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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 26 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2457/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. F. Bianchini giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. I. Ciocca giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Velletri n. 1047/2023, pubblicata il 2 ottobre 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in oggetto il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso con cui Parte_1 aveva chiesto:
“I. IN VIA PRELIMINARE: In virtù della ragione più liquida sul decidersi, rilevare d'ufficio,
l'intervenuta decadenza e maturata prescrizione, attesa anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
dichiarare in virtù della ragione più liquida per prescrizione successiva alla regolare notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati.
II. IN VIA PRINCIPALE: Accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato, per effetto, dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta decadenza e per la maturata prescrizione delle partite esattoriali;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica.
III. IN VIA DENEGATA: Dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi relativamente agli atti impugnati”.
A fondamento, il Tribunale, dato atto di dar seguito a precedenti di legittimità conformi, poneva le seguenti ragioni:
− il ricorrente ha dedotto: -di avere richiesto all'agente della riscossione una verifica della sua posizione debitoria, al fine di poter avviare la procedura di autocompensazione dei propri crediti di natura tributaria e previdenziale (preclusa, ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, in presenza di debiti iscritti in ruoli definitiva); -di avere in tal modo appreso, per la prima volta, dell'esistenza di molteplici debiti contributivi portati da avvisi di addebito emessi nei suoi confronti (avvisi di addebito n. 397 2013 0026978300, n. 397 2016 0011352423, n. 397
2016 0028153273, n. 397 2017 0014615486, n. 397 2018 0016079112); -di avere quindi presentato agli enti creditori un'istanza per ottenere, in autotutela, lo sgravio delle partite esattoriali correlata alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito di cui sopra, in ragione dell'asserita estinzione dei crediti previdenziali accertati da tali enti, derivante dalla omessa o irregolare notificazione degli atti impositivi e dalla intervenuta prescrizione e/o decadenza;
-gli enti in questione non si erano pronunciati sulla predetta istanza, con conseguente formazione del silenzio rigetto impugnabile;
− la giurisprudenza ha chiarito: -il provvedimento di diniego dell'autotutela non ha contenuto impositivo, in quanto con esso non si fa valere una pretesa tributaria, né si ribadisce la legittimità della pretesa impositiva recata dall'avviso di accertamento;
-seppure è vero che
2 l'elencazione degli atti impugnabili contenuti nel D.lgs. n. 546 del 1992, art. 19 è suscettibile d'interpretazione estensiva, dovendo riconoscersi al contribuente la possibilità di ricorrere alla tutela del Giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore -dunque, anche in caso di provvedimenti di diniego emessi in sede di autotutela, ancorché l'originario provvedimento sia divenuto già definitivo-, in tali casi è tuttavia necessario un bilanciamento dei contrapposti interessi, secondo il meccanismo proprio della valutazione comparativa, dovendosi confermare, sotto tale aspetto, la natura discrezionale dell'annullamento d'ufficio;
-pertanto, il contribuente, il quale richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi a eccepire eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve piuttosto prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'amministrazione alla rimozione dell'atto; -diversamente ragionando, si consentirebbe l'aggiramento del termine di decadenza, previsto a garanzia del principio di certezza del diritto e di stabilità dei rapporti giuridici, per l'impugnazione degli atti impositivi, che rimarrebbero esposti al riesame a tempo indeterminato tutte le volte in cui il contribuente dovesse presentare un'istanza di revisione in autotutela;
− nel caso di specie il ricorrente, per mezzo dell'istanza di autotutela e, successivamente, per mezzo del correlato ricorso giurisdizionale che ha dato luogo al presente giudizio, si è limitato a far valere propri interessi patrimoniali, squisitamente individuali e personali, ma non ha dedotto l'esistenza di alcuna ragione rilevante, concreta e specifica d'interesse generale alla rimozione degli atti impositivi sopra elencati, non essendo peraltro sufficiente, al fine di giustificare l'impugnazione del silenzio serbato sull'istanza di autotutela, neppure l'interesse generale, astratto e indifferenziato, al ripristino della legalità asseritamente violata dall'amministrazione finanziaria o previdenziale;
− pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse ad agire, non essendo il diniego di sgravio (cioè, il diniego dell'esercizio dei poteri discrezionali di autotutela) un atto impugnabile al fine di far valere interessi diversi da quelli “qualificati” menzionati in precedenza.
2. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 2 ottobre 2023,
chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, Parte_1 formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) violazione della L. 215/2021, in quanto applicabile in via esclusiva al rito impugnatorio tributario e non alle domande di accertamento negativo su crediti previdenziali;
3 b) erroneo omesso rilievo della differenza tra l'estratto di ruolo e il divieto di sgravio amministrativo c) erroneo convincimento d'insussistenza dell'interesse ad agire, per erronea omessa considerazione del preventivo esperimento della richiesta di sgravio, poi denegato dall'amministrazione resistente rimasta contumace;
d) omessa pronuncia sull'omessa notificazione e prescrizione dei titoli;
e) omessa pronuncia sulla prescrizione, anche ai sensi dell'art. 615 cpc.
3. L depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello, formulando eccezioni in CP_1 rito e in merito.
4. L'appello è infondato, per i motivi già espressi su identica fattispecie, con richiamo a precedenti conformi, nella sentenza di questa Corte di Appello n. 4485/2024, motivi che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità anche ai sensi dell'art. 118 att. cpc.
“… La doglianza di parte appellante, da valutarsi preliminarmente atteso il carattere potenzialmente assorbente rispetto agli altri motivi di appello, secondo cui la L. n. 215/2021 opererebbe esclusivamente verso l'estratto di ruolo e non già verso atti diversi e, comunque, esclusivamente nel processo impugnatorio tributario, non nel rito lavoro e civile, non coglie nel segno.
Infatti, con l'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, è stata esclusa la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme con il ruolo.
Invero tale disposizione ha introdotto all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4 bis: “4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma
1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il ruolo e la cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, possono, quindi, essere direttamente impugnati in tre casi: 1) pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto;
2) blocco di pagamenti da parte della P.A.; 3) perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A..
4 È onere della parte che impugna allegare, e provare, l'esistenza di un effettivo pregiudizio e, quindi, di un concreto interesse ad agire.
La norma sopra indicata riguarda la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche di natura extratributaria, e si applica anche ai processi in corso.
In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, che hanno confermato la legittimità della novella normativa;
l'hanno considerata applicabile ai processi in corso, anche non tributari (art. 17 e 18 D.lgs. n. 46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative), e hanno sancito il seguente principio di diritto a cui questo Collegio intende attenersi: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
La S.C. ha, inoltre, precisato che, anche nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa
(Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n.
22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).
I casi in cui è consentita l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento, che si assumono non regolarmente notificati, sono, quindi, “tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri”.
5 Le ragioni che supportano la sentenza a SU n. 26283/2022 impongono anche una riflessione sull'ipotesi in cui la parte debitrice, pur non ponendo in discussione la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito indicati nell'estratto di ruolo acquisito di propria iniziativa, agisca in giudizio al solo fine di eccepire l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e/dell'avviso di addebito -quindi un fatto estintivo sopravvenuto- senza allegare e impugnare alcun atto esecutivo o prodromico
(iscrizione ipotecaria, preavviso e/o fermo di beni mobili registrati o comunque atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione).
Ed invero, di fronte alla individuazione normativa delle eccezionali ipotesi in cui l'interesse del debitore risulta per l'ordinamento meritevole di tutela giudiziaria pur in assenza di un'azione esecutiva o comunque del preannuncio della stessa e nell'ampio panorama di strumenti processuali offerti al debitore per tutelare sempre e comunque le proprie ragioni, strumenti puntualmente ricostruiti dalle SU (punto 24.1), non può ritenersi ammissibile un'azione giudiziaria che, in assenza di iniziative esecutive o della minaccia di esse, sia volta esclusivamente a vedere affermata l'estinzione del credito per prescrizione, così come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui “è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi” (Cass. n. 6723/2019 oltre in particolare Cass nn. 20618 e 22946 del 2016, alle motivazioni delle quali per brevità si rinvia).
