Sentenza 4 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di un bene immobile, realizzato con somme di denaro di illecita provenienza su terreno di provenienza lecita, in quanto i due beni, sul piano economico e funzionale devono essere valutati unitariamente, non potendo essere suscettibili di un'utilizzazione separata, dovendosi dare maggior rilievo, in ambito penalistico, al maggior valore economico del fabbricato - bene principale - del quale il terreno, indipendentemente dalla sua estensione, segue il regime giuridico, quale pertinenza, in conformità agli scopi della disciplina di prevenzione.
Commentario • 1
- 1. Art. 240-bis - Confisca in casi particolari (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2014, n. 16151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16151 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ TO - Presidente - del 04/02/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 240
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 15608/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI NT N. IL 07/06/1945;
avverso il decreto n. 30/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 19/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
lette le conclusioni del PG Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 19 dicembre 2012 la Corte d'appello di Palermo ha confermato i decreti emessi dal Tribunale di Palermo nelle date 20 luglio 2009 - 8 ottobre 2009 e 26 marzo 2010-6 aprile 2010, che avevano disposto a carico di CU NI la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anno uno e mesi sei, oltre alle prescrizioni accessorie previste dalla legge, con la confisca dell'intero capitale sociale e del complesso dei beni aziendali della "Edilpomice" s.r.l., nonché di beni immobili, conti correnti, polizze assicurative e rapporti bancari ivi specificati, fatto salvo il vincolo reale apposto su un villino bifamiliare sito in Palermo, Via Mattei, acquistato con atto registrato in data 15 settembre 1976, del quale ha disposto la restituzione agli aventi diritto.
2. Avverso il su indicato decreto della Corte di appello ha proposto personalmente ricorso per cassazione il CU NI, deducendo i seguenti motivi di doglianza.
2.1. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione della L. n. 575 del 1965, artt. 1 e 2, nonché alla D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, commi 1 e 2, ed agli artt. 1, 2 e 240 c.p., per la mancanza di correlazione temporale tra l'acquisto degli immobili oggetto di confisca e le condotte assunte quali manifestazioni di pericolosità sociale. La Corte, infatti, avrebbe potuto disporre la confisca dei beni in questione solo se acquistati successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 306 del 1992. Nel caso in esame, in particolare, l'abitazione principale dei coniugi Messina - CU ed i beni indicati ai numeri 1), 2), 3), nonché quelli dal n. 7) al n. 16) ed altresì al n. 18) dell'impugnato decreto, sono stati acquistati in epoca antecedente al 1992, con la conseguente violazione delle norme di legge su richiamate.
2.2. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione alla L. n. 575 del 1965, artt. 1 e 2, nonché al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, commi 1 e 2, avendo la Corte erroneamente confermato la confisca di tre terreni siti in Palermo, località Pallavicino Castelforte, acquistati con atto registrato in data 2 febbraio 1993, sebbene il decreto del Tribunale di Palermo li avesse ritenuti di provenienza lecita in quanto ricevuti in eredità da Messina Maria Pia, ed avesse per questo motivo confiscato solo la proprietà superficiaria dell'immobile adibito a residenza familiare. Anche riguardo alla villa in località Castelforte Pallavicino, oggetto di vendita alle sorelle AB, e per questo sottratta alla confisca, il terreno era di provenienza lecita e pertanto costituiva, in caso di vendita, una risorsa utilizzabile al fine di giustificare i successivi acquisti: il ricavato della vendita della villa alle sorelle AB, infatti, era in parte attribuibile alla costruzione ed in parte al terreno di provenienza lecita e di proprietà della Messina Maria Pia.
Analoghe considerazioni devono svolgersi quanto alla confisca dell'importo del conto corrente intestato a CU PP, poiché la somma di euro quindicimila proveniva dalla sua attività lavorativa, mentre quella di Euro 280.000,00 era pervenuta tramite bonifico dal conto del padre CU TO e derivava da un disinvestimento finanziario di quest'ultimo; la verifica della sproporzione fra redditi e disponibilità andava fatta, dunque, solo in relazione alle somme pertinenti al CU PP, che aveva documentato la prestazione di attività lavorative e la percezione di guadagni adeguati a giustificare il saldo di quindicimila euro.
