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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 3577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3577 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1080/2021 R.G.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 3.7.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 1080/2021 R.G., verten- ti tra:
[...]
Controparte_1
[...]
AR dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott.ssa Regina Elefante Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Salvatore Tornincasa che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per , l'avvocato Adele Impera- Controparte_1 tore che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Gerardo Troianiello e si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per , l'Avvocato Ciro Maggio che dichiara di essere presente per AR delega orale dell'Avvocato Maria D'Aranno e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Tornincasa riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Imperatore riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Maggio riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di cau- sa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 1080/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1080/2021 R.G. - avente ad oggetto appello promosso av- verso la sentenza n. 1756/2020 del 28.8.2020 resa dal Tribunale di Napoli Nord nel pro- cedimento n. 10143/2016 R.G. - vertente
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_1 C.F._1
Salvatore Tornincasa, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in
Casal di Principe, Via C. Colombo n. 23/25;
appellante
e
(C.F. ; già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappre- Controparte_3 sentata e difesa dall'Avvocato Gerardo Troianiello, elettivamente domiciliata preso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via Vittoria Colonna, n. 24; appellata nonché
residente in [...], Vico S. Anna, n. 6; Controparte_1 appellato contumace nonché
(C.F. P.IVA , nella qualità di Impresa di AR P.IVA_2 P.IVA_3 gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresen- tante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria D'Aranno, elettivamente domiciliata preso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via M. Cervantes, n. 64;
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appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con atto di citazione spedito in data 29.9.2016, chiamava in giudi- Controparte_1 zio, innanzi al tribunale di Napoli Nord, la e Controparte_4 Controparte_1 esponendo che: a) l'istante, in data 8.7.2013, ore 20,00 circa, in qualità di trasportata, si trovava a bordo del veicolo Ford Fiesta tg. EG345CR, di proprietà e condotto dal Sig.
assicurato con la che percorreva la SP 256 in Villa Controparte_1 Controparte_4
Literno; b) il conducente perdeva il controllo del mezzo a causa di un veicolo rimasto non identificato che, provenendo dall'opposta corsia di marcia, invadeva quella percorsa CP_ dalla;
c) l'istante riportava lesioni personali, meglio descritte in citazione, per le quali veniva trasportata presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno.
L'attrice chiedeva: “accertare la esclusiva responsabilità, nella causazione del sinistro de quo, del conducente del veicolo rimasto sconosciuto e per l'effetto: condannare la
in persona del legale rapp.te pro tempore e il Sig. in CP_6 Controparte_1 soldo tra loro, al risarcimento dei danni fisici, morali, biologici, subiti dalla Sig.ra
[...] in conseguenza del sinistro de quo, e dal rimborso delle spese sostenute CP_1 dall'attrice per le cure mediche cui si è dovuta sottoporre…”.
Si costituiva la eccependo, tra l'altro, la non applicabilità del Parte_1 risarcimento diretto di cui all'art. 141 D.Lgs. 209/2005, per assenza del vincolo assicura- tivo di uno dei due veicoli coinvolti nel sinistro e ritenendo che la responsabilità dovesse essere imputata unicamente al conducente del veicolo rimasto non identificato.
La Compagnia chiedeva e otteneva di chiamare in giudizio la nella AR qualità di Impresa designata, per la Regione Campania, per la gestione del Fondo di Ga- ranzia Vittime della Strada.
Si costituiva anche quest'ultima società, eccependo, tra l'altro, l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 287 d.lgs. 209/2005.
1.2 All'esito di approfondimento istruttorio, anche tecnico, il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda nei confronti di AR
, stante la mancanza delle missive di messa in mora alla Compagnia designata ed al-
[...] la CONSAP, ex art. 287, D. lgs. 209/2005.
Il Giudice di prime cure, poi, nel merito, ha ritenuto infondata l'azione promossa nei con- fronti di e della sua Compagnia di assicurazione. Controparte_1
Secondo il Tribunale, “nel caso di specie parte attrice ha chiesto accertarsi la esclusiva responsabilità del veicolo sconosciuto nella produzione del sinistro, senza citare in giu- dizio , ma solo il proprietario conducente del veicolo e la sua assicu- AR razione nei cui confronti la domanda non può essere accolta. Parte_1
Passando all'esame delle risultanze istruttorie, invero, risulta accertato dalle deposizio- ni testimoniali rese da e che la responsabilità in via Testimone_1 Tes_2
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assoluta ed esclusiva risulta a carico del conducente del veicolo poi rimasto sconosciuto
Nello stesso senso sono le deposizioni le (del) convenuto in sede di in- Controparte_1 terrogatorio formale (cfr. udienza del 29/3/2018)
La pretesa, dunque avanzata da parte attrice proposta ex art. 141 C.d.A è infondata pro- prio per l'accertata assenza di responsabilità del sig. . Controparte_1
Secondo Cassazione costante (da ultimo Cass. Civ. III sez. sentenza del 13.2.2019 n°
4147) il conducente dell'auto su cui viaggia il trasportato deve essere almeno corre- sponsabile del sinistro, affinché scatti l'obbligo risarcitorio in capo alla sua assicurazio- ne. Il limite all'obbligo risarcitorio dell'assicuratore del vettore, verso il trasportato danneggiato nel sinistro è rappresentato dal caso fortuito nel quale deve intendersi an- che la condotta umana del conducente il veicolo rimasto non identificato, a cui nel caso di specie andrebbe ricondotta la responsabilità del sinistro”.