Ed ancora più di recente, “L'impugnazione dell'estratto di ruolo non è ammissibile per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (Cass.n.7353/2022).
Va, peraltro, aggiunto che proprio nelle ipotesi in cui l'agente della riscossione allega l'intervento di successivi atti interruttivi, di natura esecutiva e/o prodromica, il debitore è tenuto a dedurre e dimostrare di avere impugnato detti atti e ciò proprio al fine di dimostrare la concreta sussistenza di un interesse ad agire.
L'interesse giuridicamente rilevante non può fondarsi sulla mera deduzione della sussistenza di atti con i quali l'agente della riscossione avrebbe dimostrato la propria volontà di precedere all'esecuzione senza allegare e dimostrare di avere tempestivamente azionato gli specifici strumenti che l'ordinamento offre a tutela di un'azione esecutiva che si assuma illegittima.
6 Di fatto, la mancata reazione agli atti esecutivi o a quelli prodromici posti in essere dal concessionario denota l'assoluta assenza di un concreto interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo, non potendo questa ritenersi ammissibile a fronte della mancata contestazione, nelle sedi deputate, del diritto di procedere in executivis ovvero del mancato ricorso alle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario.
Le argomentazioni della S.C., alle quali si è conformata anche la successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10595/2023, n. 17206/2023), appaiono pienamente condivisibili.
Si osserva, infine, che la Corte Costituzionale (sent. n. 190/2023), alla stregua del diritto vivente derivante dalla normativa in esame e dall'interpretazione giurisprudenziale che ne è stata data, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione, evidenziando, tra l' altro che: a) l'abuso di quanti approfittano della vulnerabilità del sistema -ove spesso l'agente della riscossione, addirittura, non è in grado di fornire la prova della regolare notifica- così generando un preoccupante contenzioso seriale, non può comprimere in via sistematica il bisogno di tutela “anticipata” dei soggetti (fossero anche pochi) che legittimamente lo invocano;
b) tale bisogno si può manifestare, infatti, anche in situazioni diverse da quelle normate dal legislatore, quali particolari ipotesi di cessione di azienda o di contraenti privati che richiedano un'attenta verifica circa le pendenze fiscali delle potenziali controparti, con pericolo per queste di essere escluse dalle contrattazioni a causa di estratti di ruolo gravati da iscrizioni;
c) “il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolge, però, profili rimessi - quanto alle forme e alle modalità- alla discrezionalità del legislatore …”.
3. Ciò posto, nel caso di specie, non può ritenersi sufficiente, al fine di ritenere sussistente l'interesse ad agire dell'odierno appellante, la mera presentazione stragiudiziale di una istanza di sgravio poi respinta, in assenza di iniziative esecutive da parte del concessionario (vedi in tal senso, Corte di appello di Roma sentenze n. 1557/2024).
In tal senso si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., anche il precedente arresto di questa
Corte n. 4342/2022 - cui si intende dare continuità siccome supportato da un impianto argomentativo corretto sotto il profilo logico-giuridico ed avente il pregio di ricondurre “a sistema” la peculiare nozione dell'interesse ad agire in opposizione al ruolo secondo la chiara e rigorosa ratio espressa dal legislatore con la recente novella, onde evitare una tipologia di contenzioso che altrimenti verrebbe nuovamente alimentato obliterando, nella sostanza, l'intervento normativo, secondo cui:
“2.17. Un'ultima annotazione si impone in via generale per i casi in cui il debitore abbia avanzato
7 stragiudizialmente un'istanza di sgravio rimasta inevasa e/o esplicitamente respinta. Anche tali ipotesi non sollevano il debitore dal dedurre e dimostrare la sussistenza, nei termini sopra ricostruiti, di un concreto interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo laddove l'agente di riscossione non abbia successivamente attivato alcuna azione esecutiva e/o ne abbia preannunciato l'avvio.
