Sentenza 21 novembre 2018
Massime • 1
In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi.
Commentari • 3
- 1. Il principio di immutabilità del giudice si applica anche nel caso in cui l'attività dibattimentale consista nella sola discussioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 agosto 2020
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: C.p.p., art. 525, c. 2) Il fatto La Corte di appello di Catania confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Catania aveva condannato gli imputati alle pene e per i delitti di seguito indicati: 1) M. alla pena di trenta anni di reclusione per i reati di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso armata (capo A), organizzazione di un'associazione finalizzata al traffico di droga (capo B), acquisto e cessione di sostanze stupefacenti (capo B1), trasferimento fraudolento di valori (capi C e D); 2) G.M. alla pena di sedici anni di reclusione per i reati di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di droga (capo …
Leggi di più… - 2. Culture diverse non legittimano reato in Italia (Cass. 8986/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 giugno 2020
- 3. Notifica al detenuto: come fare se ha eletto domicilio altrove? (Cass. 12778/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2020
L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2018, n. 9837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9837 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2018 |
Testo completo
09837-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente Sent. n. sez. 2595 Stefano Petitti CC 21/11/2018 Maurizio Gianesini R.G.N. 32918/2018 Andrea Tronci Relatore NT Corbo Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ON TO GE, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 07/06/2018 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA sentita la relazione svolta dal consigliere Andrea Tronci;
sentito il P.M., in persona del Sost. Ciro Angelillis, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentiti i difensori, avv. EP Panepinto ed avv. Carlo Taormina, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con provvedimento del 7 giugno u.s., il Tribunale di Caltanissetta, adito ai 1. sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di assegnazione agli arresti domiciliari emessa nei confronti di NT RO ON, già presidente di TR IC e responsabile nazionale per la legalità di TR, ritenuto gravemente indiziato del reato previsto e punito dall'art. 416 cod. pen., sub A) per aver "diretto, promosso ed organizzato" un'associazione, composta da oltre dieci sodali, finalizzata alla commissione di più delitti contro la P.A. e di abusivo accesso informatico, in particolare intrattenendo, direttamente o per il tramite di EG DI MO, rapporti "con appartenenti alle forze di polizia al fine di indirizzare le attività di costoro in maniera tale da garantire i propri personali interessi e quelli di coloro che a lui sono strettamente legati e di ottenere, ai medesimi fini, informazioni di natura riservata, nonché occupandosi di soddisfare le aspettative di carriera e di lavoro degli stessi o di loro familiari ed amici" e, ancora, dei connessi reati fine ex artt. 615 ter [capo D)] e 319 321 cod. pen. [capi F), N), P), Q)], oltre che di - ulteriori addebiti (per tentata violenza privata, concorso in rivelazione di segreti d'ufficio ed in simulazione di reato) rimasti estranei al titolo cautelare.
2. Avverso detto provvedimento i difensori di fiducia del predetto ON, avv. Caleca e Panepinto, a mezzo di un unico ed articolato atto a firma congiunta, hanno proposto tempestiva impugnazione. Plurimi sono i profili di illegittimità denunciati dal ricorso, con cui si deduce quanto di seguito esposto (nel rispetto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). violazione e falsa applicazione di legge processuale, nonché vizi alternativi 2.1 di motivazione, in relazione all'eccepita incompetenza territoriale: la corretta applicazione dei criteri dettati dagli artt. 12 e 16 del codice di rito, stante la presenza nella fattispecie di reati fra loro connessi, avrebbe dovuto condurre all'individuazione quale reato più grave dell'ipotesi corruttiva di cui al capo Q) della rubrica, tale in effetti indicato anche dal G.i.p., tuttavia asseritamente incorso in errore quanto al luogo di consumazione, che sarebbe non già Caltanissetta luogo di assunzione della figlia del p.u. corrotto, qui costituito, - secondo la recepita tesi d'accusa, dal colonnello ZZ, comandante provinciale della G.d.F. del capoluogo nisseno bensì Roma, luogo di attivazione del ON presso la D.I.A. e di firma del conferimento del nuovo incarico all'ufficiale, trasferito al Centro Operativo della D.I.A. di Caltanissetta, essendo notorio come, in caso di corruzione seguita da dazione di utilità, sia quest'ultima a segnare il locus commissi delicti. Né apparendo corretta, in senso contrario, l'impostazione seguita dal Tribunale del riesame, giunto ad applicare "la disciplina del reato permanente e dell'art. 8 co. 3 c.p.p.", stante, per un verso, il carattere istantaneo proprio del reato di corruzione, quale pacificamente affermato dal consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità; per altro verso, l'assenza in atti di elementi, alla stregua dei quali "desumere il completo e totale asservimento del pubblico ufficiale (assoldato a libro paga dal corruttore)", al di là dell'ordinaria configurabilità, in siffatta evenienza, della "diversa ipotesi della corruzione impropria". 2 violazione e falsa applicazione di legge processuale, nonché vizi alternativi 2.2 di motivazione, con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, inficiate per contro da "nullità ed inutilizzabilità": invero, si sarebbe qui in presenza di "evidente violazione degli artt. 191 e 270 c.p.p.", poiché, essendo state disposte le captazioni in rapporto al reato di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso per la quale - si procedeva originariamente a carico del ricorrente, iscritto il 09.06.2014 nel registro degli indagati appunto per tale ipotesi di reato, ancorché con nominativo secretato non consentita si sarebbe dovuta reputare la successiva valorizzazione delle risultanze medesime riguardo a reati del tutto scollegati "sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico" da quello per quale il mezzo di ricerca della prova di cui trattasi era stato autorizzato, benché oggetto di successiva iscrizione nei confronti del ON in seno al medesimo procedimento;
ciò in ragione della pacifica esegesi sostanzialistica del concetto di "diverso procedimento" di cui all'art. 270 cod. proc. pen., malamente liquidata dal Tribunale distrettuale mediante la "laconica motivazione", incentrata sulla "evidenza di un continuo filone investigativo".
2.3 violazione e falsa applicazione di legge processuale, nonché vizi alternativi di motivazione, in relazione alla omessa declaratoria di "nullità ed inutilizzabilità del decreto di perquisizione e sequestro del 18.01.2016 eseguito dalla p.g., per mancata convalida dello stesso": tanto in conformità a quanto ritenuto dallo stesso Tribunale di Caltanissetta con ordinanza dell'11.02.2016, allorché, richiesto dell'annullamento del provvedimento di sequestro in sede di riesame, nel dichiarare inammissibili i ricorsi proposti dal ON e da NC (presso la quale pure era stata effettuata l'apprensione di documentazione, in forza del medesimo decreto del 18 gennaio), rilevava la "estrema genericità" dell'anzidetto decreto, con cui la p.g., di fatto, era stata "lasciata arbitra di valutare la rilevanza della documentazione cartacea ed informatica, nonché l'attinenza all'ipotesi di reato di tutte le cose rinvenute nei luoghi da ricercare", tale quindi da imporre "l'emissione da parte dell'organo dell'accusa di un provvedimento di convalida" dei sequestri eseguiti, per contro mai intervenuto, con conseguente formazione del giudicato cautelare su tale provvedimento, mai impugnato, a nulla valendo perciò le difformi considerazioni sia del pubblico ministero (nell'ambito della propria richiesta cautelare), che del Tribunale del riesame, tanto più alla luce della riferibilità del decreto più volte citato alla sola originaria ipotesi di reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. Per l'ipotesi di diverso avviso, sulla scorta della valorizzazione della natura di corpo del reato, ovvero di cose pertinenti al reato, attribuita alle res sequestrate, i legali ricorrenti si richiamano alle argomentazioni, a tal fine 3 sintetizzate, con cui il Tribunale di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 13, 14 e 117 della Carta Costituzionale.
2.4 violazione e falsa applicazione di legge processuale, nonché vizi alternativi di motivazione, relativamente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, segnatamente del pericolo di inquinamento probatorio e di recidiva. In ordine all'art. 274 lett. a) cod. proc. pen., deducono i ricorrenti sia l'assenza del requisito dell'attualità, atteso "che tutte le condotte contestate agli indagati si arrestano alla data di agosto 2016", sia, a monte, l'inesistenza di un reale pericolo di inquinamento probatorio, giacché le prove inerenti ai reati per cui si procede "sono ormai cristallizzate nelle intercettazioni ambientali e telefoniche e nei sequestri eseguiti in data 14.05.2018 (con l'esecuzione della misura) ed ancor prima nel sequestro del 22.01.2016, avendo ormai la p.g. sottoposto a sequestro tutti supporti informatici nella disponibilità dell'indagato". Non senza puntualizzare, sempre a tale ultimo riguardo, l'irrilevanza del rischio di cui trattasi rispetto a "nuovi e diversi reati (ad oggi non contestati né iscritti) e che non attengono alla misura applicata", malamente essendo state perciò apprezzate circostanze funzionali all'ipotesi di reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., allo stato accantonata. Relativamente al pericolo ex art. 274 lett. c) del codice di rito, si ribadisce anche qui il preteso difetto di attualità, per via del lasso di tempo ormai decorso dall'epoca ultima di commissione dei fatti, significando altresì come il fatto che "molti dei soggetti indicati quali appartenenti all'associazione non si trovano ... più nel ruolo e nelle condizioni di poter reiterare le condotte di reato" valga di per sé a dar conto "che il rischio di reiterazione delle condotte costituisce una 'mera congettura', che non trova concreto ed attuale riscontro", diversamente da quanto ipotizzato dall'ordinanza impugnata.
