorrente avrebbe patito nel periodo che andava dal 20.2.1979 alla data del ricorso una carcerazione in spazi vitali inadeguati in quanto inferiori a mq. 3 nel carcere di Cosenza. Ragioni della richiesta (causa petendi) e oggetto della stessa (petitum), risultavano dunque chiaramente enucleabili, e l'istanza-reclamo non poteva ritenersi affetta da una genericità talmente assoluta da essere riconducibile alla categoria della : manifesta infondatezza, per «difetto delle condizioni di legge».
4.1. Sul punto, in diritto, va richiamato quanto già ampiamente evidenziato in Sez. 1, n. 47480 del 16/07/2015, Manfra. Come si osserva in detta sentenza, infatti, «Se [...] la inammissibilità della istanza può essere dichiarata de plano per assenza delle condizioni di legge limitatamente alle ipotesi in cui è rilevabile ictu oculi e non richieda accertamenti di tipo cognitivo, né valutazioni discrezionali, la "genericità" della richiesta non è ex se causa di inammissibilità, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., laddove non palesi la mancanza dei presupposti richiesti per accedere ai rimedi di cui all'art. 35-ter, commi Е 1 e 2, Ord. Pen.». Né l'istanza-reclamo con la quale prende avvio il procedimento in esame richiede una forma specifica «essendo sufficiente l'indicazione del petitum e della causa petendi», mentre proprio la disciplina del procedimento di cui all'art. 35- bis, comma 3, Ord. Pen. implica che l'attività di accertamento è demandata, anche mediante l'esercizio di poteri officiosi, al magistrato di sorveglianza «che è chiamato a pronunciarsi sul reclamo, esercitando, evidentemente, gli ampi poteri istruttori di cui è titolare ai sensi dell'art. 666 comma 5 cod. proc. pen.>>. Proprio la natura essenzialmente "compensativa", più che "risarcitoria" in senso stretto, del rimedio introdotto dall' art. 35-ter Ord. Pen., finalizzato a "garantire una riparazione effettiva delle violazioni dell'art. 3 della Convenzione EDU derivanti dal sovraffollamento", richiesta dalla Corte europea nella sentenza pilota GI, esclude che la domanda debba essere corredata dalla indicazione precisa e completa degli elementi che si pongono a fondamento della stessa ed, in specie, che configurano il pregiudizio da ristorare. Non avendo la richiesta con la quale viene iniziato procedimento in esame natura di impugnazione, la genericità del reclamo non può neppure essere ricondotta alla causa di inammissibilità prevista dall'art. 591 cod. proc. pen. con riferimento alle forme di cui all'art. 581 cod. proc. pen. per mancata indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. E', quindi, soltanto necessario che vengano indicati i periodi di detenzione, gli istituti di pena e la riconducibilità delle condizioni detentive alle suddette violazioni derivanti dal sovraffollamento, mentre la sussistenza del pregiudizio per specifiche violazioni dell'art. 3 della Convenzione EDU costituisce thema probandum». ( Nello stesso senso, Sez. 1, n. 22164 del 13/05/2015, Ferraro e Sez. 1, n. 45376 del 12/06/2015, Giordano).
4.2. A tali rilievi può solo aggiungersi, avuto riguardo al riferimento alla natura civilistica della pretesa posto a base della decisione impugnata (e a prescindere dal rilievo che neppure in ambito civilistico la mancata determinazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda ne comporta, in automatico, l'inammissibilità, ma impone previamente al giudice, ex art. 164, comma quinto, cod. proc. civ., di fissare un termine per la sua rinnovazione o integrazione) che, come autorevolmente e del tutto condivisibilmente già sottolineato da Sez. U, n. 34535 del 27/06/2001, Petrantoni, Rv. 219614, con riguardo a istituto analogo in quanto afferente la riparazione per una detenzione che risulta ex post e dal punto di vista meramente obiettivo ingiustamente subita - è in radice da escludere che il procedimento in esame possa considerarsi strutturato come o equiparabile quanto a forme a un processo civile che si svolge - innanzi al giudice penale. Vale anche per l'istituto in esame, difatti, l'osservazione che «La natura civile del procedimento deriverebbe dal fatto che esso ha per oggetto un indennizzo [...] occorrente per porre riparo alle conseguenze della ingiusta detenzione. Ma a ciò è agevole obiettare che [neppure] la patrimonialità della prestazione [...] è da sola sufficiente a caratterizzare la natura del procedimento e soprattutto a delinearne la sua struttura formale e le regole particolari. Si tratta di un inquadramento che non 8 Д trova alcun giustificazione normativa ma che è frutto di un ingiustificato schematismo e di una esigenza tassonomica che pretende di inquadrare per forza un procedimento negli schemi tradizionali (civile, penale, amministrativo).» Ed anche per l'istituto in esame può dirsi, ancora parafrasando le Sezioni unite citate, che «le peculiarità del giudizio» vanno «individuate soprattutto nella ispirazione solidaristica e nella indubbia connotazione pubblicistica dell'istituto, per la prima volta introdotto nell'ordinamento statuale con finalità non risarcitorie, sebbene riparatorie e di riequilibrio, ed in parte compensatrici, della lesione della libertà, rivelatasi ingiusta», seppur solo nel modo, anche a prescindere da un fatto illecito ascrivibile ad alcuno a titolo di dolo o colpa». Il superamento dello schematismo civile-penale serve così, anzitutto, a sgomberare il campo da tutte quelle forzature o eccessi processualcivilistici che è dato cogliere in parte della giurisprudenza di merito e che si pongono in decisa contrapposizione alla preminente esigenza (v. par. 2) di assicurare la maggiore possibile accessibilità ed effettività del rimedio di cui si discute. Consente, inoltre, di poter ribadire principio, già evidenziato, della isomorfia tra il procedimento per la riparazione per la ingiusta detenzione e quello di sorveglianza e, per rinvii interni, dell'esecuzione penale, da cui discende che l'integrazione normativa deve avvenire in primo luogo attraverso le norme particolari di codeste procedure e, poi, attraverso quelle più generali del codice di procedura penale, come "ragionevole conseguenza" del rapporto esistente tra: esercizio del diritto alla riparazione;
suoi presupposti genetici;
esigenze di immediatezza, effettività e semplificazione a favore del detenuto, in considerazione appunto dello stato di detenzione. Rapporto ed esigenze che all'evidenza giustificano la vis attractiva della giurisdizione penale.
5. Errata deve ritenersi quindi la tesi (come detto verosimilmente, per implicito, accolta nel provvedimento impugnato) che condizione di accoglibilità della domanda riparatoria rivolta al Magistrato di sorveglianza sia la "attualità" del pregiudizio. Anche in relazione a tale aspetto non può che farsi integrale richiamo a Sez. 1, n. 46966 del 16/07/2015, Koleci, laddove si osserva che «la ritenuta esclusione del rimedio risarcitorio di competenza del magistrato di sorveglianza, disciplinato dal comma 1 e 2 dell'art. 35-ter Ord. Pen., per coloro che in costanza di detenzione lamentino il pregiudizio derivante da condizioni di carcerazione inumane in violazione dell'art. 3 CEDU non più