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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/05/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del dott. Michele Grande, all'esito dell'udienza odierna del 23/05/2025, udita la discussione orale delle parti a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1668/2024 avente ad oggetto controversia in tema di fideiussione proposta da
) rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Alberto Erroi,
-parte attrice- contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa da avv.ti Paolo Pototschnig e
Salvatore Abate,
-parte convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale allegando che: - la parte Parte_1 convenuta vanta alcuni crediti nei suoi confronti, quale fideiussore di Pt_2
e, in particolare, una somma pari a € 392.312,60 in forza del decreto
[...] di ingiunzione di pagamento n. 1311/2015 e una somma pari R.G. 1668/2024
complessivamente ad € 1.078.314,10 per rate non scadute e capitale residuo di due diversi rapporti di mutuo.
Ha allegato che la Corte d'appello di Lecce, con la sentenza n. 464 del
25/05/2023, avrebbe accertato la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta in tutti gli atti di fideiussione rilasciati a garanzia dei crediti della predetta società. Ha sostenuto, pertanto, che, essendo nulla la clausola contrattuale e riespandendosi l'applicazione dell'art. 1957 c.c., la parte convenuta sarebbe decaduta dalla possibilità di pretendere nei suoi confronti i crediti garantiti.
Ha allegato, quindi, di essere stato illegittimamente segnalato presso la
Banca d'Italia e di avere diritto al risarcimento del Controparte_2 danno quantificato in € 50.000,00.
Ha concluso domandando: a) accertata la nullità della clausola contenuta nel contratto di fideiussione, sottoscritto dal in Parte_1 favore della ex Banca Carime, derogativa delle decadenze di cui all'art. 1957
c.c. così come statuito dalla Corte d'Appello di Lecce con sentenza passata in giudicato n° 464/2023, dichiarare la convenuta decaduta da ogni pretesa creditoria nei confronti dell'attore per qualsivoglia titolo o ragione;
b) condannare conseguentemente la convenuta alla cancellazione dalla
Conservatoria dei Registri Immobiliari, della trascrizione della citazione di inefficacia del fondo patrimoniale costituito con atto Notar del Per_1
18/04/2013 Rep 32431 e Racc 20417 con ogni consequenziale ordine al
Conservatore, essendo inesistente ogni ragione di credito passata presente e futura;
c) condannare la convenuta alla immediata cancellazione di ogni e qualsivoglia segnalazione, con effetto retroattivo ex tunc, presso la
Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso altre eventuali banche dati, delle posizioni debitorie inesistenti;
d) condannare la convenuta a risarcire l'attore del danno procuratogli a seguito dell'illegittima Parte_1 segnalazione, operata presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia per oltre
10 anni, di un debito inesistente nonostante le ripetute e tempestive contestazioni ed eccezioni sollevate dal deducente incluso l'ultimo diniego del 08/02/2024 a firma Avv. Grillo (All. 15), che qui in via del tutto
2 R.G. 1668/2024
esemplificativa si indica in € 50.000,00 tenuto conto che il deducente esercita la professione di Ingegnere e Imprenditore, salva altra e diversa quantificazione che farà il Tribunale adito. Con vittoria di spese di lite
(ricorso depositato il 11/03/2024).
1.2.- si è costituita in giudizio, contestando le Controparte_1 avverse prospettazioni.
In particolare, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Lecce in favore della sezione specializzata imprese costituita presso il Tribunale di
Napoli e, in subordine, l'inammissibilità della domanda perché coperta dal giudicato. Per il resto, ha negato la fondatezza delle avverse domande.
Ha concluso domandando: a) in via preliminare, la dichiarazione di incompetenza;
b) sempre in via preliminare e in subordine, l'accoglimento dell'eccezione di giudicato;
c) sempre in via preliminare e in ulteriore subordine, la dichiarazione di nullità del ricorso ex art. 164 co. 4 c.p.c.; d) in estremo subordine e nel merito il rigetto delle avverse domande. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione depositata il 02/09/2024).
1.3.- Il giudizio è stato istruito per il tramite dei documenti depositati dalle parti.
La causa è stata dunque rinviata all'udienza odierna, in cui le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
2.- L'eccezione di incompetenza non è meritevole di accoglimento.
È noto, infatti, che la valutazione in ordine alla competenza del giudice adito deve essere compiuta allo stato degli atti (art. 38 co. 4 c.p.c.) e sulla base della mera prospettazione attorea (cfr. tra tutte, Cass. Sez. L., sentenza n. 3546 del 06/04/1998).
Orbene, alla luce del tenore testuale e complessivo del ricorso introduttivo, è palese che la prospettazione della parte attrice dia per già accertata la nullità parziale della fideiussione con riferimento alla clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. e a tal fine invoca il giudicato già formatosi tra le parti che un tale accertamento conterrebbe.
3 R.G. 1668/2024
Ne consegue che, non dovendosi accertare la nullità della clausola e - prim'ancora- l'illecito anticoncorrenziale, la competenza ad accertare l'intervenuta decadenza della creditrice garantita resta regolata dalle regole ordinarie e non appartiene alla sezione specializzata in materia di impresa
(cfr. Cass. Sez. 6, ordinanza n. 6523 del 10/03/2021 in punto di devoluzione alla competenza delle sezioni specializzate delle controversie riguardanti la nullità delle fideiussioni in quanto implicanti l'accertamento della nullità dell'intesa vietata).
3.- La domanda di accertamento dell'intervenuta decadenza della parte convenuta a norma dell'art. 1957 c.c. non merita accoglimento.
La domanda, infatti, presuppone l'esistenza di un accertamento, avente efficacia di giudicato tra le parti, che invero non è stato effettuato.
Ciò emerge dalla lettura della sentenza n. 464/2023 con cui la Corte
d'appello di Lecce ha rigettato l'impugnazione proposta dalla odierna parte attrice, confermando l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale nei confronti dell'odierna parte convenuta, in quel contesto attrice in revocatoria. La pronuncia, infatti, è esplicita nel rimarcare l'irrilevanza ai fini del decidere della questione di nullità sollevata dalla parte per la prima volta in appello. È vero che la pronuncia contiene “incidenter tantum” alcune considerazioni sulla nullità delle clausole riproduttive delle intese anticoncorrenziali ma è altresì vero che tali motivazioni non risultano in alcun modo funzionali alla decisione assunta, la cui unica ragione risiede nell'essere l'azione revocatoria correlata alla mera aspettativa di credito ed indipendente dall'accertamento del credito a tutela del quale è proposta.
Si tratta, in altri termini, non di un accertamento incidentale sull'invalidità delle fideiussioni, ma di un mero obiter dictum del tutto superfluo rispetto all'impianto motivazionale della pronuncia. E ciò, del resto, è corroborato dalla circostanza che le parti della sentenza che trattano della questione sono del tutto generiche e astratte, senza il benché minimo riferimento concreto alle fideiussioni rispetto alle quali sarebbe stata
-in tesi- accertata la nullità parziale né alle concrete ragioni di tale nullità,
4 R.G. 1668/2024
sub specie di riscontro della pedissequa riproduzione nelle fideiussioni delle clausole oggetto di intesa anticoncorrenziale.
Ne deriva che, escluso che sulla questione della nullità si sia formato un giudicato vincolante per le parti, la domanda è infondata e deve essere rigettata. La parte, infatti, non ha chiesto, neppure in subordine,
l'accertamento della nullità delle fideiussioni rispetto alle quali ha azionato la decadenza (domanda -questa sì- rispetto alla quale vi sarebbe stata la competenza della sezione specializzata imprese) ma si è limitata a chiedere, come si è già evidenziato, la declaratoria di decadenza sul presupposto del già avvenuto accertamento della summenzionata nullità.
4.- Le domande di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria così come la domanda di risarcimento del danno non meritano accoglimento.