2.5 violazione e falsa applicazione di legge processuale (art. 273 cod. proc. pen.), nonché vizi alternativi di motivazione, con riferimento alla pretesa sussistenza di un quadro di gravità indiziaria in ordine a tutti i fatti per cui si procede. In proposito, premessa quella che viene indicata come la corretta chiave di lettura della complessa vicenda, da ricollegarsi alle profonde inimicizie scaturite dal "progetto di riscatto dell'Associazione TRle" portato innanzi dall'odierno ricorrente, "dopo i gravi fatti che avevano portato all'incriminazione dei precedenti vertici", alla stregua di un percorso di "rinnovamento condiviso democraticamente dagli imprenditori allora coinvolti", salvo il risentimento di coloro che non avevano conseguito le cariche ambite, si osserva con l'atto d'impugnazione in esame: 4 ➤ ➤ quanto alle ipotesi di reato sub D) ed F), che non sarebbe ravvisabile alcuna condotta illecita da parte del ON, limitatosi a richiedere al soggetto a tal fine preposto (EG DI MO RR), nella propria veste di titolare della delega per la legalità di TR Nazionale, di assumere le informazioni del caso, "prima di incontrare qualunque persona e prima di adottare qualunque provvedimento nei confronti dei componenti dei Consigli provinciali di TR", ignorando le modalità con le quali il detto DI MO RR, responsabile per la sicurezza di TR, avrebbe assunto dette informazioni, nella convinzione che ciò sarebbe avvenuto nel pieno rispetto della legalità. Con la precisazione, per un verso, della mancata prova di vantaggi di sorta scaturiti dalle informazioni medesime in capo al ON, non avendo le pur meticolose indagini espletate accertato alcun illecito utilizzo delle stesse;
e, per altro verso, che "gli accessi abusivi allo SDI sono cronologicamente scollegati dal prezzo della corruzione che sarebbe ... avvenuta solo nel 2016" e sarebbe supportata da motivazione "evidentemente illogica", alla stregua di argomentazioni "decisamente generiche e basate su mere congetture ed affermazioni di stile"; quanto al fatto corruttivo sub N), che non vi sarebbe prova di alcuna informazione riservata consegnata al prevenuto dal p.u. che si assume corrotto, nella fattispecie il Comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Caltanissetta EP D'TA, né di alcuna altra delle condotte a quest'ultimo attribuite, al pari dell'utilità costituita dall'interessamento del ON per il trasferimento del predetto ufficiale (mentre la nomina della moglie del D'TA allo IAS sarebbe da ascriversi ad altra persona); quanto al fatto corruttivo sub P), che, egualmente, non vi sarebbe alcuna condotta riferibile al ON, essendo emerso unicamente un "rapporto di conoscenza e di frequentazione istituzionale tra ON ed LO, all'epoca dei fatti Comandante del Nucleo di P.T. della G.d.F. di Caltanissetta, "contornato da una serie di congetture e presunzioni prive di concreti riscontri probatori", essendo semmai emerso come fosse l'ufficiale a tenere sua sponte talune condotte, "al solo fine di 'ingraziarsi' il ON, onde eventualmente poter chiedere 'favori' ". In particolare, il Tribunale per contro sottrattosi a siffatto compito avrebbe dovuto riesaminare "il materiale probatorio acquisito tenendo ... conto dei reali rapporti interpersonali, di amicizie-inimicizie, di ritorsioni e vendette, alla luce delle quali l'impianto accusatorio avrebbe assunto certamente un'opposta connotazione", risultando si prosegue ancora- - 5 "disancorata totalmente da tutti gli elementi di prova acquisiti e dalla realtà" la premessa in fatto posta a base del ragionamento dell'ordinanza, ossia il legame fra il ON ed il RO, sì da inficiare conseguentemente "l'intero procedimento logico-giuridico della motivazione"; ➤ quanto al fatto corruttivo sub Q), che, di nuovo, non vi sarebbe "alcun elemento di prova né del prezzo della corruttela né degli asseriti favori di cui il ON avrebbe beneficiato" da parte del p.u., qui in persona del Col. ZZ, Comandante provinciale della G.d.F. di Caltanissetta, atteso che l'assunzione della figlia dell'alto ufficiale non sarebbe contestata al ricorrente, in quanto "avvenuta per opera ed interessamento del solo UR (coimputato), mentre nessun elemento sarebbe stato acquisito, atto a comprovare l'interessamento del ON per il trasferimento del colonnello alla D.I.A del capoluogo nisseno. Non essendovi altresì "alcuna corrispondenza temporale tra il prezzo della corruzione e gli atti contrari ai doveri d'ufficio"; ➤ quanto al fatto associativo sub A), che sarebbe "evidente l'assenza di qualsivoglia elemento indiziario circa la sussistenza di un legame teleologico-consequenziale tra i vari fatti di reato contestati agli indagati e un comune programma criminoso, nonché l'assoluta carenza di elementi probatori circa la predisposizione di un'organizzazione strutturale e funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti". Il 15 novembre u.s. l'avv. Taormina, subentrato all'avv. Caleca nel 3. collegio difensivo del ON, ha depositato una propria memoria con motivi nuovi, così articolati.
3.1 Quanto all'addebito di cui all'art. 615 ter cod. pen., sub C) in realtà trattasi del capo d'incolpazione sub D) - il difensore contesta la qualificazione giuridica del fatto, reputando che il fatto ascritto vada correttamente inquadrato in seno alla previsione dell'art. 12 della legge n. 121 del 1981, da apprezzarsi come norma speciale rispetto a quella dettata dal ricordato art. 615 ter co. 2 cod. pen., che le Sezioni Unite, con sentenza del 2012, hanno statuito essere forma aggravata rispetto all'ipotesi disciplinata dal comma 1 della stessa disposizione, quindi asseritamente da intendersi come accesso posto in essere da pubblico ufficiale e però non legittimato.
3.2 Con riferimento al fatto corruttivo di cui al capo F) della rubrica provvisoria, il legale in questione, nel ribadire la tesi, già prospettata con il ricorso originario, della mancanza di consapevolezza circa le modalità di acquisizione delle notizie in capo al ON, deduce la palese illogicità 6 Аб dell'ordinanza impugnata per aver fatto luogo "ad una qualificazione di corruzione sotto il profilo dell'asservimento, la sola ipotesi capace di una aggregazione corruttiva di tutti i comportamenti verificatisi all'interno di essa", nonostante l'assenza di qualsivoglia "contropartita" fino al 2016, quindi in difetto di "alcun momento di sinallagmaticità per almeno sette anni". Non senza aggiungere come, rispetto a detta unica contropartita in concreto, il - trasferimento da Milano a Palermo del DE NG il provvedimento non sia - comunque asseritamente in grado di dar conto "del comportamento di intromissione per determinare il trasferimento in questione, come anche della pretesa promessa di tale utilità per il DE NG", il trasferimento essendo in realtà avvenuto solo a distanza di due anni, nel 2018, su base concorsuale.
3.3 Relativamente al fatto corruttivo sub N), rileva innanzi tutto il ricorrente come la prospettazione accusatoria individui la commissione di un atto contrario ai doveri d'ufficio nella ipotizzata consegna di una pen drive, il cui contenuto è del tutto ignoto, ferme restando le smentite alla stessa esistenza di una "chiavetta" siffatta, quale risultante dalle dichiarazioni del sindacalista VA e dei giornalisti DD e BARBACETTO. Per il resto, del tutto estraneo sarebbe il ON ad altre fughe di notizie che si assumono giunte, da ultimo, nella conoscenza del presunto p.u. corrotto, il Col. D'TA, mentre del tutto generica sarebbe la base probatoria posta a fondamento della contestazione dell'ulteriore atto contrario ai doveri d'ufficio, costituito dal preteso compimento di una bonifica presso l'abitazione del ON, fatta eseguire dal già menzionato alto ufficiale. Il tutto in presenza di una motivazione definita palesemente illogica, quanto alla istituzione del necessario sinallagma fra gli atti contrari precedentemente descritti e pretese utilità che si collocano temporalmente nel 2013 e nel 2014, dunque 3 o 2 anni prima degli atti anzidetti, utilità rispetto alle quali, peraltro, non sarebbe stata offerta alcuna reale dimostrazione dell'intervento del ON, in ogni caso privo di carattere corruttivo.
3.4 Con riguardo all'ulteriore addebito corruttivo, sub P), deduce il legale del prevenuto come ci si trovi innanzi ad un "vero e proprio teorema, con cui si è trasformata una attività, sicuramente diretta alla acquisizione di potere imprenditoriale e politico, in una organizzazione criminale", teorema cui peraltro il ON non potrebbe che essere ritenuto estraneo, essendone stati individuati i protagonisti nell'EL al tempo, maggiore della G.d.F., comandante del locale Nucleo di P.T. e nel RO, imprenditore collega dell'odierno ricorrente, non avendo alcuna consistenza si prosegue la veste di - - mandante attribuita al più volte citato ON.
3.5 Relativamente all'ultimo fatto corruttivo, sub Q), assume la difesa come l'ordinanza sia del tutto carente quanto all'ipotizzata complicità del Col. ZZ nei fatti posti in essere dal Magg. EL e, ancora una volta, in ordine al "ruolo di istigatore o determinatore di ZZ nei confronti di EL, in funzione dell'esecuzione delle verifiche addomesticate", attribuito al ON, come pure in ordine al coinvolgimento di quest'ultimo nelle utilità indicate come corrispettivo della corruzione.
3.6 Con riferimento all'addebito associativo di cui al capo A), assume il codifensore dell'indagato essersi in presenza della "confusione consumata dalla stessa ordinanza tra lo sviluppo di una operazione espansiva di tipo imprenditoriale e politico", da ritenersi pienamente consentita, ed il sodalizio criminale oggetto di contestazione: cià avuto riguardo alla stessa sequenza temporale risultante dall'ordinanza impugnata.
