Sentenza 17 novembre 2016
Massime • 1
L'atto di impugnazione avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, proposto dall'Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell'art. 35-bis, comma quarto, l. 26 luglio 1975, n. 354, deve osservare le disposizioni di cui agli artt. 573 e 100 cod. proc. pen. ed é, pertanto, inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., se redatto personalmente da un funzionario dell'Amministrazione Penitenziaria anzichè dall'Avvocatura dello Stato come previsto dall'art. 1, R.D. n. 1611 del 1933.
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- 1. Per le Sezioni Unite penali non è ancora decorso il termine diCarlo Masieri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la decisione in commento, le Sezioni Unite penali, che erano state chiamate a pronunciarsi su alcuni aspetti delle impugnazioni del Ministero della Giustizia avverso i provvedimenti di cui all'art. 35-ter, co. 1 e 2 ord. pen., hanno colto l'occasione per esaminare la disciplina della prescrizione con riferimento alle azioni ivi previste. Come è noto, in seguito alla sentenza pilota Torreggiani della Corte europea dei diritti dell'uomo[1], con l'art. 1, co. 1 d.l. 26 giugno 2014, n. 92, conv. con modif. in l. 11 agosto 2014, n. 117 il legislatore italiano ha introdotto, “a titolo di risarcimento del …
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Cassazione civile sez. lav., 02/11/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 02/11/2021), n.31046 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAIMONDI Guido – Presidente – Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere – Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere – Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 29518/2016 proposto da: VODAFONE ITALIA S.P.A. (già VODAFONE OMNITEL B.V., già VODAFONE OMNITEL N.V.), società soggetta a direzione e coordinamento di VODAFONE GROUP PLC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2016, n. 11248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11248 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2016 |
Testo completo
1 1248-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ARTURO CORTESE - SENTENZA -- Presidente Dott. - Consigliere - 3502/2016 N. Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO REGISTRO GENERALE N. 6085/2016- Consigliere - Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO - Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO - Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nei confronti di: AR BD N. IL 28/02/1975 avverso l'ordinanza n. 617/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE, del 10/11/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. M. Di Nerds, che RM l'accoplimento del ricorso, на селото е Udit i difensor Avv.; -1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Trieste, con decisione emessa in data 10 novembre 2015 ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto ai sensi dell'art. 35 bis co.4 ord.pen. dal Provveditore Regionale dell' Amministrazione - Penitenziaria, avverso la decisione emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Udine il 24 aprile 2015 nel procedimento ex art. 35 ter ord.pen. derivante dalla istanza proposta dal detenuto FA DE. La decisione evidenzia che non è data impugnazione personale alla Amministrazione, dovendo l'atto proporsi esclusivamente tramine il patrocinio ex lege dell'Avvocatura dello Stato. -a mezzo dell'2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Avvocatura dello Stato il Ministero della Giustizia, deducendo erronea - applicazione della disciplina regolatrice ed in particolare delle disposizioni - contenute negli artt. 35 bis e ter ord.pen. - per illegittima esclusione della difesa diretta dell'Amministrazione, nonchè per vizio di motivazione e violazione del principio della parità delle armi processuali.
