Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/2016, n. 9658
CASS
Sentenza 19 ottobre 2016

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Massime1

Poichè il reclamo ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. è uno strumento di riparazione di natura atipica, con carattere prevalentemente indennitario, l'attualità del pregiudizio non è condizione necessaria di accoglibilità della domanda, essendo sufficiente il solo stato di detenzione, ed il suo fondamento non risiede nella legge ordinaria che lo ha introdotto, ma direttamente nella CEDU, di tal che la domanda, con la quale si prospetta una violazione del divieto di sottoporre un soggetto detenuto a trattamenti inumani o degradanti, è ammissibile anche per i pregiudizi subiti anteriormente al 26 giugno 2014.

Commentario1

  • 1Per le Sezioni Unite penali non è ancora decorso il termine di
    Carlo Masieri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la decisione in commento, le Sezioni Unite penali, che erano state chiamate a pronunciarsi su alcuni aspetti delle impugnazioni del Ministero della Giustizia avverso i provvedimenti di cui all'art. 35-ter, co. 1 e 2 ord. pen., hanno colto l'occasione per esaminare la disciplina della prescrizione con riferimento alle azioni ivi previste. Come è noto, in seguito alla sentenza pilota Torreggiani della Corte europea dei diritti dell'uomo[1], con l'art. 1, co. 1 d.l. 26 giugno 2014, n. 92, conv. con modif. in l. 11 agosto 2014, n. 117 il legislatore italiano ha introdotto, “a titolo di risarcimento del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/2016, n. 9658
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9658
Data del deposito : 19 ottobre 2016

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