3.7 Il settimo ed ultimo motivo della memoria investe il tema delle esigenze cautelari. nonCircoscritto previamente il discorso al solo pericolo di recidiva avendo alcun concreto fondamento le esigenze restanti, perché mai ipotizzate (il pericolo di fuga), ovvero perché neppure astrattamente configurabili (il pericolo di inquinamento probatorio), stante la natura documentale ed intercettiva dei dati indiziari valorizzati rileva in proposito il difensore che sarebbe la stessa - "specificità della recidiva", consistente in interessamenti per progressioni di carriera o diverse collocazioni istituzionali o assegnazioni/assunzioni di natura lavorativa a persone vicine ai pubblici ufficiali, "ad escludere uno scrutinio sfavorevole al ON", alla luce della odierna posizione dei presunti corrotti a tal fine passata in rassegna, sia sotto il profilo della concretezza, sia sotto il profilo dell'attualità; tematica asseritamente elusa dal Tribunale nisseno, la cui motivazione si sarebbe risolta, anche in parte qua, nella descrizione dei comportamenti integrativi dei reati fine. CONSIDERATO IN DIRITTO L'illustrato ricorso merita accoglimento esclusivamente nella parte 1. inerente alla sussistenza del quadro indiziario concernente il reato associativo, alla stregua e nei limiti delle considerazioni che seguono.
2. Priva di fondamento è la questione di competenza territoriale, qui nuovamente riproposta, attesa la correttezza della soluzione indicata dal Tribunale nisseno. Assunto come dato pacifico, poiché tale riconosciuto dalla stessa difesa del ON, il vincolo della connessione teleologica che avvince i reati per cui 8 si procede, come pure l'individuazione quale reato più grave di quello di cui al capo Q) della rubrica, trattandosi del primo commesso in ordine di tempo tra i fatti corruttivi tutti di pari gravità in ragione del carattere processuale della - norma di cui all'art. 16 cod. proc. pen., che impone di far riferimento all'apparato edittale della norma incriminatrice al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero, qualora ciò non avvenuto, al momento in cui si procede: cfr. Sez. 1, sent. n. 348 del 21.04.2017 - dep. 2018, Rv. 271995, conforme a Sez. 3, sent. n. 52512 del 22.05.2014, in parte motiva per il resto va rilevato quanto segue. - L'anzidetto capo Q) è esplicito, nella descrizione della condotta incriminata a carico del p.u. ZZ, nel significare che essa è stata posta in essere "in asservimento della sua funzione ad interessi privati", onde del tutto correttamente il Tribunale ha opinato essere in presenza di un reato di natura permanente (sia pure a carattere "chiuso"), frutto della contestazione al p.u. della vendita della propria funzione, connotata tuttavia dalla commissione (anche) di atti contrari ai doveri d'ufficio, con conseguente integrazione della più grave fattispecie di cui all'art. 319 cod. pen., secondo il criterio della progressione criminosa (v. Sez. 6, sent. n. 40237 del 07.07.2016, Rv. 267634, con richiami a conforme giurisprudenza precedente;
adde anche, ex plurimis e da ultimo, Sez. 6, sent. n. 29267 del 05.04.2018, Rv. 273448, per ciò che concerne l'inquadrabilità in seno alla fattispecie della corruzione propria dei casi di vendita della funzione che siano scanditi dalla commissione di atti contrari ai doveri d'ufficio). Donde l'applicazione della regola dettata dall'art. 8 co. 3 del codice di rito, in tema di competenza per territorio in caso di reato di carattere permanente. Riscontro tangibile della linearità dell'iter logico-giuridico seguito dall'ordinanza impugnata si trae dalla constatazione della unicità del capo d'accusa, pur a fronte di una pluralità di fatti corruttivi, con percezione di almeno due distinte utilità, fruite dal p.u. a consistente distanza di tempo l'una dall'altra, il fatto unificante essendo appunto costituito dall'asservimento della funzione, stante la sintomatica assenza del diverso vincolo unitario della continuazione. Essendo appena il caso di puntualizzare che "La competenza per territorio, nell'ipotesi di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili" (così, di recente, Sez. 1, sent. n. 31335 del 23.03.2018, Rv. 273484). D'altro canto, se così non fosse, non per questo si perverrebbe comunque alla soluzione indicata dal ricorrente: in tal caso, invero, si dovrebbe apprezzare la contestazione dell'anzidetto capo Q) alla stregua di due distinti fatti di corruzione, per il primo dei quali - a tal punto rilevante, ai sensi dell'art. 16, co. 9 Аб -1 ult. p., cod. proc. pen. la percezione dell'utilità è pacificamente avvenuta in Caltanissetta, luogo dell'assunzione della figlia del p.u. alle dipendenze della società nissena CONFIDI.
3. Altrettanto infondata è la doglianza in tema di intercettazioni telefoniche, essa pure già sottoposta al vaglio del Tribunale distrettuale e dallo stesso correttamente disattesa. E' fuor di discussione che le captazioni di cui trattasi sono state eseguite in seno all'unico procedimento avviato, fermo restando che all'iniziale iscrizione del ON nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. per il solo reato previsto e punito dagli artt. 110 e 416 bis cod. pen. con riferimento al quale - sono state, appunto, autorizzate le intercettazioni - ha poi fatto seguito l'iscrizione anche per i reati ex artt. 319 321 cod. pen. e, poi, 416 dello stesso - codice. Tanto premesso, il Collegio ritiene di condividere appieno l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ove le intercettazioni siano state debitamente autorizzate nell'ambito di un procedimento per uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen., gli esiti sono utilizzabili anche per gli altri reati di cui si acquisisca conoscenza grazie all'attività di captazione;
laddove, nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso "ab origine", l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri richiesti dall'art. 270 cod. proc. pen., della indispensabilità del mezzo di ricerca della prova in questione, in relazione a reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (cfr. Sez. 4, sent. n. 29907 dell'08.04.2015, Rv. 264382; Sez. 6, sent. n. 50261 del 25.11.2015, Rv. 265757; Sez. 2, sent. n. 9500 del 23.02.2016, Rv. 267784; Sez. 5, sent. n. 26817 del 04.03.2016, Rv. 267889; Sez. 6, sent. n. 31984 del 26.04.2017, Rv. 270431; Sez. 6, sent. n. 19496 del 21.02.2018, Rv. 273277). Siffatta affermazione di principio scaturisce dal rilievo che la diversità del procedimento, cui ha riguardo l'art. 270 del codice di rito, deve essere intesa in senso sostanziale e ricollegata al dato relativo all'instaurazione del procedimento stesso in relazione ad una notizia di reato che derivi da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine (v. Sez. 4, sent. n. 7320 del 19.01.2010, Rv. 246697) e non a dati puramente formali, come l'iscrizione della medesima notizia di reato da parte di due diversi uffici di procura (cfr. Sez. 1, sent. n. 29421 del 09.05.2006, Rv. 235104). Logico corollario di quanto precede è che esula dalla sfera di operatività della norma in questione l'ipotesi in cui, in seno al medesimo procedimento, vengano disposte intercettazioni per un reato e da esse emergano gli estremi di un altro reato: in tal caso, infatti, non si tratta di utilizzare i contenuti delle 10 conversazioni intercettate in un procedimento diverso da quello nel quale l'intercettazione è stata disposta, bensì di apprezzarle agli effetti della prova di un reato diverso da quello per il quale la captazione è stata autorizzata. A significare, cioè, come in tal caso ci si trovi innanzi ad un'ipotesi del tutto difforme da quella disciplinata dall'art. 270 cod. proc. pen., poiché il concetto di diverso procedimento non equivale a quello di diverso reato, onde, in tal caso, i contenuti delle conversazioni captate sono senz'altro utilizzabili, a prescindere dal ricorrere delle condizioni dettate dal più volte citato art. 270 cod. proc. pen. La conclusione di cui innanzi è confortata altresì dall'osservazione della lettera stessa degli artt. 266 e 270 c.p.p., da cui è possibile ricavare almeno due spunti che viepiù ne confortano la fondatezza. Il primo di essi è che l'art. 266 cod. proc. pen. non disciplina espressamente l'ipotesi del concorso di reati nel medesimo procedimento, per escludere l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazione per i reati distinti da quelli ivi positivamente indicati;
e ciò, pur essendo l'ipotesi di concorso di reati fenomeno del procedimento del tutto usuale e frequente: la locuzione "nei procedimenti relativi ai seguenti reati" deve allora, per esigenze di intrinseca coerenza sistematica (in definitiva l'esigenza di valutazione unitaria, coerente e complessiva del materiale probatorio acquisito legittimamente al processo), essere interpretata nel senso della sufficienza della presenza di uno dei reati di cui all'art. 266 c.p.p. all'interno del procedimento. Del resto, sarebbe paradossale dover invece pervenire alla conclusione che l'art. 266 c.p.p. disciplini esclusivamente i casi in cui il singolo procedimento tratta uno solo, o più, dei reati da esso stesso indicati. Il secondo spunto si trae dall'art. 270 c.p.p., che, allorquando deve individuare i parametri per legittimare l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti, non richiama l'elencazione tassativa dell'art. 266 c.p.p., ma ne indica una nuova e diversa (l'indispensabilità per l'accertamento; il fatto che si proceda per delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza), certamente non sovrapponibile, né coincidente, con la clausola generale di cui all'art. 266 c.p.p., comma 1, lett. a). In definitiva, sia la lettera che il contesto sistematico in cui si collocano gli artt. 266 e 270 c.p.p. dimostrano che il legislatore si è posto il problema della utilizzazione dei risultati di intercettazioni legittimamente disposte per uno dei reati indicati nell'art. 266 c.p.p., trattando esplicitamente solo il caso dell'utilizzazione extra-procedimento e tuttavia riconoscendo in quel caso la possibilità di utilizzazione secondo parametri diversi da quelli indicati nell'art. 266 cod. proc. pen. Ne consegue che, nuovamente, paradossale sarebbe interpretare le due norme nel senso che, avendo il legislatore evitato di dare esplicita 11 Аб disciplina per i reati diversi da quelli ex art. 266, ma interni al medesimo procedimento, per essi mai sarebbero utilizzabili gli esiti delle intercettazioni, addirittura neppure nei casi in cui essi lo sarebbero invece in un procedimento diverso. Dunque, lettera e contesto sistematico di tali due norme impongono di ritenere che, quando l'intercettazione è legittimamente autorizzata all'interno di un determinato procedimento nel quale si tratta di uno dei reati ex art. 266 c.p.p., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati trattati nel medesimo procedimento, senza condizione alcuna;
mentre, quando si tratta di reati oggetto di un originariamente diverso procedimento, l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dell'articolato parametro indicato espressamente dall'art. 270 c.p.p. (indispensabilità e obbligatorietà dell'arresto in flagranza).
