Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/05/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 2285/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona del/della legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. RIZZO FRANCESCO;
− Domicilio: VIA SAN GERVASIO 10 40121 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Francesco Rizzo
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona del/della legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. PERRONE MICHELE
− Domicilio: presso lo studio dell'Avv. Michele Controparte_2 Perrone
Decisa a Bologna il 16/05/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte attrice:
“nel merito, ritenuto quanto in narrativa, accertato il diritto di credito di Parte_1 dichiarare tenuta e condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore dell'attrice la somma di € 117.120,00 o quella diversa – maggiore o minore – che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo”
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“accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui alla narrativa che precede, l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dalla società e, per l'effetto, Parte_1 rigettare la domanda attorea”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
allega: Parte_1
1) di essere stata incaricata da nell'estate del 2020: 1.1) della fornitura CP_3 di 3.000 scatoloni e nastro adesivo presso la sede Telecom di Milano Turro;
1.2) dell'attività di movimentazione e fornitura di scatole e pluriball presso le sedi Telecom di Milano Boscaiola e Tonale;
1.3) dell'attività di movimentazione e fornitura di scatole e pluriball presso le sedi Telecom di Torino Lancia e Isonzo;
2) di essersi avvalsa per l'espletamento di tali attività del fornitore FD Servizi Srl che, in relazione a esse, ha emesso quattro fatture del complessivo importo di € 116.717,89, saldate da;
Pt_1 3) l'inadempimento di che non ha pagato il corrispettivo indicato nelle fatture CP_1 emesse da per euro 117.120,00. Pt_1
Pertanto, chiede che sia condannata a pagarle euro 117.120,00 Parte_1 CP_3 oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002. si difende negando di aver conferito tali incarichi. CP_3
Pertanto, chiede il rigetto della domanda. CP_3
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di discussione perché la causa può essere decisa sulla base del materiale istruttorio già acquisito.
3.
La domanda è fondata nei termini che saranno precisati.
Premesso che gli esiti della prova testimoniale non consentono di fondare un convincimento sull'esistenza dei titoli della pretesa di , in quanto le deposizioni Pt_1 del teste e del teste si elidono reciprocamente (se è vero che Testimone_1 Testimone_2
2 il teste riferisce l'esistenza di un accordo e di aver assistito spesso alle Testimone_1 attività, tuttavia senza circostanziare, è altresì vero che il teste riferisce Testimone_2 che le medesime attività, nell'ambito del Consorzio GEDIS, furono svolte da altro soggetto), il Tribunale osserva quanto segue.
Con riferimento alla fattura n. 8223001936 del 27.02.2023, con scadenza al 29.03.2023, dell'importo di € 17.437,89, a titolo di acconto per attività di assistenza alla movimentazione, svuotamento locali, fornitura di scatole e pluriball presso la sede Telecom di Milano Boscaiola, vi è corrispondenza sia dal punto di vista degli importi, sia dal punto di vista dei CRM con gli ordini Telecom sub doc. 19 e 20 parte attrice.
Sennonchè questi documenti si rivolgono sia a sia a e il carteggio mail Pt_1 CP_1 sub doc. 7 non consente di distinguere quale di questi due soggetti abbia posto in essere le prestazioni per cui chiede di essere remunerata. Pt_1
Con riferimento alla fattura n. 8223001937 del 27.02.2023, con scadenza al 29.03.2023, dell'importo di € 17.108,83, a titolo di acconto per attività di assistenza alla movimentazione, svuotamento locali, fornitura di scatole e pluriball presso la sede Telecom di Milano Tonale, nonché per la fornitura di 3.000 scatoloni presso la sede di Milano Turro, vi è corrispondenza sia dal punto di vista degli importi, sia dal punto di Contr vista dei con gli ordini Telecom sub doc. 22 e 23 (per Milano Tonale) parte attrice e sub doc 24 e 25 (per Milano Turro)
Anche questi documenti, però, si rivolgono sia a sia a e il carteggio mail Pt_1 CP_1 sub doc. 7 non consente di distinguere quale di questi due soggetti abbia posto in essere le prestazioni per cui chiede di essere remunerata, salvo che per la fornitura di Pt_1 scatoloni in relazione alla quale dal doc. 5 emerge con chiarezza che le parti si accordano nel senso che se ne sarebbe occupata . Pt_1
Pertanto, deve essere pagata per euro 2970,00 oltre Iva, in quanto si tratta del Pt_1 prezzo indicato nella summenzionata fattura per questa specifica attività (vi è corrispondenza sotto questo profilo con il doc. 25 proveniente da Telecom).
Con riferimento alle altre fatture, non essendo stata allegata documentazione cui connettere la richiesta di pagamento, la prova del credito non può dirsi raggiunta.
4.
Le spese di lite seguono la misura della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna a pagare a euro 2.970,00 oltre Iva e interessi CP_3 Parte_1 ex d.lgs n. 231/2002;
2) rigetta le altre domande;
3 3) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro CP_3 Parte_1
3000,00 (di cui 786,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 16/05/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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