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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati
1) dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) dr. Cristina Midulla Consigliere rel.
3) dr. Virginia Marletta Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1507/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. FRAGAPANE ELISABETTA e ANTONINO MILISEN-
DA
appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...] P.IVA_1
appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 31.10.2024 l'appellante ha concluso come nelle note scritte depositate in via telematica.
Corte di Appello di Palermo
Con sentenza del 15.1.2019, il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, rigettava la domanda proposte da Parte_1
compensava le spese di lite e poneva le spese della c.t.u. a carico di en- trambe le parti.
Avverso detta sentenza proponeva appello il Pt_1
Il Libero Consorzio Comunale ex Provincia Regionale di Agrigento non si costituiva.
All'udienza del 28.11.2024 la parte costituita precisava le conclusioni e la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La causa veniva quindi decisa con sentenza di questa Corte n. 151/25 depositata il 31.1.2025.
Con istanza del 7.2.2025 il procuratore dell'appellante rilevava che detta sentenza aveva oggetto diverso da quello del presente procedimento e ne chiedeva la correzione.
Fissata l'udienza del 13.3.2025 per provvedere sulla richiesta, questa
Corte ha verificato che la motivazione ed il dispositivo della sentenza del 31.1.2025 si riferiscono a soggetti diversi dall'odierno appellante e convenuto, con conseguente nullità insanabile della stessa, provvedendo alla sua rinnovazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado, conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
Regionale di Agrigento chiedendo il risarcimento dei danni subiti in oc- casione del sinistro verificatosi il 20.11.2011 allorquando, transitando
- 2 - Corte di Appello di Palermo lungo la strada provinciale n. 17 con direzione Siculiana – Raffadali a bordo della sua autovettura, perdeva il controllo della stessa a causa del- la presenza sul manto stradale - non segnalata - di fango, andando a ur- tare contro il muretto posto ai margini della carreggiata e riportando le- sioni.
Assumeva che la responsabilità era da attribuire alla convenuta quale en- te proprietario e custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o ai sensi dell'art. 2043 c.c., per non avere garantito il buono stato del manto stradale e per avere omesso di segnalare la situazione di pericolo.
Il Tribunale premesso che dal verbale della Polizia Municipale di Agri- gento emergeva che la presenza di fango sulla strada era avvenuta a cau- sa di “abbondanti piogge”, che il fango occupava la carreggiata riducen- do lo spazio utile al transito a mt. 4,35 e che il sinistro era avvenuto in pieno giorno, in prossimità di una curva e in un punto in cui la stessa era percorsa nel senso di marcia opposto da un'altra vettura in discesa e con una pendenza che riduceva al minimo la visibilità, riteneva che la presenza del fango sul manto stradale non poteva imputarsi ad un'omissione da parte dell'ente convenuto perché la strada era di ampie dimensioni ed il pericolo non poteva essere tempestivamente segnalato, essendosi formato il fango a causa delle abbondanti piogge, e che non poteva dirsi esigibile un immediato intervento da parte della . CP_1
Lamenta l'appellante che il Tribunale non ha tenuto conto delle conclu- sioni del c.t.u. secondo cui egli teneva una velocità moderata, ed aveva valorizzato, invece, le dichiarazioni del conducente della vettura prove- niente dalla corsia opposta il quale aveva affermato, in sede di prova te-
- 3 - Corte di Appello di Palermo stimoniale, di avere evitato il fango rallentando la sua marcia;
che da tale dichiarazioni il Tribunale aveva fatto derivare che esso appellante an- dasse ad una velocità più elevata tale per cui non aveva potuto evitare il fango;
che tale affermazione contrastava con le stesse dichiarazioni del teste che aveva riferito che il procedeva ad una velocità Tes_1 Pt_1
regolare; che il Tribunale non aveva in alcun modo motivato le sue con- clusioni contrastanti con la c.t.u.; che la non aveva fornito la CP_1
prova liberatoria che incombeva di cui era onerato ai sensi dell'art. 2051
c.c.; che la precipitazione atmosferica di particolare intensità non poteva integrare, di per sé, il caso fortuito;
che sull'ente convenuto incombeva, inoltre, l'obbligo di manutenzione della strada .