4. Quanto alla questione di inutilizzabilità/nullità del decreto di perquisizione e sequestro del 18.01.2016, la censura difensiva non si sottrae ad una valutazione di indubbia genericità, atteso che l'indistinto riferimento alla "documentazione cartacea e digitale presso i locali delle aziende e delle abitazioni nella disponibilità diretta ed indiretta dell'odierno ricorrente, nonché presso gli uffici della Camera di Commercio di Caltanissetta, di TR regionale di Unioncamere", non consente in alcun modo di individuare le specifiche res sottoposte ad apprensione e, soprattutto, la decisiva rilevanza che esse avrebbero rivestito nello sviluppo del ragionamento svolto dal G.i.p. e dal Tribunale distrettuale della cautela al fine della ritenuta integrazione del quadro indiziario;
circostanza, questa, che risulta del tutto ignorata dal ricorso in esame, non essendo pertanto chiaro neppure se relativa alla totalità dei reati per cui si procede, ovvero solo a taluni di essi. D'altro canto, non è inutile puntualizzare, in ogni caso, che, a fronte di quanto argomentato con l'istanza che ha dato luogo al provvedimento in esame, in tema di giudicato cautelare, l'ordinanza impugnata ha rappresentato fra - l'altro l'impossibilità per il pubblico ministero d'impugnare all'epoca la - declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi avverso i provvedimenti di sequestro, onde contrastare l'affermazione, incidentalmente resa da quel Tribunale in sede di riesame (e vigorosamente confutata in sede di richiesta della misura qui avversata), circa l'inefficacia del vincolo cautelare reale, per via della ritenuta, eccessiva genericità dell'originario decreto del pubblico ministero procedente e dell'assenza di convalida del successivo provvedimento della p.g., qualificato sul piano sostanziale come sequestro probatorio ex art. 354 cod. proc. pen. Ed ha quindi proseguito, significando altresì come l'istanza di restituzione dei beni, a suo tempo avanzata dagli interessati sulla scorta della richiamata ordinanza 12 Аб d'inammissibilità, sia stata rigettata dal pubblico ministero, senza che avverso tale decisione, all'evidenza implicitamente significativa della ritualità dell'originario provvedimento e della pertinenza di quanto appreso rispetto al reato oggetto d'indagine, sia stata proposta la pur consentita opposizione. -ed Ebbene, di tutto ciò il ricorso tace, se non per rilevare, per un verso in termini del tutto formalistici, che non affrontano minimamente l'essenza della problematica correttamente posta dall'ordinanza impugnata che il pubblico ministero procedente avrebbe spostato il fulcro della propria attenzione sulla "sfera meramente ablatoria del provvedimento" e non, invece, sulla "sua efficacia sostanziale"; per altro verso ed apoditticamente, che "non condivisibili appaiono le argomentazioni svolte dal Tribunale del riesame". Da ultimo, è appena il caso di rilevare che quanto precede risulta necessariamente preliminare rispetto alle argomentazioni, fatte proprie dal ricorrente, con cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 del codice di rito, in ragione della mancata previsione della sanzione dell'inutilizzabilità a fini di prova delle risultanze di un sequestro di p.g. eseguito al di fuori dei casi di legge o comunque non convalidato dall'A.G., posto che esse si fondano sulla medesima impostazione del provvedimento adottato ex artt. 257 e 324 cod. proc. pen., qui ampiamente contestata per le ragioni esposte.
5. Così definite le questioni inerenti a profili procedurali, può ora passarsi alla disamina dei restanti motivi di ricorso, dedicando ovvia precedenza, malgrado il diverso ordine di prospettazione seguito dai difensori ricorrenti, a quelli che investono la consistenza indiziaria dei singoli reati oggetto dei capi d'incolpazione elevati nei confronti del ON. A tale proposito, può da subito anticiparsi che tutti i motivi inerenti ai reati fine sono inficiati da inammissibilità, per le ragioni che di seguito saranno rappresentate. Dal che discende, quale necessitato corollario, che non si possa tener conto dei motivi nuovi, atteso che, a prescindere dall'ampia convergenza che li caratterizza rispetto al ricorso originario e dalla risposta che essi trovano nelle stesse argomentazioni dell'ordinanza impugnata, l'imprescindibile vincolo che esiste fra detti motivi e quelli su cui si fonda l'impugnazione principale (cfr. Sez. U., sent. n. 4683 del 25.02.1998, ric. Bono ed altri, Rv. 210259 e, da ultimo, Sez. 4, sent. n. 12995 del 05.02.2016, Rv. 266295) comporta che il vizio radicale da cui siano inficiati questi ultimi non possa essere tardivamente sanato dai primi, tanto valendo anche in relazione a singoli motivi, in presenza di un ricorso ammissibile rispetto ad altri (cfr. Sez. 6, sent. n. 6075 del 13.01.2015, Rv. 262343). 13 6. Inammissibili per genericità sono le doglianze che investono l'addebito di accesso abusivo e continuato a sistema informatico, di cui al capo D) dell'imputazione provvisoria. Si è detto di come il ricorrente non contesti il comprovato e conclamato quadro indiziario inerente a detto illecito, bensì solo il proprio coinvolgimento, sulla scorta dell'asserita estraneità ai metodi di acquisizione delle informazioni praticati e gestiti dal coindagato DI MO RR, responsabile per la sicurezza di TR e pertanto onerato di siffatto compito rispetto a tute le persone con cui il ON medesimo veniva a contatto. Ebbene, quella testé ricordata altro non è se non l'identica prospettazione già sottoposta al vaglio del giudice del riesame e dallo stesso adeguatamente disattesa, con ampia motivazione, con cui il ricorso in esame, in realtà, non si confronta affatto. Il Tribunale nisseno ha in proposito rappresentato: che le persone controllate, grazie agli accessi abusivi allo S.D.I. di cui trattasi, erano pressoché tutte appartenenti al mondo imprenditoriale, politico o della comunicazione che si erano opposte per come ivi esplicitato, senza che gli ampi riferimenti operati abbiano ricevuto confutazioni di sorta al progetto portato innanzi dal ON, titolare pertanto di un interesse squisitamente personale all'acquisizione di dati ad esse relativi, per finalità non certo commendevoli, illustrate dall'ordinanza impugnata con peculiare riferimento alla posizione del dott. AR, assessore nella giunta CROCETTA, il quale, entrato in conflitto con il ON, aveva ricevuto da quest'ultimo in conformità a quanto dichiarato il sintomatico avvertimento che, se avesse - voluto "fare la guerra a colpi di dossier lui si sarebbe fatto trovare pronto" (il che smentisce l'apodittico assunto difensivo circa l'assenza di vantaggi per il ON, al di là del rilievo che la norma incriminatrice non prevede affatto fra gli elementi costitutivi l'utilizzo concreto delle informazioni abusivamente acquisite); che la disamina dei tabulati telefonici consente di constatare illuminanti coincidenze temporali tra i contatti del ON con il già citato DI MO RR;
di questi con il coindagato DE NG (sostituto commissario della Polizia di Stato già in servizio presso la Questura di Palermo e poi assegnato all'Ufficio personale della Prefettura di Milano); di quest'ultimo con l'altro coindagato, TO FA, vice sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura del capoluogo siciliano, nonché autore in prima persona degli accessi incriminati per cui è procedimento, a delineare l'intera catena, dal "committente" ON all'esecutore materiale 14 FA, per il tramite degli intermediari DI MO RR e DE NG, che ha reso possibile la commissione degli illeciti in questione;
che il rinvenimento di detta documentazione presso il ON dà conto, - una volta di più e definitivamente, della sua piena e dolosa implicazione nei fatti, essendosi in proposito evidenziato che le schermate S.D.I., reperite nella sua abitazione e conservate e minuziosamente catalogate dal ON, "presentavano il nominativo dell'utente sbianchettato", segno tangibile del carattere abusivo dell'accesso, consentito infatti agli operatori abilitati per finalità investigative, risultando del resto dalla documentazione medesima per quanto è dato leggere nel ricorso la presenza della dicitura https://applp.cedinterforze.interno.it ecc., che certo non poteva sfuggire ad una persona avveduta quale l'odierno ricorrente. Quanto, poi, alla tesi sviluppata in sede di memoria, che investe il diverso e non pregiudicato profilo della qualificazione giuridica, sempre suscettibile di valutazione, anche in sede di legittimità tesi secondo cui i fatti in questione - andrebbero comunque inquadrati in seno alla diversa ipotesi criminosa tratteggiata dall'art. 12 della legge n. 121/1981, la cui pena edittale la colloca al di fuori della sfera di applicazione dell'art. 280 cod. proc. pen., atteso che la fattispecie prevista e punita dall'art. 615 ter co. 2 cod. pen. sanzionerebbe unicamente gli accessi posti in essere da pubblico ufficiale a ciò non legittimato - trattasi di assunto che, al di là della forzatura intrinseca cui è informato, è da ritenersi manifestamente infondato alla stregua dell'insegnamento, pienamente condiviso dal Collegio, delle Sezioni Unite di questa Corte che, con la recente sentenza cui si riferisce la massima di seguito riportata, hanno puntualizzato gli esatti termini del proprio precedente intervento del 2015 e sancito che la fattispecie di cui trattasi è integrata dalla "condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita" (così Sez. U., sent. n. 41210 del 18.05.2017, ric. Savarese, Rv. 271061 - sottolineatura dell'estensore).
