Sentenza 22 maggio 2014
Massime • 1
In tema di competenza per territorio, allorquando fra i reati connessi ai sensi dell'art.12 cod. proc. pen. siano presenti reati di natura non associativa ricompresi fra quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen., la deroga al principio generale - per il quale in caso di connessione fra reati la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave - è limitata al solo trasferimento al giudice in sede distrettuale della competenza già attribuita, secondo le regole ordinarie, ad altro giudice del medesimo distretto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il procedimento per il delitto di cui all'art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006, riguardante un reato a struttura non necessariamente associativa, ancorché incluso fra quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., eserciti forza attrattiva rispetto ai procedimenti connessi che riguardino reati più gravi, commessi nel territorio di altro distretto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/05/2014, n. 52512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52512 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 22/05/2014
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 1380
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere - N. 12965/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL GI, nato Catanzaro il 30 settembre 1954;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 11 febbraio 2014;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Sentito, altresì, l'avv. Valerio SPIGARELLI, del Foro di Roma, per il ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Milano, sezione del riesame, con ordinanza in data 11 febbraio 2014, ha confermato il provvedimento con il quale il Gip del Tribunale di Milano aveva disposto, con provvedimento del 19 dicembre 2013, la misura cautelare della custodia in carcere in danno di GG GI, indagato per una serie di reati, da lui in ipotesi commessi nella qualità di commissario straordinario governativo per la bonifica ambientale dell'area ex SISAS di Pioltello Rodano, aventi ad oggetto, oltre che diversi reati in danno della pubblica amministrazione, la violazione, in concorso con altri, del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260.
Essendo stata preliminarmente eccepita dalla difesa dell'indagato la incompetenza territoriale della autorità giudiziaria milanese, in favore di quella di Roma, essendo il reato più grave fra quelli contestati il delitto di corruzione, che secondo l'accusa risulterebbe essere stato commesso in Roma, il Tribunale osservava che, essendo il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, fra quelli indicati dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, la competenza, a prescindere dalla maggiore o minore gravità dei reati satellite si radica in ragione del luogo di consumazione del cosiddetto reato distrettuale;
poiché, nel caso di specie, il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, si sarebbe realizzato in Pioltello
Rodano, è in base a tale criterio geografico che la competenza è della autorità giudiziaria milanese.
Il Tribunale ha altresì rigettato le eccezioni di nullità della ordinanza impugnata per non avere il Gip tenuto conto degli elementi a difesa dell'indagato contenuti nelle numerose memorie difensive da questi prodotte in sede di indagine, osservando che, viceversa, nella ordinanza sono stati specificamente considerati gli elementi addotti dalla difesa laddove essi, per la loro natura oggettiva e concludente, erano suscettibili di valutazione, non dovendo il contenuto della ordinanza soffermarsi necessariamente sulle semplici prospettazioni congetturali ovvero sulle interpretazioni alternative del materiale indiziario, che risultano assorbite nel complessivo apprezzamento del giudice.
Erano, a questo punto, nel provvedimento del Tribunale del riesame respinte numerose eccezioni relative alla utilizzabilità di diverse acquisizioni probatorie.
In particolare, quanto alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da tale RL IL, consulente finanziario dell'indagato, la difesa del ricorrente ne ha eccepito la inutilizzabilità in quanto assunte, in assenza delle garanzie previste in favore del soggetto indagato, dopo che erano emersi elementi in base ai quali detta veste poteva essere attribuita alla RL.
Sul punto il Tribunale osservava che, non essendo emersi elementi che potessero fare ritenere un coinvolgimento della RL nelle indagini, le sue dichiarazioni non dovevano essere raccolte con le garanzie previste dall'art. 63 c.p.p.. È stata, altresì, contestata la utilizzabilità di documentazione sequestrata presso lo studio legale del fratello dell'attuale indiziato, ma in relazione ad essa il Tribunale ha rilevato che, trattandosi di materiale sequestrato dopo l'esecuzione della misura cautelare di cui trattasi, esso non poteva essere oggetto di analisi nella procedura di riesame in corso.
Ancora è stata contestata la utilizzabilità nel procedimento de quo delle intercettazioni telefoniche disposte dalla autorità giudiziaria di Latina, in quanto, essendo relative ad un reato per il quale non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, si tratta di un indagine in materia di corruzione, esse non sono utilizzabili al di fuori della procedura nell'ambito della quale le medesime sono state disposte.
