Sentenza 19 ottobre 2016
Massime • 1
Poichè il reclamo ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. è uno strumento di riparazione di natura atipica, con carattere prevalentemente indennitario, l'attualità del pregiudizio non è condizione necessaria di accoglibilità della domanda, essendo sufficiente il solo stato di detenzione, ed il suo fondamento non risiede nella legge ordinaria che lo ha introdotto, ma direttamente nella CEDU, di tal che la domanda, con la quale si prospetta una violazione del divieto di sottoporre un soggetto detenuto a trattamenti inumani o degradanti, è ammissibile anche per i pregiudizi subiti anteriormente al 26 giugno 2014.
Commentario • 1
- 1. Per le Sezioni Unite penali non è ancora decorso il termine diCarlo Masieri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la decisione in commento, le Sezioni Unite penali, che erano state chiamate a pronunciarsi su alcuni aspetti delle impugnazioni del Ministero della Giustizia avverso i provvedimenti di cui all'art. 35-ter, co. 1 e 2 ord. pen., hanno colto l'occasione per esaminare la disciplina della prescrizione con riferimento alle azioni ivi previste. Come è noto, in seguito alla sentenza pilota Torreggiani della Corte europea dei diritti dell'uomo[1], con l'art. 1, co. 1 d.l. 26 giugno 2014, n. 92, conv. con modif. in l. 11 agosto 2014, n. 117 il legislatore italiano ha introdotto, “a titolo di risarcimento del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/2016, n. 9658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9658 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2016 |
Testo completo
09658-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/10/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MARIA CRISTINA SIOTTODott. - Presidente - SENTENZA - Consigliere - 3124/2016 N. Dott. PALMA TALERICO N. 2655/2016- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GAETANO DI GIURO - Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI Dott. ANTONIO CAIRO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE LE AL N. IL 20/12/1961 avverso il decreto n. 9429/2015 GIUD. SORVEGLIANZA di TORINO, del 23/11/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Pe cls lenevalci, ehe he chiesto l'annuleevento жилеrindio de -prossestimento imp ro O Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Il Magistrato di sorveglianza di Torino, investito dell'istanza di De LE AL, detenuto nella casa circondariale di Asti, diretta ad ottenere i rimedi risarcitori previsti dall'art. 35-ter ord. pen., per denunciate condizioni di detenzione contrarie alla dignità della persona, in violazione dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, ha dichiarato inammissibile la domanda, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., per carenza del presupposto dell'attualità del pregiudizio.
2. Avverso il predetto provvedimento il De LE ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione. Il ricorrente, censurando l'interpretazione restrittiva della norma offerta dal provvedimento impugnato e la sua motivazione illogica e contraddittoria, ne ha chiesto l'annullamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito vengono indicate. Innanzitutto, dalla lettura dell'originaria richiesta emerge che De LE AL, oltre ad indicare puntualmente i periodi e gli istituti di detenzione in cui era stato ristretto, ha richiamato, attraverso il riferimento alla sentenza Cedu EG, le subite condizioni di detenzione in contrasto col divieto posto dall'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo l'espresso richiamo contenuto nell'art. 35 ter, comma 1, cit.. In tema di reclamo ai sensi degli artt. 35 ter e 35 bis ord. pen., va considerata la natura essenzialmente compensativa, più che risarcitoria in senso stretto, dell'azione finalizzata ad ottenere una riparazione effettiva delle violazioni dell'art. 3 della Cedu, tale da escludere che l'istanza debba essere corredata dalla indicazione precisa e completa degli elementi che si pongono a fondamento della stessa, essendo sufficiente che essa indichi i periodi di detenzione, gli istituti di pena e il trattamento penitenziario subito in contrasto col divieto posto dall'art. 3 della Cedu (Sez. 1, n. 876 del 16/07/2015, dep. 2016, Ruffolo, Rv. 265855; conformi: n. 22164 del 2015, Rv. 263613 e n. 47480 del 2015, Rv. 265468). Va, altresì, osservato che la valutazione circa l' inattualità del pregiudizio non giustifica il decreto di inammissibilità, senza previo contraddittorio