7. Non diversa valutazione va compiuta per le doglianze che attengono al connesso fatto corruttivo di cui al capo d'incolpazione sub F), in ordine al quale preliminare è il rilievo che la contestazione provvisoria individua l'epoca di commissione del reato "in epoca anteriore e prossima al 19 luglio 2016". Ne discende che sono palesemente inconferenti le obiezioni difensive incentrate sul denunciato "scollegamento cronologico" tra gli accessi abusivi ed il prezzo della 15 Адб corruzione, atteso che, a fronte di un addebito ex art. 615 ter cod. pen. che abbraccia un vasto ambito temporale, "dal marzo 2012 sino al luglio 2016", quello corruttivo risulta cronologicamente circoscritto alla sola fase terminale della condotta cristallizzata nel capo D) della rubrica: il che non può dare adito a rilievi di sorta, da ritenersi anzi neppure sostanzialmente elevati, stante l'erroneità in fatto dell'impostazione difensiva. Vi è invece, anche in questo caso, "scollegamento" tra le censure mosse con il ricorso (e la successiva memoria) ed il ragionamento svolto dall'impugnata ordinanza, puntuale nel riportare i brani salienti della conversazione telefonica intercorsa il 19 luglio 2016 tra il DE NG ed il DI MO, significativi – così come esplicitato dai giudici del Tribunale distrettuale della cautela sia dell'attività illecita in cui il primo era impegnato ("Sto lavorando per te"), posta in diretta correlazione con la richiesta ricevuta il giorno prima dal DI MO, a sua volta compulsato dal ON (ivi, pagg. 51 52); sia dell'effettività di - una precisa sollecitazione formulata dallo stesso DE NG, per la quale il DI MO rassicura che "quello ..." - cioè il ON - " sta seguendo la sua strada serenamente", ad onta delle perplessità manifestate dall'interlocutore. Dovendosi a tal punto rilevare che la "lettura" che di tale colloquio è proposta dall'ordinanza impugnata non è affatto congetturale, poiché posta in diretta correlazione con le ammissioni, provenienti dal DE NG in sede di interrogatorio di garanzia e totalmente ignorate dalla difesa, risoltesi nel dare atto non solo della molteplicità di accessi abusivi compiuti, al punto da affermare esser divenuta una "prassi", ma anche di essersi rivolto al DI MO per l'accoglimento della sua domanda di trasferimento da Milano a Palermo, avendo altresì contezza che anche il ON se ne stesse interessando, pur avendo avuto cura di escludere l'esistenza di un nesso con l'attività di accesso abusivo. Affermazione, quest'ultima, che l'ordinanza ancora una volta, senza alcuna - contestazione ex adverso non manca di reputare espressione di una mera - strategia difensiva, in quanto contrastata sia dai riferimenti presenti in altre conversazioni, pure richiamate, sia da considerazioni di ordine logico, posto che come leggesi "il DE NG non avrebbe (avuto) alcun motivo di chiedere al DI MO ormai non più in servizio nei ranghi della Polizia di Stato di adoperarsi, se non in ragione del ruolo svolto e del suo legame con il ON, da cui (anche questo dato facilmente comprensibile e logico) riceveva anche le direttive in merito alla scelta dei soggetti da 'monitorare' ".
8. I fatti corruttivi di cui al capo N) concernono l'asservimento al ON della propria funzione pubblica da parte di EP D'TA - dapprima Comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Caltanisetta, 16 45 quindi Capo del Centro Operativo D.I.A. di Palermo, infine appartenente all'A.I.S.I. che, giusta la delimitazione risultante dall'ordinanza impugnata (ivi, pag. 59), avrebbe in particolare fornito al primo "informazioni di natura riservata contenute in pen drive" e compiuto "attività di bonifica da eventuali microspie presenti in immobili nella disponibilità dell'imprenditore di Serradifalco", la contestata contropartita essendo costituita dall'interessamento del predetto ON in funzione della nomina e della successiva conferma della moglie dell'alto ufficiale alla presidenza dello I.A.S. di Siracusa, nonché del passaggio dello stesso D'TA "dal Centro Operativo D.I.A. di Palermo all'A.I.S.I."; fatti posti in essere "da epoca anteriore e prossima al 26 agosto 2013 e sino all'ottobre del 2014". In proposito, assorbente è il rilievo che la contestazione della gravità indiziaria, relativa a detta ipotesi criminosa a carico dell'odierno ricorrente, è formulata alla stregua di un'impugnazione essenzialmente di merito, peraltro sulla scorta di brevi cenni, del tutto avulsi da una valutazione complessiva del quadro probatorio e, soprattutto, da un reale confronto con il ragionamento dell'ordinanza impugnata, non a caso nemmeno citata dall'atto d'impugnazione.
8.1 Si contesta così la circostanza dell'avvenuta consegna di una pen drive con informazioni riservate, effettuata furtivamente dal D'TA al ON, in occasione di una cena svoltasi presso l'Hotel Porta Felice di Palermo, rilevandosi come la circostanza sia riferita esclusivamente "dall'accusatore I”, ma non "dal VA, né da DD, né tantomeno da O", in tal modo omettendo di considerare quanto ampiamente risultante dall'ordinanza del Tribunale distrettuale e cioè che: - all'evidenza rilevante sul piano l'effettività di tale incontro conviviale dell'affidabilità del dichiarante- è stata fornita dai giudici nisseni alla stregua di dati oggettivi (accertamenti eseguiti presso l'albergo, a proposito del pernottamento, nella data indicata, del ON e di una delle partecipanti all'incontro in questione;
indicazioni tratte dal file denominato "TUTTI", reperito e sequestrato presso il ON), cui è da aggiungersi il contenuto di un colloquio fra il NT e certo IC RO (definito "soggetto in strettissimi rapporti con il ON"), intercettato diversi mesi prima dell'audizione del NT medesimo, nel corso del quale quest'ultimo fece al proprio interlocutore la medesima narrazione, convenendo i due su un giudizio assai negativo sulla persona del D'TA e soffermandosi il NT sulla prassi del ON di "costruire dossier falsi, sfruttando la sua conoscenza di appartenenti ai servizi segreti", con espresso riferimento, appunto, al menzionato D'TA, uso "passare" informazioni riservate all'odierno ricorrente;
17 il sindacalista VA ed il giornalista DD sono stati citati dal NT unicamente per aver loro effettuato, in distinte e susseguenti occasioni, la medesima confidenza, asseritamente ricevendo dagli stessi notizia di fatti analoghi cui essi avrebbero personalmente assistito;
-purla credibilità della smentita in effetti proveniente dal detto VA nel contesto di un riconosciuto incontro con il NT, che avrebbe altresì espresso i propri commenti negativi sull'abuso, da parte del ON, dei rapporti intrattenuti con esponenti delle Forze dell'ordine e della magistratura è stata pesantemente messa in discussione, alla - stregua di una conversazione intercettata, di qualche tempo successiva, durante la quale il ON palesava all'interlocutore (tale EP TA, di cui si sottolineava il riferimento compiuto a pen drive, ancorché il ON non ne avesse ancora parlato) la propria perfetta conoscenza delle dichiarazioni del VA, conseguentemente indagato per violazione dell'art. 379 cod. pen.; I'DD non ha affatto smentito le dichiarazioni del NT, avendo rappresentato di non avere memoria di quanto da quest'ultimo riferito, senza peraltro mettere in discussione di averlo potuto porre a conoscenza di un dato pur non più presente al suo ricordo (l'ordinanza si sofferma altresì sul possesso, da parte del ON, di documentazione inerente a sollecitazioni di cui il ricorrente era stato destinatario, provenienti proprio dall'DD per interventi a suo favore in ambito professionale, nonché su passaggi, tratti dalla medesima intercettazione fra ON e TA di cui sopra, indicativa del fatto che anche le dichiarazioni dell'DD, indicato come il giornalista e non confondibile con il BARBACETTO perché all'epoca non ancora sentito dagli inquirenti, fossero note al prevenuto;
il che assume altresì l'implicito significato della non dirimente portata delle dichiarazioni del succitato BARBACETTO, che in effetti, alla luce di quanto riportato nel ricorso, risulta essersi limitato a riferire di non avere appuntato nulla in proposito, senza però smentire il fatto, come peraltro meglio esplicitato nel provvedimento genetico, alle pagg. 902 e ss., non a caso richiamate dall'ordinanza impugnata, alla nota 34 di pag. 65, ma, ancora una volte, ignorate dal ricorrente). Allo stesso modo, si censura, perché asseritamente congetturale, il 8.2 contenuto, in termini di informazioni riservate, delle pen drive che la tesi accusatoria sostiene essere state consegnate dal D'TA al ON, ma nulla si dice in relazione ai passaggi motivazionali presenti nell'ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen., a mezzo dei quali: 18 Ад si richiamano le conversazioni ambientali, nella fattispecie intercorse fra persone di stretta fiducia del ON - ET GI e AR DI;
EN IS e la predetta DI da cui risulta, nell'ordine, l'esistenza di ordini impartiti dal ON circa documentazione che la DI avrebbe dovuto portare con sé e che la stessa traduce come "le cose chiu importanti", fra cui "li chiavette", e la volontà, palesata dal IS alla sua interlocutrice, di restituire al ON la "chiavetta", perché "un si sapi mai"; si ricostruiscono tutte le vicende inerenti alla fuga di notizie circa le indagini a carico del ON, originatasi presso lo S.C.O. di Roma, infine giunte a conoscenza del D'TA, valorizzate dall'ordinanza impugnata per via della forte preoccupazione dallo stesso palesata per i rapporti intrattenuti con il ON, come dato sintomatico della connotazione illecita degli stessi, peraltro evidenziata anche da espressioni quanto mai esplicite ("noi rischiamo un casino per leccargli il culo").
