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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/04/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
VERBALE il 3 aprile 2025, davanti al giudice dott. Rosario La Fata, chiamato il processo iscritto al n.r.g.
2372/2024, sono presenti per la parte ricorrente, l'Avv. CARTELLA ANDREA GIOVANNI;
CP_ nessuno è presente per l'
Il procuratore discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti ed insiste nella richiesta di rinnovo della ctu.
Il Giudice dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura, assenti le parti.
1 N.R.G. 2372/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice DO. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 2372 2024
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Cartella Andrea Giovanni Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Santanoceto Caterina e l'Avv. Cernigliaro Delia;
CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso proposto da Parte_2
DICHIARA che invalida al 100% e portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma Parte_2
I legge 104/92, non possiede il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento, né versa in una condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma III della legge 104/92
SPESE irripetibili.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis cpc impugnando i verbali del 29 aprile 2023 della Parte_2
CP_ Commissione ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché l'attribuzione dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma III, legge 104/1992.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti dell' è stato conferito incarico di consulenza tecnica alla DO.ssa , la quale, nella relazione del 20 aprile 2024, depositata Persona_1
2 il 18 maggio 2024, ha accertato che la ricorrente è invalida al 100% e non portatrice di handicap in situazione di gravità.
Depositato l'atto di contestazione nel termine assegnato, ha tempestivamente proposto Parte_2
ricorso ex art. 445 bis comma VI cpc, lamentando che il consulente tecnico non ha adeguatamente valutato il suo quadro clinico e le sue condizioni di salute.
Sulla scorta di tali motivi, la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa rinnovazione della consulenza medica, di dichiarare la sussistenza dello status di portatore di handicap grave e delle condizioni per conseguire l'indennità di accompagnamento. CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio a mezzo di memoria difensiva, l' ha chiesto la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità ovvero il rigetto del ricorso.
La causa, respinta la richiesta di rinnovo della CTU, è stata discussa all'udienza del 3 aprile 2025 ed il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura della sentenza.
Il ricorso proposto da è, in parte, inammissibile, e, in parte, infondato. Parte_2
Sotto il primo profilo, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il requisito della specificazione dei motivi, analogamente a quanto previsto dall'art. 342 cpc in materia di appello, deve essere interpretato senza sterili formalismi ma pur sempre in coerenza con la finalità e la struttura del giudizio post-atp, che è quella di permettere un sindacato sulla correttezza della valutazione del requisito sanitario operata dal CTU e non di fornire alle parti l'accesso immediato e diretto ad un secondo parere medico, a prescindere dai risultati ottenuti nell'ambito dell'atp.
Ciò comporta che il ricorrente è tenuto ad individuare i punti della consulenza impugnati, i passaggi logici e scientifici che la sorreggono e le ragioni di dissenso espresse rispetto al ragionamento seguito dal CTU.
Tenuto conto delle suddette coordinate ermeneutiche, si evidenzia che la ricorrente non ha segnalato alcun errore tecnico o individuato specifiche criticità, in termini di incompletezza, irragionevolezza, incoerenza, devianza dalle nozioni della scienza medica, nell'elaborato peritale ovvero nelle indagini compiute, limitandosi a censurare una generica sottostima delle patologie emergenti dalla documentazione depositata, senza, peraltro, argomentare in merito alla loro concreta incidenza sull'autonomia personale.
3 Non essendo possibile individuare, sulla scorta delle allegazioni della ricorrente, l'ambito del riesame richiesto a questo Giudice, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Vale la pena, ad ogni buon conto, evidenziare che le valutazioni espresse dal CTU sono pienamente condivise dal Tribunale in quanto prive di vizi logici e supportate dai necessari rilievi di competenza tecnica.
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il CTU ha preso in considerazione tutte le patologie della ricorrente, riconoscendo l'invalidità al 100%, ma non l'impossibilità a deambulare autonomamente.
L'esclusione dell'indennità di accompagnamento non può ritenersi immotivata o non sufficientemente motivata in quanto si basa sull'attento esame della documentazione sanitaria e sulle risultanze dell'esame obiettivo, da cui è emerso che la ricorrente è affetta da “- Artropatia degenerativo-artrosica degli arti inferiori e della colonna ad incidenza funzionale - Diabete mellito in trattamento misto complicazto da nefropatia ed insufficienza renale di grado moderato -
Cardiopatia ipertensiva con normale funzione sistolica e buon compenso emodinamico (…) Nel caso in essere ci troviamo di fronte a un soggetto di 91 anni in discrete condizioni generali e compenso emodinamico. Durante la visita non sono emersi i deficit neurologici o psichici degni di nota. Il soggetto è apparso lucido, collaborante, orientato nei parametri spazio temporali. La patologia artrosico-degenerativa coinvolgente principalmente gli arti inferiori e la colonna con incidenza sulla deambulazione, incide funzionalmente sui movimenti e sulla deambulazione, con necessità di appoggio monolaterale, ma i movimenti del tronco e degli arti, e i passaggi posturali seppur limitati
e difficoltosi, sono possibili ai fini di una deambulazione autonoma e del compimento degli atti della vita quotidiana. La patologia principale è il diabete mellito, noto da oltre 20, in terapia con insulina ed ipoglicemizzanti con discreto controllo metabolico ma complicato da una nefropatia responsabile di insufficienza renale di grado moderato. (…) Nel caso in essere il ricorrente da alcuni anni è affetto da insufficienza renale di grado moderato senza segni di disidratazione né di sovraccarico ed in assenza di complicanze elettrolitiche e metaboliche, attualmente in trattamento conservativo e follow-up periodico senza necessità di emodialisi. Facendo riferimento alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti allegata al D.M.43 del 05/02/1992, le patologie suddette, valutate per analogia, sono causa di invalidità al 100% difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età fin dall'epoca della domanda amministrativa, ma non si ritiene che le stesse determinino impossibilità a deambulare autonomamente ed a svolgere gli atti quotidiani della vita con necessità di continua assistenza;
pertanto, in atto, non sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento”.
4 A ciò si aggiunga, in ordine all'handicap, che, come condivisibilmente sostenuto dal ctu “Per quanto concerne l'ulteriore beneficio richiesto, si conferma uno stato di handicap ai sensi del comma 1 art
3 della L 104/92 per lo svantaggio sociale e la necessità di periodici controlli clinici, ma non si riconosce una perdita dell'autonomia personale tale da necessitare di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, tanto da configurare il soggetto come portatore di Handicap in situazione di gravità, pertanto, non sussistono
i requisiti di ordine sanitario per potere usufruire dei benefici ex art. 3 comma 3 L. 104/92.”.
Ebbene, alla luce di una consulenza tecnica ben strutturata, contro la quale non sono state avanzate efficaci controdeduzioni sul piano tecnico-scientifico da parte della ricorrente, e dell'assenza di documentazione sanitaria comprovante un aggravamento, non ci si può che uniformare al parere del perito e concludere per l'insussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento e dell'handicap in condizione di gravità.
Per quanto esposto, va dichiarata anche l'infondatezza del ricorso.
Le spese di lite, tenuto conto della dichiarazione ex art. 152 disp att cpc in atti, vanno dichiarate irripetibili.
Il Giudice
Rosario La Fata
5
2372/2024, sono presenti per la parte ricorrente, l'Avv. CARTELLA ANDREA GIOVANNI;
CP_ nessuno è presente per l'
Il procuratore discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti ed insiste nella richiesta di rinnovo della ctu.
Il Giudice dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura, assenti le parti.
1 N.R.G. 2372/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice DO. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 2372 2024
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Cartella Andrea Giovanni Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Santanoceto Caterina e l'Avv. Cernigliaro Delia;
CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso proposto da Parte_2
DICHIARA che invalida al 100% e portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma Parte_2
I legge 104/92, non possiede il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento, né versa in una condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma III della legge 104/92
SPESE irripetibili.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis cpc impugnando i verbali del 29 aprile 2023 della Parte_2
CP_ Commissione ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché l'attribuzione dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma III, legge 104/1992.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti dell' è stato conferito incarico di consulenza tecnica alla DO.ssa , la quale, nella relazione del 20 aprile 2024, depositata Persona_1
2 il 18 maggio 2024, ha accertato che la ricorrente è invalida al 100% e non portatrice di handicap in situazione di gravità.
Depositato l'atto di contestazione nel termine assegnato, ha tempestivamente proposto Parte_2
ricorso ex art. 445 bis comma VI cpc, lamentando che il consulente tecnico non ha adeguatamente valutato il suo quadro clinico e le sue condizioni di salute.
Sulla scorta di tali motivi, la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa rinnovazione della consulenza medica, di dichiarare la sussistenza dello status di portatore di handicap grave e delle condizioni per conseguire l'indennità di accompagnamento. CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio a mezzo di memoria difensiva, l' ha chiesto la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità ovvero il rigetto del ricorso.
La causa, respinta la richiesta di rinnovo della CTU, è stata discussa all'udienza del 3 aprile 2025 ed il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura della sentenza.
Il ricorso proposto da è, in parte, inammissibile, e, in parte, infondato. Parte_2
Sotto il primo profilo, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il requisito della specificazione dei motivi, analogamente a quanto previsto dall'art. 342 cpc in materia di appello, deve essere interpretato senza sterili formalismi ma pur sempre in coerenza con la finalità e la struttura del giudizio post-atp, che è quella di permettere un sindacato sulla correttezza della valutazione del requisito sanitario operata dal CTU e non di fornire alle parti l'accesso immediato e diretto ad un secondo parere medico, a prescindere dai risultati ottenuti nell'ambito dell'atp.
Ciò comporta che il ricorrente è tenuto ad individuare i punti della consulenza impugnati, i passaggi logici e scientifici che la sorreggono e le ragioni di dissenso espresse rispetto al ragionamento seguito dal CTU.
Tenuto conto delle suddette coordinate ermeneutiche, si evidenzia che la ricorrente non ha segnalato alcun errore tecnico o individuato specifiche criticità, in termini di incompletezza, irragionevolezza, incoerenza, devianza dalle nozioni della scienza medica, nell'elaborato peritale ovvero nelle indagini compiute, limitandosi a censurare una generica sottostima delle patologie emergenti dalla documentazione depositata, senza, peraltro, argomentare in merito alla loro concreta incidenza sull'autonomia personale.
3 Non essendo possibile individuare, sulla scorta delle allegazioni della ricorrente, l'ambito del riesame richiesto a questo Giudice, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Vale la pena, ad ogni buon conto, evidenziare che le valutazioni espresse dal CTU sono pienamente condivise dal Tribunale in quanto prive di vizi logici e supportate dai necessari rilievi di competenza tecnica.
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il CTU ha preso in considerazione tutte le patologie della ricorrente, riconoscendo l'invalidità al 100%, ma non l'impossibilità a deambulare autonomamente.
L'esclusione dell'indennità di accompagnamento non può ritenersi immotivata o non sufficientemente motivata in quanto si basa sull'attento esame della documentazione sanitaria e sulle risultanze dell'esame obiettivo, da cui è emerso che la ricorrente è affetta da “- Artropatia degenerativo-artrosica degli arti inferiori e della colonna ad incidenza funzionale - Diabete mellito in trattamento misto complicazto da nefropatia ed insufficienza renale di grado moderato -
Cardiopatia ipertensiva con normale funzione sistolica e buon compenso emodinamico (…) Nel caso in essere ci troviamo di fronte a un soggetto di 91 anni in discrete condizioni generali e compenso emodinamico. Durante la visita non sono emersi i deficit neurologici o psichici degni di nota. Il soggetto è apparso lucido, collaborante, orientato nei parametri spazio temporali. La patologia artrosico-degenerativa coinvolgente principalmente gli arti inferiori e la colonna con incidenza sulla deambulazione, incide funzionalmente sui movimenti e sulla deambulazione, con necessità di appoggio monolaterale, ma i movimenti del tronco e degli arti, e i passaggi posturali seppur limitati
e difficoltosi, sono possibili ai fini di una deambulazione autonoma e del compimento degli atti della vita quotidiana. La patologia principale è il diabete mellito, noto da oltre 20, in terapia con insulina ed ipoglicemizzanti con discreto controllo metabolico ma complicato da una nefropatia responsabile di insufficienza renale di grado moderato. (…) Nel caso in essere il ricorrente da alcuni anni è affetto da insufficienza renale di grado moderato senza segni di disidratazione né di sovraccarico ed in assenza di complicanze elettrolitiche e metaboliche, attualmente in trattamento conservativo e follow-up periodico senza necessità di emodialisi. Facendo riferimento alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti allegata al D.M.43 del 05/02/1992, le patologie suddette, valutate per analogia, sono causa di invalidità al 100% difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età fin dall'epoca della domanda amministrativa, ma non si ritiene che le stesse determinino impossibilità a deambulare autonomamente ed a svolgere gli atti quotidiani della vita con necessità di continua assistenza;
pertanto, in atto, non sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento”.
4 A ciò si aggiunga, in ordine all'handicap, che, come condivisibilmente sostenuto dal ctu “Per quanto concerne l'ulteriore beneficio richiesto, si conferma uno stato di handicap ai sensi del comma 1 art
3 della L 104/92 per lo svantaggio sociale e la necessità di periodici controlli clinici, ma non si riconosce una perdita dell'autonomia personale tale da necessitare di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, tanto da configurare il soggetto come portatore di Handicap in situazione di gravità, pertanto, non sussistono
i requisiti di ordine sanitario per potere usufruire dei benefici ex art. 3 comma 3 L. 104/92.”.
Ebbene, alla luce di una consulenza tecnica ben strutturata, contro la quale non sono state avanzate efficaci controdeduzioni sul piano tecnico-scientifico da parte della ricorrente, e dell'assenza di documentazione sanitaria comprovante un aggravamento, non ci si può che uniformare al parere del perito e concludere per l'insussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento e dell'handicap in condizione di gravità.
Per quanto esposto, va dichiarata anche l'infondatezza del ricorso.
Le spese di lite, tenuto conto della dichiarazione ex art. 152 disp att cpc in atti, vanno dichiarate irripetibili.
Il Giudice
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