Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/01/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Antonella Paparo, quale giudice del lavoro, all'esito dell'udienza cartolare del 10.12.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 7515/2023 del ruolo generale Previdenza, avente ad oggetto: rendita o indennizzo da malattia professionale
T R A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Leopoldo Parte_1
Spedaliere e Luciano Spedaliere in virtù di procura in atti;
ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
in persona del
[...]
suo Direttore Regionale p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.12.2023 il lavoratore in epigrafe, premesso di aver svolto da gennaio 1995 a tutt'oggi, in maniera continuativa ed ininterrotta, mansioni di autista, ora operatore di esercizio, addetto alla conduzione di autobus utilizzati per il trasporto pubblico di persone, alle dipendenze di diverse aziende autoferrotranviarie, di aver inoltrato in data 15.06.2023 denuncia
1
riconoscere un'invalidità pari quantomeno al 12% o ad una percentuale maggiore o minore che risulterà in corso di causa, con il conseguente diritto alle prestazioni consequenziali .
L'istituto convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
In via preliminare è infondata le eccezioni di nullità del ricorso in quanto lo stesso contiene gli elementi necessari ai fini dell'individuazione del petitum e della causa petendi.
La domanda è fondata nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Dalla consulenza tecnica di ufficio espletata è risultato che il ricorrente è affetto da “protrusioni discali lombari plurime associate a piccola ernia discale L1- L2” .
Il C.T.U. inoltre, sulla base degli accertamenti svolti, ha fissato nella misura dell'8% a decorrere dal 19.05.2023 la riduzione della capacità lavorativa dell'istante
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
L' pertanto, in conformità a tali conclusioni, deve essere CP_1
condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo previsto dall'art.13 dlgs 38/2000 tenuto conto di un'invalidità dell'8% dal maggio 2023, oltre interessi legali dalla domanda all saldo.
2 L'accoglimento parziale del ricorso rende ragione della compensazione delle spese di lite per un terzo.
Per i restanti due terzi esse vanno poste a carico dell' liquidate CP_1
come da dispositivo.
Vanno parimenti poste a carico dell le spese di CTU, liquidate CP_1
come da separato decreto.
P. Q. M.
La dott.ssa Antonella Paparo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della relativa domanda dichiara il ricorrente invalido nella misura dell'8% a decorrere dal 19 maggio
2023 e per l'effetto, condanna l' al pagamento CP_1
dell'indennizzo di cui all'art.13 dlgs 38/2000, oltre interessi legali dalla data della domanda amministrativa fino all'effettivo soddisfo;
- Compensa le spese di lite per un terzo;
condanna l alla CP_1
rifusione della spese di lite sostenute dal ricorrente per i restanti due terzi, liquidate in tale ridotta misura in complessivi euro
1.800,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
-Pone le spese di CTU a carico dell liquidate come da CP_1
separato decreto .
Torre Annunziata, 23.1.2025
Il Giudice del lavoro
Antonella Paparo
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