delle parti, in quanto lo stesso è previsto dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. nei soli casi di "difetto delle condizioni di legge" o di “mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi", mentre la subordinazione del rimedio risarcitorio introdotto dall'art. 35 ter ord. pen. alla permanenza della violazione denunciata al momento della domanda è stata oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale, e questa Corte, con sentenze successive al provvedimento qui impugnato, ha affermato che l'attualità del pregiudizio non è condizione di accoglibilità della domanda riparatoria (c.f.r. Sez. 1, n. 46966 del 16/07/2015, Koleci, Rv. 265973, e la già citata sentenza n. 876 del 16/07/2015, dep. 2016, Ruffolo, Rv. 265856). < Né può essere ritenuto di ostacolo -a tale applicazione del rimedio per condotte lesive pregresse il fatto che il legislatore soltanto nell'anno 2014 sia intervenuto a disciplinare la - particolare azione de qua, sollecitato dalla decisione 'pilota' emessa dalla CEDU nel caso EG ed altri, posto che le condizioni di diritto sostanziale ed in particolare il diritto del detenuto ad ottenere in sede di esecuzione della pena una offerta trattamentale adeguata - con divieto di trattamenti inumani e degradanti - risalgono quantomeno al 1955, atteso che in data 4 agosto 1955 - con legge n.848 - l'Italia ha provveduto a ratificare la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dunque il contenuto dell'art. 3 della Convenzione medesima, norma che peraltro estende e rafforza quanto già previsto dall'articolo 27 della Carta Costituzionale del 1948. Sul tema, pertanto, oltre alle decisioni già indicate in precedenza (Salierno, Koleci e Ruffolo), alle cui motivazioni si realizza espresso rinvio, può farsi riferimento ulteriore a quanto deciso dalle Sezioni Unite Civili di questa Corte in tema di indennizzo per i ritardi nella trattazione dei procedimenti giudiziari (cd. legge Pinto n. 89 del 2001), data la marcata affinità tra i due istituti, entrambi correlati alla necessità di offrire adeguato ristoro per intervenute сег violazioni della «legalità convenzionale». In particolare il riferimento va inteso ai contenuti di Sez. U. civili n. 28507 del 2005 ove si è affermato che in tema di equa riparazione per la irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, la fonte del riconoscimento del relativo diritto non deve essere ravvisata nella sola, citata normativa nazionale, coincidendo il fatto costitutivo del diritto attribuito dalla legge nazionale con la violazione della norma contenuta nell'art.6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 848 del 1955, e, pertanto, di immediata rilevanza nell'ordinamento interno. Ne consegue che il diritto all'equa riparazione del pregiudizio derivato dalla non ragionevole durata del processo, verificatosi prima della entrata in vigore della citata legge n. 89 del 2001 va riconosciuto dal giudice nazionale anche in favore degli eredi della parte che abbia introdotto prima di tale data il giudizio del quale si lamenta la durata eccessiva, con il solo limite che la domanda di equa riparazione non sia stata già proposta alla Corte di Strasburgo e dalla stessa dichiarata ricevibile. Detta decisione è di estremo rilievo perché - sul tema della applicazione del rimedio a fatti pregressi smentiva l' orientamento che basava anche sul tenore della disciplina transitoria (formulata dal legislatore del 2001 in modo del tutto analogo rispetto ai contenuti della legge del 2014) la considerazione di inapplicabilità del rimedio introdotto dalla legge alle lesioni del diritto alla ragionevole durata del processo verificatesi prima del 2001. Così non è, secondo il predetto arresto ( la cui logica è pienamente esportabile al caso qui esaminato), atteso che non è la legge ordinaria ad aver introdotto la previsione regolatrice da cui deriva la lesione ma è la stessa Convenzione Europea ad avere previsto il diritto in questione. Così in motivazione si affermava che «.. merita accoglimento l'invito a riconsiderare la fondatezza di tale orientamento interpretativo, contenuto nell'ordinanza di rimessione, sulla base dell'evoluzione della giurisprudenza delle Sezioni Unite le quali, con le sentenze in data 26 gennaio 2004, nn. 1339, 1340 e 1341 hanno identificato il fatto costitutivo prefigurato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 proprio nel mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo stabilito dall'art. 6 