2.1 Il punto di partenza del ragionamento esposto nel ricorso è rappresentato dalla individuazione della natura giuridica del particolare rimedio. Per il ricorrente RM trattasi di petitum puramente civilistico. Si costruisce una fattispecie tipica di illecito con un danneggiato (il detenuto, se ristretto in condizioni inumane o degradanti) e un danneggiante (l'amministrazione penitenziaria). L'azione sarebbe 'risarcitoria' in senso tecnico, pur se trattata in caso di istanza proposta dal detenuto dalla giurisdizione di sorveglianza, con applicazione di una procedura di stampo penalistico. L'interesse dell' Amministrazione sarebbe, pertanto, quello di non essere riconosciuta responsabile di un illecito, con puro antagonismo civilistico e necessità di 'parità di armi' tra i contendenti. -Sul punto, si osserva che la norma applicabile art. 35 bis ord.pen. andava diversamente interpretata ed applicata, essendo necessario ritenere sussistente la facoltà di difesa 'diretta' da parte della Amministrazione, tanto in primo che in secondo grado di merito. L'esegesi poggia sul dato letterale dell'art. 35 ter co.1 e dell'art. 35 bis co.1, nel senso che essendo consentita l'introduzione di istanza 'personale' del detenuto (art. 35 ter) ed essendo previsto (art. 35 bis) il diritto dell'amministrazione di comparire (o di trasmettere osservazioni e richieste) ne deriva - in tesi - la parificazione delle forme di intervento nel procedimento, da ritenersi 'dirette' 2 anche per l'amministrazione, con connotazione di specialità rispetto alla generale previsione di cui all'art. 1 del RD n. 1611 del 1933. Tale constatazione renderebbe erronea la prospettiva seguita dal Tribunale di Sorveglianza, posto che tale assetto 'speciale' non potrebbe che essere improntato a regolamentare l'intera fase di merito, compreso il giudizio di secondo grado . In altre parole, se il soggetto detenuto può agire e 'reclamare' con atto personale, tale facoltà andrebbe ritenuta sussistente anche in capo alla Amministrazione, pena la violazione del principio del contraddittorio tra posizioni paritarie rispetto all'oggetto (puramente civilistico) della controversia. -Si evidenzia peraltro la difficoltà in caso contrario di assicurare in modo efficace la possibilità di reazione a decisioni di primo grado erronee, non tempestivamente conosciute dall'Avvocatura dello Stato, anche in ragione delle direttive interne alla Amministrazione Penitenziaria (circolare DAP del 8.3.2014) che hanno interpretato la normativa nel senso sin qui descritto. Si rappresenta inoltre che il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha ipotizzato la necssità della difesa erariale a mezzo dell'Avvocatura in virtù della tipologia di eccezioni in diritto sollevate e si evidenzia la erroneaità di simile prospettiva, - - posto che la legittimazione è condizione che prescinde dai contenuti delle doglianze. Al secondo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice e RM vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta natura di impugnazione del reclamo ex art. 35 bis co.4. 로 A parere del ricorrente non vi sarebbe diversità di fase e grado tra procedura trattata innanzi al magistrato di sorveglianza e fase collegiale, il che determinerebbe la permanenza della legittimazione personale del resistente.
3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono.
3.1 La ricognizione della disciplina normativa, nel suo complesso, porta a ritenere che l'amministrazione interessata - nel procedimento introdotto dal legislatore all'art. 35 ter ord.pen. pur potendo essere rappresentata innanzi al - Magistrato di Sorveglianza da suoi funzionari, data la particolare tipologia di giudizio e la testuale formulazione della norma di cui al comma 1 del'articolo 35 bis (da ritenersi applicabile anche in ipotesi di domanda 'risarcitoria'), non può esercitare in quanto tale - la facoltà di impugnazione se non attraverso il patrocinio e l'assistenza della Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del RD n. 1611 del 30.10.1933. 