Al riguardo il Tribunale ha osservato che le predette intercettazioni "sono transitate direttamente in relazione allo stesso reato di corruzione nel procedimento pendente a Milano e non sono state utilizzate con riferimento agli altri reati ambientali". Con riferimento alle imputazioni aventi ad oggetto la violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, il Tribunale rilevava che nella ordinanza cautelare era ben illustrato, con la descrizione delle diverse condotte, sia commissive che omissive, tenute dall'indagato, il suo ruolo attivo nella intera attività di rimozione dei rifiuti, ruolo svolto attraverso lo svolgimento in ipotesi distorto dei compiti giuridico-amministrativi di propria competenza. Posto, infatti, che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, punisce la condotta consistente nella abusiva gestione di ingenti quantitativi di rifiuti "con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate", il Tribunale ha ritenuto che, sotto il profilo oggettivo, l'attività di coordinamento della rimozione di un'ingentissima quantità di rifiuti svolta dal Commissario governativo, attività eseguita attraverso numerose operazioni continuative poste in essere fra diversi soggetti aventi la qualifica imprenditoriale, integri gli estremi del reato contestato;
così come, sotto il profilo soggettivo, la finalità perseguita dal GG non sarebbe stata quella di realizzare nel più breve tempo possibile, e comunque entri i ristretti limiti temporali necessari per evitare la irrogazione di un pesantissima sanzione pecuniaria da parte degli organismi della Unione Europea, la bonifica della predetta area, ma quella di favorire nella aggiudicazione dei lavori la Ati Daneco, gruppo economico riferibile all'imprenditore CO, a fronte di illegittime dazioni finanziarie.
In tal senso militerebbero le diverse irregolarità riscontrate appunto nella procedura di aggiudicazione delle opere alla predetta ATI.
Riguardo alla contestazione della corruzione il Tribunale dei riesame ritiene che la stessa emerga, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, sia dai numerosi contatti, definiti inusuali, fra il GG ed il dominus della ditta appaltante CO;
sia dal fatto che l'indagato aveva incaricato la propria consulente finanziaria, la già ricordata RL IL, di prendere, a proprio nome ma per suo conto, una cassetta di sicurezza, in ipotesi utilizzata per custodire il prezzo della corruzione;
sia dal fatto che il GG avrebbe incaricato sempre la RL di reperirgli sul mercato immobiliare delle possibilità di investimento che il Tribunale ritiene incompatibili con le sue documentate condizioni finanziarie;
sia dal fatto che il CO, in occasione dei pagamenti in favore delle sue imprese in base agli stati di avanzamento, si è in più occasioni preoccupato di reperire ingenti quantità di danaro contante che il Tribunale, non essendone risultata altra destinazione aziendale, ritiene abbiano costituito la provvista per i versamenti corruttivi al GG;
sia infine da talune intercettazioni telefoniche relative a conversazioni intercorse fra dirigenti della Ati Daneco in cui, dopo avere questi detto che sapevano che una quota, pari a 700.000,00 Euro, di quanto incassato in occasione della liquidazione di uno stato di avanzamento, doveva avere una ben determinata, ancorché non dichiarata, destinazione, facevano un esplicito riferimento al Commissario straordinario. Con riferimento alle esigenze cautelari il Tribunale dei riesame, esaminate le censure mosse dalla difesa dell'indagato alla ordinanza applicativa della misura, ha ritenuto che esse sussistevano sia quanto al pericolo di reiterazione dei comportamenti criminosi che quanto al pericolo di inquinamento probatorio;
premessa, infatti, la particolare gravità dei reati contestati, tale da denotare una specifica abilità nel piegare ad illeciti interessi privati le funzioni pubbliche, il Tribunale ha osservato che non aveva particolare significato il fatto che il GG non rivestisse più cariche pubbliche, atteso che per un verso la sua particolare versatilità nel campo della gestione ambientale lo indicava quale "candidato naturale" per ulteriori designazioni e che, per altro verso, reati del stessa specie di quelli per cui si indaga potevano essere commessi anche da privati ed il GG ha dimostrato di essere ben introdotto nel settore delle imprese che operano nel campo ambientale.
Quanto al lasso di tempo trascorso dalla ipotetica commissione dei reati non risulta ne' che esso sia talmente ampio da far affievolire di per sè le esigenze probatorie ne' risulta che, durante il suo corso, l'indagato abbia mutato ramo di interesse professionale così da escludere il pericolo della reiterazione delle condotte. Riguardo al pericolo di inquinamento probatorio esso risulterebbe dal fatto che il GG abbia provveduto subito a svuotare la cassetta di sicurezza presa dalla RL a suo nome ed abbia anche provveduto a fare bonificare sia la sua abitazione che il suo ufficio da eventuali strumenti di captazione ambientale;
atteggiamenti questi ritenuti da Tribunale sintomatici della volontà di manipolare le risultanze istruttorie.