1.3 Avverso l'indicata pronuncia, con atto spedito in data 1.3.2021 (il Controparte_1
28 febbraio cadeva di domenica), ha promosso appello, costituendosi in data 11.3.2021.
L'appellante, con un unico motivo, ha dedotto l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il Giudice di primo grado ha escluso la responsabilità del vettore e della Compagnia:
“il terzo danneggiato è la vittima primaria dell'incidente: pedone investito, automobili- sta vittima del sinistro, terzo trasportato sia sul veicolo del responsabile che della vitti- ma, proprietario dell'animale investito, al terzo danneggiato, il codice delle assicurazio- ni garantisce una serie di diritti e facoltà al fine di consentirgli un più agevole accesso alla tutela risarcitoria. Il terzo trasportato, che ha subito dei danni a seguito di un sini- stro stradale, potrà agire direttamente nei confronti della compagnia che assicura il mezzo sul quale si trovava al momento dello scontro ai sensi dell'art. 141 del Codice del- la strada (Cass. S.U. 4/12/2015 n. 24707), a prescindere dall'accertamento della respon- sabilità. Il terzo trasportato, quindi, per ottenere il ristoro del danno deve provare
l'esistenza del danno ed il fatto storico, ossia che egli era a bordo del veicolo incidenta- to. Circostanze ampiamente dimostrate con la CTU a firma del dott. per la ricon- Per_1 ducibilità delle lesioni all'evento lamentato, e dai testi che confermano la presenza della sig.ra sull'autovettura al momento del sinistro, oltre che dall'interrogatorio CP_1 formale”.
2. Il Merito
2.1 in via preliminare, va detto che ogni valutazione, implicita o espressa, eseguita dal giudice di prime cure, non oggetto di analitica censura, principale o incidentale, deve re- putarsi coperta dal giudicato.
2.2 Nel merito, il motivo si reputa meriti accoglimento, non condividendosi la soluzione del Tribunale inerente all'inapplicabilità dell'art. 141 Cod. Ass.
In primo luogo, va detto che la Corte Costituzionale ha chiarito che le norme contenute negli gli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150, D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice del- le assicurazioni private), lette congiuntamente agli artt. 1917, 2043 e 2054 c.c., non pre-
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cludono la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme im- pugnate, nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, legit- timandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbliga- torio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso (Corte cost. Ord., 13-
06-2008, n. 205).
Va inoltre doverosamente riportato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, ed alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato
(Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 5.7.2017, n. 16477; cfr. anche Cass. civ., III, 8.7.2020, n.
14255).
Ed infatti, l'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha di- ritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 d.lgs. citato;
nel caso in cui il veicolo del responsa- bile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro
l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantita- tivi stabiliti dall'art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005 (Cass. civ., III,
08/07/2020, n. 14255, cit.).
In motivazione si legge: “a ben guardare, la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto
a caso fortuito, ma non esige affatto, per la integrazione della sua fattispecie, che lo stes- so si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi. Data questa lettura, la necessità che esista un secondo veicolo assicurato scolora sullo sfondo”.
E tale impostazione è stata confermata di recente dalle Sezioni Unite con sentenza
30.11.2022, n. 35318, seppure chiamata per regolare diverso contrasto: “…in linea con quanto affermato al punto precedente, deve ritenersi altresì che l'art. 141 cod. ass. possa operare anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa, come già ritenuto da Cass. n. 16477/2017 e come ribadi- to da Cass. n. 14255/2020, che ha espresso il principio secondo cui "l'impresa di assicu- razione che abbia risarcito, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, comma 1, il ter- zo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 D.Lgs. citato;
nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal
Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dal D.Lgs. n.
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209 del 2005, art. 283, commi 2 e 4".
Anche in questa ipotesi ricorre, infatti, quella duplicità degli enti assicurativi (quello del vettore e quello designato dal F.G.V.S.) che consente l'operatività del meccanismo di an- ticipazione/rivalsa delineato dall'art. 141 cod. ass. e, con esso, la possibilità di ricono- scere tutela rafforzata al trasportato danneggiato”.