3. Con motivi nuovi ex art. 611 c.p.p., depositati dal difensore di fiducia del CU, vengono svolte ulteriori considerazioni a sostegno dei motivi dedotti nel ricorso principale, contestando l'assunto secondo cui la confisca di prevenzione è sottratta ai limiti del perimetro cronologico dell'accertata pericolosità del proposto. Nel caso in esame, in particolare, l'acquisizione di alcuni beni è avvenuta a partire dagli anni 1980-1983, mentre l'accertata pericolosità qualificata del proposto risale alla seconda metà degli anni '90 e la Corte palermitana avrebbe violato i principii in materia di ripartizione dell'onere della prova nel giudizio di prevenzione. Erroneo, infine, deve ritenersi, in forza del principio di cui agli artt. 934 c.c. e segg, l'assunto secondo cui la confisca del fabbricato non puo' che estendersi anche al suolo su cui questo sia stato realizzato, ancorché la provenienza di quest'ultimo sia legittima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito indicate.
5. Per quel attiene al primo motivo di doglianza, il provvedimento impugnato si è uniformato al consolidato insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di misure di prevenzione antimafia, sono soggetti a confisca anche i beni che il proposto ha acquisito, direttamente o indirettamente, in epoca antecedente a quella in cui si manifesta la sua pericolosità, se ne risultano, come puntualmente rilevato dalla Corte d'appello nel caso in esame (v., infra, il par. 6), la sproporzione rispetto ai redditi e l'assenza di fonti lecite di acquisto (Sez. 6^, n. 35240 del 27/06/2013, dep. 21/08/2013, Rv. 256266; v., inoltre, Sez. 5^, n. 27228 del 21/04/2011, dep. 12/07/2011, Rv. 250917; Sez. 1^, n. 39798 del 20/10/2010, dep. 11/11/2010, Rv. 249012; Sez. 6^, n. 4702 del 15/01/2010, dep. 03/02/2010, Rv. 246084; Sez. 1^, n. 35175 del 04/06/2009, dep. 11/09/2009, Rv. 245363; Sez. 2^, n. 20906 del 22/04/2009, dep. 18/05/2009, Rv. 244878; Sez. 2^, n. 25558 del 16/04/2009, dep. 18/06/2009, Rv. 244150; Sez. 1^, n. 47798 del 11/12/2008, dep. 23/12/2008, Rv. 242515; Sez. 2, n. 21717 del 08/04/2008, dep. 29/05/2008, Rv. 240501). Evidenziato come non risultino elementi idonei a ritenere che il CU abbia posto in essere concreti comportamenti dai quali poter desumere un effettivo distacco dal sodalizio mafioso di cui ha fatto parte, si da intrattenere relazioni criminali con esponenti di vertice dell'organizzazione, al cui servizio ha posto la sua attività imprenditoriale e dai quali ha ricevuto protezione e copertura - tanto da rendersi direttamente protagonista, nei locali della propria impresa, di attività estorsive in danno di vari imprenditori operanti nel settore edile - l'impugnato provvedimento ha correttamente posto in rilievo come il rapporto di pertinenzialità tra bene e reato sia interamente assorbito nella verifica della "confiscabilità" del bene, con la conseguenza che la confisca deve ritenersi legittima ove si accerti che i beni rientrano nella disponibilità del proposto, che il loro valore è sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, e che il proposto non sia in grado di giustificarne la provenienza.
È dunque legittima la confisca, disposta ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, di beni acquistati dalla persona sottoposta alla sorveglianza speciale di P.S. anche in epoca anteriore o successiva alla situazione di accertata pericolosità soggettiva, trattandosi di una misura di sicurezza atipica, che non obbliga alla correlazione temporale con la contestazione del reato associativo, ma piuttosto assume in sè la preminente funzione di togliere dalla circolazione quei beni che, al di là del dato temporale, sono stati acquisiti al patrimonio del prevenuto in modo illecito.
6. Parimenti infondato deve altresì ritenersi il secondo motivo di ricorso, che introduce questioni in realtà attinenti a profili di illogicità della motivazione, e come tali esorbitanti dal tipo di sindacato che questa Suprema Corte può esercitare al riguardo, ove si consideri, sulla base di una consolidata regula iuris, che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del su citato art. 4, il caso della motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. 6^, n. 20816 del 28/02/2013, dep. 14/05/2013, Rv. 257007; Sez. 6^, n. 24272 del 15/01/2013, dep. 04/06/2013, Rv. 256805; Sez. 5^, n. 19598 del 08/04/2010, dep. 24/05/2010, Rv. 247514; Sez. 6^, n. 35044 del 08/03/2007, dep. 18/09/2007, Rv. 237277).