In disparte l'intima correlazione instaurata dalla parte attrice tra queste domande e la declaratoria di decadenza della parte convenuta, con la conseguente estinzione del credito, le domande sono del tutto generiche e carenti, a livello allegatorio, degli elementi posti a loro fondamento nonché, in ogni caso, sfornite di alcun riscontro probatorio.
5.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte attrice.
I compensi sono liquidati come in tabella sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per i giudizi semplificati di cognizione innanzi al tribunale del valore da € 1.000.000,01 ad € 2.000.000,00 (così determinato in base al disputandum pari ad €
1.470.626,70). In particolare, con riferimento agli incrementi percentuali previsti dall'art. 6 D.M. cit., si ritiene opportuno, alla luce degli interessi concretamente perseguiti dalle parti, contenere i due incrementi percentuali nella misura del 5% ciascuno. Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta (dimidiazione della fase introduttiva, nessuna istruttoria e conseguente dimidiazione della fase decisionale).
5 R.G. 1668/2024
Tabella parametri: giudizi semplificati di cognizione dinanzi al tribunale Scaglione: da Euro 1.000.000,01 ad Euro 2.000.000,00
IMPORTO FASI Parte_3
[...]
€ 3.907,26 (=3.544,00*1,052) / € 3.907,26
[...]
Introduttiva € 2.577,65 (=2.338,00*1,052) -50% € 1.288,82 Isturttoria € 11.478,13 (=10.411,00*1,052) -100% - Decisionale € 6.795,81 (=6.164,00*1,052) -50% € 3.397,91
TOTALE € 8.593,99
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 1668/2024 introdotto con ricorso depositato in data 11/03/2024 da Controparte_3 nei confronti di disattesa o assorbita ogni altra Controparte_1 questione, così provvede:
1) RIGETTA le domande proposte dalla parte attrice;
2) CONDANNA alla rifusione in favore di Controparte_3 Controparte_1 dei compensi di lite, che si liquidano in € 8.593,99 oltre R.S.F. al
[...]
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Lecce, 23/05/2025.
Il giudice
Michele Grande
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del dott. Michele Grande, all'esito dell'udienza odierna del 23/05/2025, udita la discussione orale delle parti a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1668/2024 avente ad oggetto controversia in tema di fideiussione proposta da
) rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Alberto Erroi,
-parte attrice- contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa da avv.ti Paolo Pototschnig e
Salvatore Abate,
-parte convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale allegando che: - la parte Parte_1 convenuta vanta alcuni crediti nei suoi confronti, quale fideiussore di Pt_2
e, in particolare, una somma pari a € 392.312,60 in forza del decreto
[...] di ingiunzione di pagamento n. 1311/2015 e una somma pari R.G. 1668/2024
complessivamente ad € 1.078.314,10 per rate non scadute e capitale residuo di due diversi rapporti di mutuo.
Ha allegato che la Corte d'appello di Lecce, con la sentenza n. 464 del
25/05/2023, avrebbe accertato la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta in tutti gli atti di fideiussione rilasciati a garanzia dei crediti della predetta società. Ha sostenuto, pertanto, che, essendo nulla la clausola contrattuale e riespandendosi l'applicazione dell'art. 1957 c.c., la parte convenuta sarebbe decaduta dalla possibilità di pretendere nei suoi confronti i crediti garantiti.
Ha allegato, quindi, di essere stato illegittimamente segnalato presso la
Banca d'Italia e di avere diritto al risarcimento del Controparte_2 danno quantificato in € 50.000,00.