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, e hanno negato, conseguentemente, che la fattispecie prevista dalla norma interna assumesse connotati diversi da quelli stabiliti dalla Convenzione, rispetto alla quale essa andrebbe considerata non già costitutiva del diritto all'equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, bensì unicamente istitutiva della via di ricorso interno, prima inesistente, diretta ad assicurare una tutela pronta ed efficace alla vittima della violazione del canone di ragionevole durata del processo in attuazione del disposto dell'art. 13 della Convenzione il quale stabilisce il diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale il cui esperimento preventivo opera, a norma dell'art. 35 convenzione citata, come condizione di procedibilità del ricorso alla Corte di Strasburgo che, ai sensi dell'art. 34 convenzione citata, era proponibile in via immediata e diretta prima dell'introduzione del ricorso negli ordinamenti nazionali..>>. Va pertanto evidenziato che non vi è motivo alcuno di ritenere non valutabile da parte della Magistratura di Sorveglianza una domanda tesa ad ottenere il ristoro, ai sensi dell'art. 35 ter ord.pen., di lamentati pregiudizi pregressi rispetto alla data del 26 giugno 2014, sempre che il soggetto all'atto della proposizione della domanda medesima si trovi in condizione di detenzione (l'attualità è da rapportarsi, dunque, allo status di detenuto in espiazione pena) e la domanda abbia ad oggetto la prospettata violazione da parte della Amministrazione - Penitenziaria - delle regole di comportamento derivanti dal generale divieto di sottoporre il soggetto in vinculis a trattamenti inumani o degradanti. La proponibilità di domanda di ristoro per fatti pregressi pone inoltre la necessità di precisare se, per tali lesioni, sia o meno rilevabile la prescrizione del diritto ad ottenere il particolare ristoro previsto dal d.l. n.92 del 26 giugno 2014. Il Collegio osserva incidentalmente, non essendo stata proposta alcuna eccezione specifica dal soggetto processualmente controinteressato che tale ipotetico fatto impeditivo - non potrebbe, in ogni caso, sussistere. Ed invero, l'eventuale eccezione di prescrizione (per comportamenti tali da ledere il diritto del detenuto ad una offerta trattamentale adeguata ex art. 3 Conv. Eur.) si ricollega in tesi alla avvenuta consumazione del potere di agire in capo - al titolare del diritto violato. Ciò potrebbe accadere nella sola ipotesi in cui : a) l'attuale azione, introdotta dal legislatore nel giugno 2014 venga classificata giuridicamente come una sottopartizione della generale azione risarcitoria da illecito aquiliano (ex art. 2043 cod.civ.); b) il detenuto venga ritenuto titolare del potere di agire ai sensi dell'art. 2043 cod.civ. e in- correlazione con quanto previsto dall'art. 2059 cod.civ. (trattandosi di danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di diritti inviolabili della persona) - sin dal momento della lesione subita, nella vigenza della disciplina anteriore alla modifica. In tal senso, potrebbe - in teoria - sostenersi (a sostegno della fondatezza della eccezione) che, trattandosi di illecito di durata (già risarcibile in via generale nell'ambito della disciplina normativa ante2014) l'azione risarcitoria poteva essere fatta valere in ogni istante, con prescrizione decorrente «de die in diem» a mano a mano che i danni stessi andavano a verificarsi (tra le molte, Sez. Civ.III, n. 19359 del 18.9.2007, rv 599396). Tuttavia, l'esame complessivo del particolare rimedio introdotto dal legislatore del 2014 porta ad escludere la validità della prima tra le due condizioni esposte. Non può, in particolare, sostenersi che l'azione introdotta con il d.l. citato sia inquadrabile≫ in termini di tipico rimedio risarcitorio ascrivibile alla categoria concettuale dell'illecito aquiliano, per più di una ragione. Vero è che il legislatore utilizza sia al co.1 (rimedio della riduzione della pena detentiva) che al co.2 (rimedio della attribuzione di 8,00 euro per ciascuna giornata di pregiudizio) - una etichetta descrittiva (.. a titolo di risarcimento del danno..) che evoca lo statuto della responsabilità per fatto illecito. Vero è, inoltre, che la risarcibilità del danno morale per violazione di diritti costituzionalmente garantiti è stata generalmente riconosciuta nel nostro ordinamento quantomeno a partire dall'anno 2003 (tra le altre Sez. Civ. III n. 8827 del 31.5.2003, rv 563835; Corte Cost. sent. n. 233 del 11.7.2003) e