Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 14.4.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1247/2022 R.G. lavoro vertente
TRA
, in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arturo Maresca,
Enrico Maria D'Onofrio, Paolo Sanchini, Francesco Sanchini e Tommaso Baricchi, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma alla via Luigi
Giuseppe Faravelli n. 22 -appellante-
E
– in persona del Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, in forza di procura generale alle liti per atto ricevuto dal Notaio di Fiumicino il 23.1.2023, rep. n. Per_1
37590, elettivamente domiciliato presso L'Avvocatura Inps di Napoli, alla via Medina n.
61 presso Avvocatura Inps -appellato-
FATTO E DIRITTO
[...]
ispezionata, la complessiva somma di euro Parte_1
1.267.917,28 di cui euro 147.743,01 a titolo di sanzioni, per inadempienze contributive.
L'accertamento riguardava il personale occupato in provincia di Benevento per l'espletamento del servizio di 118 per conto della , nel periodo che Parte_2 andava dal subentro nell'espletamento del servizio al 31.3.2018.
Tale attività era di carattere sanitario, economicamente rilevante, classificata ai sensi del comma 1 dell'art. 49 della L. 88/1989 e quindi senza esonero per il datore di lavoro dal versamento della CUAF (cassa unica assegni familiari) per il personale.
L'Inps ha escluso che la retribuzione imponibile potesse essere quella prevista dal CCNL del personale delle Misericordie applicato, relativo esclusivamente ad attività caritatevoli o benefiche e che dovesse invece applicarsi quello del personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e centri di riabilitazione (AIOP). Gli altri addebiti concernevano il recupero di somme portate a conguaglio a titolo di indennità di malattia, maternità, riposi giornalieri, congedi ex art. 4 comma 24 lett a) L. n. 29/2012, permessi L.
n. 104/92 e per donazioni di sangue ed emoderivati.
Proposto ricorso davanti al Tribunale di Benevento da parte della Parte_1
in data 7.11.2018, la sentenza impugnata lo accoglieva solo in parte e
[...]
confermava il verbale quanto agli addebiti ivi contestati, con esclusione di maternità, riposi giornalieri, permessi L. n. 104/92 e lavoratori a partita iva, fatta eccezione per Per_2
, , , , (per i
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 quali il verbale era confermato). Non veniva confermato l'importo indicato nel verbale, che doveva essere ricalcolato con conteggio analitico ed esplicativo dei criteri adottati e dei relativi importi.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la davanti a questa Corte in Parte_1 data 25.5.2022, esponendo i seguenti motivi: 1) omessa valutazione sull'apertura della posizione contributiva presso l'Inps di Benevento;
2) error in iudicando in relazione alla durata dell'accertamento ispettivo;
3) erronea valutazione circa il corretto inquadramento del personale;
4) erronea applicazione del ccnl con riferimento all'attività svolta dalla e delle singole associate;
5) erroneità nella valutazione della Parte_1
posizione dei lavoratori titolari di partita iva con riferimento alle indennità di malattia, maternità, permessi ex L. n. 104/92 e congedi parentali.
Si è costituito l'Inps, che con varie argomentazioni ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Lette le note scritte, con cui le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è parzialmente fondato.
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di carattere formale (nullità del verbale ispettivo), attesa la irrilevanza delle stesse, essendo in discussione non la legittimità del verbale di accertamento bensì il rapporto contributivo ad esso sotteso.
I primi due motivi vengono trattati congiuntamente poiché connessi da un unico profilo logico-giuridico.
Dall'esame complessivo del contesto dei motivi, si evince la doglianza che attiene alla ingiusta condotta tenuta dall'Inps a seguito dell'istanza presentata dalla appellante nel marzo 2014 all'Inps di Benevento per l'apertura di una posizione contributiva e l'attribuzione di un numero di matricola aggiuntivo rispetto a quello già posseduto presso l'Inps di Firenze.
L'Inps di Benevento rigettava l'istanza e pertanto la proseguiva il Parte_1
proprio rapporto con l'Inps di Firenze, con conseguente esonero dal versamento del contributo CUAF e pagamento degli assegni familiari interamente a carico dell'odierna appellante.
A seguito di ripetute interlocuzioni tra le due sedi Inps, nel novembre 2015 l'Inps di
Benevento confermava il diniego in ordine all'apertura della nuova posizione contributiva sino ad eventuale diversa comunicazione al riguardo.
Tale situazione di stallo perdurava fino al 4.7.2016, quando la sede Inps di Benevento apriva la posizione contributiva richiesta, assegnando il numero di matricola e la relativa classificazione ai fini previdenziali e assistenziali ai sensi dell'art. 49 L.
88/1989, salvo poi comunicare l'immediata soppressione della matricola appena attribuita, in quanto validata per un mero errore materiale dell'operatore.
Il rifiuto illegittimo dell'Inps di Benevento ha determinato l'esonero della dal versamento dei contributi CUAF per l'importo di € 250.000,00, ma Parte_1 allo stesso tempo ha comportato l'erogazione della somma di € 320.000,00 a titolo di assegni familiari.
Dopo quasi quattro anni dall'inizio dell'attività ispettiva dell'Inps (19.11.2014), è intervenuto il verbale di accertamento del 2.8.2016 per cui è causa.
È pacifico, come risulta dal suddetto verbale, che si è verificato un errore da parte dell' nel rifiutare inizialmente di procedere all'apertura della posizione CP_1 contributiva, ingenerando peraltro confusione e incertezza nella ricorrente, che dopo un lungo e tortuoso iter procedimentale, si è vista riconoscere positivamente la propria istanza.
Invero, è innegabile che a seguito delle circostanze sopra descritte si sia verificato un danno economico a carico della , alla quale sono state addebitate delle Parte_1
sanzioni (cfr. verbale ispettivo) per le morosità, la cui causa, invece, è riconducibile unicamente alla condotta antigiuridica dell' . Controparte_2
Devono essere, quindi, escluse, le sanzioni irrogate dall'Inps, dall'importo risultante nel verbale, ricalcolato con conteggio analitico e indicativo dei criteri adottati nonché dei relativi importi.
Quanto al terzo e quarto motivo, con riferimento al versamento contributivo, appare corretta l'applicazione operata dall'Istituto del CCNL relativo al personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e centri di riabilitazione (AIOP), essendo l'attività svolta dal personale della impegnato nel “servizio di Parte_1 trasporto infermi in emergenza per conto dell' ”, aggiudicata alla ricorrente a Pt_3
seguito di gara di appalto a titolo oneroso.
Non possono dunque essere adottati i minimali retributivi di cui al CCNL Servizi
Assistenziali – Misericordie, invocato dalla appellante, che riguardano unicamente le attività di carattere benefico e caritatevole. Il criterio guida giustamente seguito nel verbale ispettivo dell'Inps è quello dell'attività svolta nel servizio di trasporto 118, a Parte titolo oneroso, oggetto dell'appalto affidato dalla alla Confederazione.
L'ultima doglianza proposta da parte appellante, riguarda le indennità di malattia, di maternità, i permessi ex L. 104/1992 ed i congedi parentali con riferimento ai lavoratori titolari di partita iva.
Il primo giudice ha riconosciuto la natura subordinata del lavoro svolto soltanto per alcuni dei suddetti lavoratori ed in particolare per , , Persona_2 Persona_3
, e , cioè dei lavoratori inseriti Persona_4 Persona_5 Persona_6 stabilmente nell'organizzazione aziendale e con incarico esclusivo. Il Tribunale ha valorizzato, giustamente, le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verbale ispettivo, anche a fronte di una prova testimoniale il cui esito ha evidenziato essenzialmente delle chiamate sporadiche per i lavoratori a partita iva, i quali avevano rapporti anche con altri datori di lavoro. Né tali circostanze sono state in alcun modo adeguatamente contrastate nel gravame, che sul punto ha mostrato un profilo di genericità. In conclusione, l'appello deve essere accolto per quanto di ragione, entro i limiti sopra esposti.
Sono compensate le spese del grado in virtù della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza - confermati gli addebiti contestati nel verbale ispettivo dell'Inps, escluse le indennità di maternità, riposi giornalieri, permessi ex L. n. 104/1992, fatta eccezione, quanto ai lavoratori a partita iva, per , , Persona_2 Persona_3 Per_4
, e , per i quali detto verbale deve essere
[...] Persona_5 Persona_6 confermato - dichiara escluse le sanzioni irrogate dall' dall'importo risultante dal CP_1
verbale, ricalcolato con conteggio analitico e indicativo dei criteri adottati nonché dei relativi importi;
- compensa interamente le spese del grado.
Così deciso in Napoli, 14.4.2025
Il cons. est. Magistrato Ausiliario
Il Presidente