Sentenza 2 ottobre 2019
Massime • 1
Non ha efficacia scriminante il consenso eventualmente prestato dalla vittima alle lesioni che le siano state inferte al fine di commettere una frode assicurativa,attesa la contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume, ai sensi dell'art. 5 cod. civ., di atti di disposizione del proprio corpo volti a farne l'oggetto di un mercimonio, attraverso la promessa o la corresponsione di denaro in cambio di una menomazione dell'integrità fisica, ovvero di abusi funzionali al perseguimento di un vantaggio ingiusto, attraverso l'asservimento della menomazione al compimento di un atto illecito o fraudolento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2019, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2019 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 590-2020 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2827/2019 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Presidente. -CC 02/10/2019 DOMENICO FIORDALISI R.G.N. 27139/2019 FILIPPO CASA -Relatore - STEFANO APRILE FRANCESCO ALIFFI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI ES nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/05/2019 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette/sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore ces RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in esito all'udienza camerale del 2.5.2019, il Tribunale del riesame di Palermo confermava il provvedimento in data 18.4.2019, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Palermo aveva applicato a GI GE la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di associazione per delinquere (capo 1), omicidio volontario (capo 8), lesioni personali pluriaggravate e circonvenzione di persone incapaci.
1.1. Con riferimento al reato di cui al capo 1), si contestava al GI di essersi associato a numerosi altri indagati allo scopo di commettere più delitti di lesioni gravi e/o gravissime, estorsioni e truffe alle assicurazioni, queste ultime organizzate approfittando dello stato di bisogno e delle condizioni di inferiorità psichica di soggetti che a tale fine si prestavano a subire gravi menomazioni e/o fratture ossee, essendo sovente sottoposti a violenze e/o minacce volte a costringerli a completare l'iter per la consumazione delle truffe assicurative. Nella rubrica incolpativa si attribuiva, in particolare, al GI il ruolo di promotore ed organizzatore, dedito, con altri, alla pianificazione e alla predisposizione dei luoghi, dei mezzi e degli "interpreti" dei falsi sinistri, nonché ad occuparsi, in prima persona, di provocare le fratture alle vittime consenzienti, allo scopo di ottenere i risarcimenti dalle assicurazioni, e, infine, a organizzare il ricovero dei soggetti lesionati presso altri partecipi, alla gestione delle successive visite mediche e alla liquidazione delle quote agli altri sodali.
1.2. Il Tribunale palermitano, richiamato il principio di reciproca integrazione delle ordinanze emesse dal G.I.P. e dall'organo del riesame, rivendicata la facoltà di quest'ultimo di limitarsi ad un richiamo anche soltanto per implicito del provvedimento impugnato sugli aspetti non censurati, in casi, come quello in esame, in cui la difesa non aveva contestato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, rilevava, in via preliminare, l'infondatezza сотрасли fre dell'eccezione di nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 292, 2, lett. c), cod. proc. pen., osservando, con riferimento alla specifica posizione dell'indagato, che gli elementi fattuali emersi dalle indagini, tratti dalla richiesta del Pubblico Ministero, erano poi stati vagliati in modo critico dal G.I.P., così come le esigenze cautelari, tanto che, in relazione a queste ultime, non era stato ravvisato il pericolo di fuga ritenuto dal P.M. e non era stato convalidato il fermo. Con riguardo ad altri indagati, il G.I.P. aveva escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (è il caso della ES) in relazione a diversi reati-fine, a ulteriore riprova della propria autonomia di valutazione.