3.2 La questione posta dalla decisione e dal ricorso implica la soluzione di più interrogativi circa la natura sostanziale della pretesa e del procedimento di cui 3 all'art. 35 ter ord. pen. e circa le ragioni della sua collocazione nell'ambito della legge di ordinamento penitenziario con competenza «ripartita» tra Magistrato (e Tribunale) di Sorveglianza e Tribunale civile in ragione della condizione (detentiva o meno) del soggetto istante. Non a caso, punto è individuato come 'centrale' anche nel ricorso proposto nell'interesse del Ministero della Giustizia qui in trattazione. Sul punto, questa Corte di legittimità ha già chiarito - in diversi arresti (v. Sez. I n. 43722 del 11.6.2015, ric. Salierno;
Sez. I n.. 46966/2015 del 16.7.2015 ric. Koleci e Sez. I n.876/2016 ud. 16.7.2015 ric. Ruffolo ai cui contenuti si opera rinvio) che al Magistrato di Sorveglianza, nell'ambito di una complessivo - rafforzamento della effettività degli strumenti interni di tutela dei diritti soggettivi delle persone sottoposte a restrizione di libertà (imposto dalla nota decisione del 8.1.2013 emessa dalla CEDU nel procedimento GI ed altri ) è stato assegnato il compito di accertare l'avvenuta o meno compressione di - un diritto fondamentale della persona durante il tempo di tale restrizione (ove il soggetto si trovi ancora detenuto al momento della domanda) e ciò al duplice fine di assicurare la rimozione della condotta lesiva (se ancora in atto, ai sensi dell'art. 69 co.6 lett. b)) e/o concedere un adeguato ristoro per il periodo pregresso (ai sensi dell'art. 35 ter con inedita forma di ripristino, almeno parziale, della condizione antecedente alla restrizione, attraverso la riduzione RM della durata della pena o, in alternativa, con misura indennitaria di attribuzione di una somma di denaro predeterminata). -In ciò è del tutto evidente come lo strumento di tutela avente natura sui generis in quanto essenzialmente finalizzato a sanzionare condotte concrete di inosservanza dei contenuti minimi di legalità costituzionale e convenzionale da presuppone l'attivazione del assicurarsi in sede esecuzione della pena - contraddittorio tra l'istante e gli organi dello Stato preposti alla corretta osservanza delle norme che regolamentano la fase della restrizione carceraria. senza dubbio alcuno 3.3 L'Amministrazione Penitenziaria è dunque - il contraddittore istituzionale prioritario rispetto alla pretesa avanzata dal detenuto (oltre ad essere il destinatario diretto ed immediato dei provvedimenti emessi dal Magistrato di Sorveglianza in chiave di tutela inibitoria e preventiva, ai sensi dell'art. 35 bis co.3), trattandosi non soltanto del soggetto istituzionale su cui incombe la realizzazione delle finalità costituzionali del trattamento ma anche dell'organismo che, tramite le sue articolazioni territoriali, è in grado di fornire nello spirito di leale collaborazione con l'autorità giudiziaria cui è informato il sistema tutte le informazioni utili alla delibazione dei contenuti della domanda introdotta dal reclamante. Le modalità procedimentali, pertanto, vanno interpretate alla luce delle finalità, cui è ispirata l'intera disciplina, di rapidità, effettività, adeguatezza e ponderatezza dell'intervento giurisdizionale affidato in costanza di detenzione alla giurisdizione di prossimità. purNon va - tuttavia enfatizzata la natura 'contenziosa' del procedimento obiettivamente riconoscibile, come affermato da Sez. I n. 53012 del 27.11.2014, rv 261305 (decisione che ne evidenzia tale aspetto, pur ritenendo non possibile la liquidazione delle spese correlate alla rappresentanza in giudizio), atteso che l'analisi delle finalità dell'istituto porta ritenere come pure già si è evidenziato - in più arresti (sentenza Ruffolo, già citata, cui adde Sez. I n. 831 del 2017) introdotto un rimedio non inquadrabile secondo le ordinarie categorie civilistiche del risarcimento del danno per responsabilità aquiliana. Su tale aspetto, alcune delle argomentazioni esposte nel ricorso tese a sposare l'idea della effettiva - natura risarcitoria (in senso puramente civilistico) del rimedio introdotto dal legislatore non sono condivise da questa Corte di legittimità.
