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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/04/2025, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con gli avv.ti Alberto Bolognesi, Giuseppe Stracuzzi e Matteo Luccisano. Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Antonino Controparte_1
Gerbino.
OPPOSTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Giulio Peco CP_2
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la parte opponente ha chiesto:
“1. in via preliminare, disporre con decreto ovvero con ordinanza resa ex art. 24, comma 6, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, la sospensione della esecutorietà della cartella di pagamento n. 06820020043668648000, in relazione alle difese spiegate dall'opponente nel presente atto e alla gravità del danno che deriverebbe al sig. dalla sua esecuzione provvisoria;
Pt_1
2. nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme pretese a titolo di “Contributi artigiani” di cui alla cartella di pagamento n. 06820020043668648000, su cui si fonda la Proposta di compensazione ex art. 28-ter, DPR 602/1973 qui opposta e, per l'effetto, dichiarare nulla e comunque annullare e/o revocare la stessa Proposta di compensazione, nonché la cartella di pagamento n.
1 06820020043668648000, dichiarando definitivamente non dovute le somme da essa portate, per le ragioni tutte spiegate nel presente ricorso;
3. in via istruttoria, per il solo caso di bisogno e senza che ciò determini inversione dell'onere probatorio, si richiamano le istanze svolte al § 5; CP_
4. in ogni caso, condannare l e l' Controparte_1 alla rifusione delle spese del giudizio, successive e relative”.
Costituitisi con memorie difensive, l' e l' hanno sostenuto Controparte_1 CP_2
l'infondatezza dell'opposizione.
***
1. Deve trovare accoglimento l'eccezione attorea di prescrizione.
1.1. Ed invero, nonostante l' abbia documentato di aver notificato il Controparte_1
6.5.2002 alla parte opponente la cartella esattoriale n. 06820020043668648000, non ha dato prova della notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione prima della proposta di compensazione di causa
(del 21.11.2024).
1.2. Pertanto, in assenza di atti intermedi aventi efficacia interruttiva, tenuto conto che tra la cartella esattoriale e la proposta di compensazione opposta risulta decorso un lasso temporale superiore al termine di prescrizione quinquennale, deve dichiararsi l'estinzione per prescrizione dei relativi diritti di credito.
*
2. Le domande di parte opponente vanno dunque accolte.
*
3. Le spese seguono la soccombenza, quanto ai rapporti tra parte opponente e Controparte_3
.
[...]
Può invece disporsi la compensazione delle spese di lite tra la parte opponente e l' non essendo CP_2 addebitabile all'ente l'omesso inoltro degli atti interruttivi della prescrizione.
P.Q.M.
- accerta e dichiara l'illegittimità della proposta di compensazione impugnata e, per l'effetto, annulla la proposta di compensazione impugnata e la cartella esattoriale n. 06820020043668648000;
- condanna l' al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese Controparte_1 processuali, che determina in complessivi euro 43,00 per esborsi ed euro 1.200,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014; 2 - compensa le spese di lite tra la parte opponente e l CP_2
Milano, 24.04.2025
Il giudice
Franco Caroleo
3
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con gli avv.ti Alberto Bolognesi, Giuseppe Stracuzzi e Matteo Luccisano. Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Antonino Controparte_1
Gerbino.
OPPOSTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Giulio Peco CP_2
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la parte opponente ha chiesto:
“1. in via preliminare, disporre con decreto ovvero con ordinanza resa ex art. 24, comma 6, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, la sospensione della esecutorietà della cartella di pagamento n. 06820020043668648000, in relazione alle difese spiegate dall'opponente nel presente atto e alla gravità del danno che deriverebbe al sig. dalla sua esecuzione provvisoria;
Pt_1
2. nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme pretese a titolo di “Contributi artigiani” di cui alla cartella di pagamento n. 06820020043668648000, su cui si fonda la Proposta di compensazione ex art. 28-ter, DPR 602/1973 qui opposta e, per l'effetto, dichiarare nulla e comunque annullare e/o revocare la stessa Proposta di compensazione, nonché la cartella di pagamento n.
1 06820020043668648000, dichiarando definitivamente non dovute le somme da essa portate, per le ragioni tutte spiegate nel presente ricorso;
3. in via istruttoria, per il solo caso di bisogno e senza che ciò determini inversione dell'onere probatorio, si richiamano le istanze svolte al § 5; CP_
4. in ogni caso, condannare l e l' Controparte_1 alla rifusione delle spese del giudizio, successive e relative”.
Costituitisi con memorie difensive, l' e l' hanno sostenuto Controparte_1 CP_2
l'infondatezza dell'opposizione.
***
1. Deve trovare accoglimento l'eccezione attorea di prescrizione.
1.1. Ed invero, nonostante l' abbia documentato di aver notificato il Controparte_1
6.5.2002 alla parte opponente la cartella esattoriale n. 06820020043668648000, non ha dato prova della notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione prima della proposta di compensazione di causa
(del 21.11.2024).
1.2. Pertanto, in assenza di atti intermedi aventi efficacia interruttiva, tenuto conto che tra la cartella esattoriale e la proposta di compensazione opposta risulta decorso un lasso temporale superiore al termine di prescrizione quinquennale, deve dichiararsi l'estinzione per prescrizione dei relativi diritti di credito.
*
2. Le domande di parte opponente vanno dunque accolte.
*
3. Le spese seguono la soccombenza, quanto ai rapporti tra parte opponente e Controparte_3
.
[...]
Può invece disporsi la compensazione delle spese di lite tra la parte opponente e l' non essendo CP_2 addebitabile all'ente l'omesso inoltro degli atti interruttivi della prescrizione.
P.Q.M.
- accerta e dichiara l'illegittimità della proposta di compensazione impugnata e, per l'effetto, annulla la proposta di compensazione impugnata e la cartella esattoriale n. 06820020043668648000;
- condanna l' al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese Controparte_1 processuali, che determina in complessivi euro 43,00 per esborsi ed euro 1.200,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014; 2 - compensa le spese di lite tra la parte opponente e l CP_2
Milano, 24.04.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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