8.3 Quanto all'ulteriore atto contrario ai doveri d'ufficio individuato dalla contestazione accusatoria vale a dire l'attività di bonifica compiuta a beneficio - di tutta evidenza è la manifesta inconsistenza della del ON - prospettazione difensiva, incentrata sulla negativa del D'TA e sull'assenza di riscontri, non necessari a fronte del dato d'accusa riveniente dalla conversazione a tal fine indicata, relativamente alla quale l'ordinanza impugnata, a fronte di un possibile travisamento ipotizzato in sede di riesame (ma di cui tace il ricorso), è esplicita nel dare atto del diretto ascolto "di tutti i file contenenti la summenzionata frase pronunciata dalla TI" ossia dalla moglie del D'TA, cui si deve appunto il riferimento alla bonifica compiuta dall'ufficiale a favore del ricorrente, pur non esattamente circostanziato temporalmente e di aver "udito la frase nei termini in cui è stata trascritta nell'ordinanza": del che, anche in questo caso, nulla dice l'atto d'impugnazione.
8.4 Egualmente, la contestazione del coinvolgimento del ON nelle contropartite che si assume abbia ricevuto il D'TA per la propria attività contraria ai doveri d'ufficio è affidata ad un'asettica negativa, precisandosi unicamente, per ciò che concerne la nomina e la successiva conferma della TI alla presidenza dello I.A.S. di Siracusa, che esse sono da ricondursi al CICERO, ossia al presidente dell'IRSAP, istituto che gestisce le aree produttive in IC, a nome, appunto, FO CICERO. Sennonché, a tale ultimo riguardo, l'ordinanza impugnata dà conto -in di qualsivoglia contestazione ex adverso delle dichiarazioni, assenza - provenienti giusto dal CICERO, significative delle precise indicazioni che egli 19 Аб ricevette dal ON per la nomina della TI;
di quelle del NT, a proposito delle pressioni che anch'egli ricevette in tal senso;
delle conversazioni che attestano come la TI si rivolgesse, per problematiche relative alla gestione dell'istituto, proprio al ON, che pure non aveva formalmente titolo per interloquire. Per non dire, da ultimo, del passaggio, tratto dalla conversazione ambientale del 31.01.2016 fra il D'TA e la moglie, in cui i due, esprimono la loro preoccupazione per eventuali collegamenti che gli inquirenti possano formulare per effetto della nomina della TI di cui trattasi. Quanto, infine, al trasferimento del D'TA all'A.I.S.I., anche qui l'ordinanza impugnata svolge un proprio ragionamento giustificativo, essenzialmente incentrato sulle dichiarazioni provenienti dal già citato AR, ex assessore nella Giunta CROCETTA, sulla scorta di indicazioni provenienti direttamente dal D'TA; sulla documentazione informatica reperita presso il ON;
su considerazioni di ordine logico, legate al concretizzarsi di detto trasferimento successivamente "all'intensificarsi dei rapporti di ON con ESPOSITO", all'epoca nominato a capo dei servizi segreti: elementi che ancora una volta - sono totalmente ignorati dal ricorso.
8.5 Conclusivamente, si è dunque in presenza di un motivo di ricorso inammissibile, poiché, al di là dell'apoditticità di taluni assunti, esso si sottrae radicalmente al confronto con il discorso giustificativo svolto dai giudici del riesame, risultando così connotato da insuperabile genericità.
9. Con il capo P) s'ipotizza la corruzione dell'allora Comandante del Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di Caltanissetta, TT EL, per aver costui asservito agli interessi privati del ON la propria pubblica funzione, in particolare orientando l'attività di verifica, controllo fiscale ed indagine "in senso favorevole alle società riconducibili ad NT RO ON, SS RO ed a quelle di soggetti segnalati dallo stesso ON", improntando invece l'attività medesima a particolare ed ingiustificato rigore "nei confronti di altri soggetti del pari indicati dal ON e con lo stesso entrati in conflitto", ricevendo dal summenzionato RO, "su sollecitazione ed in accordo col ON", l'utilità consistita nelle indicate assunzioni lavorative di RI OS TIRRITO, legata all'EL da relazione sentimentale, e, successivamente al licenziamento della donna (ad opera di soggetto terzo), nella promessa di sua ulteriore assunzione in uno dei supermercati del gruppo facente capo al RO (fatti commessi "dall'ottobre del 2010 e sino al gennaio 2016").
9.1 Anche in ordine a detto capo la censura circa la sussistenza del prescritto quadro di gravità indiziaria non sfugge ad una previa valutazione d'inammissibilità. 20 La tesi difensiva - come già si è avuto modo di anticipare nel precedente RITENUTO IN FATTO poggia su due proposizioni, la prima delle quali consiste - nell'assunto per cui l'eventuale illiceità di talune verifiche dirette e coordinate dal Magg. EL sarebbe riconducibile esclusivamente al predetto, desideroso in tal modo di ingraziarsi il ON, con il quale intratteneva meri rapporti istituzionali, in funzione di eventuali "favori" da chiedergli. -Si premette che l'ordinanza impugnata (ivi, pagg. 86 95) dà conto ampiamente dell'illiceità dell'attività istituzionale del coindagato, precisando altresì che le verifiche tributarie a tal fine passate in rassegna tutte aventi ad oggetto società rientranti nell'interesse, diretto o indiretto, del ON - non esauriscono affatto la totalità di quelle cui fa riferimento il provvedimento genetico. Ciò posto, la proposizione sopra enunciata è radicalmente inverosimile: non si vede, invero, come possa ipotizzarsi che un ufficiale superiore della Guardia di Finanza, come tale tecnicamente qualificato e perciò necessariamente consapevole della valenza della sua condotta, possa determinarsi alla commissione di fatti (anche) penalmente rilevanti al solo scopo di acquisire la benevolenza di una persona con cui intratteneva rapporti meramente istituzionali e perciò di tipo formale, in concreto ottenendo poi favori da soggetto terzo, asseritamente slegato dal soggetto beneficiato;
il che introduce, nel descritto contesto di inverosimiglianza, uno specifico elemento di intrinseca contraddittorietà logica Quanto, poi, ai dati che dovrebbero dare riscontro dell'autonomia delle anzidette iniziative dell'EL, al di fuori di qualsivoglia coinvolgimento del ON, si è in presenza di segmenti estrapolati dalla difesa da specifici elementi del complessivo quadro indiziario, sulla scorta di una non consentita autonoma lettura degli stessi, in assenza di una doverosa visione d'insieme e, soprattutto, senza alcun confronto critico con il ragionamento portato innanzi dal Tribunale nisseno, che valorizza fra l'altro anche dichiarazioni provenienti dal - RO, circa la "segnalazione" ricevuta giusto dal ON, nonché le risultanze emerse in sede di intercettazioni, a proposito delle preoccupazioni palesate dall'EL a seguito della perquisizione domiciliare a carico del ON eseguita dalla p.g., per tema del rinvenimento di documentazione concernente richieste da lui avanzante all'odierno ricorrente (cfr., nell'ordine, pag. 90 e pag. 100 dell'ordinanza impugnata). Tale conclusione ben potrebbe essere reputata sufficiente a denotare la manifesta infondatezza della seconda proposizione a base del ragionamento difensivo, secondo cui, dovrebbe ritenersi del tutto congetturale la premessa in 21 fatto alla base dell'architettura del discorso sviluppato, in parte qua, dall'ordinanza impugnata, vale a dire il legame fra il ON ed il RO. In realtà vi è di più: l'affermazione del ricorrente risulta infatti, per un verso, immotivata e, per altro verso, disancorata dal confronto con le argomentazioni del Tribunale, che ha dedicato un apposito paragrafo, antecedente alla trattazione dei fatti corruttivi di cui ai capi P) e Q) della rubrica, all'illustrazione dei rapporti fra il ON ed il RO, evidenziando non solo l'oggettiva comunanza d'interessi discendente dalle partecipazioni societarie indicate, ma anche la profonda amicizia fra i due, declinata ben al di là di un'ordinaria relazione caratterizzata da detto sentimento, alla luce di quanto leggesi in ordine al contenuto di talune dichiarazioni di collaboratori di giustizia e, segnatamente DI CO e IG, "rispetto ad un'opera di mediazione del ON con EN NO (esponente di Cosa Nostra vicino al ON ) per permettere al RO di aprire un supermercato a 4 Serradifalco senza dover sottostare a richieste provenienti dalla famiglia mafiosa territorialmente competente" (ivi, pag. 81). 10. Inammissibili sono altresì le censure che contestano la presenza di un quadro di gravità indiziaria in ordine all'addebito oggetto del capo Q), concernente la corruzione del Colonnello della G.d.F. ZZ, per aver avallato ancora una volta, nel contesto di un generale asservimento della - propria funzione ad interessi privati - le verifiche "pilotate" materialmente poste in essere dall'EL, di cui al precedente paragrafo. Qui, per vero, a differenza delle omologhe doglianze formalizzate in relazione alle imputazioni provvisorie sub N) e P), la critica difensiva investe effettivamente l'ordinanza impugnata e però sulla scorta di un ragionamento palesemente erroneo nella sua premessa fondante. Assume il ricorso (principale) che, essendo stata indicata la "utilità" fornita dal ON nell'interessamento per il trasferimento dell'alto ufficiale alla D.I.A. di Caltanissetta, in effetti intervenuto il 30.05.2014, non vi sarebbe "alcuna corrispondenza temporale tra il prezzo della corruzione e gli atti contrari ai doveri d'ufficio", come detto costituiti dall'avallo prestato alle verifiche compiute dal Magg. EL, "risalenti al diverso periodo (2007-2011) in cui lo stesso era Comandante provinciale della " s'intende ZZ- ... G.d.F. di Caltanissetta", tale iato valendo ad escludere il necessario sinallagma. Ciò sull'esplicitato presupposto che "l'assunzione della figlia del Col. ZZ non è contestata a ON". In realtà così non è: il capo d'accusa è chiaro nell'indicare la testé ricordata assunzione della figlia dell'ufficiale come corrispettivo della unica ed 22 unitaria corruzione ascritta e la circostanza che l'assunzione medesima sia stata in concreto effettuata dal RO né avrebbe potuto essere diversamente, - atteso che la società alle cui dipendenze fu presa la giovane era al tempo da lui nulla toglie al contestato concorso del ON, pur se gestita ne specifica il contributo inopportunamente l'imputazione provvisoria non come già il causale. Contributo causale che l'ordinanza impugnata, provvedimento genetico, ha reputato sussistente del che lo stesso ricorso - finisce per dare atto: ivi, pag. 63 valorizzando a tal fine una serie di elementi tangibili, tra loro logicamente coordinati, costituiti, fra l'altro, dalla ricezione del curriculum della giovane da parte del ON, dallo stesso minuziosamente trascritto, al pari dell'annotazione di un pranzo con il Col. ZZ ed il NT, da cui partì poi materialmente la segnalazione al RO;
