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Articolo 5 della Legge 6 dicembre 1979, n. 609
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Articolo 4
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Legge 6 dicembre 1979, n. 609
Articolo 5 della Legge 6 dicembre 1979, n. 609
Versione
8 dicembre 1979
Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 8 dicembre 1979
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