Sulla idoneità della sola misura custodiale a salvaguardare le descritte esigenze il tribunale ha osservato, concordando col Gip, che l'eventuale concessione degli arresti domiciliari avrebbe consentito all'indagato, eventualmente con l'ausilio di suoi collaboratori, di intervenire sul quadro probatorio e di riprendere contatti con imprenditori del settore ambientale al fine di programmare altre attività illecite in un ambito a forte valenza pubblicistica.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il GG, assistito dai propri difensori di fiducia, affidandolo ad un corposo atto nel quale sono articolati ben 7 motivi di doglianza, a loro volta suddivisi in distinti punti, in parte riconducibili agli argomenti già svolti di fronte al Tribunale del riesame. Col primo motivo è ribadita la eccezione di incompetenza territoriale della autorità giudiziaria milanese;
detta incompetenza è formulata sotto il duplice profilo sia della intervenuta entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, che, avendo elevato la pena edittale per il reato di corruzione, induce a ritenere che questo sia il più grave dei reati contestati ed in base al quale si deve radicare la competenza territoriale, nella specie di fronte agli uffici giudiziari di Roma, sia della applicazione dell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, del quale è data dalla difesa dell'imputato una lettura secondo la quale esso entra in giuoco solo ai fini dell'eventuale spostamento presso la sede distrettuale della competenza già determinata secondo le regole ordinarie ove questa si riferisca ad un ufficio giudiziario non sede di DDA.
Col secondo motivo si ribadisce la nullità della ordinanza sia del Gip che del Tribunale dei riesame stante la mancata valutazione degli elementi a discarico dedotti dalla difesa dell'imputato nei numerosi scritti difensivi rassegnati nel corso delle indagini preliminari. Col terzo motivo si insiste sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla teste RL IL, la quale, fin dalla sua prima audizione ed anche successivamente, avrebbe fatto, come ampiamente e documentatamente riportato nel ricorso ora in rassegna, diverse dichiarazioni che le avrebbero dovuto procacciare lo status di coindagata, con le connesse garanzie procedimentali, invece mai apprestate, stabilite a pena di inutilizzabilità della dichiarazioni rese in assenza di esse.
Col quarto motivo è ripercorsa la via della inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche rivenienti dal parallelo procedimento penale svoltosi di fronte al Tribunale di Latina, confermandosi le argomentazioni volte a dimostrare che la diversità delle due procedure rendeva impossibile il trasferimento sic et simpliciter del materiale probatorio da un incarto processuale ad un altro. Col quinto motivo è dedotta la insufficienza del quadro probatorio, sotto il profilo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a giustificare la emissione della misura a carico dell'indagato. In particolare la difesa del GG ha inteso dimostrare che gli indizi addotti a sostegno della ipotesi accusatoria sono stati assunti non come elementi da dimostrare ma quali postulati di fatto in base ai quali colorare il comportamento, diversamente neutro dal punto di vista probatorio, dell'indagato.
Così per quanto concerne gli incontri col CO, giustificati dalla difesa come normali interlocuzioni fra stazione appaltante e ditta appaltatrice;
così l'esigenza del CO di acquisire una certa provvista finanziaria liquida, della quale è evidenziata la manifesta non congruità rispetto alla somma che, in ipotesi, sarebbe stata il prezzo della corruzione del GG;
così relativamente all'interesse manifestato dal GG ad un investimento immobiliare, peraltro ex actis risultante di importo assai inferiore a quello indicato nella ordinanza impugnata, la cui giustificazione sarebbe perfettamente rinvenibile nella documentata e lecita disponibilità finanziaria dell'indagato e di sua moglie;
così per quanto concerne la vicenda della apertura della cassetta di sicurezza per conto del GG da parte della RL, in relazione alla quale il meccanismo di interposizione sarebbe stato giustificato dal fatto che, lavorando la RL per l'istituto di credito presso il quale la cassetta era ubicata, le procedure per il suo rilascio, urgentemente richiesto dal GG, erano facilitate. Con particolare riguardo alla detta vicenda la difesa dell'imputato, ribadito che la cassetta era necessaria per riporvi oggetti preziosi da non lasciare in casa in occasione di un breve viaggio, stigmatizza il fatto che la autorità requirente, la quale già indagava sul GG, non abbia ritenuto di dovere nella immediatezza provvedere al sequestro della cassetta e del suo contenuto, cosa che avrebbe potuto portare con certezza a verificare se all'interno di essa era custodito il prezzo della corruzione, salvo poi ritenere, quale elemento a carico dello stesso GG, che egli abbia a sua volta svuotato rapidamente la cassetta del suo contenuto al fine di non fare trovare il danaro che, in maniera solo assertiva, l'accusa afferma fosse colà nascosto.
