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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 10/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 3 6 2 / 2 0 2 4 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E N S O R E
Part F R A N C E S C A M A R I A Z Z A D I C E Pt_1
A G I U D I C E Parte_3
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi dagli avvocati MARIA TIZIANA
FAVOROSO e CATERINA GIORGI per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 24/09/2024, i coniugi esposero che in data 20/12/1986 avevano contratto matrimonio concordatario in Castelvetrano dal quale erano nati i figli e , ormai Persona_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Precisarono che con decreto del 17/09/2021 il
Tribunale di Marsala aveva omologato la loro
1 separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver già definito tra di loro i rapporti economici.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 20 dicembre 2024
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da più di tre anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti.
Pag. 2 perde il cognome del marito che con il Parte_4
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per manca nza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi e con ricorso Parte_4 Parte_5
depositato in data 24/09/2024, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_4
e in Castelvetrano il 20/12/1986 Parte_5
trascritto nei registri dello stato civile del Comune
di Castelvetrano al n.99, parte II , serie A, anno
1986, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome del Parte_4
marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di Castelvetrano perché proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione
Pag. 3 civile del Tribunale di Marsala in data 10/01/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o
Pag. 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E N S O R E
Part F R A N C E S C A M A R I A Z Z A D I C E Pt_1
A G I U D I C E Parte_3
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi dagli avvocati MARIA TIZIANA
FAVOROSO e CATERINA GIORGI per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 24/09/2024, i coniugi esposero che in data 20/12/1986 avevano contratto matrimonio concordatario in Castelvetrano dal quale erano nati i figli e , ormai Persona_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Precisarono che con decreto del 17/09/2021 il
Tribunale di Marsala aveva omologato la loro
1 separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver già definito tra di loro i rapporti economici.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 20 dicembre 2024
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da più di tre anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti.
Pag. 2 perde il cognome del marito che con il Parte_4
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per manca nza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi e con ricorso Parte_4 Parte_5
depositato in data 24/09/2024, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_4
e in Castelvetrano il 20/12/1986 Parte_5
trascritto nei registri dello stato civile del Comune
di Castelvetrano al n.99, parte II , serie A, anno
1986, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome del Parte_4
marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di Castelvetrano perché proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione
Pag. 3 civile del Tribunale di Marsala in data 10/01/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o
Pag. 4