Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Alessandria
sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico, TA NC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella cause civili di I Grado riunite iscritte ai nn. 2961/2022 e 3352/22 R.G. rispettivamente promosse da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e (CF ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dell'avv. SANTAGOSTINO GUIDO, con elezione di domicilio nello studio dell'avv. SANTAGOSTINO GUIDO in Alessandria, Corso Roma 35;
PARTE ATTRICE OPPONENTE
contro
:
, (C.F. rappresentata e difesa dall'avv. FERRARI Controparte_1 P.IVA_1
MARIAGRAZIA, con elezione di domicilio in VIA TRIPOLI, 51 13900 BIELLA, presso e nello studio dell'avv. FERRARI MARIAGRAZIA;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 3.12.2024, come da fogli depositati telematicamente in data 2.12.2024
IN FATTO
L'avvocato proponeva opposizione (RG 2961/22) avverso il precetto a lui notificato il Parte_1
22 ottobre 2022 a mezzo pec da per l'importo di 7.221,80 € dovuti, in solido con altri, Controparte_2 in forza della sentenza della Corte appello di Torino n. 935/2022, sentenza notificata quale titolo esecutivo unitamente al precetto.
Quale unico motivo di opposizione riteneva non dovuto l'importo di cui al precetto, in quanto già interamente pagato prima del precetto. pagina 1 di 7
Dava atto che tale raccomandata risultava regolarmente consegnata presso lo studio del difensore in
Biella, producendo la cartolina di ricevimento.
Dava inoltre atto che vi erano state delle comunicazioni via pec tra i due difensori nelle quali aveva informato l'avvocato dell'invio della raccomandata. Per tale ragione, ritenendo pienamente soddisfatta la pretesa creditoria in epoca anteriore alla notifica del precetto, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di dichiarare la nullità o l'inefficacia del precetto.
L'avvocato con separato atto di citazione (RG 3352/22) si opponeva al precetto Parte_2 notificato in data 15 novembre 2022 a mezzo pec da Controparte_2
L'opposizione si basava sull'identico motivo di cui all'opposizione presentata dall'avvocato , Pt_1 avendo entrambe ad oggetto il medesimo titolo che prevedeva la loro condanna in solido e analogo precetto, allegando la stessa raccomandata inviata contenente i due assegni per il pagamento cui erano tenuti in solido i due opponenti.
Per tale ragione nella citazione si chiedeva la riunione all'opposizione RG 2961 del 2022.
Il giudice vista l'istanza cautelare, in entrambe le opposizioni, sospendeva inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo alla luce della documentazione prodotta da parte opponente ed in particolare del documento 3 attestante la consegna della raccomandata contenente gli assegni presso l'ufficio del legale di controparte, fissando comunque udienza per la revoca o modifica della decisione cautelare.
Si costituiva, per la fase cautelare, dando atto che i difensori delle parti si erano Controparte_2 scambiati delle pec prima del deposito dell'opposizione a precetto nelle quali l'avvocato Ferrari aveva già disconosciuto la firma sulla cartolina di notifica della raccomandata, rappresentando di non aver ricevuto gli assegni.
Inoltre, evidenziava che, anche laddove si ritenesse raggiunta la prova della consegna della raccomandata presso il difensore del creditore, non vi sarebbe comunque la prova del fatto che all'interno vi fossero gli assegni indicati, escludeva comunque di aver ricevuto detta raccomandata.
Rilevava come la raccomandata non fosse nemmeno assicurata con la conseguenza che il debitore si era esposto al rischio che il pagamento non andasse a buon fine.
Aggiungeva, peraltro, che l'avvocato Ferrari aveva precedentemente richiesto (già il 29 agosto 2022 e poi il 4.10.22) il pagamento del dovuto in base alla sentenza della Corte di appello di Torino, esclusivamente tramite bonifico su Iban a lei intestato, allegando una procura alle liti contenente la delega all'incasso.