3.4 Sul tema, va ripreso il contenuto dei segnalati e recenti arresti. In particolare, vero è che il legislatore utilizza sia al co.1 (rimedio della riduzione della pena detentiva) che al co.2 (rimedio della atribuzione di 8,00 euro per ciascuna giornata di pregiudizio) - una etichetta descrittiva (.. a titolo di risarcimento del danno..) che evoca lo statuto della responsabilità per fatto illecito. Vero è, inoltre, che la risarcibilità del danno morale per violazione di RM diritti costituzionalmente garantiti è stata generalmente riconosciuta nel nostro ordinamento quantomeno a partire dall'anno 2003 (tra le altre Sez. Civ. III n. 8827 del 31.5.2003, rv 563835; Corte Cost. sent. n. 233 del 11.7.2003) e questa Corte di cassazione ha ritenuto (con sentenza n. 4772 del 15.1.2013, ric.Vizzari) titolare della relativa azione, da proporsi al giudice civile (ai sensi degli articoli 2043 e 2059 cod.civ.) il soggetto sottoposto a privazione della libertà personale. Tuttavia, a parere del Collegio, non può essere ritenuta decisiva ai fini dell'inquadramento giuridico del rimedio la scelta espressiva compiuta dal legislatore, dovendo privilegiarsi un metodo di rilevazione della natura giuridica basato sulle caratteristiche intrinseche di quanto introdotto dal legislatore. Ed in tal senso, non può non rilevarsi : a) l'avvenuta introduzione di uno strumento riparatorio del tutto nuovo, rappresentato, come si è detto, da una riduzione di pena (in misura proporzionale alla durata del pregiudizio sofferto), fatto che incide sul limite di durata del trattamento sanzionatorio pubblicistico prescindendo dalla 'meritevolezza' del destinatario, sì da porsi come inedita forma di restitutio in integrum;
b) l'avvenuta previsione, in via alternativa, di una indennità economica in misura fissa, avente marcata natura indennitaria 5 (posto che tale predeterminazione legale contrasta con il dovere di personalizzazione del danno più volte ribadito dalla giurisprudenza civile, v. Sez. Civ. I n. 9238 del 21.4.2011, rv 617076) ; c) l'assenza di ogni riferimento, nella previsione di legge, alla necessità di un accertamento della colpa dell'amministrazione, essendo l'effetto riparatorio ricollegato al mero accertamento della avvenuta sottoposizione del richiedente a condizioni detentive tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [..] come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo>>. Si tratta di peculiari caratteristiche del rimedio, che portano a ritenere che il legislatore abbia - con la norma in esame introdotto uno strumento di - riparazione della violazione francamente atipico, con carattere prevalentemente indennitario e di matrice solidaristica, sì da rispondere con il maggior grado di effettività possibile (ai sensi dell'art. 13 Conv. Eur.) ad un comando di legislazione, teso alla introduzione di adeguate forme di riparazione della lesione subìta, scaturito dalla decisione emessa dalla CEDU nel noto caso GI ed altri (in tal senso già Sez. I ric. Ruffolo, in precedenza indicata, nonchè la recente decisione Sez. I n. 831/2017 ric. Carriola). Ciò, in modo analogo a quanto si è sostenuto, in tema di riparazione per ingiusta detenzione da Sez. U. n. 34535 del 2001, impone di sganciarsi dalle tradizionali categorie dogmatiche di inquadramento civilistico del rimedio, ferma restando la RM necessità di rispettare, sul piano procedimentale, le regole tipiche che regolamentano l'agire dei diversi soggetti coinvolti nel particolare «giudizio» e quelle relative alla collocazione topografica dell'istituto.
4. E' opportuno pertanto precisare che il legislatore, nell'attribuire la particolare competenza per quanto riguarda il soggetto in vinculis al Magistrato di Sorveglianza ha inteso collocare lo strumento de quo in un contesto procedimentale attratto nelle regole funzionali del codice di rito penale (l'articolo 35 bis, da ritenersi modello unitario per l'accertamento delle violazioni dei diritti soggettivi su istanza del detenuto rinvia alle generali previsioni di cui agli articoli 666 e 678 cod.proc.pen., pur introducendo varianti specializzanti) e caratterizzato, pertanto, dalla vigenza di disposizioni tipiche che regolamentano - in via generale sia il momento della costituzione dei soggetti diversi - dall'imputato (ai sensi dell'art. 100 cod.proc.pen.) che la proposizione delle impugnazioni (art. 573 cod.proc.pen.). Da ciò deriva, in aderenza a principi generali, la conseguenza per cui dette norme del codice di rito penale da applicarsi ai diversi soggetti processuali in ragione della identificazione dell'interesse di cui sono portatori risultano 6 pienamente applicabili se ed in quanto non espressamente derogate da previsioni interne al singolo procedimento in rilievo. Va ricordato, sul punto, che la portata generale della previsione di legge di cui all'art. 100 cod. proc.pen., tesa a regolamentare le forme di partecipazione ai procedimenti penali (o parapenali) di tutti i soggetti portatori di interessi civilistici è stata di recente ribadita da Sez. U n. 47239 del 30.10.2014 (nel caso del terzo inciso da provvedimenti emessi in sede di prevenzione) e da sez. V n. 4116/2017 (in caso impugnazione, in sede di prevenzione patrimoniale, della esclusione del credito dal novero di quelli tutelabili ex art. 52 d.Lgs. n.159 del 2011).