E' dunque possibile procedere oltre, essendo solo eventuale l'intervento di altra compa- gnia.
Nel merito, il sinistro è stato accertato in forza delle dichiarazioni rese dai testi
[...]
e (udienza del 29.3.2018) e richiamate dal Tribunale (pag. Testimone_3 Tes_2
3: “Passando all'esame delle risultanze istruttorie, invero, risulta accertato dalle deposi- zioni testimoniali rese da e che la responsabilità in Testimone_1 Tes_2 via assoluta ed esclusiva risulta a carico del conducente del veicolo poi rimasto scono- sciuto. Nello stesso senso sono le deposizioni le (del) convenuto in Controparte_1 sede di interrogatorio formale (cfr. udienza del 29/3/2018)].
Dunque, tenuto conto delle preclusioni comunque connesse al giudicato, occorre unica- mente interrogarsi se possa trovare applicazione la previsione contenuta nell'art. 141
d.lgs. 209/05.
Ebbene, la Corte non ignora il precedente citato dal Tribunale per escludere l'operatività della norma.
E' tuttavia noto che questa impostazione è stata successivamente superata da quella con- sacrata nell'intervento delle Sezioni Unite: “l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'or- dinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito” (Cass. civ. Sez. Unite,
30/11/2022, n. 35318).
Infatti, “è la stessa disposizione del 1 comma dell'art. 141 cod. ass. - letta nel suo com- plesso e alla luce della ratio che la sostiene - che porta ad escludere che la nozione di caso fortuito ivi evocata possa essere estesa fino a comportare un preliminare accerta- mento sulla assenza di corresponsabilità del vettore" (Cass., Sez. un., n. 35318/2022).
Secondo le Sezioni unite, dunque, "il caso fortuito che vale ad esimere l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta col- posa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli". Ne consegue che la semplice evocazione della responsabilità del conducente del veicolo antagonista non preclude al terzo trasportato di valersi dell'azione ex art. 141 cod. ass., non valendo ad integrare il caso fortuito cui la norma fa riferimento ed essen- do, pertanto, perfettamente compatibile con il meccanismo di favore sotteso alla stessa,
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in forza del quale l'accertamento delle responsabilità è rimesso all'eventuale causa di ri- valsa svolta dalla compagnia assicuratrice del veicolo su cui il trasportato si trovava”
(Cass. civ., Sez. III, Ord., 06/06/2025, n. 15109).
Pertanto, alla luce dei principi appena richiamati, la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti della Compagnia del vettore andava esaminata positivamente.
Diversa valutazione va resa nei riguardi del proprietario.
Ferma la posizione (squisitamente processuale) di litisconsorte di quest'ultimo (tra le tan- te Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 14/09/2022, n. 27078), la stessa richiesta attrice, conte- nuta in citazione, di accertare l'esclusiva responsabilità, nella causazione del sinistro, del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, in una al peculiare meccanismo previsto dall'art. 141 d.lgs. 205/2009 e alle previsioni contenute nel combinato disposto dei com- mi 1 e 3 dell'art. 2054 cc, inducono il Collegio a disattendere la richiesta di condanna an- che del proprietario del veicolo.
Circa il quantum del risarcimento, il CTU nominato nel corso del primo grado di giudizio ha quantificato i postumi nella misura del 12 %.
Il tecnico ha altresì calcolato in complessivi gg. 30 di inabilità totale e altri 80 di invalidi- tà parziale, di cui 40 al 50 % e altri 40 al 25 %
Per la liquidazione del danno è possibile utilizzare il criterio equitativo elaborato dal
Tribunale di Milano, utilizzato oramai in numerosissime pronunce di risarcimento e recentemente aggiornato in data 5.6.2024, e con il quale sono stati ribaditi i nuovi concet- ti di danno biologico/dinamico-relazionale e di sofferenza soggettiva interiore.
Va comunque fatta una breve digressione per ciò che concerne il danno morale e ciò in ossequio agli ultimi arresti giurisprudenziali.
Va infatti richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico (Cass. civ., Sez. Unite, 11/11/2008, n. 26973).
I giudici di legittimità hanno infatti chiarito: “Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza” (Cass. civ., Sez. Unite, cit. in motivazione).
Questi principi si opina trovino ancora applicazione nella specie, anche se occorre, dove- roso, richiamo alla recente impostazione della Suprema Corte secondo cui “nel risarci- mento del danno non patrimoniale a seguito di sinistro stradale, il dan- no morale rappresenta una voce ulteriore ed a sé stante rispetto al danno biologico, per-
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ché non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazio- ne di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto - pur potendole in- fluenzare - dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Ne consegue che, in caso di concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale con- corso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accer- tamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio appli- cando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo (costi- tuito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accer- tamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell'esame del quarto moti- vo di ricorso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento ta- bellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamen- to dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al
30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erronea- mente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni (Cass. civ. Sez. III, 10/11/2020, n.