Evidenziava, quindi, l'inadeguatezza del pagamento tramite assegno inviato allo studio del difensore a fronte dell'esplicita richiesta di parte creditrice sulle modalità di pagamento del dovuto, affermando che avrebbe in ogni caso rifiutato tale metodo di pagamento perché difforme. Chiedeva quindi la revoca della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e il rigetto dell'opposizione.
In esito alle udienze nelle due cause, viste le deduzioni di parte opposta, il giudice, considerato che gli assegni non risultavano incassati e che non vi era contestazione delle somme indicate, invitava le parti a valutare una soluzione conciliativa.
pagina 2 di 7 Alla successiva udienza fissata per verificare tale possibilità, visto il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, il giudice, revocava nelle due cause i provvedimenti di sospensione emessi inaudita altera parte con ordinanze che qui si richiamano.
Con successiva comparsa depositata in vista della prima udienza di merito in entrambe le procedure, parte opposta dava atto che il debitore aveva poi pagato quanto dovuto a mezzo bonifico bancario sull'iban già precedentemente indicato, dava atto come ciò non fosse avvenuto a seguito della proposta conciliativa del giudice ma solo dopo aver ricevuto la notifica di un pignoramento immobiliare.
Il giudice, con provvedimento a verbale della prima udienza di merito del 1 Febbraio 2023, disponeva la riunione dei due fascicoli di opposizione a precetto, rinviando per la trattazione unitaria al 1.3.23. All'udienza le parti confermavano l'intervenuto pagamento dell'importo di cui ai due precetti opposti. Il Giudice invitava ancora una volta le parti a valutare un accordo, vertendo la causa solo sul pagamento delle spese legali, ma l'accordo non veniva raggiunto. Vista la richiesta di parte attrice venivano concessi termini ex art. 183 cpc e rinviata l'udienza al 14.6.23. Il processo veniva poi interrotto con provvedimento dell'8.6.23 e riassunto in data 1.12.23. All'udienza fissata a seguito della riassunzione, parte attrice chiedeva nuovo termine ex art. 183 cpc vista la dedotta nullità delle memorie depositate dopo il verificarsi dell'evento interruttivo, controparte riteneva la causa matura per la decisione e in subordine si rimetteva sulla rimessione in termini;
il giudice concedeva quindi i termini richiesti.
Le parti si scambiavano le memorie istruttorie;
solo parte attrice formulava istanze istruttorie. Il giudice, con ordinanza del 25.9.24, ritenendo la causa matura per la decisione fissava udienza per la precisazione delle conclusioni a seguito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
Si premette che entrambe le opposizioni riunite vertono sul medesimo motivo e sulle stesse circostanze di fatto, con la conseguenza per cui, anche in punto motivazionale, vengono trattate unitariamente.
Si rileva che è pacifico tra le parti che sia stato successivamente pagato l'importo indicato nei due precetti opposti dai due opponenti.
Di ciò le parti hanno dato atto sia a verbale che negli scritti difensivi delle due cause riunite. Conseguentemente, essendo pacifico tra le parti il fatto estintivo dell'obbligazione di cui al precetto, anche a prescindere dalle conclusioni, deve dichiararsi cessata la materia del contendere delle due opposizioni avente ad oggetto la debenza della somma precettata, stante il successivo pagamento in corso di causa.
Sul punto:
“La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso. Ne consegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla - e oggetto di contestazione dalla controparte - comporta la necessità che il giudice ne valuti l'idoneità a determinare cessata la materia del contendere e, qualora non la reputi sussistente, pronunci su tutte le domande e le eccezioni delle parti”. (Cassazione Sentenza n. 2063 del 30/01/2014).
“Nel processo tributario, come nel processo civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle
pagina 3 di 7 parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza”. (Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017).
Ne consegue che deve applicarsi il criterio della soccombenza virtuale al fine della liquidazione delle spese:
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale.
(Cassazione civile , sez. VI , 14/07/2020 , n. 14939).
Applicando tali principi al caso di specie si osserva quanto segue al fine di valutare la soccombenza virtuale.
È pacifico tra le parti che parte creditrice aveva espressamente richiesto un diverso modo di pagamento, con bonifico bancario a favore del legale, in forza del mandato all'incasso contenuto nella procura e che i debitori hanno, invece, offerto il pagamento discostandosi da tale richiesta, inviando via posta al legale assegni intestati alla società creditrice.
È pacifico, inoltre, che gli assegni intestati al creditore e inviati con la raccomandata al legale non siano stati incassati e che il legale del creditore avesse negato, già prima dell'opposizione, di aver ricevuto tali assegni.
I due dati della palese diversità del mezzo di pagamento utilizzato e del mancato incasso degli assegni portano a ritenere che al momento della notifica del precetto l'obbligazione non si era estinta.
Il debitore, scegliendo di adempiere con una modalità del tutto diversa da quella richiesta dal creditore e, peraltro, meno sicura, si assume il rischio dell'inadempimento che potrebbe derivare non solo dalla mancata ricezione degli assegni spediti via posta ma, anche in caso di ricevimento, dell'inesattezza dell'adempimento e del rifiuto del creditore di accettare un mezzo diverso di pagamento rispetto a quello espressamente richiesto. Tale considerazione rileva anche sul momento estintivo dell'obbligazione. Infatti, mentre con il pagamento a mezzo denaro l'obbligazione si estingue con la consegna del denaro, non potendo il creditore rifiutare tale pagamento, con il pagamento a mezzo assegno circolare, l'obbligazione si estingue con la disponibilità giuridica della somma di denaro e, quindi, di norma con l'incasso dell'assegno circolare. Il creditore può, infatti, rifiutare l'adempimento offerto con la consegna dell'assegno circolare in presenza di giustificato motivo, con la conseguenza che l'obbligazione non sarebbe comunque estinta con la mera consegna dell'assegno. Sul punto:
Le Sezioni Unite risolvono il contrasto in atto sull'idoneità solutoria del pagamento fatto a mezzo di assegno circolare affermando che nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 euro e per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare;
nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento mentre nel secondo può farlo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva;
l'estinzione della obbligazione con l'effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno.
(Cassazione civile , sez. un. , 18/12/2007 , n. 26617).
pagina 4 di 7 In caso di pagamento dell'assegno non trasferibile in favore di un soggetto diverso da quello effettivamente legittimato, … l'emissione e la spedizione di quest'ultimo non comportano infatti il trasferimento della titolarità del predetto importo in favore del beneficiario, il quale ne acquista la disponibilità giuridica soltanto a seguito del pagamento o dell'accreditamento effettuato dalla banca
(cfr. Cass., Sez. III, 10/03/2008, n. 6291). Cassazione, SSUU n. 9770/2020.
Anche il secondo dei tre quesiti in cui il primo motivo (rubricato come "1-2") si articola
(nell'eventualità di adempimento dell'obbligazione di pagamento effettuata a mezzo assegno circolare, inviato tramite lettera raccomandata, in quale termine può dirsi perfezionato l'adempimento?) …
6.2.4. pertanto, prescelto a suo rischio e sotto la sua responsabilità il debitore il suddetto mezzo di pagamento alternativo a quello solo previsto dalla legge, egli accetta le correlate conseguenze negative (in base al principio cuius commoda eius et incommoda) dei tempi di viaggio, consegna e cambio, i quali non possono andare a danno del creditore;
6.2.5. il tempo dell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria in caso di pagamento a mezzo di assegno circolare va quindi identificato in quello in cui il creditore, che non si dolga dell'imperfezione del mezzo di pagamento o non adduca altri giustificati motivi, si riceve, cambiandolo nelle forme prescritte dalla legge ed usando al riguardo l'ordinaria diligenza, il controvalore pecuniario del detto titolo di credito;
Cassazione civile sez. III, 20/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13482
Nelle obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, l'estinzione del debito consegue al pagamento dell'importo in moneta avente corso legale presso il domicilio del creditore.
Qualora il pagamento venga effettuato mediante corresponsione di un assegno circolare, che, diversamente dalla cambiale, costituisce un mezzo di pagamento, la consegna o la trasmissione di esso non ha l'immediato effetto estintivo del debito che discende dalla consegna di denaro contante, salvo diversa volontà delle parti. Ne consegue che il principio, secondo il quale il creditore di una somma di denaro non è tenuto ad accettare in pagamento titoli di credito (sia pure assistiti da particolari garanzie di solvibilità dell'emittente, quali gli assegni circolari emessi da un istituto di credito a ciò autorizzato ex art. 82 r.d.
n. 1736 del 1933), si fonda su una norma (l'art. 1277 c.c.) di carattere dispositivo che cessa di operare quando esista una manifestazione di volontà, espressa o presunta, del creditore in tal senso, ovvero: a) quando esiste un accordo espresso tra debitore assegnante e creditore assegnatario;
b) quando preesiste una pratica costante tra le parti nel senso di attribuire efficacia solutoria alla consegna, in pagamento, di assegni circolari;
c) quando la datio pro solvendo dell'assegno in luogo del contante sia consentita da usi negoziali.
Cassazione civile sez. III, 10/06/2005, n.12324
Il debitore che sostituisca il mezzo di pagamento pattuito, costituito dall'assegno circolare, con un versamento tramite bonifico bancario, compie un inesatto adempimento privo, ai sensi dell'art. 1197
c.c., di effetto liberatorio, in quanto non solo effettua il pagamento con un mezzo non equivalente
(come lo è invece l'assegno circolare) al danaro contante, ma lo effettua in un luogo diverso da quello pattuito (ossia presso la banca, e non presso il domicilio, del creditore).
Cassazione civile , sez. I , 06/09/2004 , n. 17961
Applicando tali principi al caso di specie si osserva quanto segue.
Il debitore che abbia offerto il pagamento con uno strumento completamente diverso da quello richiesto dal creditore non è liberato dall'obbligazione nel caso in cui il creditore contesti il metodo di pagina 5 di 7 pagamento e, peraltro, di aver ricevuto gli assegni, specie ove, anche ritenendo provata la consegna presso lo studio, gli assegni non risultino comunque incassati. Pertanto, laddove gli sia notificato il precetto, verificato il mancato incasso degli assegni inviati con raccomandata, il debitore resta onerato del relativo pagamento, con la conseguenza che l'opposizione al precetto fondata sull'unico motivo di aver già adempiuto, nella consapevolezza delle contestazioni del creditore sul metodo di pagamento e del mancato incasso degli assegni, non può essere accolta.
Nello stesso senso non rileva il fatto che risulti la ricezione della raccomandata contenente gli assegni presso lo studio del legale del creditore.
È pur vero che con la produzione dell'avviso di ricevimento opera la presunzione di coincidenza del contenuto del plico raccomandato prodotto in copia in giudizio, gravando sulla controparte l'onere della prova della diversità del contenuto (Cassazione civile sez. I, 22/05/2015, (ud. 25/03/2015, dep. 22/05/2015), n.10630) e che nel caso di specie tale onere non è stato assolto, non rilevando neppure il disconoscimento della firma da parte del legale, potendo la raccomandata essere stata consegnata nel suo studio ma a soggetto diverso da lei (anche solo temporaneamente presente in studio). Ciò, tuttavia, alla luce dei principi sopra affermati non è sufficiente per ritenere che l'obbligazione si sia estinta nel momento della ricezione degli assegni.
Parte opposta ha infatti espressamente contestato il metodo di pagamento, affermando che avrebbe in ogni caso rifiutato il pagamento, stante l'evidente aggravio che tale metodo, rispetto al bonifico richiesto, avrebbe comportato per la conversione in liquidità, anche tenuto conto della sede estera della società creditrice cui gli assegni erano stati intestati. Tale allegazione integra il giustificato motivo che consente di ritenere, in ogni caso, non correttamente adempiuta l'obbligazione e legittimo in ipotesi il rifiuto del creditore.