4.1 Nessun dubbio, peraltro, può sussistere in rapporto a quanto prospettato nel secondo motivo di ricorso, con opzione interpretativa non condivisibile - circa il fatto che la sequenza descritta nei diversi commi dell'articolo 35 bis configura un doppio grado di giurisdizione di merito sulla domanda di tutela del detenuto (lì dove per il soggetto libero viene espressamente esclusa la reclamabilità della prima decisione, da ritenersi esclusivamente ricorribile per cassazione). La introduzione (in sede di conversione del decreto legge n.143 del 2013 e dunque con la legge n.10 del 2014) del reclamo al Tribunale di Sorveglianza (al comma 4) configura una impugnazione in senso proprio e non una competenza 'ripartita' tra organo monocratico e collegio. Ciò deriva non solo dall'analisi testuale della disposizione, che evoca in modo espresso la figura giuridica della rivalutazione dei contenuti della prima decisione su domanda di parte [.. avverso RM la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo...] e dunque paradigma logico della impugnazione, ma anche da ulteriori considerazioni di ordine sistematico. In effetti, lì dove l'ordinamento penitenziario prevede una sequenza analoga (ad es. nel procedimento per la delibazione della domanda di liberazione anticipata ex art. 69 bis ord.pen., al comma 3 che testualmente recita ..avverso l'ordinanza di cui al comma 1 possono proporre reclamo al .. Tribunale di sorveglianza) si è costantemente ritenuto che da ciò derivi la natura giuridica di impugnazione in senso proprio, con applicazione dei principi generali sul tema (ex multis Sez. I n. 23934 del 17.5.2013, rv 256142). Non può pertanto accedersi alla proposta di diverso inquadramento della sequenza procedimentale contenuta nel ricorso. In ciò, peraltro, la scelta del legislatore - che adotta il modello del doppio grado di giurisdizione di merito lì dove la domanda di tutela provenga dal soggetto in vinculis - va ritenuta come opportuna «presa d'atto» della complessità delle tematiche oggetto di trattazione nelle particolari procedure vertenti sul riconoscimento della posizione giuridica soggettiva della persona detenuta. 7 Non si tratta, infatti, di tematiche «esecutive» in senso stretto (art. 666 cod.proc.pen.), ricollegabili alle necessità, in ambito penale, di riconoscere o realizzare un effetto giuridico (favorevole o sfavorevole) successivo alla pronunzia di condanna (pur nei vasti ambiti riconosciuti dal legislatore al giudice penale della esecuzione) ma di accertare l'avvenuta o meno compressione di - un diritto fondamentale della persona durante il tempo della restrizione di libertà e da parte degli organi dello Stato preposti alla custodia e alla realizzazione delle finalità costituzionali della pena. Scelta, dunque, pienamente ragionevole nonchè strumento di realizzazione di quel complessivo tasso di effettività (unita a ponderatezza) della tutela - che si è ritenuto di incentivare anche in virtù della natura dei plurimi interessi coinvolti. Da un lato, infatti, la tutela delle condizioni minime di vivibilità del soggetto ristretto è aspetto che concorre a realizzare come si è detto le stesse finalità - costituzionali della pena (art. 27 co.3 Cost.) e che impone un rapido accesso al giudice di prossimità, dall'altro la possibilità di rivalutazione nel merito della prima decisione rafforza l'equilibrio della medesima e ne accresce la persuasività fortificando il complessivo assetto valutativo, in aderenza ai principi generali del sistema interno delle impugnazioni di pronunzie vertenti su diritti.