25164).
E va anche richiamato recente arresto, in forza del quale in tema di danno non patrimo- niale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno bio- logico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trat- tandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, do- vendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (Cass. civ. Sez. III Ord., 03/03/2023, n.
6444).
Va dunque esclusa la concezione del danno morale c.d. in re ipsa, secondo cui il danno morale costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere suffi- ciente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al ri- sarcimento.
Il danno morale deve quindi essere allegato e provato (Cass. civ. Sez. VI - 3, 17/09/2019,
n. 23146 Cass. civ. Sez. III, Sent., 04-02-2020, n. 2461).
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Nella specie, ad avviso del Collegio, nella citazione in primo grado non vi sono stati ri- chiami specifici, precisi e circostanziati a puntuali disagi e sofferenze conseguenti alle le- sioni (vi è la richiesta di risarcimento per danni fisici, morali, biologici, ma senza ade- guata specificazione e allegazione), per cui questa voce non può essere considerata.
Pertanto, il pregiudizio subito dall'istante può essere liquidato a tale titolo e, quindi, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di euro 31.142,00 [euro 2.851,87 quale valore base del punto in relazione ad una invalidità del 12 %, riconosciuto dal CTU, per x il coefficiente moltiplicativo dello 0,910 corrispondente all'età di anni 19 raggiunta dall'istante al momento del sinistro].
Il danno biologico da invalidità temporanea va invece liquidato, seguendo le tabelle pre- dette, rivalutato all'attualità, in euro 6.900,00, di cui € 3.450,00 per ITT (euro 115,00 x
30), euro 2.300,00 per ITP al 50 % (euro 57,5 x 40) ed euro 1.150,00 per ITP al 25 %
(28,75 x 40).
Vanno poi aggiunte le spese mediche, indicate dal CTU euro 513,74 e comunque presu- mibili in ragione del sinistro.
In conclusione, la va condannata al pagamento, in favore dell'appellante, della CP_1 somma complessiva di euro 38.555,74 (di cui euro 38.555,74, per danno biologico da in- validità permanente e per le sofferenze psichiche, euro 6.900,00 per invalidità tempora- nea, euro 547,52 per spese mediche).
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle
Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta an- che in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattua- le, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal dan- neggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto an- che il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come cri- terio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissando- ne il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concre-
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to secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione moneta- ria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni la Società dovrà corrispondere all'istante gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 31.837,94 (importo corrisponden- te a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, all'8.7.2013, quale momento del sinistro, di quelli testé liquidati all'attualità) e, quindi, anno per anno, a par- tire dall'8.7.2014 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in disposi- tivo.
3. Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve pro- cedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale con- seguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attri- buito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez.
III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio della
[...]
(già , tenuto conto della Controparte_7 Controparte_8 somma riconosciuta, con previsione dei minimi tariffari, in ragione della minima com- plessità della causa.
Anche quelle di CTU vanno poste a carico della , in applicazione del Controparte_1 principio della soccombenza.
Nei rapporti tra parte appellante e la , la mancanza di specifica doman- AR da, tenuto conto dell'esame complessivo dell'atto, induce la Corte a ritenere esistenti i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese del presente grado di giudi- zio.
Alcuna statuizione va resa nei rapporti tra l'appellante e stante la con- Controparte_1 tumacia di quest'ultimo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la senten- za n. 1756/2020 del 28.8.2020 resa dal Tribunale di Napoli Nord nel procedimento n.
10143/2016 R.G., ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e - per l'effetto - condanna la RO
, al pagamento, in favore di della somma di euro
[...] Controparte_1
38.555,74, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 31.837,94 e, quindi, anno per anno, ed a partire dall'8.7.2013 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso
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legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al sal- do;
• rigetta la domanda proposta nei confronti di Controparte_1
• condanna la al paga- Controparte_1 mento delle spese di giudizio sostenute da parte appellante, che liquida: a) per il primo grado, in euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso for- fettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) per il secondo grado, in euro 27,00 per spese ed euro 4.995,5 per compensi profes- sionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• pone a carico della le Controparte_1 spese occorse per la stesura della relazione di CTU;
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra parte appellante e la;
AR
• nulla per le spese per ciò che concerne i rapporti tra l'appellante e CP_1
[...]
Così deciso, in Napoli, in data 3.7.2025.