2.18. Il silenzio del concessionario, in assenza di diversa previsione di legge, non può assumere alcun significato giuridicamente rilevante, mentre l'espresso rigetto non seguito da alcun comportamento concludente della volontà di procedere all'esecuzione non determina di per sé alcuna situazione di pregiudiziale incertezza necessitante l'intervento giudiziario, dovendo questa trovare fondamento in ben altre condizioni.
Laddove, invece, il concessionario a seguito del diniego di sgravio abbia preannunciato e/o avviato l'azione esecutiva, il debitore potrà avvalersi per tutelare la propria posizione degli strumenti ordinari, come già sopra evidenziato”.
Deve ulteriormente evidenziarsi che con l'impugnazione del diniego di sgravio non possono essere eccepiti vizi degli atti impositivi, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma si devono piuttosto prospettare vizi propri del provvedimento di diniego e l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto (arg. da Cass. n. 24652/2021; n. 21652/2022).
All'infondatezza della pretesa inapplicabilità al caso di specie della L. n. 215/2022 consegue l'assorbimento “improprio” (Cass. n. 26507/2023) di ogni ulteriore doglianza versata nel grado dall'appellante. L'appello deve essere, quindi, rigettato e deve essere confermata la sentenza impugnata, sebbene con integrazione della motivazione…”.
5. Ebbene, nel caso di specie non vi è prova in giudizio della notifica degli avvisi di addebito oggetto della richiesta di sgravio, né della notifica di avvisi di intimazione inerenti a tali titoli, sicché gravava interamente sull'appellante l'onere di allegare e dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire nel presente giudizio, onere nondimeno non assolto.
6. Alla stregua delle svolte considerazioni, che quale “ragione più liquida” (Cass. n. 363/2019) assorbono l'esame delle questioni sollevate in rito dall appellato, l'appello va quindi respinto. CP_2
7. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito contributivo controverso, pari a € 21.271,24: v. pag. 1 ricorso di appello);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
8 Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, prive di profili di apprezzabile criticità, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
8. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 2.500,00 oltre 15% spese generali e oneri dovuti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 26 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 26 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2457/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. F. Bianchini giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. I. Ciocca giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Velletri n. 1047/2023, pubblicata il 2 ottobre 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in oggetto il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso con cui Parte_1 aveva chiesto:
“I. IN VIA PRELIMINARE: In virtù della ragione più liquida sul decidersi, rilevare d'ufficio,
l'intervenuta decadenza e maturata prescrizione, attesa anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
dichiarare in virtù della ragione più liquida per prescrizione successiva alla regolare notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati.
II. IN VIA PRINCIPALE: Accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato, per effetto, dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta decadenza e per la maturata prescrizione delle partite esattoriali;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica.
III. IN VIA DENEGATA: Dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi relativamente agli atti impugnati”.
A fondamento, il Tribunale, dato atto di dar seguito a precedenti di legittimità conformi, poneva le seguenti ragioni:
− il ricorrente ha dedotto: -di avere richiesto all'agente della riscossione una verifica della sua posizione debitoria, al fine di poter avviare la procedura di autocompensazione dei propri crediti di natura tributaria e previdenziale (preclusa, ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, in presenza di debiti iscritti in ruoli definitiva); -di avere in tal modo appreso, per la prima volta, dell'esistenza di molteplici debiti contributivi portati da avvisi di addebito emessi nei suoi confronti (avvisi di addebito n. 397 2013 0026978300, n. 397 2016 0011352423, n. 397
2016 0028153273, n. 397 2017 0014615486, n. 397 2018 0016079112); -di avere quindi presentato agli enti creditori un'istanza per ottenere, in autotutela, lo sgravio delle partite esattoriali correlata alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito di cui sopra, in ragione dell'asserita estinzione dei crediti previdenziali accertati da tali enti, derivante dalla omessa o irregolare notificazione degli atti impositivi e dalla intervenuta prescrizione e/o decadenza;