attuali, perché rimosse, non risulta conforme, sotto il profilo logico-sistematico, alle finalità proprie delle disposizioni introdotte dal legislatore in materia di ordinamento penitenziario nel 2013 e 2014, per porre termine alle condizioni di espiazione delle pene detentive ritenute in contrasto con la Convenzione dei diritti dell'uomo secondo le indicazioni della Corte EDU (a partire dai casi VI e GI), per risarcire i pregiudizi derivati da tali condizioni e, рій in genere, per realizzare un sistema di tutela dei diritti dei soggetti ristretti con maggiori caratteristiche di effettività e tempestività rispetto a quello esistente, sia pure modulato ed applicato secondo i correttivi interventi della Corte cost. e, in specie, della sentenza n. 26 del 1999. La ratio complessiva delle modifiche, tra le quali la 9 disciplina dei particolari rimedi risarcitori di cui all'art. 35-ter Ord. Pen., va rintracciata - come è stato indicato da questa Corte (Sez. 1, n. 43722 dell'11/06/2015, Salierno) - nel "rafforzamento complessivo degli strumenti tesi alla riaffermazione della legalità della detenzione con estensione dei poteri di verifica e di intervento dell'autorità giurisdizionale”.» Ma l'individuazione nell'attualità del pregiudizio del discrimine tra la competenza del magistrato di sorveglianza (commi 1 e 2 art. 35-ter) e quella del giudice civile (comma 3) e, quindi, tra possibilità di ottenere il rimedio compensativo in forma specifica della riduzione delle pena da espiare, ovvero solo quello pecuniario, non trova sufficiente fondamento neppure sul piano dell'interpretazione letterale della norma. Pur avendo il legislatore ricondotto il pregiudizio derivato al detenuto dalle condizioni inumane e degradanti della carcerazione a quello più generale dell'esercizio dei diritti del soggetto ristretto, derivante dall'inosservanza parte da dell'amministrazione di disposizioni previste dall'ordinamento penitenziario, attraverso il richiamo espresso del comma 1 dell'art. 35-ter all'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. Pen., ciò non autorizza a ritenere che le caratteristiche di "gravità" e "attualità" del pregiudizio indicate da tale ultima norma costituiscano presupposto essenziale per accedere al rimedio risarcitorio compensativo che può essere richiesto dal detenuto al magistrato di sorveglianza a norma dei commi 1 e 2 dell'art. 35-ter Ord. Pen.. E' stato, innanzitutto, rilevato che il rinvio al pregiudizio di cui all'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. Pen. oltre ad essere menzionato esplicitamente al comma 1 dell'art. 35-ter, si riflette anche sul comma 3 con il richiamo al "pregiudizio di cui al comma 1", ancorché sia evidente che la condizione detentiva inumana e degradante risarcibile attraverso l'azione dinanzi al giudice civile non possa essere attuale. Così come, pur essendo chiara la indicazione della competenza del magistrato di sorveglianza, il risarcimento di un pregiudizio inferiore a quindici giorni di cui al comma 2 non potrebbe mai essere attuale al momento della decisione.>> Inoltre, «Se la competenza del magistrato di sorveglianza venisse meno nel momento in cui vengono rimosse le condizioni di carcerazione causa del pregiudizio risarcibile, sarebbe arduo in base alla lettera della norma individuare il giudice al quale il soggetto ancora detenuto si dovrebbe rivolgere per ottenere il rimedio compensativo del pregiudizio cessato, posto che il comma 3 dell'art. 35-ter Ord. Pen. espressamente attribuisce la competenza al giudice civile per le richieste di coloro hanno terminato di espiare la pena detentiva. E - come è stato efficacemente rimarcato da parte della dottrina sarebbe "difficilmente difendibile una soluzione che congeli eventualmente per anni la possibilità di indennizzare chi ha subito un trattamento contrario al senso di umanità". Una simile interpretazione, all'evidenza, esporrebbe la norma a rilievi per violazione dei principi convenzionali e costituzionali, e ad essi non si sottrarrebbe neppure la tesi [...] secondo la quale, venuta meno l'attualità del pregiudizio e, con essa, la competenza del magistrato di sorveglianza, si radicherebbe quella del giudice civile. Detta lettura esclude, evidentemente, che il detenuto possa ottenere il risarcimento nella "forma specifica" della diminuzione della pena ancora da espiare e 10 е lascerebbe spazio a non pochi dubbi circa le forme e le modalità di intervento del giudice civile, specie tenuto conto delle limitate ipotesi cui si riferisce lo specifico procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 737 cod. proc. civ., disciplinato dal comma 3 dell'art. 35-ter Ord. Pen.