Il Consigliere estensore
dott. Fabio Magistro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
11
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 3.7.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 1080/2021 R.G., verten- ti tra:
[...]
Controparte_1
[...]
AR dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott.ssa Regina Elefante Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Salvatore Tornincasa che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per , l'avvocato Adele Impera- Controparte_1 tore che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Gerardo Troianiello e si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per , l'Avvocato Ciro Maggio che dichiara di essere presente per AR delega orale dell'Avvocato Maria D'Aranno e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Tornincasa riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Imperatore riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Maggio riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di cau- sa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 1080/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1080/2021 R.G. - avente ad oggetto appello promosso av- verso la sentenza n. 1756/2020 del 28.8.2020 resa dal Tribunale di Napoli Nord nel pro- cedimento n. 10143/2016 R.G. - vertente
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_1 C.F._1
Salvatore Tornincasa, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in
Casal di Principe, Via C. Colombo n. 23/25;
appellante
e
(C.F. ; già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappre- Controparte_3 sentata e difesa dall'Avvocato Gerardo Troianiello, elettivamente domiciliata preso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via Vittoria Colonna, n. 24; appellata nonché
residente in [...], Vico S. Anna, n. 6; Controparte_1 appellato contumace nonché
(C.F. P.IVA , nella qualità di Impresa di AR P.IVA_2 P.IVA_3 gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresen- tante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria D'Aranno, elettivamente domiciliata preso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via M. Cervantes, n. 64;
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appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con atto di citazione spedito in data 29.9.2016, chiamava in giudi- Controparte_1 zio, innanzi al tribunale di Napoli Nord, la e Controparte_4 Controparte_1 esponendo che: a) l'istante, in data 8.7.2013, ore 20,00 circa, in qualità di trasportata, si trovava a bordo del veicolo Ford Fiesta tg. EG345CR, di proprietà e condotto dal Sig.
assicurato con la che percorreva la SP 256 in Villa Controparte_1 Controparte_4
Literno; b) il conducente perdeva il controllo del mezzo a causa di un veicolo rimasto non identificato che, provenendo dall'opposta corsia di marcia, invadeva quella percorsa CP_ dalla;
c) l'istante riportava lesioni personali, meglio descritte in citazione, per le quali veniva trasportata presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno.
L'attrice chiedeva: “accertare la esclusiva responsabilità, nella causazione del sinistro de quo, del conducente del veicolo rimasto sconosciuto e per l'effetto: condannare la
in persona del legale rapp.te pro tempore e il Sig. in CP_6 Controparte_1 soldo tra loro, al risarcimento dei danni fisici, morali, biologici, subiti dalla Sig.ra
[...] in conseguenza del sinistro de quo, e dal rimborso delle spese sostenute CP_1 dall'attrice per le cure mediche cui si è dovuta sottoporre…”.
Si costituiva la eccependo, tra l'altro, la non applicabilità del Parte_1 risarcimento diretto di cui all'art. 141 D.Lgs. 209/2005, per assenza del vincolo assicura- tivo di uno dei due veicoli coinvolti nel sinistro e ritenendo che la responsabilità dovesse essere imputata unicamente al conducente del veicolo rimasto non identificato.
La Compagnia chiedeva e otteneva di chiamare in giudizio la nella AR qualità di Impresa designata, per la Regione Campania, per la gestione del Fondo di Ga- ranzia Vittime della Strada.
Si costituiva anche quest'ultima società, eccependo, tra l'altro, l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 287 d.lgs. 209/2005.
1.2 All'esito di approfondimento istruttorio, anche tecnico, il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda nei confronti di AR
, stante la mancanza delle missive di messa in mora alla Compagnia designata ed al-
[...] la CONSAP, ex art. 287, D. lgs. 209/2005.
Il Giudice di prime cure, poi, nel merito, ha ritenuto infondata l'azione promossa nei con- fronti di e della sua Compagnia di assicurazione. Controparte_1
Secondo il Tribunale, “nel caso di specie parte attrice ha chiesto accertarsi la esclusiva responsabilità del veicolo sconosciuto nella produzione del sinistro, senza citare in giu- dizio , ma solo il proprietario conducente del veicolo e la sua assicu- AR razione nei cui confronti la domanda non può essere accolta. Parte_1
Passando all'esame delle risultanze istruttorie, invero, risulta accertato dalle deposizio- ni testimoniali rese da e che la responsabilità in via Testimone_1 Tes_2
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assoluta ed esclusiva risulta a carico del conducente del veicolo poi rimasto sconosciuto
Nello stesso senso sono le deposizioni le (del) convenuto in sede di in- Controparte_1 terrogatorio formale (cfr. udienza del 29/3/2018)
La pretesa, dunque avanzata da parte attrice proposta ex art. 141 C.d.A è infondata pro- prio per l'accertata assenza di responsabilità del sig. . Controparte_1
Secondo Cassazione costante (da ultimo Cass. Civ. III sez. sentenza del 13.2.2019 n°
4147) il conducente dell'auto su cui viaggia il trasportato deve essere almeno corre- sponsabile del sinistro, affinché scatti l'obbligo risarcitorio in capo alla sua assicurazio- ne. Il limite all'obbligo risarcitorio dell'assicuratore del vettore, verso il trasportato danneggiato nel sinistro è rappresentato dal caso fortuito nel quale deve intendersi an- che la condotta umana del conducente il veicolo rimasto non identificato, a cui nel caso di specie andrebbe ricondotta la responsabilità del sinistro”.