Ha concluso domandando: a) accertata la nullità della clausola contenuta nel contratto di fideiussione, sottoscritto dal in Parte_1 favore della ex Banca Carime, derogativa delle decadenze di cui all'art. 1957
c.c. così come statuito dalla Corte d'Appello di Lecce con sentenza passata in giudicato n° 464/2023, dichiarare la convenuta decaduta da ogni pretesa creditoria nei confronti dell'attore per qualsivoglia titolo o ragione;
b) condannare conseguentemente la convenuta alla cancellazione dalla
Conservatoria dei Registri Immobiliari, della trascrizione della citazione di inefficacia del fondo patrimoniale costituito con atto Notar del Per_1
18/04/2013 Rep 32431 e Racc 20417 con ogni consequenziale ordine al
Conservatore, essendo inesistente ogni ragione di credito passata presente e futura;
c) condannare la convenuta alla immediata cancellazione di ogni e qualsivoglia segnalazione, con effetto retroattivo ex tunc, presso la
Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso altre eventuali banche dati, delle posizioni debitorie inesistenti;
d) condannare la convenuta a risarcire l'attore del danno procuratogli a seguito dell'illegittima Parte_1 segnalazione, operata presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia per oltre
10 anni, di un debito inesistente nonostante le ripetute e tempestive contestazioni ed eccezioni sollevate dal deducente incluso l'ultimo diniego del 08/02/2024 a firma Avv. Grillo (All. 15), che qui in via del tutto
2 R.G. 1668/2024
esemplificativa si indica in € 50.000,00 tenuto conto che il deducente esercita la professione di Ingegnere e Imprenditore, salva altra e diversa quantificazione che farà il Tribunale adito. Con vittoria di spese di lite
(ricorso depositato il 11/03/2024).
1.2.- si è costituita in giudizio, contestando le Controparte_1 avverse prospettazioni.
In particolare, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Lecce in favore della sezione specializzata imprese costituita presso il Tribunale di
Napoli e, in subordine, l'inammissibilità della domanda perché coperta dal giudicato. Per il resto, ha negato la fondatezza delle avverse domande.
Ha concluso domandando: a) in via preliminare, la dichiarazione di incompetenza;
b) sempre in via preliminare e in subordine, l'accoglimento dell'eccezione di giudicato;
c) sempre in via preliminare e in ulteriore subordine, la dichiarazione di nullità del ricorso ex art. 164 co. 4 c.p.c.; d) in estremo subordine e nel merito il rigetto delle avverse domande. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione depositata il 02/09/2024).
1.3.- Il giudizio è stato istruito per il tramite dei documenti depositati dalle parti.
La causa è stata dunque rinviata all'udienza odierna, in cui le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
2.- L'eccezione di incompetenza non è meritevole di accoglimento.
È noto, infatti, che la valutazione in ordine alla competenza del giudice adito deve essere compiuta allo stato degli atti (art. 38 co. 4 c.p.c.) e sulla base della mera prospettazione attorea (cfr. tra tutte, Cass. Sez. L., sentenza n. 3546 del 06/04/1998).
Orbene, alla luce del tenore testuale e complessivo del ricorso introduttivo, è palese che la prospettazione della parte attrice dia per già accertata la nullità parziale della fideiussione con riferimento alla clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. e a tal fine invoca il giudicato già formatosi tra le parti che un tale accertamento conterrebbe.
3 R.G. 1668/2024
Ne consegue che, non dovendosi accertare la nullità della clausola e - prim'ancora- l'illecito anticoncorrenziale, la competenza ad accertare l'intervenuta decadenza della creditrice garantita resta regolata dalle regole ordinarie e non appartiene alla sezione specializzata in materia di impresa
(cfr. Cass. Sez. 6, ordinanza n. 6523 del 10/03/2021 in punto di devoluzione alla competenza delle sezioni specializzate delle controversie riguardanti la nullità delle fideiussioni in quanto implicanti l'accertamento della nullità dell'intesa vietata).
3.- La domanda di accertamento dell'intervenuta decadenza della parte convenuta a norma dell'art. 1957 c.c. non merita accoglimento.
La domanda, infatti, presuppone l'esistenza di un accertamento, avente efficacia di giudicato tra le parti, che invero non è stato effettuato.