Nel caso in esame deve rilevarsi come la motivazione del provvedimento impugnato abbia offerto, in relazione a ciascuno dei punti oggetto delle doglianze difensive, una coerente ed esaustiva giustificazione della soluzione adottata, ponendo in rilievo, con specifiche argomentazioni, analiticamente incentrate sulla verifica di ognuno dei cespiti sottoposti a confisca: a) che l'assoluta modestia dei redditi accumulati dal proposto e dalla moglie nell'arco temporale intercorso fra il 1969 ed il 1983, appena sufficienti a garantire il sostentamento del nucleo familiare, era del tutto inidonea a giustificare la provenienza della somma impiegata per l'acquisto immobiliare (terreno e fabbricato in contrada Vergine Maria di Palermo) operato con atto del 20 dicembre 1983; b) che la costruzione delle due ville unifamiliari site in via Castelforte di Palermo comportò un esborso complessivo rilevante, di gran lunga superiore all'ammontare dei redditi percepiti dal CU nell'intero quinquennio dal 1979 al 1983, tenuto conto dell'epoca di realizzazione dei due immobili sul terreno pervenuto alla moglie per successione ereditaria;
c) che, a tale riguardo, nessuna specifica allegazione documentale è stata offerta in merito all'esistenza ed al relativo ammontare di eventuali prestiti o anticipazioni bancarie che abbiano consentito di affrontare le spese di costruzione degli immobili su indicati, soggiungendosi, peraltro, che le stesse non potevano essere giustificate dal ricavato della vendita di una delle ville, poiché tale operazione avvenne con atto successivo, in data 23 novembre 1987, a distanza di oltre quattro anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione delle unità immobiliari;
d) che nessun rilievo può assumere il fatto che il terreno sul quale insistono quelle unità immobiliari sia pervenuto alla moglie del proposto a titolo di successione ereditaria, dovendosi ribadire, anche sotto tale specifico profilo, la pacifica linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (da ultimo, Sez. 5^, n. 9366 del 21/11/2012, dep. 27/02/2013, Rv. 255208), secondo cui è legittima, in tema di misure di prevenzione, la confisca di un bene immobile, realizzato con somme di denaro di illecita provenienza, su terreno di provenienza lecita, in quanto i due beni, sul piano economico e funzionale devono essere valutati unitariamente, non potendo essere suscettibili di una utilizzazione separata. Ne consegue che, in ambito penalistico, va dato rilievo preminente al maggior valore economico del fabbricato, bene principale, del quale il terreno, indipendentemente dalla sua estensione, segue il regime giuridico, quale pertinenza, in conformità alle finalità della disciplina di prevenzione preordinata ad evitare che gli autori di gravi reati possano giovarsi di illeciti investimenti.
Analoghe considerazioni, inoltre, sono state linearmente espresse nel provvedimento impugnato, sia riguardo ai movimenti intervenuti nei rapporti bancari ed assicurativi facenti capo al CU ed ai suoi familiari - per i quali è rimasta ignota l'origine, e comunque indimostrata la lecita provenienza dei considerevoli capitali ivi impiegati - sia riguardo all'acquisto, in data 21 gennaio 1993, dei terreni siti in località Pallavicino Castelforte di Palermo, avendo la Corte di merito motivatamente disatteso le obiezioni difensive, laddove si è premurata di spiegare, da un lato, che il ricavato della vendita di una villa in favore delle sorelle AB (in data 23 dicembre 1987) non era comunque idoneo a giustificare le risorse impiegate per l'acquisto di ulteriori beni, costituendo esso stesso, per quanto precedentemente rilevato, il reimpiego di capitali di ignota provenienza, e, dall'altro lato, che nulla risultava in merito alla destinazione delle somme prelevate da un conto corrente, a seguito del prospettato utilizzo di un fido bancario sullo stesso concesso, ne' in ordine alla provenienza di quelle utilizzate per alimentarlo e per ricondurre il saldo passivo, alla fine del 1993, ad importi sostanzialmente corrispondenti a quelli rilevati alla fine del 1992, tenuto conto dell'esiguità dei redditi percepiti dal CU in quelle annualità, in quanto ritenuti appena sufficienti a coprire le spese di mantenimento del nucleo familiare, e comunque inidonei a giustificare sia la provenienza delle rilevanti somme versate in quel conto corrente nel corso degli ultimi nove mesi del 1993, che l'esborso della somma di denaro sostenuto per l'acquisto dei su indicati beni immobili.
7. Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2014