4.2 Ciò consente di ritenere, in via generale, che : a) l'Amministrazione Penitenziaria è portatrice, nel contesto sin qui descritto, di una qualità di 'parte resistente' con natura strutturale pubblica ma con contenuti sostanziali dell'interesse in senso ampio civilistici, essendo l'intervento teso alla RM - rappresentazione della correttezza delle scelte e determinazioni dei propri organi, centrali o periferici e alla rappresentazione di fatti idonei a scongiurare la fondatezza della domanda proposta dal reclamante ( anche a fini di tutela della propria immagine esterna), ma non è parte destinataria di una pronunzia affermativa di responsabilità civile da fatto illecito;
b) ciò tende ad assoggettarne le modalità partecipative ai contenuti delle disposizioni che, ove non espressamente derogate, escludono nel sistema processuale penale - la rappresentanza personale di tale tipologia di soggetti (art. 100 cod.proc.pen.), imponendo la costituzione in giudizio e l'esercizio della facoltà procedurali a mezzo di difensore (data la natura pubblica dell' organo trattasi della Avvocatura dello Stato, con ius postulandi ex lege ai sensi del citato R.D. n. 1611 del 1933; v. Sez. V n. 11441 del 27.03.1999, rv 214865, e successive in senso conforme).
4.3 In particolare ed in questo si concorda con l'Avvocatura ricorrente, può - essere considerata norma derogatoria' - con portata «deformalizzante» delle 1 modalità di realizzazione del contraddittorio - la previsione contenuta all'art. 35 bis comma 1, che prevede innanzi al Magistrato di Sorveglianza - il diritto della - 8 amministrazione interessata a comparire (senza altra specificazione) o, in alternativa, a trasmettere osservazioni e richieste. Ciò, effettivamente, può essere rapportato ad una precisa volontà del legislatore di realizzare - secondo le linee finalistiche rievocate in precedenza - una modalità di contraddittorio informale in primo grado, anche mediante la presenza in giudizio di funzionari aventi potere di rappresentanza dell'Amministrazione, come del resto è previsto in sede civile (sia pure previa intesa con l'Avvocatura) dalla disposizione di cui all'art. 3 del citato RD n. 1611 del 1933. L'esistenza di una previsione ad hoc realizza, dunque, il presupposto normativo e sistematico per la deroga al principio generale. Ciò si riflette anche sulle modalità di convocazione in udienza dell'Amministrazione, non risultando applicabile la speciale previsione di cui all'art. 11 del RD n. 1611 del 1933 ed apparendo, pertanto, possibile la notifica dell'avviso ai soggetti cui la legge e le direttive interne del Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria attribuiscono il potere di rappresentanza in tale specifica procedura (in tal senso, la nota interna DAP del 8.3.2014 contiene utili riferimenti, attribuendo al Direttore dell'Istituto poteri di cura del contenzioso in primo grado). Tuttavia, a ciò si arresta il tasso di specialità delle previsioni di legge di cui all'art. 35 bis, norma che pure introduce la possibilità - per i soggetti parte - di promuovere la descritta impugnazione di merito innanzi al Tribunale di Sorveglianza (al comma 4). RM In tal caso nessuna previsione derogatoria è dato rinvenire alla disciplina generale rinvenibile nelle disposizioni degli articoli 100 (obbligo della costituzione mediante difensore) e 573 (applicazione, nelle impugnazioni per i soli interessi civili, delle regole di proposizione tipiche del processo penale) del codice di rito. In altre parole, se nel primo grado di giudizio il legislatore introduce una previsione deformalizzante che consente, in ossequio agli obiettivi perseguiti, la semplificazione delle forme di esercizio del contraddittorio, così non è per l'esercizio del potere di reclamo (potere non solo introduttivo di un nuovo grado di giudizio ma che richiede, anche in via logica, specifiche competenze tecniche di carattere processuale). In tal caso, infatti, riemerge l'obbligo di esercizio delle facoltà procedurali attraverso la rappresentanza realizzata in aderenza alle descritte previsioni, con necessità di redazione dell'atto di impugnazione da parte dell' Avvocatura dello Stato, a pena di inammissibilità del medesimo.