1.3. Ciò posto, nella ricostruzione dei fatti, i Giudici siciliani evidenziavano che il decreto di fermo del P.M. costituiva l'esito delle indagini compiute nell'ambito di tre paralleli procedimenti penali, in seguito riuniti nel p.p. n. 1188/17 Mod. 21, relativi al fenomeno delle frodi assicurative, realizzate con modalità particolarmente cruente, ovvero mediante la ricerca di soggetti disposti a subire mutilazioni e/o fratture ossee, lesioni che, poi, venivano и 2 rappresentate alle società assicurative quali conseguenze di falsi sinistri stradali, al fine di ottenere una rilevante quota del risarcimento liquidato alle vittime. Le indagini avevano tratto origine dal gravissimo episodio criminoso commesso in danno di RI YA, coinvolto in un falso sinistro stradale e deceduto a causa di gravi fratture a lui provocate dai sodali nell'intento di simulare il falso incidente (omicidio contestato all'odierno ricorrente, in concorso con TO LF e AI AN al capo 8). Le successive indagini avevano consentito di dimostrare il coinvolgimento nel falso incidente inscenato ai danni di RI YA dei coindagati LO EL, AI AN, AI IS, LA CA AN e DI EL OR, e avevano disvelato gravi indizi in ordine alla sussistenza di una complessa organizzazione criminale dedita alla commissione di innumerevoli e gravi delitti contro l'integrità fisica. Era stato, quindi, emesso un primo decreto di fermo in data 8 agosto 2018. Le indagini erano continuate anche dopo l'esecuzione di tale provvedimento e avevano permesso di delineare più compiutamente la struttura del sodalizio criminale, individuando un'associazione unitaria, organizzata in maniera piramidale, composta dagli stessi soggetti già indagati alla data dell'8 agosto 2018 e da altri soggetti, individuati grazie ad ulteriori accertamenti. In particolare, i nuovi elementi indiziari erano desumibili: - dall'analisi delle numerose conversazioni ambientali e telefoniche intercettate;
- dalle conversazioni intercorse tra vari sodali, captate presso la Casa Circondariale di Palermo "Pagliarelli"; - dalle dichiarazioni rese dagli indagati RR IN, CO AN, RO AN (detto FR) e LA PI LV;
dall'attività di perquisizione e sequestro eseguita presso lo studio dell'avv. D'AGOSTINO Graziano, già indagato alla data dell'8 agosto 2018, ma non raggiunto dal fermo di indiziato di delitto, nonché dall'analisi dei fascicoli di interesse relativi all'organizzazione dei falsi sinistri;
- dalle dichiarazioni rese dalle "vittime compiacenti" e dalla contestuale acquisizione della pertinente documentazione tramite la banca dati dell'IVASS. Ad integrazione e completamento dell'attività di indagine, era stata acquisita l'informativa finale redatta da Ufficiali di P.G. in servizio presso la Questura di Trapani, Squadra Mobile, nell'ambito del p.p. n. 5226/2018 Mod. 21, poi confluito all'interno dell'odierno procedimento.
1.3.1. Era, così, emersa l'esistenza di una complessa associazione a delinquere, ben strutturata e suddivisa territorialmente in alcuni quartieri di Palermo, pienamente attiva e caratterizzata da un peculiare modus operandi. Il sodalizio era organizzato in maniera verticistica, con una netta differenziazione di ruoli e mansioni. 3 Gr Alla base, nel ruolo di partecipi, vi erano gli incaricati di cooptare le potenziali "vittime” dei falsi sinistri, queste ultime reclutate in contesti cittadini caratterizzati da degrado e povertà ovvero affette da ritardi psichici o da tossicodipendenza e, dunque, disposte a sottoporsi ad un trattamento disumano in cambio di una percentuale della somma loro liquidata a titolo di indennizzo. Ottenuto l'assenso delle "vittime", la gestione del sinistro veniva assunta dagli incaricati di ricostruire la scena del sinistro (talvolta predisponendo fisicamente i veicoli sui luoghi e di ricercare i soggetti disposti a fornire le false informazioni testimoniali, anch'essi dietro promessa di una parte del risarcimento. Ricostruito il falso incidente, le "vittime" venivano trasportate in appartamenti e/o magazzini nella disponibilità dei malviventi, ove subivano la frattura delle ossa secondo un cruento collaudato rituale: le "vittime" venivano blandamente anestetizzate con del ghiaccio o con farmaci;