1.3 Avverso l'indicata pronuncia, con atto spedito in data 1.3.2021 (il Controparte_1
28 febbraio cadeva di domenica), ha promosso appello, costituendosi in data 11.3.2021.
L'appellante, con un unico motivo, ha dedotto l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il Giudice di primo grado ha escluso la responsabilità del vettore e della Compagnia:
“il terzo danneggiato è la vittima primaria dell'incidente: pedone investito, automobili- sta vittima del sinistro, terzo trasportato sia sul veicolo del responsabile che della vitti- ma, proprietario dell'animale investito, al terzo danneggiato, il codice delle assicurazio- ni garantisce una serie di diritti e facoltà al fine di consentirgli un più agevole accesso alla tutela risarcitoria. Il terzo trasportato, che ha subito dei danni a seguito di un sini- stro stradale, potrà agire direttamente nei confronti della compagnia che assicura il mezzo sul quale si trovava al momento dello scontro ai sensi dell'art. 141 del Codice del- la strada (Cass. S.U. 4/12/2015 n. 24707), a prescindere dall'accertamento della respon- sabilità. Il terzo trasportato, quindi, per ottenere il ristoro del danno deve provare
l'esistenza del danno ed il fatto storico, ossia che egli era a bordo del veicolo incidenta- to. Circostanze ampiamente dimostrate con la CTU a firma del dott. per la ricon- Per_1 ducibilità delle lesioni all'evento lamentato, e dai testi che confermano la presenza della sig.ra sull'autovettura al momento del sinistro, oltre che dall'interrogatorio CP_1 formale”.
2. Il Merito
2.1 in via preliminare, va detto che ogni valutazione, implicita o espressa, eseguita dal giudice di prime cure, non oggetto di analitica censura, principale o incidentale, deve re- putarsi coperta dal giudicato.
2.2 Nel merito, il motivo si reputa meriti accoglimento, non condividendosi la soluzione del Tribunale inerente all'inapplicabilità dell'art. 141 Cod. Ass.
In primo luogo, va detto che la Corte Costituzionale ha chiarito che le norme contenute negli gli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150, D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice del- le assicurazioni private), lette congiuntamente agli artt. 1917, 2043 e 2054 c.c., non pre-
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cludono la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme im- pugnate, nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, legit- timandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbliga- torio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso (Corte cost. Ord., 13-
06-2008, n. 205).
Va inoltre doverosamente riportato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, ed alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato
(Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 5.7.2017, n. 16477; cfr. anche Cass. civ., III, 8.7.2020, n.
14255).
Ed infatti, l'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha di- ritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 d.lgs. citato;
nel caso in cui il veicolo del responsa- bile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro
l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantita- tivi stabiliti dall'art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005 (Cass. civ., III,
08/07/2020, n. 14255, cit.).
In motivazione si legge: “a ben guardare, la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto
a caso fortuito, ma non esige affatto, per la integrazione della sua fattispecie, che lo stes- so si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi. Data questa lettura, la necessità che esista un secondo veicolo assicurato scolora sullo sfondo”.
E tale impostazione è stata confermata di recente dalle Sezioni Unite con sentenza
30.11.2022, n. 35318, seppure chiamata per regolare diverso contrasto: “…in linea con quanto affermato al punto precedente, deve ritenersi altresì che l'art. 141 cod. ass. possa operare anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa, come già ritenuto da Cass. n. 16477/2017 e come ribadi- to da Cass. n. 14255/2020, che ha espresso il principio secondo cui "l'impresa di assicu- razione che abbia risarcito, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, comma 1, il ter- zo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 D.Lgs. citato;
nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal
Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dal D.Lgs. n.
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209 del 2005, art. 283, commi 2 e 4".
Anche in questa ipotesi ricorre, infatti, quella duplicità degli enti assicurativi (quello del vettore e quello designato dal F.G.V.S.) che consente l'operatività del meccanismo di an- ticipazione/rivalsa delineato dall'art. 141 cod. ass. e, con esso, la possibilità di ricono- scere tutela rafforzata al trasportato danneggiato”.