-gli enti in questione non si erano pronunciati sulla predetta istanza, con conseguente formazione del silenzio rigetto impugnabile;
− la giurisprudenza ha chiarito: -il provvedimento di diniego dell'autotutela non ha contenuto impositivo, in quanto con esso non si fa valere una pretesa tributaria, né si ribadisce la legittimità della pretesa impositiva recata dall'avviso di accertamento;
-seppure è vero che
2 l'elencazione degli atti impugnabili contenuti nel D.lgs. n. 546 del 1992, art. 19 è suscettibile d'interpretazione estensiva, dovendo riconoscersi al contribuente la possibilità di ricorrere alla tutela del Giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore -dunque, anche in caso di provvedimenti di diniego emessi in sede di autotutela, ancorché l'originario provvedimento sia divenuto già definitivo-, in tali casi è tuttavia necessario un bilanciamento dei contrapposti interessi, secondo il meccanismo proprio della valutazione comparativa, dovendosi confermare, sotto tale aspetto, la natura discrezionale dell'annullamento d'ufficio;
-pertanto, il contribuente, il quale richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi a eccepire eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve piuttosto prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'amministrazione alla rimozione dell'atto; -diversamente ragionando, si consentirebbe l'aggiramento del termine di decadenza, previsto a garanzia del principio di certezza del diritto e di stabilità dei rapporti giuridici, per l'impugnazione degli atti impositivi, che rimarrebbero esposti al riesame a tempo indeterminato tutte le volte in cui il contribuente dovesse presentare un'istanza di revisione in autotutela;
− nel caso di specie il ricorrente, per mezzo dell'istanza di autotutela e, successivamente, per mezzo del correlato ricorso giurisdizionale che ha dato luogo al presente giudizio, si è limitato a far valere propri interessi patrimoniali, squisitamente individuali e personali, ma non ha dedotto l'esistenza di alcuna ragione rilevante, concreta e specifica d'interesse generale alla rimozione degli atti impositivi sopra elencati, non essendo peraltro sufficiente, al fine di giustificare l'impugnazione del silenzio serbato sull'istanza di autotutela, neppure l'interesse generale, astratto e indifferenziato, al ripristino della legalità asseritamente violata dall'amministrazione finanziaria o previdenziale;
− pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse ad agire, non essendo il diniego di sgravio (cioè, il diniego dell'esercizio dei poteri discrezionali di autotutela) un atto impugnabile al fine di far valere interessi diversi da quelli “qualificati” menzionati in precedenza.
2. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 2 ottobre 2023,
chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, Parte_1 formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) violazione della L. 215/2021, in quanto applicabile in via esclusiva al rito impugnatorio tributario e non alle domande di accertamento negativo su crediti previdenziali;
3 b) erroneo omesso rilievo della differenza tra l'estratto di ruolo e il divieto di sgravio amministrativo c) erroneo convincimento d'insussistenza dell'interesse ad agire, per erronea omessa considerazione del preventivo esperimento della richiesta di sgravio, poi denegato dall'amministrazione resistente rimasta contumace;
d) omessa pronuncia sull'omessa notificazione e prescrizione dei titoli;
e) omessa pronuncia sulla prescrizione, anche ai sensi dell'art. 615 cpc.
3. L depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello, formulando eccezioni in CP_1 rito e in merito.
4. L'appello è infondato, per i motivi già espressi su identica fattispecie, con richiamo a precedenti conformi, nella sentenza di questa Corte di Appello n. 4485/2024, motivi che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità anche ai sensi dell'art. 118 att. cpc.
“… La doglianza di parte appellante, da valutarsi preliminarmente atteso il carattere potenzialmente assorbente rispetto agli altri motivi di appello, secondo cui la L. n. 215/2021 opererebbe esclusivamente verso l'estratto di ruolo e non già verso atti diversi e, comunque, esclusivamente nel processo impugnatorio tributario, non nel rito lavoro e civile, non coglie nel segno.
Infatti, con l'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, è stata esclusa la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme con il ruolo.
Invero tale disposizione ha introdotto all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4 bis: “4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma
1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il ruolo e la cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, possono, quindi, essere direttamente impugnati in tre casi: 1) pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto;
2) blocco di pagamenti da parte della P.A.; 3) perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A..