Le doglianze sono fondate.
Ed invero l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri ricon- ducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era impre- vedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile. (Nella specie la
S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva statui- to la responsabilità dell'ente per i danni derivati dal mancato intervento manutentivo diretto alla rimozione, dalla sede stradale, del fango e dei detriti trasportati da piogge torrenziali, la presenza dei quali, dopo tali precipitazioni, rappresentava fattore di rischio conosciuto o conoscibi- le). Cass. n. 21508 del 2011.
E la prova liberatoria non è stata fornita (e per la verità nemmeno de-
- 4 - Corte di Appello di Palermo dotta) dall'appellata.
Passando all'esame dei danni riportati dall'appellante, lamenta di avere riportato lesioni personali diagnosticate dall'Azienda Ospedaliera di
Agrigento in cervicalgia da contraccolpo e trauma avambraccio sinistro con prognosi di sei giorni;
che successivamente in data 26.11.2011 si era sottoposto a visita medica con prognosi di 15 giorni;
che in data
9.12.2011 veniva sottoposto ad altra visita con prognosi di 14 giorni.
Chiede quindi la liquidazione della somma di € 734,47 per invalidità permanente all'1%, di € 281,28 per gg. 6 di ITT, € 527,40 per gg. 15 di
ITP al 75%, € 257,84 per gg. 11 di ITP al 50% ed € 152,36 per gg. 13 al
25%, oltre € 488,49 per personalizzazione del danno.
Orbene, sulla base della documentazione medica in atti può riconoscersi il danno biologico da invalidità temporanea, che va liquidato, in valuta attuale, in complessivi € 1.436,24 (indennità giornaliera di € 55,24 in ba- se agli importi aggiornati dall'aprile 2024 con il DM 16.7.2024).
Su detta somma, devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata di anno in anno, sono dovuti gli interessi compensativi fino alla data della pre- sente sentenza, e sulla somma complessiva così ottenuta andranno cor- risposti gli interessi legali da quest'ultima data all'effettivo pagamento.
Nessuna somma può essere liquidata, invece, a titolo di invalidità per- manente non avendo l'appellante nemmeno allegato l'esistenza di po- stumi che possano essere oggetto di valutazione, cosicchè la c.t.u. avrebbe carattere meramente esplorativo, né a titolo di danno morale, considerata al minima entità delle lesioni.
L'esito complessivo del giudizio che si è concluso con l'accoglimento
- 5 - Corte di Appello di Palermo solo parziale della domanda (proposta per la somma di € 12.456,31) giu- stifica la compensazione delle spese dei due gradi nella misura della me- tà, liquidando la quota a carico del come in dispositivo (valo- CP_1
re medio scaglione da € 1.101 ad € 5.200)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del
Tribunale di Agrigento del 15.1.2019 appellata da nei Parte_1
confronti del Parte_2
condanna l'appellato al pagamento della somma
[...]
di €1.436,24, oltre interessi calcolati sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata di anno in anno fino alla presente sentenza ed agli interessi legali sulla somma complessiva così ottenuta a partire dalla sentenza fino all'effettivo soddisfo, in favore dell'appellante.
Condanna il Parte_2
, al pagamento in favore dell'appellante della metà delle spese
[...]
dei due gradi del giudizio che si liquidano per l'intero in € 2.430,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge, per il primo grado ed in €
1.923,00, oltre C.U., spese generali, cpa e iva come per legge, per questo grado, dichiarando compensata la rimanente parte, e della c.t.u. espletata in primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 19.3.2025
Il consigliere est. Il Presidente
Cristina Midulla Antonino Liberto Porracciolo
- 6 - Corte di Appello di Palermo