4.4 E' evidente, peraltro, che la inammissibilità non è da rapportarsi ai contenuti dell'atto di impugnazione (in tale parte il provvedimento impugnato è erroneo, come evidenziato dal ricorrente) ma riguarda la modalità della sua proposizione, 9 non essendo rispettata la previsione di legge di cui all'art. 573 cod. proc.pen., norma che richiede l'esercizio dello jus postulandi nei modi di cui all'art. 100 cod. proc.pen.. Non può, in particolare, ritenersi applicabile alla Amministrazione la previsione che regolamenta la facoltà di impugnazione 'personale' dell'imputato (art. 571 cod.proc.pen., come pure sostenuto in memorie depositate dall' Avvocatura dello Stato in procedimenti analoghi). -Tale disposizione, infatti, facoltizza esclusivamente l'imputato per la particolare condizione e natura degli interessi in gioco, di rilievo costituzionale a proporre personalmente l'impugnazione e non altri soggetti che pure rivestono la qualità di parte nel procedimento. La facoltà di impugnazione personale è, in altre parole, strettamente collegata alla componente di autodifesa della persona accusata o condannata (la norma contenuta nell'art. 666 co.6 in tema di esecuzione opera rinvio alla disciplina generale delle impugnazioni, dunque è ricompresa in tale rinvio la facoltà di impugnazione personale di cui all'art. 571 cod. proc.pen.) e non si estende a soggetti processuali diversi dal giudicabile o dal condannato. I soggetti diversi dall'imputato non possono, pertanto, giovarsi di tale particolare facoltà, ricadendo la loro condizione nell' ambito applicativo della previsione di legge di cui all'art. 573 cod.proc.pen. che impone l'osservanza delle specifiche formalità di costituzione e di introduzione dell'ulteriore grado di giudizio (ex multis Sez. U n. 19 del 21.06.2000, Adragna;
Sez. VI n. 16974 del 13.3.2008, rv 239729, nonchè, in tema di ordinamento penitenziario sulla previgente disciplina RM del reclamo ex art. 14 ter Sez. I n. 12349 del 22.2.2006 e Sez. I n. 23774 del 15.5.2012). Nè può sostenersi che la 'deformalizzazione' dell'esercizio del contraddittorio in primo grado (art. 35 bis co.1) spieghi effetti oltre tale fase, consentendo la impugnazione 'personale' alla Amministrazione, come sostenuto al primo motivo del ricorso qui in trattazione. L'assetto legislativo è quello espresso dai contenuti testuali delle norme e, lo si ripete, l'introduzione di una simile facoltà di certo innovativa nel sistema - processualpenalistico avrebbe richiesto una previsione espressa che non è stata dettata. Ciò peraltro non può dirsi assetto determinativo di una irragionevole disparità di trattamento (come denunziato nel ricorso) in virtù della manifesta diversa condizione di fatto e di diritto in cui versa il soggetto imputato o condannato rispetto all'amministrazione pubblica (ed è appena il caso di rilevare che il procedimento di cui all'art. 35 ter, come prima evidenziato, si muove su un piano 10 di accertamento del fatto obiettivo della ingiustizia delle modalità detentive, prescindendo dalla verifica della colpa dell'amministrazione medesima). La proposizione della impugnazione nell'interesse dell' amministrazione segue pertanto le regole generali, prima illustrate, con inderogabile applicazione - data la natura dell'ente delle disposizioni di cui al RD n. 1611 del 1933.- Va evidenziato, peraltro, che in relazione a tale disciplina l'attribuzione di competenza, in ragione della localizzazione dell'organo giurisdizionale, è posta in favore della Avvocatura Distrettuale dello Stato.
4.5 Va pertanto affermato, in conclusione, il seguente principio di diritto : - l'atto di impugnazione di cui all'art. 35 bis comma 4 ord.pen., ove sia rivolto alla tutela dell'interesse della Amministrazione Penitenziaria, va proposto con l'osservanza delle norme processuali di cui agli articoli 100 e 573 cod. proc.pen. e dunque risulta inammissibile - ai sensi dell'art. 591 co.1 lett. a cod. proc.pen. - se redatto personalmente da un funzionario dell' amministrazione, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 1 del RD n.1611 del 1933 che attribuisce alla Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle amministrazioni statali.
5. Per quanto sinora detto, il ricorso va respinto, con le conseguenze di legge. In relazione a quanto previsto dall'art. 616 cod. proc.pen. il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (v. Sez. I n. 53012 del 27.11.2014).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 novembre 2016 residente Il Consigliere estensore Il Presidente ก Arturo Cortese Raffaello Magi втор DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 MAR 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 11