4 È onere della parte che impugna allegare, e provare, l'esistenza di un effettivo pregiudizio e, quindi, di un concreto interesse ad agire.
La norma sopra indicata riguarda la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche di natura extratributaria, e si applica anche ai processi in corso.
In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, che hanno confermato la legittimità della novella normativa;
l'hanno considerata applicabile ai processi in corso, anche non tributari (art. 17 e 18 D.lgs. n. 46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative), e hanno sancito il seguente principio di diritto a cui questo Collegio intende attenersi: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
La S.C. ha, inoltre, precisato che, anche nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa
(Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n.
22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).
I casi in cui è consentita l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento, che si assumono non regolarmente notificati, sono, quindi, “tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri”.
5 Le ragioni che supportano la sentenza a SU n. 26283/2022 impongono anche una riflessione sull'ipotesi in cui la parte debitrice, pur non ponendo in discussione la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito indicati nell'estratto di ruolo acquisito di propria iniziativa, agisca in giudizio al solo fine di eccepire l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e/dell'avviso di addebito -quindi un fatto estintivo sopravvenuto- senza allegare e impugnare alcun atto esecutivo o prodromico
(iscrizione ipotecaria, preavviso e/o fermo di beni mobili registrati o comunque atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione).
Ed invero, di fronte alla individuazione normativa delle eccezionali ipotesi in cui l'interesse del debitore risulta per l'ordinamento meritevole di tutela giudiziaria pur in assenza di un'azione esecutiva o comunque del preannuncio della stessa e nell'ampio panorama di strumenti processuali offerti al debitore per tutelare sempre e comunque le proprie ragioni, strumenti puntualmente ricostruiti dalle SU (punto 24.1), non può ritenersi ammissibile un'azione giudiziaria che, in assenza di iniziative esecutive o della minaccia di esse, sia volta esclusivamente a vedere affermata l'estinzione del credito per prescrizione, così come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui “è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi” (Cass. n. 6723/2019 oltre in particolare Cass nn. 20618 e 22946 del 2016, alle motivazioni delle quali per brevità si rinvia).
Ed ancora più di recente, “L'impugnazione dell'estratto di ruolo non è ammissibile per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (Cass.n.7353/2022).
Va, peraltro, aggiunto che proprio nelle ipotesi in cui l'agente della riscossione allega l'intervento di successivi atti interruttivi, di natura esecutiva e/o prodromica, il debitore è tenuto a dedurre e dimostrare di avere impugnato detti atti e ciò proprio al fine di dimostrare la concreta sussistenza di un interesse ad agire.
L'interesse giuridicamente rilevante non può fondarsi sulla mera deduzione della sussistenza di atti con i quali l'agente della riscossione avrebbe dimostrato la propria volontà di precedere all'esecuzione senza allegare e dimostrare di avere tempestivamente azionato gli specifici strumenti che l'ordinamento offre a tutela di un'azione esecutiva che si assuma illegittima.
6 Di fatto, la mancata reazione agli atti esecutivi o a quelli prodromici posti in essere dal concessionario denota l'assoluta assenza di un concreto interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo, non potendo questa ritenersi ammissibile a fronte della mancata contestazione, nelle sedi deputate, del diritto di procedere in executivis ovvero del mancato ricorso alle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario.
Le argomentazioni della S.C., alle quali si è conformata anche la successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10595/2023, n. 17206/2023), appaiono pienamente condivisibili.
Si osserva, infine, che la Corte Costituzionale (sent. n. 190/2023), alla stregua del diritto vivente derivante dalla normativa in esame e dall'interpretazione giurisprudenziale che ne è stata data, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione, evidenziando, tra l' altro che: a) l'abuso di quanti approfittano della vulnerabilità del sistema -ove spesso l'agente della riscossione, addirittura, non è in grado di fornire la prova della regolare notifica- così generando un preoccupante contenzioso seriale, non può comprimere in via sistematica il bisogno di tutela “anticipata” dei soggetti (fossero anche pochi) che legittimamente lo invocano;
b) tale bisogno si può manifestare, infatti, anche in situazioni diverse da quelle normate dal legislatore, quali particolari ipotesi di cessione di azienda o di contraenti privati che richiedano un'attenta verifica circa le pendenze fiscali delle potenziali controparti, con pericolo per queste di essere escluse dalle contrattazioni a causa di estratti di ruolo gravati da iscrizioni;
c) “il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolge, però, profili rimessi - quanto alle forme e alle modalità- alla discrezionalità del legislatore …”.