E' dunque possibile procedere oltre, essendo solo eventuale l'intervento di altra compa- gnia.
Nel merito, il sinistro è stato accertato in forza delle dichiarazioni rese dai testi
[...]
e (udienza del 29.3.2018) e richiamate dal Tribunale (pag. Testimone_3 Tes_2
3: “Passando all'esame delle risultanze istruttorie, invero, risulta accertato dalle deposi- zioni testimoniali rese da e che la responsabilità in Testimone_1 Tes_2 via assoluta ed esclusiva risulta a carico del conducente del veicolo poi rimasto scono- sciuto. Nello stesso senso sono le deposizioni le (del) convenuto in Controparte_1 sede di interrogatorio formale (cfr. udienza del 29/3/2018)].
Dunque, tenuto conto delle preclusioni comunque connesse al giudicato, occorre unica- mente interrogarsi se possa trovare applicazione la previsione contenuta nell'art. 141
d.lgs. 209/05.
Ebbene, la Corte non ignora il precedente citato dal Tribunale per escludere l'operatività della norma.
E' tuttavia noto che questa impostazione è stata successivamente superata da quella con- sacrata nell'intervento delle Sezioni Unite: “l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'or- dinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito” (Cass. civ. Sez. Unite,
30/11/2022, n. 35318).
Infatti, “è la stessa disposizione del 1 comma dell'art. 141 cod. ass. - letta nel suo com- plesso e alla luce della ratio che la sostiene - che porta ad escludere che la nozione di caso fortuito ivi evocata possa essere estesa fino a comportare un preliminare accerta- mento sulla assenza di corresponsabilità del vettore" (Cass., Sez. un., n. 35318/2022).
Secondo le Sezioni unite, dunque, "il caso fortuito che vale ad esimere l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta col- posa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli". Ne consegue che la semplice evocazione della responsabilità del conducente del veicolo antagonista non preclude al terzo trasportato di valersi dell'azione ex art. 141 cod. ass., non valendo ad integrare il caso fortuito cui la norma fa riferimento ed essen- do, pertanto, perfettamente compatibile con il meccanismo di favore sotteso alla stessa,
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in forza del quale l'accertamento delle responsabilità è rimesso all'eventuale causa di ri- valsa svolta dalla compagnia assicuratrice del veicolo su cui il trasportato si trovava”
(Cass. civ., Sez. III, Ord., 06/06/2025, n. 15109).
Pertanto, alla luce dei principi appena richiamati, la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti della Compagnia del vettore andava esaminata positivamente.
Diversa valutazione va resa nei riguardi del proprietario.
Ferma la posizione (squisitamente processuale) di litisconsorte di quest'ultimo (tra le tan- te Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 14/09/2022, n. 27078), la stessa richiesta attrice, conte- nuta in citazione, di accertare l'esclusiva responsabilità, nella causazione del sinistro, del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, in una al peculiare meccanismo previsto dall'art. 141 d.lgs. 205/2009 e alle previsioni contenute nel combinato disposto dei com- mi 1 e 3 dell'art. 2054 cc, inducono il Collegio a disattendere la richiesta di condanna an- che del proprietario del veicolo.
Circa il quantum del risarcimento, il CTU nominato nel corso del primo grado di giudizio ha quantificato i postumi nella misura del 12 %.
Il tecnico ha altresì calcolato in complessivi gg. 30 di inabilità totale e altri 80 di invalidi- tà parziale, di cui 40 al 50 % e altri 40 al 25 %
Per la liquidazione del danno è possibile utilizzare il criterio equitativo elaborato dal
Tribunale di Milano, utilizzato oramai in numerosissime pronunce di risarcimento e recentemente aggiornato in data 5.6.2024, e con il quale sono stati ribaditi i nuovi concet- ti di danno biologico/dinamico-relazionale e di sofferenza soggettiva interiore.
Va comunque fatta una breve digressione per ciò che concerne il danno morale e ciò in ossequio agli ultimi arresti giurisprudenziali.
Va infatti richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico (Cass. civ., Sez. Unite, 11/11/2008, n. 26973).
I giudici di legittimità hanno infatti chiarito: “Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza” (Cass. civ., Sez. Unite, cit. in motivazione).
Questi principi si opina trovino ancora applicazione nella specie, anche se occorre, dove- roso, richiamo alla recente impostazione della Suprema Corte secondo cui “nel risarci- mento del danno non patrimoniale a seguito di sinistro stradale, il dan- no morale rappresenta una voce ulteriore ed a sé stante rispetto al danno biologico, per-
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ché non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazio- ne di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto - pur potendole in- fluenzare - dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Ne consegue che, in caso di concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale con- corso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accer- tamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio appli- cando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo (costi- tuito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accer- tamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell'esame del quarto moti- vo di ricorso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento ta- bellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamen- to dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al
30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erronea- mente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni (Cass. civ. Sez. III, 10/11/2020, n.