Ciò emerge dalla lettura della sentenza n. 464/2023 con cui la Corte
d'appello di Lecce ha rigettato l'impugnazione proposta dalla odierna parte attrice, confermando l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale nei confronti dell'odierna parte convenuta, in quel contesto attrice in revocatoria. La pronuncia, infatti, è esplicita nel rimarcare l'irrilevanza ai fini del decidere della questione di nullità sollevata dalla parte per la prima volta in appello. È vero che la pronuncia contiene “incidenter tantum” alcune considerazioni sulla nullità delle clausole riproduttive delle intese anticoncorrenziali ma è altresì vero che tali motivazioni non risultano in alcun modo funzionali alla decisione assunta, la cui unica ragione risiede nell'essere l'azione revocatoria correlata alla mera aspettativa di credito ed indipendente dall'accertamento del credito a tutela del quale è proposta.
Si tratta, in altri termini, non di un accertamento incidentale sull'invalidità delle fideiussioni, ma di un mero obiter dictum del tutto superfluo rispetto all'impianto motivazionale della pronuncia. E ciò, del resto, è corroborato dalla circostanza che le parti della sentenza che trattano della questione sono del tutto generiche e astratte, senza il benché minimo riferimento concreto alle fideiussioni rispetto alle quali sarebbe stata
-in tesi- accertata la nullità parziale né alle concrete ragioni di tale nullità,
4 R.G. 1668/2024
sub specie di riscontro della pedissequa riproduzione nelle fideiussioni delle clausole oggetto di intesa anticoncorrenziale.
Ne deriva che, escluso che sulla questione della nullità si sia formato un giudicato vincolante per le parti, la domanda è infondata e deve essere rigettata. La parte, infatti, non ha chiesto, neppure in subordine,
l'accertamento della nullità delle fideiussioni rispetto alle quali ha azionato la decadenza (domanda -questa sì- rispetto alla quale vi sarebbe stata la competenza della sezione specializzata imprese) ma si è limitata a chiedere, come si è già evidenziato, la declaratoria di decadenza sul presupposto del già avvenuto accertamento della summenzionata nullità.
4.- Le domande di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria così come la domanda di risarcimento del danno non meritano accoglimento.
In disparte l'intima correlazione instaurata dalla parte attrice tra queste domande e la declaratoria di decadenza della parte convenuta, con la conseguente estinzione del credito, le domande sono del tutto generiche e carenti, a livello allegatorio, degli elementi posti a loro fondamento nonché, in ogni caso, sfornite di alcun riscontro probatorio.
5.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte attrice.
I compensi sono liquidati come in tabella sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per i giudizi semplificati di cognizione innanzi al tribunale del valore da € 1.000.000,01 ad € 2.000.000,00 (così determinato in base al disputandum pari ad €
1.470.626,70). In particolare, con riferimento agli incrementi percentuali previsti dall'art. 6 D.M. cit., si ritiene opportuno, alla luce degli interessi concretamente perseguiti dalle parti, contenere i due incrementi percentuali nella misura del 5% ciascuno. Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta (dimidiazione della fase introduttiva, nessuna istruttoria e conseguente dimidiazione della fase decisionale).
5 R.G. 1668/2024
Tabella parametri: giudizi semplificati di cognizione dinanzi al tribunale Scaglione: da Euro 1.000.000,01 ad Euro 2.000.000,00
IMPORTO FASI Parte_3
[...]
€ 3.907,26 (=3.544,00*1,052) / € 3.907,26
[...]
Introduttiva € 2.577,65 (=2.338,00*1,052) -50% € 1.288,82 Isturttoria € 11.478,13 (=10.411,00*1,052) -100% - Decisionale € 6.795,81 (=6.164,00*1,052) -50% € 3.397,91
TOTALE € 8.593,99
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 1668/2024 introdotto con ricorso depositato in data 11/03/2024 da Controparte_3 nei confronti di disattesa o assorbita ogni altra Controparte_1 questione, così provvede:
1) RIGETTA le domande proposte dalla parte attrice;
2) CONDANNA alla rifusione in favore di Controparte_3 Controparte_1 dei compensi di lite, che si liquidano in € 8.593,99 oltre R.S.F. al
[...]
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Lecce, 23/05/2025.
Il giudice
Michele Grande
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