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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/07/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1075 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1075/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
posta in decisione con decreto del 18.6.2025 reso ai seni dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/04/1960 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in
SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA N. 136/R, presso lo studio dell'avv. LENARES
ROBERTO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in via Augusto Von Platen n. 37 Sc.D, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE SANTA
PANAGIA N. 136/R, presso lo studio dell'avv. LENARES ROBERTO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 5.12.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 22/03/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 30.9.1989.
pagina 1 di 3 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 30.9.1989 in Comune di Siracusa;
- che dall'unione è nato il figlio in data 25.6.1993, maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente;
- di essersi separati consensualmente con verbale del 14.11.2011, omologato con decreto n. 436/2011, emesso da questo Tribunale in data 23.11.2011 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i IGg.ri Parte_1
e in data 30/09/1989, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile
[...] Parte_2 del Comune di Siracusa dell'anno 1989, atto n. 567, parte II, Serie A degli atti di matrimonio e, per
l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siracusa di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui registri degli atti di matrimonio del Comune di Siracusa alle seguenti condizioni di separazione:
- La casa coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi, rimarrà in uso esclusivo al IG.
, che provvederà sin d'ora al pagamento di tutte le spese, sia ordinarie che Parte_1 straordinarie, gravanti sul suddetto immobile;
- Il IG. corrisponderà in favore della IG.ra , a titolo di assegno divorzile, Parte_1 Pt_2
l'importo mensile di € 300,00 da versare a mezzo bonifico entro i primi cinque giorni di ogni mese, con rivalutazione monetaria come per legge.”
All'esito dell'udienza del 17.6.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione pagina 2 di 3 del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 30.9.1989, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno
1989 (Anno 1989 – n. 567 – Parte II, Serie A), alle condizioni sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conIGlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 3.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1075/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
posta in decisione con decreto del 18.6.2025 reso ai seni dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/04/1960 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in
SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA N. 136/R, presso lo studio dell'avv. LENARES
ROBERTO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in via Augusto Von Platen n. 37 Sc.D, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE SANTA
PANAGIA N. 136/R, presso lo studio dell'avv. LENARES ROBERTO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 5.12.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 22/03/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 30.9.1989.
pagina 1 di 3 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 30.9.1989 in Comune di Siracusa;
- che dall'unione è nato il figlio in data 25.6.1993, maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente;
- di essersi separati consensualmente con verbale del 14.11.2011, omologato con decreto n. 436/2011, emesso da questo Tribunale in data 23.11.2011 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i IGg.ri Parte_1
e in data 30/09/1989, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile
[...] Parte_2 del Comune di Siracusa dell'anno 1989, atto n. 567, parte II, Serie A degli atti di matrimonio e, per
l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siracusa di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui registri degli atti di matrimonio del Comune di Siracusa alle seguenti condizioni di separazione:
- La casa coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi, rimarrà in uso esclusivo al IG.
, che provvederà sin d'ora al pagamento di tutte le spese, sia ordinarie che Parte_1 straordinarie, gravanti sul suddetto immobile;
- Il IG. corrisponderà in favore della IG.ra , a titolo di assegno divorzile, Parte_1 Pt_2
l'importo mensile di € 300,00 da versare a mezzo bonifico entro i primi cinque giorni di ogni mese, con rivalutazione monetaria come per legge.”
All'esito dell'udienza del 17.6.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione pagina 2 di 3 del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 30.9.1989, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno
1989 (Anno 1989 – n. 567 – Parte II, Serie A), alle condizioni sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conIGlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 3.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3