Anche con riferimento alla valenza accusatoria della intercettazione della conversazione intercorsa fra i due dirigenti della Daneco, la difesa del GG osserva come, esaminato il testo della intera conversazione, integralmente riportato nell'atto di parte, e non quello del solo stralcio estrapolato nella ordinanza impugnata, emerge chiaramente come il riferimento alla posizione del GG con fosse connesso alla destinazione da doversi dare alla somma di 700.000,00 Euro, ma semmai alla particolare sollecitudine con la quale, attraverso l'impegno del Commissario straordinario, era stato possibile provvedere alla liquidazione del cospicuo stato di avanzamento.
Col sesto motivo di ricorso è censurata la ordinanza nella parte in cui è affermata la sussistenza degli indizi di colpevolezza relativi ai restanti capi della imputazione provvisoria;
in particolare si lamenta il fatto che non sia stata presa in esame, nella sinteticissima parte della ordinanza dedicata a tali argomenti, la ampia messe di argomentazioni addotte a confutazione di quanto affermato dal Gip nella ordinanza applicativa della misura, affermandosi, in sostanza sulla base di mere petizioni di principio e con motivazione ampiamente omissiva, la ricorrenza degli elementi costitutivi dei restanti reati contestati.
Infine, col settimo motivo è censurata la motivazione riguardante la ricorrenza delle esigenze cautelari, essendo osservato che, quanto al pericolo di reiterazione, l'avvenuta decadenza del GG da qualsiasi incarico pubblicistico e la assoluta improbabilità del conferimento a lui di nuovi incarichi di tal genere rende del tutto inattuale il predetto rischio;
riguardo al pericolo di inquinamento probatorio è ritenuta manifestamente illogica la motivazione della ordinanza che lo fonda sul fatto che il GG abbia provveduto a far bonificare gli ambienti di sua pertinenza da eventuali strumenti di captazione, in tal senso "punendo" una condotta che, viceversa, dovrebbe essere ritenuta a presidio del diritto, costituzionalmente garantito, alla riservatezza.
Infine riguardo alla ritenuta inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive, la difesa dell'indagato osserva che la motivazione della ordinanza del Tribunale di Milano è assolutamente difettiva sul punto;
infatti essa ipotizza, in maniera indeterminata, sulla possibilità che l'indagato, se posto agli arresti domiciliari, potrebbe avere contatti con gli altri soggetti sottoposti alle indagini, senza considerare che gli arresti domiciliari potrebbero essere accompagnati da prescrizioni volte a scongiurare il paventato pericolo e, comunque, non correda di elementi idonei a dare concretezza al predetto argomento che, così come riportato, avrebbe l'effetto di escludere per ogni indagato per reati commessi in concorso con altri l'accesso a misura diverse dalla custodia intramuraria.
Chiedeva, pertanto, per questo e per i precedenti motivi l'accoglimento del ricorso.
In data 15 maggio 2014 la difesa dell'imputato ha depositato una memoria illustrativa nella quale ha insistito per l'accoglimento di alcuni motivi di ricorso.
Successivamente, in data 20 marzo 2014, ha depositato una ulteriore memoria nella quale ha indicato un nuovo motivo di ricorso relativo alla sopravvenuta inefficacia della misura cautelare a seguito della mancata trasmissione da parte del Pm procedente entro il termine di legge al Tribunale dei riesame dei verbali delle dichiarazioni rese dai condagati IL e CO in occasione dell'interrogatorio di garanzia cui sono stati sottoposti ed il cui contenuto, conosciuto dal ricorrente solo in occasione del deposito degli atti ex art. 415 bis c.p.p., risulterebbe favorevole al ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, essendo risultato fondato il primo motivo di impugnazione, afferente alla contestazione della competenza territoriale della autorità giudiziaria procedente, deve essere accolto;
i restanti motivi di impugnazione rimangono, pertanto, assorbiti dall'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, e dalla affermazione della competenza territoriale della Autorità giudiziaria di Roma, all'indirizzo della quale segue la trasmissione degli atti del giudizio. È opportuno osservare, quanto al tema della dedotta incompetenza territoriale della autorità giudiziaria milanese, che, già nell'impugnare di fronte al Tribunale del riesame il provvedimento applicativo della misura custodiale ai suoi danni, il GG ebbe a censurare il decreto del Gip del Tribunale di Milano, sostenendone la incompetenza territoriale.
