Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/04/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 10781/2022 R.G.
all'esito dell'udienza tenuta in data 29 Aprile 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10781/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
Parte 1 con gli Avv.ti Franco Casarano e
Marco Ribaldone;
attrice opponente;
e on gli Avv.ti Michele Rondinelli e Paolo Marino Controparte_1
convenuta opposta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice opponeva il decreto ingiuntivo ottenuto dalla convenuta per un credito residuo derivante da tre contratti di subappalto stipulati tra le parti;
in
Si costituiva la parte convenuta contestando la prospettazione attorea e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo previa risoluzione dei tre contratti suindicati per inadempimento della controparte.
Va innanzitutto respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente atteso che la clausola su cui la stessa si fonda fa riferimento alle controversie concernenti l'interpretazione dei contratti oggetto di giudizio e non, come nel caso di specie,
l'esecuzione dei medesimi (cfr. clausola H dei contratti di cui ai docc. 4, 5, 6 di parte attrice opponente).
Venendo ai profili di merito è da rigettare l'eccezione di inesigibilità del credito avanzata dall'opponente con riguardo alla clausola G dei contratti in esame posto che la stessa si riferisce ai pagamenti degli stati di avanzamento lavori laddove, nel caso che ci occupa, si discute oramai del saldo inerente rapporti negoziali conclusi in relazione ai quali nemmeno sarebbe logicamente sostenibile una procrastinazione indefinita dei pagamenti.
Sulla base delle risultanze della CTU espletata in corso di causa deve essere accolta la domanda di risoluzione dei tre contratti di subappalto per inadempimento dell'opposta avendo il tecnico incaricato dal Tribunale evidenziato il mancato completamento delle opere oggetto dei medesimi nonché l'ampio superamento dei termini pattuiti;
inadempimenti da ritenersi comunque gravi in quanto tali da costringere l'opponente a far concludere i lavori da altra impresa.
I rapporti di dare avere tra le parti vanno ricostruiti sulla base di quanto evidenziato dal CTU il quale ha opportunamente sottolineato sia l'impossibilità di un'indagine pienamente esauriente sui vizi e difetti allegati dall'opponente in ragione dell'intervenuta ultimazione dei lavori ante causam sia l'inammissibilità di ulteriori tardive produzioni documentali nel corso delle operazioni peritali trattandosi di documenti comunque formati prima della scadenza dei termini istruttori. A seguito della quantificazione operata dal CTU, alla quale il Giudicante ritiene di attenersi, il decreto ingiuntivo dovrà quindi essere revocato residuando in capo alla convenuta opposta un credito pari alla minor somma di euro 44.027,88, ammontare da maggiorarsi degli interessi determinati secondo i criteri indicati nel decreto ingiuntivo stesso.
Inammissibile poiché del tutto generica e riferita a fatti meramente ipotetici è infine la domanda di manleva presentata dall'opponente sub h) delle conclusioni rassegnate in atto introduttivo riguardando la stessa conseguenze pregiudizievoli meramente future ed eventuali che potrebbero derivare dagli inadempimenti della controparte.
Le spese di giudizio, considerata la reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
1) Dichiara risolti per inadempimento della parte opposta i tre contratti di subappalto oggetto di giudizio, revoca il decreto ingiuntivo e condanna la parte opponente in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla parte opposta la minor somma di euro 44.027,88 oltre gli interessi determinati secondo i criteri indicati nel decreto ingiuntivo.
2) Dichiara inammissibile la domanda presentata dalla parte opponente alla lettera h) delle conclusioni rassegnate in atto di citazione.
3) Respinge ogni altra domanda ed eccezione presentata dalle parti.
4) Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 29 Aprile 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa