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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/09/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
n. 592/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 592/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 col patrocinio dell'Avv. Sonia Randazzo;
-parte opponente - nei confronti di:
c.f. e p. iva ), CP_1 P.IVA_1 col patrocinio dell'Avv. Antonio Cancelli;
- parte opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione notificato in data 24.05.2025, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 79/2024, R.G. 195/2024, emesso in data 02.03.2024 da questo
Tribunale, con cui è stato ingiunto alla predetta il pagamento in favore di ella Pt_1 CP_1 somma di 15.596,17 euro, oltre interessi, spese e compensi della procedura monitoria. Con In sede monitoria, ha dedotto che il credito azionato deriva da un finanziamento di 18.000,00 euro (n. 46702) erogato in data 22.07.2003 da TA S.P.A. in favore di , che la Pt_1 parte mutuataria si era impegnata a restituire -mediante cessione di un quinto dello stipendio- in 120 rate mensili da 150,00 euro ciascuna. Impegno non rispettato, sicché residua un credito di 14.700,00 Con oltre interessi, che TA in data 27.06.2018 ha ceduto a (odierna parte opposta).
Avverso il citato D.I. ha proposto opposizione , eccependo il difetto di legittimazione attiva Pt_1
e passiva, e contestando nel merito la domanda di parte opposta. In particolare, ha eccepito l'estinzione del credito azionato, avendo l'opponente in data 24.06.2005 stipulato con un nuovo finanziamento con cessione del quinto dello Controparte_2 stipendio (n. 3009) in sostituzione di quello precedentemente stipulato con TA. Con Con comparsa del 19.07.2024 si è costituita in giudizio , contestando le domande di parte opponente, di cui pertanto ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
In corso di causa, parte opponente ha prodotto una nota pervenuta in data 28.10.2024 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina, in cui il Ministero attesta l'avvenuta sostituzione in data 30.06.2005 della ritenuta di 150,00 euro al mese in favore di
TA con quella di 297,00 euro al mese in favore di . Controparte_2
A detta nota è allegata un'ulteriore comunicazione inviata in data 06.06.2005 da
[...]
a TA, in cui la prima (IDEA FINANZIARIA) comunica di aver CP_2 effettuato in favore della seconda (TA) il pagamento del saldo dovuto per l'estinzione anticipata del finanziamento.
Con ordinanza del 20.02.2025 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto.
Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni con i termini ex art. 189 CPC, e all'udienza del 24.06.2025 trattenuta per la decisione.
*****
L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e va pertanto accolta.
Il credito azionato deriva da un contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio, disciplinato dal D.P.R. n. 180 del 05.01.1980 e ss.mm.ii.
L'art. 40 del citato DPR, rubricato “effetti di una nuova cessione in rapporto alla precedente”, prevede espressamente che “in caso di nuova cessione, al primo cessionario è dovuta la restituzione della somma capitale ancora non rimborsata oltre gli interessi pattuiti e maturati fino a tutto il mese nel quale si effettua la restituzione, nonostante qualunque patto in contratto.
[…] Il mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo.
L'obbligo della garanzia da parte del Fondo e l'obbligo dell'amministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito sono subordinati alla condizione che l'istituto mutuante adempia all'estinzione della precedente cessione”.
Nel caso in esame dalla documentazione in atti si evince che a decorrere dal 30.06.2005 sullo stipendio dell'opponente (insegnante, dipendente pubblico) è stata effettuata una trattenuta di 297,00 euro al mese in favore di , in sostituzione di quella di 150,00 euro al mese Controparte_2 effettuata in precedenza in favore di TA. Ciò è stato espressamente confermato anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con le note Con inviate in data 07.01.2019 e 28.10.2024, rispettivamente a e a . Pt_1
Con In particolare, nella nota inviata in data 07.01.2019 a si legge testualmente:
“La ritenuta per delegazione di pagamento TA (cod. B23) di € 150,00 mensili è stata trattenuta e versata con doppia ritenuta dal 1/11/2003 al 31/12/2003 e con ritenuta singola dall'1/1/2004 al 30/6/2005.
Da tale data è stata estinta per rinnovo a favore di (cod. B58), giusto saldo Controparte_2 conto estintivo del 6/6/2005, pervenuto a TA SPA il 7/6/2005, che, ad ogni buon conto, si allega in copia”.
Mentre nella nota inviata in data 28.10.2024 a , per il tramite dell'Avv. Randazzo, si legge: Pt_1
“con riferimento alla nota del 23.10.2024, si conferma che la ritenuta di €. 150,00 mensili con decorrenza 01.11.2003 e scadenza 30.06.2025 applicata ad istanza di IA S.p.a. è stata sostituita dalla ritenuta di €. 297,00 applicata ad istanza di con decorrenza Controparte_2
01.07.2005 e scadenza 30.06.2008”.
A detta ultima comunicazione è stata allegata anche la nota inviata in data 06.06.2005 da
[...]
a TA, in cui la prima rappresenta di aver effettuato il pagamento del CP_2 saldo dovuto per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari a 13.649,87 euro, indicando gli estremi dello stesso.
Sulla scorta della superiore documentazione, il cui contenuto non è stato espressamente contestato da parte opposta, con conseguente applicazione nel caso in esame della norma prevista dall'art. 115
CPC, ritiene questo giudice che possa ritenersi provato, nel caso di specie, l'avvenuto pagamento da parte di del saldo dovuto per l'estinzione anticipata del finanziamento (n. Controparte_2
46702) erogato in data 22.07.2003 da TA a;
con conseguente estinzione del Pt_1
Con credito azionato in via monitoria da (quale cessionaria di TA).
L'opposizione va pertanto accolta e, per l'effetto, revocato il D.I. opposto.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, in considerazione della semplicità delle questioni trattate, della natura documentale della causa e del ridotto numero di udienze, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per scaglione di valore
(da 5.200 a 26.000 euro).
Di conseguenza va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Pt_1
, che si liquidano in 145,50 euro per esborsi e 2.540,00 euro per compensi professionali,
[...] oltre spese generali (15%), cpa ed iva (ove dovuti), come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
• ACCOGLIE L'OPPOSIZIONE E, PER L'EFFETTO, REVOCA IL DECRETO INGIUNTIVO N.
79/2024 EMESSO IN DATA 02.03.2024 DAL TRIBUNALE DI PATTI (R.G. 195/2024);
• CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DI CP_1
, CHE SI LIQUIDANO IN 145,50 EURO PER ESBORSI E 2.540,00 EURO Parte_1
PER COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E
CPA (OVE DOVUTI) COME PER LEGGE.
Così deciso il 3 Settembre 2025
Il Giudice
Michela Agata La Porta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 592/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 col patrocinio dell'Avv. Sonia Randazzo;
-parte opponente - nei confronti di:
c.f. e p. iva ), CP_1 P.IVA_1 col patrocinio dell'Avv. Antonio Cancelli;
- parte opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione notificato in data 24.05.2025, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 79/2024, R.G. 195/2024, emesso in data 02.03.2024 da questo
Tribunale, con cui è stato ingiunto alla predetta il pagamento in favore di ella Pt_1 CP_1 somma di 15.596,17 euro, oltre interessi, spese e compensi della procedura monitoria. Con In sede monitoria, ha dedotto che il credito azionato deriva da un finanziamento di 18.000,00 euro (n. 46702) erogato in data 22.07.2003 da TA S.P.A. in favore di , che la Pt_1 parte mutuataria si era impegnata a restituire -mediante cessione di un quinto dello stipendio- in 120 rate mensili da 150,00 euro ciascuna. Impegno non rispettato, sicché residua un credito di 14.700,00 Con oltre interessi, che TA in data 27.06.2018 ha ceduto a (odierna parte opposta).
Avverso il citato D.I. ha proposto opposizione , eccependo il difetto di legittimazione attiva Pt_1
e passiva, e contestando nel merito la domanda di parte opposta. In particolare, ha eccepito l'estinzione del credito azionato, avendo l'opponente in data 24.06.2005 stipulato con un nuovo finanziamento con cessione del quinto dello Controparte_2 stipendio (n. 3009) in sostituzione di quello precedentemente stipulato con TA. Con Con comparsa del 19.07.2024 si è costituita in giudizio , contestando le domande di parte opponente, di cui pertanto ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
In corso di causa, parte opponente ha prodotto una nota pervenuta in data 28.10.2024 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina, in cui il Ministero attesta l'avvenuta sostituzione in data 30.06.2005 della ritenuta di 150,00 euro al mese in favore di
TA con quella di 297,00 euro al mese in favore di . Controparte_2
A detta nota è allegata un'ulteriore comunicazione inviata in data 06.06.2005 da
[...]
a TA, in cui la prima (IDEA FINANZIARIA) comunica di aver CP_2 effettuato in favore della seconda (TA) il pagamento del saldo dovuto per l'estinzione anticipata del finanziamento.
Con ordinanza del 20.02.2025 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto.
Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni con i termini ex art. 189 CPC, e all'udienza del 24.06.2025 trattenuta per la decisione.
*****
L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e va pertanto accolta.
Il credito azionato deriva da un contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio, disciplinato dal D.P.R. n. 180 del 05.01.1980 e ss.mm.ii.
L'art. 40 del citato DPR, rubricato “effetti di una nuova cessione in rapporto alla precedente”, prevede espressamente che “in caso di nuova cessione, al primo cessionario è dovuta la restituzione della somma capitale ancora non rimborsata oltre gli interessi pattuiti e maturati fino a tutto il mese nel quale si effettua la restituzione, nonostante qualunque patto in contratto.
[…] Il mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo.
L'obbligo della garanzia da parte del Fondo e l'obbligo dell'amministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito sono subordinati alla condizione che l'istituto mutuante adempia all'estinzione della precedente cessione”.
Nel caso in esame dalla documentazione in atti si evince che a decorrere dal 30.06.2005 sullo stipendio dell'opponente (insegnante, dipendente pubblico) è stata effettuata una trattenuta di 297,00 euro al mese in favore di , in sostituzione di quella di 150,00 euro al mese Controparte_2 effettuata in precedenza in favore di TA. Ciò è stato espressamente confermato anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con le note Con inviate in data 07.01.2019 e 28.10.2024, rispettivamente a e a . Pt_1
Con In particolare, nella nota inviata in data 07.01.2019 a si legge testualmente:
“La ritenuta per delegazione di pagamento TA (cod. B23) di € 150,00 mensili è stata trattenuta e versata con doppia ritenuta dal 1/11/2003 al 31/12/2003 e con ritenuta singola dall'1/1/2004 al 30/6/2005.
Da tale data è stata estinta per rinnovo a favore di (cod. B58), giusto saldo Controparte_2 conto estintivo del 6/6/2005, pervenuto a TA SPA il 7/6/2005, che, ad ogni buon conto, si allega in copia”.
Mentre nella nota inviata in data 28.10.2024 a , per il tramite dell'Avv. Randazzo, si legge: Pt_1
“con riferimento alla nota del 23.10.2024, si conferma che la ritenuta di €. 150,00 mensili con decorrenza 01.11.2003 e scadenza 30.06.2025 applicata ad istanza di IA S.p.a. è stata sostituita dalla ritenuta di €. 297,00 applicata ad istanza di con decorrenza Controparte_2
01.07.2005 e scadenza 30.06.2008”.
A detta ultima comunicazione è stata allegata anche la nota inviata in data 06.06.2005 da
[...]
a TA, in cui la prima rappresenta di aver effettuato il pagamento del CP_2 saldo dovuto per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari a 13.649,87 euro, indicando gli estremi dello stesso.
Sulla scorta della superiore documentazione, il cui contenuto non è stato espressamente contestato da parte opposta, con conseguente applicazione nel caso in esame della norma prevista dall'art. 115
CPC, ritiene questo giudice che possa ritenersi provato, nel caso di specie, l'avvenuto pagamento da parte di del saldo dovuto per l'estinzione anticipata del finanziamento (n. Controparte_2
46702) erogato in data 22.07.2003 da TA a;
con conseguente estinzione del Pt_1
Con credito azionato in via monitoria da (quale cessionaria di TA).
L'opposizione va pertanto accolta e, per l'effetto, revocato il D.I. opposto.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, in considerazione della semplicità delle questioni trattate, della natura documentale della causa e del ridotto numero di udienze, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per scaglione di valore
(da 5.200 a 26.000 euro).
Di conseguenza va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Pt_1
, che si liquidano in 145,50 euro per esborsi e 2.540,00 euro per compensi professionali,
[...] oltre spese generali (15%), cpa ed iva (ove dovuti), come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
• ACCOGLIE L'OPPOSIZIONE E, PER L'EFFETTO, REVOCA IL DECRETO INGIUNTIVO N.
79/2024 EMESSO IN DATA 02.03.2024 DAL TRIBUNALE DI PATTI (R.G. 195/2024);
• CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DI CP_1
, CHE SI LIQUIDANO IN 145,50 EURO PER ESBORSI E 2.540,00 EURO Parte_1
PER COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E
CPA (OVE DOVUTI) COME PER LEGGE.
Così deciso il 3 Settembre 2025
Il Giudice
Michela Agata La Porta