Nel replicare a siffatta eccezione il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, osservò che, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte, qualora si proceda per uno dei reati di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, e per reati ad esso connessi, anche più gravi di quello, la competenza territoriale del primo esercita una vis attractiva anche sugli altri, purché ne sia accertato il luogo di consumazione.
Tale orientamento, per quanto appresso di dirà, non può essere condiviso, quantomeno non può esserlo nei termini assoluti riferiti dal Tribunale di Milano.
Rileva, in linea di principio, questa Corte che i criteri di radicamento territoriale della competenza penale sono dettati dagli artt. 8 e ss del codice di rito;
più in particolare l'art. 12 c.p.p. e ss., regolano la competenza per connessione, fra le quali ipotesi è previsto il caso in cui si proceda nei confronti di una persona che abbia commesso più reati con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ovvero per eseguirne o per occultarne altri.
In tale caso la competenza per territorio, secondo la previsione di cui all'art. 16 c.p.p., comma 1, è determinata, laddove siano in linea astratta competenti più giudici, in base al criterio della competenza relativa al più grave dei reati contestati, dovendosi per tale intendere, ove si tratti di delitti e contravvenzioni, comunque il delitto, e, ove si tratti di reati appartenenti alla stessa specie, quello per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo, ovvero, in caso di parità di tale dato, quello con la più elevata pena nel minimo, con la precisazione che se si tratta di reati puniti cumulativamente con pena detentiva e pena pecuniaria, si tiene conto di questa, ai fini della determinazione del più grave fra essi, solo nel caso in cui i restanti dati sanzionatori siano identici.
Tanto rilevato, osserva la Corte che, secondo quanto risulta dagli atti, nei confronti del GG in sede di provvisoria contestazione in relazione alla quale è stata disposta la misura custodiale ora in questione è stata elevata una complessa rubrica avente ad oggetto la violazione, in concorso con altri, dei reati previsti, prescindendosi per ora, in quanto si tratta di dato non rilevante, dalla contestazione di eventuali aggravanti, dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, (capi da 1 a 10 della rubrica); artt. 81,
cpv. e 319 c.p. (capo 11 della rubrica); art. 479 c.p. (capo 12 della rubrica); art. 640 bis c.p. (capo 13 della rubrica); artt. 56 e 353 bis c.p. (capo 14 della rubrica); artt. 56 e 640 bis c.p..
È indiscutibile che i reati contestati al ricorrente siano, già primo visu, fra loro connessi, sia ai sensi della lettera b) che ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. c). Confrontando, a questo punto, le pene edittali previste per i predetti reati risulta che quello che prevede la pena massima più alta è, sulla base della legislazione sostanziale attualmente vigente, quello previsto e punito dall'art. 319 c.p., essendo esso punibile, nel massimo, con la reclusione sino ad otto anni. È appena il caso di precisare che ai fini del radicamento della competenza e, pertanto, ai fini dell'accertamento del reato avente pena edittale massima più alta, verifica questa come detto strumentale all'individuazione della autorità giudiziaria territorialmente competente, si debba tenere conto, stante la natura processuale della tematica in discussione, dell'intervenuto aumento della pena massima prevista per la violazione dell'art. 319 c.p., a seguito della entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, che, all'art. 1, comma 75, lett. g), ha portato la pena massima per il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio da anni cinque di reclusione ad anni otto di reclusione.
Infatti, in base alla regola generale del diritto processuale secondo la quale tempus regit actum, la individuazione del reato più grave ai fini della determinazione del giudice competente in caso di connessione ai sensi dell'art. 16 c.p.p., deve essere operata in base alla legislazione vigente non al momento in cui i fatti si sono verificati ma al momento in cui si procede in via giudiziaria, con l'unica eccezione, dettata dalla altrettanto generale regola della perpetuatio iurisdictionis, delle irrilevanza delle modifiche normative in materia di competenza subentrate in un momento successivo all'esercizio della azione in giudizio. Ciò vale anche laddove la introduzione della lex gravior, per essere, come nel caso di specie, successiva all'epoca di asserita commissione dei fatti, potrà risultare irrilevante in giudizio dal punto di vista sostanziale.