dalla collaborazione prestata dalla giovane ad un giornale legato all'addetto stampa della locale associazione di TR e perciò in diretti rapporti con il ON;
dalle indicazioni tratte da una conversazione intercettata a carico di IO NF, altro militare della G.d.F. attivo nelle verifiche "pilotate", circa la "distorsione dell'attività del Nucleo P.T. rispetto alle aziende del ON e del RO, individuandone la ragione nei rapporti personali, noti a tutto l'ufficio, anche tra l'ZZ e il ON, facendo proprio riferimento all'assunzione della figlia" (cfr. pagg. 103-104 dell'ordinanza impugnata). Su tutto ciò il ricorso tace, così sommandosi alla manifesta infondatezza dell'impostazione generale, un profilo di indubbia genericità, per quanto in precedenza detto non sanato dalla circostanza che su detti aspetti (e su altri) si sia intrattenuta la memoria con motivi aggiunti depositata in prosieguo: ne consegue che sugli stessi questa Corte non ha motivo di soffermarsi. 11. A diverse conclusioni deve pervenirsi in ordine al reato associativo. Qui la difesa ha rivendicato -e viepiù ribadito in sede di motivi aggiunti - la piena liceità dell'unico programma cui avrebbe partecipato il ON, ossia quello "politico istituzionale dei giovani industriali all'interno degli organismi di TR IC (avviato) nel 2005 nella provincia di Caltanissetta", ... inopinatamente trasformato "in un'articolata trama criminosa volta alla commissione di plurime fattispecie di reato". E su tale base ha quindi sostenuto "la totale mancanza di alcuna forma di struttura associativa criminale nonché l'assenza di collegamenti stabili tra i soggetti accusati", denunciando altresì il difetto "di qualsivoglia elemento indiziario circa la sussistenza di un legame teleologico-consequenziale tra i vari fatti di reato contestati agli indagati e un comune programma criminoso". 23 A tale ultimo riguardo, è stato in particolare posto l'accento sulla ritenuta sintomaticità "del dato cronologico-temporale ...", avuto riguardo ai momenti " differenziati che segnano il contestato coinvolgimento dei singoli sodali, che rende le condotte slegate e prive di continuità logico-fattuale"; mentre "la 'vicinanza' tra ON e alcuni esponenti delle Forze dell'Ordine" non sarebbe elemento atto "a dimostrare la presenza di rapporti criminosi". 11.1 In effetti, il discorso sviluppato dall'ordinanza impugnata prende le mosse dal progetto politico elaborato in seno a TR locale a far tempo (quanto meno) dalla metà degli anni 2000 ed avente al proprio centro la figura dell'odierno ricorrente, progetto finalizzato alla progressiva conquista di spazi di potere non solo in seno alle associazioni di categoria ed a quelle ad esse connesse, ma anche nell'ambito degli enti territoriali locali e regionali, con più ambiziose mire dirette agli organi nazionali;
il tutto, all'insegna della rottura con il vecchio sistema confindustriale, colluso con il malaffare, e facendosi portatori, per converso ed all'apparenza, del recupero e dell'affermazione dell'insegna della legalità. Nondimeno, è per certo da escludere che l'ipotesi criminosa perseguita costituisca una mascherata criminalizzazione del suindicato programma politico, l'attenzione degli inquirenti essendosi concentrata sugli strumenti di attuazione di detto programma, ovvero comunque di mantenimento dei risultati raggiunti (in funzione del successivo incremento). Siffatto progetto recita l'ordinanza del Tribunale nisseno, di cui è opportuno trascrivere di seguito i passaggi più significativi al fine di cogliere esattamente l'impostazione cui è informato il provvedimento medesimo scandito dai tangibili successi segnati dagli incarichi sempre più prestigiosi assegnati al ON ed alle persone a lui più vicine, quali a tal fine elencati, "non ha potuto non involgere chi era istituzionalmente deputato al controllo del rispetto della legge nel territorio, trovandosi in posizioni apicali all'interno delle locali forze dell'ordine o in ruoli comunque funzionali negli apparati investigativi. Proprio questi ultimi si sono prestati - in alcuni casi richiamati dalle sirene del proprio tornaconto personale o dai vantaggi per persone a loro vicine, nella forma prevalente delle raccomandazioni per nomine, promozioni e trasferimenti a fornire informazioni utili alla realizzazione del programma espansionistico od un contributo operativo per vanificare l'attività di quanti intranei alle forze dell'ordine o ad esse estranei (imprenditori, giornalisti, magistrati, esponenti politici) potessero rappresentare un ostacolo alla implementazione del progetto, anche facendo emergere episodi compromettenti del passato, quali i rapporti intrattenuti dal ON con esponenti di primario spessore della criminalità organizzata di tipo mafioso e le condotte di elusione 24 della normativa fiscale nella conduzione delle sue imprese, tutte situazioni in lapalissiano contrasto con quel vessillo della legalità e dell'antimafia che come un mantra era riuscito a penetrare nelle menti del mondo imprenditoriale ed istituzionale siciliano e finanche nazionale e che faceva da volano per la sua ... conquista di spazi sempre maggiori di potere. omissis Ne consegue come in simile ottica sia stato ineludibile nella realizzazione del programma il mantenimento di quelle relazioni con gli esponenti delle forze - -dell'ordine attraverso anche l'elargizione di favori · che, una volta cooptati nel sistema in un'ottica di tipo corruttivo, non potevano che sostenere anche per il futuro, in un continuo circolo vizioso, l'immagine di svolta legalitaria della 'cricca'. omissis Ebbene, attraverso questa fitta rete di rapporti il ON ha messo in piedi quello che è stato lucidamente definito come il sistema che, nel corso del tempo e man mano che la cooptazione degli esterni al suo interno si tingeva di tinte penalmente rilevanti, diveniva una struttura associativa indirizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati contro la pubblica amministrazione dove a sua volta la realizzazione dei reati fine contribuiva al associativo ed all'ulteriore avanzamento delrafforzamento del vincolo ON e degli altri sodali verso posizioni di potere sempre maggiore". 12. Alla stregua di quanto precede, il ragionamento dell'ordinanza impugnata si snoda attraverso i seguenti passaggi principali: a) l'attuazione del programma di espansione politica ha comportato la naturale presa di contatto con quanti erano deputati a garantire il rispetto della legalità sul territorio;
b) ineludibile è stato pertanto il mantenimento delle relazioni con detti soggetti;
c) taluni di essi si sono prestati a contribuire alla realizzazione del programma, sia pure per ragioni di tornaconto personale, mediante la commissione di illeciti;
d) in tal modo si è realizzata la "cooptazione degli esterni", che, colorandosi "di tinte penalmente rilevanti", ha determinato l'insorgere della struttura associativa. 12.1 Se, dunque, così è, la realizzazione del progetto politico avrebbe funto da collante rispetto al coinvolgimento dei vari partecipi, ma di ciò nessun concreto elemento è fornito. Non solo, ma l'indicazione di ragioni di tornaconto personale introduce una spiegazione alternativa, atta a legittimare una lettura diversa degli 25 об episodi criminosi, la cui reiterazione non può quindi essere univocamente valorizzata in chiave associativa, secondo il processo logico ricostruttivo solitamente utilizzato in ambito giudiziario (cfr. già Sez. 6, sent. n. 12530 del 24.09.1999, Rv. 216391, meritevole di peculiare attenzione, atteso che richiama l'attenzione sulla rilevante significatività del fatto che "il contesto in cui questi sono maturati e le loro modalità di esecuzione " _ s'intende, i reati fine "... conclamino l'esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo"). Essendo appena il caso di puntualizzare che la possibile coesistenza di motivazioni proprie, in capo ai singoli sodali, deve pur sempre affiancarsi alla consapevolezza dell'esistenza dello scopo proprio dell'associazione in cui ciascuno apporta un proprio contributo causale. Di più, l'attuazione del progetto politico, ove pure spregiudicato e cinico, non è evidentemente in sé criminogena, la commissione dei reati essendo invece funzionale secondo la riflessione accusatoria recepita dal G.i.p., prima, e dal Tribunale, poi a conservare l'immagine di specchiata illibatezza del suo più rappresentativo fautore. Il che, per un verso, trova logico riscontro nella constatazione che, oltre al ON, l'ipotesi accusatoria non coinvolge un solo imprenditore che abbia aderito al più volte citato progetto comune, fatta eccezione del RO, che si assume peraltro legato al primo da un risalente, consolidato e particolarmente stretto rapporto amicale, cementato anche dalla condivisione di logiche disinvolte;