>>. E a ciò si aggiunge l'affatto condivisibile rilievo che, come già evidenziato nella sentenza n. 43722 dell'11/06/2015, «l'essenziale caratteristica della introduzione del rimedio di cui alla disposizione in esame è rappresentata dalla finalità compensativa risarcitoria e, quindi, da un quid pluris rispetto alla ordinaria inibizione della prosecuzione dell'inosservanza da parte dell'amministrazione delle regole in funzione della realizzazione del diritto negato o compromesso, cui è finalizzato il reclamo giurisdizionale in genere. Indiscussa la compatibilità dei due rimedi, inibitorio e risarcitorio, [può dunque affermarsi che,] mentre l'attualità del pregiudizio è condizione connaturale al reclamo di cui all'art. 69, comma 6, Ord. Pen. in ragione della correlazione con la tipologia di tutela (art. 35-bis comma 3), [la stessa] non è presupposto necessario quando il reclamo è volto ad ottenere quegli "effetti 'compensativi"", che "garantiscano una riparazione effettiva delle violazioni della CEDU risultanti dal sovraffollamento", richiesti dalla Corte EDU nella sentenza "pilota" GI (v. per l'efficace sintesi del comando di legislazione così impartito, Corte cost. n. 279 del 2013, p. 7), che il legislatore ha voluto attuare con predeterminazione del quantum e, in via prioritaria, in forma, per così dire, "specifica" con la riduzione della durata della pena ancora da espiare nella misura di un giorno per ogni dieci di pregiudizio sofferto: rimedio questo che presuppone soltanto, ma necessariamente, la detenzione in atto.». Coerente con lo spirito e la ratio legis e con una lettura sistematica non sterilmente avulsa dal contesto complessivo è quindi la conclusione «che il richiamo contenuto all'art. 35-ter comma 1 Ord. Pen. al pregiudizio di cui all'art. 69, comma 6, lett. b), individua la categoria del reclamo relativo alla violazione dei diritti inviolabili del detenuto e il modello procedimentale applicabile, ma non può essere riferito ai presupposti del pregiudizio in termini di necessaria attualità al momento della domanda e, ancor meno, della decisione.»>> Potendosi forse, e per mera completezza, solo aggiungere che la lettura qui non condivisa, non solo minerebbe gravemente le esigenze di accessibilità e effettività all'inizio sottolineate, ma all'evidenza dimentica che il danno (o pregiudizio) "risarcibile" è per definizione rappresentato dal danno "conseguenza” (tra moltissime, Sez. U, civili n. 794 del 15/01/2009 e n. 21661 del 13/10/2009), da tenere distinto dal danno "evento" e che di regola presuppone questo già realizzato.
6. Nessun rilievo può, infine, essere riconosciuto agli esiti degli "accertamenti" effettuati dal Magistrato di sorveglianza in vista del procedimento assunto de plano e fuori dal contraddittorio, in ragione dei quali ancor più anomala appare, anzi, la procedura seguita che, come detto, presupporrebbe invece l'emergenza ictu oculi e senza necessità di approfondimenti di sorta dell'inesistenza delle condizioni di legge. 11 7. In conclusione e per le ragioni esposte, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio. Consegue la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Cosenza per la trattazione dell'istanza-reclamo nel contraddittorio delle parti ai sensi dell' art. 35-bis, comma 1, Ord. Pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Cosenza. Così deciso il 16 luglio 2015 Il consigliere estensore Il Presidente MariaStefania DI Tomassi Severo Chieffi 1 Chielli DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 GEN 2016 IL CANCELLIERE Stefania EAIELLA 12