Poiché nel caso in esame si è tuttora nella fase cautelare del giudizio e non vi è stato alcun esercizio della azione penale anteriormente alla entrata in vigore della ricordata L. n. 190 del 2014, onde accertare quale sia il più grave dei reati contestati al
GG, deve tenersi conto dell'assetto sanzionatorio attribuito ad oggi dal legislatore ai reati in contestazione.
E, come dianzi detto ed ora ribadito, il più grave di questi risulta essere quello avente ad oggetto la violazione dell'art. 309 cod. pen.. Essendo pacifico in base alla ricostruzione accusatoria che il reato di corruzione sarebbe stato commesso dal GG in Roma, dovrebbe ritenersi, in base alle regole ordinarie che la competenza in ordine alla complessa contestazione mossa al ricorrente spetti alla autorità giudiziaria di Roma.
Si tratta, a questo punto, di verificare in che termini la esposta ricostruzione normativa, e le conclusioni cui essa ha portato, possono essere incise, sovvertendone gli esiti, dalla circostanza che taluno dei reati oggetto della provvisoria contestazione, ed in relazione al quale sussiste il rapporto di connessione con gli altri secondo quanto disciplinato dal citato art. 12 c.p.p., sia uno dei reati di cui alla elencazione contenuta nell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis. La rilevanza di siffatta indagine nel presente caso è legata alla circostanza che, nel rivendicare a sè la competenza riguardo al complesso procedimento ora in questione, il Tribunale di Milano, nella ordinanza impugnata, ha espressamente ricordato, richiamando la precedente giurisprudenza di questa stessa Corte, che "qualora si proceda per uno dei reati indicati nell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una vis attractiva anche sugli altri, purché ne sia accertato il luogo di consumazione".
Posto che nel caso che interessa fra le contestazione mosse al GG vi è anche quella relativa alla violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, disposizione questa presente, a partire dalla data di entrata in vigore della L. n. 136 del 2010, art. 11, comma 1, nell'elenco di quelle richiamate dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, e che siffatto reato è senza alcun dubbio territorialmente riferito, quanto al locus commissi delicti, al luogo ove era ubicato il sito oggetto di bonifica ambientale (si tratta dell'area ex SISAS compresa in quella del cosiddetto "Polo chimico di Pioltello-Rodano", Comuni, questi ultimi due, compresi nel circondario di Milano), ecco che il Tribunale ha ritenuto la propria competenza territoriale nel caso in attuale esame.
Ritiene, tuttavia, la Corte che una corretta interpretazione della disposizione ultima citata debba, invece, portare ad approdi diversi da quelli raggiunti con la sentenza impugnata.
Osserva, infatti, il Collegio, in primo luogo, che l'art. 51 c.p.p., è disposizione dettata a fissare in linea generale la ripartizione delle funzioni fra i diversi uffici del Pubblico ministero;
con particolare riferimento alla ripartizione di esse su base territoriale, il comma 3, della disposizione citata, prevede che le dette funzioni, fermo il criterio di attribuzione legato alla fase del procedimento, sono assegnate all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I del codice di rito, competente cioè in applicazione di quanto previsto dagli artt. da 4 a 16 c.p.p.. Tale previsione è, tuttavia, immediatamente derogata, in base alla disciplina di cui al successivo comma 3 bis, quando si tratti di procedimenti aventi ad oggetto una serie di reati il cui elenco, progressivamente ampliato dal legislatore rispetto alla originaria previsione normativa di cui al D.L. n. 367 del 1991, art. 3, convertito con modificazioni, con L. n. 8 del 1992, è puntualmente contenuto nel medesimo comma 3 bis.
In tal caso, precisa la medesima disposizione, le funzioni indicate nel citato art. 51 c.p.p., comma 1, lett. a), (id est: quelle del pubblico ministero riferite alla fase delle indagini e del giudizio di primo grado) sono attribuite all'ufficio del Pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
Non ignora il Collegio che la interpretazione che di questa disposizione è stata data dalla Corte appare, allo stato, univocamente orientata nel senso ora propugnato dal Tribunale di Milano.
Invero i precedenti di legittimità rinvenibili, non contrastati da giurisprudenza successiva sebbene non particolarmente recenti e, vale la pena di precisare, precedenti alle ultime innovazioni apportate al ricordato art. 51 c.p.p., comma 3 bis, fra le quali innovazioni vi è l'inserimento nel novero dei reati cosiddetti distrettuali anche della violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, sono orientati nel senso che l'attribuzione delle funzioni inquirenti per tali reati all'ufficio del Pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto (...), nel cui ambito ha sede il giudice competente, comporta una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, anche fuori dagli ambiti distrettuali, perché stabilisce la vis attractiva del reato ricompreso nelle attribuzioni di quell'ufficio inquirente nei confronti dei reati connessi anche se di maggiore gravità, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza, occorre avere riguardo unicamente al luogo di consumazione del reato per il quale vi è l'attribuzione delle predette funzioni alla Procura distrettuale (Corte di cassazione, Sezione II penale, 17 febbraio 2009, n. 6783;
negli stessi termini anche: Corte di cassazione, Sezione II penale, 9 giugno 2006, n. 19831). Tale principio si riconnette direttamente a quanto già in passato sostenuto da questa Corte, laddove ebbe ad affermare che il comma 3- bis dell'art. 51 c.p.p., istituisce per i reati in esso elencati una deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza per territorio, di carattere assoluto, con prevalenza della attribuzione al giudice del capoluogo distrettuale su qualunque altra regola di individuazione della competenza.
Ne consegue, appunto in deroga al principio fissato nel comma primo dell'art. 16 c.p.p., che il procedimento concernente un reato compreso nell'elencazione di cui al ricordato art. 51 c.p.p., comma 3 bis, esercita una vis actrativa rispetto ai procedimenti connessi che riguardino reati estranei a detta previsione, anche quando questi ultimi siano più gravi del primo (Corte di cassazione, Sezione 4^ penale, 19 maggio 2006, n. 17386; idem Sezione I penale, 3 novembre 2005, n. 40012; idem Sezione I penale, 7 giugno 2005, n. 21354). Tale indirizzo appare, tuttavia, essere suscettibile di un riesame o, quantomeno, di una precisazione, sulla base dei rilievi di seguito esposti.
Osserva, infatti, il Collegio che tutti i riportati precedenti - ne', per quanto di qui a poco si rileverà, sarebbe stato diversamente possibile - sono riferiti a fattispecie nelle quali il reato di competenza distrettuale era costituito da un reato associativo. Infatti, come è agevole rilevare attraverso l'esame del più volte richiamato art. 51 c.p.p., comma 3 bis, tutte le ipotesi in esso previste di reato di competenza distrettuale concernono esclusivamente reati aventi una spiccata, ove non normativamente prevista, vocazione associativa;
tali, infatti, sono espressamente i reati di cui all'art. 416 c.p., nelle sue declinazioni richiamate dall'art. 51 c.p.p., all'art. 416 bis c.p., al D.Lgs. n. 309 del 1990, art. 74, e di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 quater;
non diversamente può evidentemente ritenersi per i "delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal (...) art. 416 bis, ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo", mentre per ciò che concerne il delitto di cui all'art. 630 c.p., cioè il sequestro di persona a scopo di estorsione, la costante pratica criminologica ha posto in evidenza come la commissione di esso presuppone la costituzione di una articolata struttura, consistente certamente anche nella organizzazione di una pluralità di persone, ciascuna con specifici mansioni, la quale non costituisce un'associazione per delinquere esclusivamente in funzione della possibile insussistenza della divisata commissione di un numero indeterminato di delitti, essendo, invece, costituita per quel solo fatto di reato.
Unica fattispecie nella quale non è, in linea di principio, individuabile una struttura pluripersonale organizzata a monte della commissione del reato è quella di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260. Si era prima accennato al fatto che la giurisprudenza sopra richiamata e formatasi in tema di applicazione dell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, non poteva che essere riferite a fattispecie di reato associativo (o ad esso assimilabile); ciò, si chiarisce, in quanto la estensione anche al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, della qualifica di reato distrettuale è frutto, come peraltro già ricordato, della entrata in vigore della L. n. 136 del 2010, art. 11, comma 1, fattore questo intervenuto successivamente dal punto di vista temporale alla adozione delle sopra ricordate decisioni di questa Corte.
Sulla base di quanto sopra rilevato, osserva questa Corte che i principi dianzi esposti, se appaiono pienamente soddisfacenti, laddove il reato dotato di vis attractiva sia il reato associativo, appaiono assai più discutibili nel diverso caso ora in esame. Infatti, posto che le disposizioni in materia di competenza territoriale non hanno solo lo scopo di ripartire ai fini della mera amministrazione della giurisdizione fra i singoli uffici giudiziari le questioni da trattare, ma tendono, in ossequio al dettato costituzionale, ad assicurare sia il rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge sia un efficiente esercizio del diritto di difesa (in tale senso: Corte costituzionale, sentenza n. 280 del 1994), ritiene la Corte che - mentre risulta essere giustificata la deroga al principio generale che, in caso di connessione fra reati, individua quale giudice competente quello che lo sarebbe per il reato più grave (e si tratta, peraltro, di una chiara declinazione del principio del giudice naturale, dovendo ritenersi che sia giudice naturale quello territorialmente più prossimo alla gravità dei fatti posti in essere), laddove la deroga derivi dalla vis attractiva dovuta alla presenza di un reato associativo che, per sua natura, costituisce in qualche modo il collante ed il collettore di tutti i diversi reati-fine ad esso connessi, (non a caso, nella pratica, in queste ipotesi si parla di reati satellite) sì da costituire il momento logicamente unificante di essi, quand'anche si tratti di reati che unitariamente intesi potrebbero essere più gravi di quello associativo - una deroga di tal genere apparirebbe del tutto ingiustificata laddove il reato di competenza distrettuale non abbia una siffatta peculiare valenza, ma si presenti semplicemente come uno dei diversi reati connessi, anzi meno grave di altri.
La irragionevolezza della rigida applicazione da parte del Tribunale di Milano della interpretazione normativa fatta propria in passato da questa Corte, peraltro come detto alla luce di un assetto normativa diverso da quello ora vigente e, comunque, in fattispecie diverse da quella ora in esame, emerge chiaramente ove si rifletta sulle conseguenze, chiaramente aberranti, che essa potrebbe avere laddove, ad esempio, essa fosse riferita ad un ipotesi in cui fosse connessa ai sensi dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b), ad un'attività illecita di gestione dei rifiuti, una condotta dolosamente omicidiaria realizzata in zona diversa e geograficamente distante da quella ove si è realizzato l'altro reato.
Dovrebbe in un simile caso, ritenersi che il principio espresso dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, vada inteso nei termini, peraltro testualmente conformi al dettato normativo, secondo i quali il trasferimento della funzione inquirente operi, entro i limiti del distretto, subordinatamente alla preventiva individuazione dell'ufficio giudiziario competente secondo gli ordinati criteri, e comportando esclusivamente il trasferimento della competenza dalla ordinaria sede circondariale a quella distrettuale, in ragione della attribuzione delle funzioni inquirenti alla locale Procura della Repubblica in sede capoluogo di distretto.
Solo se interpretata nei più ridotti termini che ora precedono la traslazione della competenza di fronte al giudice distrettuale può essere ritenuta compatibile con i principi costituzionali, apparendo diversamente irragionevole e inutilmente destinata a violare la regola del giudice naturale ed a comprimere il diritto di difesa dell'indagato prima ed, eventualmente, dell'imputato poi. Deve, pertanto, affermarsi il principio secondo il quale, in ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p., ove la ragione di traslazione del giudice competente in funzione della presenza fra i reati connessi di uno dei reati di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, non concerna una fattispecie di reato associativo, essa è
limitata al trasferimento al giudice in sede distrettuale della competenza già attribuita, secondo le regole ordinarie, ad altro giudice del medesimo distretto.
Considerato che il reato distrettuale contestato al GG non ha le caratteristiche del reato associativo che sole giustificherebbero la traslazione della competenza anche extra disctrictum e poiché nel caso che interessa, in base alle regole generali, la competenza spetterebbe alla autorità giudiziaria romana, posto che, come già dianzi illustrato, il più grave fra i reati contestati secondo la prospettazione accusatoria, cioè la corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, sarebbe stato commesso in Roma, deve essere dichiarata, previo annullamento della ordinanza impugnata, quanto al presente giudizio la incompetenza territoriale del Tribunale di Milano essendo, appunto competente il Tribunale di Roma. All'annullamento della ordinanza impugnata segue la trasmissione degli atti, essendo la competenza del Tribunale di Roma, determinata in applicazione dell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, una competenza funzionale assimilabile a quella per materia (Corte di cassazione, Sezione 4^ penale, 15 gennaio 2014, n. 1526), alla Procura della Repubblica presso il detto Tribunale.
Atteso che nel caso che interessa la misura cautelare oggetto del ricorso di fronte al Tribunale del riesame di Milano è stata emessa dal locale Gip, evidentemente anche egli incompetente per territorio, gli atti debbono essere rimessi anche al Gip dello stesso Tribunale affinché provveda ai sensi dell'art. 27 c.p.p., in relazione alla eventuale conferma della misura stessa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata.
Dichiara la incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, essendo competente il Tribunale di Roma;
dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ed al Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ai sensi dell'art. 27 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2014