per altro verso, ulteriormente rafforza l'ipotesi alternativa esplicitata dallo stesso Tribunale, in ragione della posizione di già acquisito potere propria del ON, comprovata ancora una volta dalle affermazioni dei giudici del riesame, là dove essi danno conto di come il ricorrente fosse il terminale di molteplici richieste di "favori" provenienti anche da numerosi esponenti delle Istituzioni, non inquisiti per via del difetto di elementi indicativi dell'esistenza di logiche di scambio sottese a dette richieste. Per completezza, va osservato che, rispetto all'ipotizzato inserimento nella consorteria di ESPOSITO, GRASSI e CAVACECE, non sembrerebbe valere l'ipotesi del tornaconto personale e però qui si è in presenza della ritenuta commissione di fatti fra loro strettamente connessi e perciò unitariamente valutabili, perché inerenti ad un'unica vicenda a differenza degli altri pubblici ufficiali, fatti che, al contempo, risultano assai distanti dalle dinamiche tratteggiate con riguardo agli illeciti degli altri pubblici ufficiali, intimamente connessi alla loro posizione nel contesto territoriale locale in cui opera il ricorrente. 12.2 Strettamente collegate alle considerazioni di cui sopra sono le perplessità, sul piano della intrinseca coerenza della motivazione, che discendono dal ritenuto 26 ま automatismo fra la commissione di fatti penalmente rilevanti e la definita "cooptazione degli esterni", essenziale per lo stesso insorgere del sodalizio criminoso, diversamente carente quanto meno, in prima battuta del requisito- del numero minimo dei partecipi, avuto riguardo alla diversificata contestazione del tempus commissi delicti per i singoli associati. 12.3 Ulteriore profilo che merita di essere rilevato è quello che scaturisce dal denunciato "dato cronologico-temporale". Il Collegio è pienamente consapevole della possibilità di ravvisare la fattispecie associativa anche in presenza di un accordo fra due sole persone che veda successivamente la progressiva adesione di altri individui (cfr. Sez. 6, sent. n. 9117 del 16.12.20111 dep. 2012, Rv. 252386). Sennonché vanno qui - evidenziati due punti. divergenza,Il primo, raccordandosi a quanto sopra, inerisce alla particolarmente sensibile, che è dato constatare fra l'epoca del coinvolgimento di ampia parte dei ritenuti sodali e quella di commissione dei reati fine, quale risultante dalle relative contestazioni, divergenza per certo rilevante alla luce della recepita prospettazione per cui solo la commissione degli illeciti segnerebbe la più volte ricordata "cooptazione degli esterni" in seno all'associazione: così, per il DE MO, il DE NG ed il FA la veste di partecipi data dal novembre 2009, ma la contestazione di accesso abusivo al sistema informatico indica l'epoca di commissione del reato dal marzo 2012 al luglio 2016; e per il D'TA l'assunzione della qualità di sodale è collocata nel 2008, mentre i fatti corruttivi ascrittigli iniziano in epoca anteriore e prossima al 26 agosto 2013. Il secondo aspetto, per vero preliminare e sul quale si è in particolare appuntata l'attenzione della difesa, ha ad oggetto la dedotta autonomia delle condotte dei pubblici ufficiali coinvolti, ritenuta sintomatica alla luce, appunto, - anche della diversa modulazione del dato temporale - della mancata condivisione di un progetto criminoso comune. Anche in ordine a tale profilo si registra un non condivisibile automatismo, a fronte della necessità di un adeguato supporto argomentativo, tanto più necessario in ragione del fatto che le varie condotte illecite ascritte ai pubblici ufficiali partecipi pur considerati, per così dire, per Corpo di appartenenza non sono segmenti che concorrono alla composizione di un unico reato finale (ad esempio: fatti di furto di mezzi e di ricettazione e porto di armi, funzionali alla commissione di rapine), ma fattispecie del tutto autonome accesso abusivo a - sistema informatico;
rivelazione di segreti d'ufficio e connessa corruzione;
corruzione per verifiche tributarie "pilotate" che trovano il proprio dato unificante solo nella figura dell'odierno ricorrente e dei suoi personali interessi. 27 12.4 In altri termini e conclusivamente, l'esistenza di un "sistema ON" non è suscettibile di essere declinata unicamente in termini di associazione per delinquere, tanto meno nella forma onnicomprensiva che è propria dell'incolpazione tratteggiata dal capo A) della rubrica. Vi è dunque necessità che il giudice del rinvio fornisca risposta adeguata ai salti logici, ovvero agli indistinti automatismi che si sono sopra evidenziati, all'esito di siffatta libera disamina stabilendo quindi se il menzionato "sistema ON" si sia strutturato sotto forma di associazione ex art. 416 cod. pen. e, in caso di risposta affermativa, quale sia stata la sua effettiva estensione. 13. Venendo alla censura finale, in tema di esigenze cautelari, ampia ed immune da censure è la motivazione spesa sul punto dall'ordinanza impugnata, con peculiare riferimento al profilo di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. In proposito, la difesa pone l'accento sullo iato temporale fra l'epoca di commissione dei fatti e l'adozione del provvedimento a base della statuizione in esame, per vero non particolarmente significativo, poiché inferiore ad anni due, scarto da apprezzarsi, peraltro, alla luce della ponderosità e complessità dell'indagine di cui trattasi. Allo stesso modo, non riveste valore dirimente il richiamo alle considerazioni che lo stesso ufficio inquirente (la cui richiesta è integralmente riprodotta in seno al provvedimento genetico) ha speso per escludere l'adozione di misure di sorta nei confronti di vari soggetti, orbitanti nella "galassia" del ON e ritenuti ormai "inefficaci", e l'estensione, operata dal ricorrente, anche agli altri sodali: ciò in quanto a tale analisi risulta estraneo giusto il ON, ossia l'ideatore ed il realizzatore di quello che si è visto essere stato definito un vero e proprio "sistema", a significare cioè l'assoluta centralità dell'azione dell'odierno ricorrente, in grado di creare dal nulla donde la ragionevole capacità di proiezione nel futuro un'allarmante e - pervasiva rete illecita, giunta a penetrare non solo nei vertici delle Forze dell'Ordine in ambito locale, ma anche a livelli apicali di organismi istituzionali operanti a livello centrale. Discende da ciò la convergente valutazione fortemente negativa che è stata compiuta tanto della gravità dei fatti, quanto della personalità del soggetto agente, ossia degli indici concreti che, sia pur incidentalmente, le Sezioni Unite hanno rappresentato doversi porre a base dell'apprezzamento in ordine all'attualità ed alla concretezza delle esigenze cautelari (cfr., in parte motiva, Sez. U., sent. n. 20769 del 28.04.2016, ric. Lovisi, Rv. 266651), valutazione che prescinde perciò dalla soluzione che sarà data in ordine alla sussistenza, o meno, di un quadro di gravità indiziaria relativa al reato associativo. 28 D'altro canto, se le anzidette considerazioni rendono superfluo soffermarsi sul profilo ulteriore, legato alla sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di inquinamento probatorio, è doveroso rilevare che le obiezioni mosse al riguardo dalla difesa del ON investono il requisito dell'attualità di siffatto pericolo, ma non pongono certo in discussione i diffusamente argomentati tentativi di inquinare e depistare le indagini posti in essere dal prevenuto una volta venuto (illecitamente) a conoscenza dell'esistenza delle stesse: il che vale a connotare ulteriormente in senso marcatamente deteriore la personalità del prevenuto, viepiù contribuendo a rafforzare il concreto pericolo di reiterazione di condotte dello stesso tenore, anche alla luce della "consuetudine" del ON, rimarcata dal G.i.p. nel proprio provvedimento, "di finanziare le campagne elettorali di esponenti politici di diversi schieramenti per potere avere sempre un punto di riferimento in soggetti chiamati a rivestire incarichi di governo", così ponendo le premesse per il dispiegarsi della propria azione corruttiva.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al reato associativo di cui al capo A) della rubrica, e rinvia per nuovo esame in proposito al Tribunale di Caltanissetta sezione per il riesame delle misure cautelari. Rigetta nel resto il- ricorso. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018 Il consigliere estensore Il presidente Stefano Petitti Andrea Tronci Heifen Анбие битие DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 MAR 2019/ IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO CASSAN Piera Esposito 29 9 4