Ne deriva che l'obbligazione non poteva dirsi correttamente adempiuta, stante la evidente difformità del mezzo usato rispetto a quello richiesto, espressamente contestata dal creditore, e il mancato incasso degli assegni.
Non sposta i termini della questione la sentenza citata dagli opponenti (Cassazione civile sez. III,
27/07/2024, n.21053) che invece afferma l'estinzione dell'obbligazione al momento della consegna dell'assegno circolare, a prescindere dall'incasso. Tale sentenza non è, infatti, pertinente rispetto al caso di specie, avendo ad oggetto il diverso caso in cui l'assegno era intestato al creditore, era stato a lui consegnato a mani e da lui pacificamente ricevuto. In tale sentenza l'unica difformità nell'adempimento era quella dello strumento utilizzato: assegno anziché bonifico, ma entrambi destinati al creditore, in assenza di una preventiva richiesta o pattuizione sul modo di pagamento e, quindi, di evidenza del giustificato motivo del rifiuto da parte del creditore. Si tratta di circostanza diversa da quella di specie, in cui la modalità di pagamento erano preventivamente state indicate dal creditore e differivano da quella utilizzate dal debitore sotto più di un aspetto (assegno, inviato via posta, anziché bonifico, con intestazione al creditore anziché al legale ma inviato presso il suo studio e il cui ricevimento risulta contestato), comportando un aggravio nella soddisfazione del credito. Per tali ragioni, stante la diversità di fattispecie e presupposti, i principi espressi dalla sentenza citata non sono applicabili al caso di specie.
Sulla base delle considerazioni sopra espresse è quindi legittimo il precetto notificato, non risultando, in ogni caso, l'esatto adempimento dell'obbligazione, poiché anche ritenendo avvenuta la consegna degli assegni presso lo studio legale, il mezzo di pagamento era del tutto difforme da quello pagina 6 di 7 espressamente richiesto dal creditore e, quindi, in ogni caso, tale da non far ritenere correttamente adempiuta l'obbligazione, circostanza confermata anche dal mancato incasso degli assegni.
Ne consegue, ai fini dell'applicazione del principio della soccombenza virtuale per decidere sulle spese di lite, che risulta soccombente parte opponente nelle due cause riunite.
Non si ritiene, quanto alla domanda di parte opposta ex art. 96 cpc, che nel caso di specie sussistano i presupposti prescritti dalla norma citata. Non si ravvisano neppure, quanto all'art. 89 cpc, espressioni offensive tra quelle indicate dalla convenuta nelle memorie.
Le spese sono quindi poste a carico dei due opponenti nelle cause riunite e liquidate come segue. Si premette che la fase cautelare è assorbita dalla liquidazione delle fasi di merito.
Per ciascuna causa riunita, tenuto conto dello scaglione di riferimento (da 5.201 a 26.000 euro) in ragione del valore del precetto e nei limiti della nota spese di parte opposta, in considerazione dell'attività difensiva:
- valori medi per fasi di studio e introduttiva e così euro 1696 oltre spese generali al 15%, iva e cpa.;
- valori tra minimi e medi per fasi di trattazione e decisionale e così euro 2197,65 oltre spese generali al
15%, iva e cpa, tenuto conto del limite della nota spese di parte opposta per tali fasi e del fatto che sono stati depositati atti unitari, con difese analoghe verso i due opponenti nelle cause riunite.
PQM
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando:
Quanto alla causa avente RG 2961/22:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte opponente a rifondere le spese di lite a favore di parte opposta per euro Pt_1
3893,65 oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Quanto alla causa avente RG 3352/22:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte opponente rifondere le spese di lite a favore di parte opposta per euro 3893,65 Pt_2 oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Alessandria, 22.3.25
Il Giudice
TA NC
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