questa Corte di cassazione ha ritenuto (con sentenza n. 4772 del 15.1.2013, ric.Vizzari) titolare della relativa azione, da proporsi al giudice civile (ai sensi degli articoli 2043 e 2059 cod.civ.) il soggetto sottoposto a privazione della libertà personale. -Tuttavia, a parere del Collegio, non può essere ritenuta decisiva ai fini dell'inquadramento giuridico del rimedio la scelta espressiva del legislatore, dovendo privilegiarsi un metodo di rilevazione della tipologia di rimedio basata sulle caratteristiche intrinseche del medesimo. Ed in tal senso, non può non rilevarsi : a) l'avvenuta introduzione di uno strumento riparatorio del tutto nuovo, rappresentato (v. comma 1 della disposizione) da una riduzione di pena (in misura proporzionale alla durata del pregiudizio sofferto), fatto che incide sul limite di durata del trattamento sanzionatorio pubblicistico prescindendo dalla 'meritevolezza' del destinatario, sì da porsi come inedita forma di restitutio in integrum;
b) l'avvenuta previsione, in via alternativa, di una indennità economica in misura fissa (v. comma 2 della disposizione) avente marcata natura indennitaria (posto che tale predeterminazione legale contrasta con il dovere di personalizzazione del danno più volte ribadito dalla giurisprudenza civile, v. Sez. Civ. I n. 9238 del 21.4.2011, rv 617076) ; c) l'assenza di ogni riferimento, nella previsione di legge, alla necessità di un accertamento della colpa dell'amministrazione, essendo l'effetto riparatorio ricollegato al mero accertamento della avvenuta sottoposizione del richiedente a condizioni detentive «tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [..] come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo»; d) l'avvenuta previsione espressa del solo termine di decadenza, peraltro determinato in sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione (ai sensi del comma 3 della disposizione in esame) e dunque non decorrente finché perduri la detenzione. L'incrocio logico-giuridico tra tali caratteristiche effettive del rimedio porta a ritenere che il legislatore abbia con la norma in esame introdotto uno strumento di riparazione della - - violazione francamente atipico, con carattere prevalentemente indennitario e di matrice solidaristica, sì da rispondere con il maggior grado di effettività possibile (ai sensi dell'art. 13 Conv. Eur.) ad un comando di legislazione, teso alla introduzione di adeguate forme di riparazione della lesione subita, scaturito dalla decisione emessa dalla CEDU nel noto caso EG ed altri (in tal senso già Sez. I ric. Ruffolo, in precedenza indicata). Ciò, in modo analogo a quanto sostenuto, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, da Sez. U. n. 34535 del 2001, impone di sganciarsi dalle tradizionali categorie dogmatiche di inquadramento civilistico, dovendosi ritenere che l'atipicità dell'azione (pur con la constatata affinità alla nozione civilistica di indennizzo) renda non rilevabile, quantomeno per il periodo pregresso alla introduzione del rimedio, alcuna ipotesi di prescrizione. Del resto, anche in campo propriamente civilistico, è pacifico che la diversità e novità dell'azione, lì dove la stessa sia esperibile per fatti lesivi pregressi e preveda un termine di decadenza, determina la inapplicabilità dell'istituto della prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., come di recente precisato dalle Sezioni Unite civili - sent. n. 15352 del 22.7.2015, rv 636077 - di questa Corte, nel caso dell'indennizzo da emotrasfusioni (in tale decisione si è infatti affermato che il termine triennale di decadenza per il conseguimento dell'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla I. 25 luglio 1997, n. 238, si applica anche in caso di epatite postrasfusionale contratta prima del 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della detta legge, con decorrenza, però, da questa stessa data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa) >> (si veda sentenza di questa sezione n. 3120 in data 19/10/2016, depositata il 10/01/2017). Le considerazioni sinora esposte impongono, pertanto, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Torino, apparendo necessaria una globale rivalutazione della domanda dell'attuale ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Torino. Così deciso in Roma, il 19/10/2016. DEPOSITATA IN CANCELLERIA | Presidente Il Consigliere Estensore CristinaMaria otto Gaetano Di Giuro 27 FEB 2017 reese ее IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA