Articolo 6 della Legge 4 novembre 1950, n. 888
Articolo 5Articolo 7
Versione
19 novembre 1950
Art. 6.
I compensi indicati nel precedente articolo sono maggiorati del 300% per i componenti i quali risiedono in localita' distanti 100 km. o piu' dal Comune in cui hanno luogo gli esami o gli scrutini e sono maggiorati del 150% per i membri residenti in localita' a meno di 100 km. Essi assorbono, oltre il gettone di presenza, il trattamento economico di missione, salvo quanto previsto dal seguente comma.
Ai componenti spetta il trattamento economico di missione soltanto per il tempo impiegato nel viaggio per raggiungere la sede degli esami e per tornare nell'ordinaria residenza, oltre il rimborso delle spese di trasporto personale, integrate di due decimi.
Ai medesimi componenti, qualora partecipino a piu' commissioni per concorsi nella stessa o in diverse Amministrazioni statali, la maggiorazione di cui al primo comma spetta, per i lavori espletati in ogni singola giornata, limitatamente a quelli della sola commissione che comporti il trattamento piu' favorevole.
Entrata in vigore il 19 novembre 1950