25164).
E va anche richiamato recente arresto, in forza del quale in tema di danno non patrimo- niale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno bio- logico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trat- tandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, do- vendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (Cass. civ. Sez. III Ord., 03/03/2023, n.
6444).
Va dunque esclusa la concezione del danno morale c.d. in re ipsa, secondo cui il danno morale costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere suffi- ciente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al ri- sarcimento.
Il danno morale deve quindi essere allegato e provato (Cass. civ. Sez. VI - 3, 17/09/2019,
n. 23146 Cass. civ. Sez. III, Sent., 04-02-2020, n. 2461).
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Nella specie, ad avviso del Collegio, nella citazione in primo grado non vi sono stati ri- chiami specifici, precisi e circostanziati a puntuali disagi e sofferenze conseguenti alle le- sioni (vi è la richiesta di risarcimento per danni fisici, morali, biologici, ma senza ade- guata specificazione e allegazione), per cui questa voce non può essere considerata.
Pertanto, il pregiudizio subito dall'istante può essere liquidato a tale titolo e, quindi, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di euro 31.142,00 [euro 2.851,87 quale valore base del punto in relazione ad una invalidità del 12 %, riconosciuto dal CTU, per x il coefficiente moltiplicativo dello 0,910 corrispondente all'età di anni 19 raggiunta dall'istante al momento del sinistro].
Il danno biologico da invalidità temporanea va invece liquidato, seguendo le tabelle pre- dette, rivalutato all'attualità, in euro 6.900,00, di cui € 3.450,00 per ITT (euro 115,00 x
30), euro 2.300,00 per ITP al 50 % (euro 57,5 x 40) ed euro 1.150,00 per ITP al 25 %
(28,75 x 40).
Vanno poi aggiunte le spese mediche, indicate dal CTU euro 513,74 e comunque presu- mibili in ragione del sinistro.
In conclusione, la va condannata al pagamento, in favore dell'appellante, della CP_1 somma complessiva di euro 38.555,74 (di cui euro 38.555,74, per danno biologico da in- validità permanente e per le sofferenze psichiche, euro 6.900,00 per invalidità tempora- nea, euro 547,52 per spese mediche).
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle
Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta an- che in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattua- le, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal dan- neggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto an- che il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come cri- terio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissando- ne il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concre-
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to secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione moneta- ria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni la Società dovrà corrispondere all'istante gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 31.837,94 (importo corrisponden- te a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, all'8.7.2013, quale momento del sinistro, di quelli testé liquidati all'attualità) e, quindi, anno per anno, a par- tire dall'8.7.2014 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in disposi- tivo.
3. Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve pro- cedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale con- seguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attri- buito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez.
III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio della
[...]
(già , tenuto conto della Controparte_7 Controparte_8 somma riconosciuta, con previsione dei minimi tariffari, in ragione della minima com- plessità della causa.
Anche quelle di CTU vanno poste a carico della , in applicazione del Controparte_1 principio della soccombenza.
Nei rapporti tra parte appellante e la , la mancanza di specifica doman- AR da, tenuto conto dell'esame complessivo dell'atto, induce la Corte a ritenere esistenti i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese del presente grado di giudi- zio.
Alcuna statuizione va resa nei rapporti tra l'appellante e stante la con- Controparte_1 tumacia di quest'ultimo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la senten- za n. 1756/2020 del 28.8.2020 resa dal Tribunale di Napoli Nord nel procedimento n.
10143/2016 R.G., ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e - per l'effetto - condanna la RO
, al pagamento, in favore di della somma di euro
[...] Controparte_1
38.555,74, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 31.837,94 e, quindi, anno per anno, ed a partire dall'8.7.2013 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso
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legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al sal- do;
• rigetta la domanda proposta nei confronti di Controparte_1
• condanna la al paga- Controparte_1 mento delle spese di giudizio sostenute da parte appellante, che liquida: a) per il primo grado, in euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso for- fettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) per il secondo grado, in euro 27,00 per spese ed euro 4.995,5 per compensi profes- sionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• pone a carico della le Controparte_1 spese occorse per la stesura della relazione di CTU;
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra parte appellante e la;
AR
• nulla per le spese per ciò che concerne i rapporti tra l'appellante e CP_1
[...]
Così deciso, in Napoli, in data 3.7.2025.
Il Consigliere estensore
dott. Fabio Magistro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
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