3. Ciò posto, nel caso di specie, non può ritenersi sufficiente, al fine di ritenere sussistente l'interesse ad agire dell'odierno appellante, la mera presentazione stragiudiziale di una istanza di sgravio poi respinta, in assenza di iniziative esecutive da parte del concessionario (vedi in tal senso, Corte di appello di Roma sentenze n. 1557/2024).
In tal senso si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., anche il precedente arresto di questa
Corte n. 4342/2022 - cui si intende dare continuità siccome supportato da un impianto argomentativo corretto sotto il profilo logico-giuridico ed avente il pregio di ricondurre “a sistema” la peculiare nozione dell'interesse ad agire in opposizione al ruolo secondo la chiara e rigorosa ratio espressa dal legislatore con la recente novella, onde evitare una tipologia di contenzioso che altrimenti verrebbe nuovamente alimentato obliterando, nella sostanza, l'intervento normativo, secondo cui:
“2.17. Un'ultima annotazione si impone in via generale per i casi in cui il debitore abbia avanzato
7 stragiudizialmente un'istanza di sgravio rimasta inevasa e/o esplicitamente respinta. Anche tali ipotesi non sollevano il debitore dal dedurre e dimostrare la sussistenza, nei termini sopra ricostruiti, di un concreto interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo laddove l'agente di riscossione non abbia successivamente attivato alcuna azione esecutiva e/o ne abbia preannunciato l'avvio.
2.18. Il silenzio del concessionario, in assenza di diversa previsione di legge, non può assumere alcun significato giuridicamente rilevante, mentre l'espresso rigetto non seguito da alcun comportamento concludente della volontà di procedere all'esecuzione non determina di per sé alcuna situazione di pregiudiziale incertezza necessitante l'intervento giudiziario, dovendo questa trovare fondamento in ben altre condizioni.
Laddove, invece, il concessionario a seguito del diniego di sgravio abbia preannunciato e/o avviato l'azione esecutiva, il debitore potrà avvalersi per tutelare la propria posizione degli strumenti ordinari, come già sopra evidenziato”.
Deve ulteriormente evidenziarsi che con l'impugnazione del diniego di sgravio non possono essere eccepiti vizi degli atti impositivi, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma si devono piuttosto prospettare vizi propri del provvedimento di diniego e l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto (arg. da Cass. n. 24652/2021; n. 21652/2022).
All'infondatezza della pretesa inapplicabilità al caso di specie della L. n. 215/2022 consegue l'assorbimento “improprio” (Cass. n. 26507/2023) di ogni ulteriore doglianza versata nel grado dall'appellante. L'appello deve essere, quindi, rigettato e deve essere confermata la sentenza impugnata, sebbene con integrazione della motivazione…”.
5. Ebbene, nel caso di specie non vi è prova in giudizio della notifica degli avvisi di addebito oggetto della richiesta di sgravio, né della notifica di avvisi di intimazione inerenti a tali titoli, sicché gravava interamente sull'appellante l'onere di allegare e dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire nel presente giudizio, onere nondimeno non assolto.
6. Alla stregua delle svolte considerazioni, che quale “ragione più liquida” (Cass. n. 363/2019) assorbono l'esame delle questioni sollevate in rito dall appellato, l'appello va quindi respinto. CP_2
7. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito contributivo controverso, pari a € 21.271,24: v. pag. 1 ricorso di appello);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
8 Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, prive di profili di apprezzabile criticità, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
8. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 2.500,00 oltre 15% spese generali e oneri dovuti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 26 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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