gli arti venivano appoggiati in sospensione tra due blocchi di pietra o cemento e poi veniva lanciata con violenza, sulla parte dell'arto sospesa, una borsa piena di pesi in ghisa o di grosse pietre, in modo da provocare fratture nette, e possibilmente scomposte, poiché produttive di un più ingente risarcimento. A quel punto, i malcapitati venivano trasportati presso gli ospedali cittadini ed ivi monitorati da altri sodali incaricati di assisterli e, soprattutto, di evitare che denunciassero i fatti alle forze dell'ordine. Una volta che le persone fratturate venivano dimesse, i vertici dell'associazione curavano la presentazione delle richieste di risarcimento e la successiva suddivisione delle "quote". Poteva talvolta accadere che la pratica assicurativa, completa degli atti peritali e dei referti medici, venisse interamente "venduta" ad altri soggetti di rilievo verticistico, i quali liquidavano al "venditore" la quota spettante per poi gestire in prima persona la fase risarcitoria. Nel corso delle indagini, grazie anche alle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dai coindagati RO AN detto FR, CO AN, RR IN e LA PI LV, è emerso che nel territorio palermitano operavano diverse "squadre di spaccaossa", ognuna comprendente addetti al procacciamento o reclutamento delle vittime consenzienti, soggetti specializzati nella realizzazione delle fratture e partecipi incaricati di contribuire con diverse mansioni al compimento delle truffe (trasporto delle vittime, ausilio logistico o materiale agli spaccaossa, ritiro di referti ed altra documentazione medica, assistenza delle vittime nella fase di convalescenza, ecc.). Le diverse squadre di spaccaossa intrattenevano rapporti "d'affari" con i vari acquirenti delle pratiche, i quali, a loro volta, potevano contare non solo su una rete di collaboratori - legali, periti, ecc. incaricati di seguire l'iter assicurativo, ma anche su uno o più "risolutori", - ossia soggetti deputati ad intervenire, anche mediante violenza o minaccia, nelle ipotesi di criticità intervenute nella gestione della pratica (contemporanea vendita a più acquirenti, 4 proteste o intenti di retrocedere dal compimento dei reati da parte delle vittime consenzienti, ecc.). Le modalità organizzative appena descritte sono state confermate dal rapporto "circolare" esistente tra le squadre spaccaossa e gli acquirenti: è emerso, infatti, che ogni di squadra fratturava vittime per conto diversi acquirenti, imparando a conoscerne nel corso del off tempo rapporti e reti relazionali.
1.4. Così ricostruito il modus operandi dell'associazione, il Tribunale del riesame osservava che le convergenti dichiarazioni rese dalle vittime dei falsi sinistri e dai collaboratori di giustizia RO, CO, RR e LA PI, riscontrate dalle intercettazioni e dalla produzione documentale in atti (cfr. referti medici e pratiche assicurative), attestavano il compimento di un numero davvero significativo di reati fine, fattore, questo, già di per sé of- indiziante in ordine alla sussistenza del sodalizio criminale (cital - Sez. 2, n. 53000 del 4/10/2016). Venendo alla specifica posizione del GI, rilevava il Tribunale che la stabile partecipazione del predetto al sodalizio criminale non contestata dalla difesa - emergeva, - ben oltre la soglia della gravità indiziaria richiesta in sede cautelare, dall'inequivoco tenore delle conversazioni intercettate nonché dalle plurime e convergenti dichiarazioni rese da diverse vittime, che avevano riconosciuto l'effigie dell'indagato raffigurata nell'album fotografico loro esibito, e ne avevano delineato con chiarezza il ruolo assunto all'interno dell'organizzazione. Dal compendio indiziario relativo ai singoli numerosi delitti-fine e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori CO AN e RO AN, era emerso, in particolare, che il ruolo direttivo e organizzativo svolto dal GI era consistito nel sovrintendere alle diverse attività descritte nel capo 1) dell'imputazione alle quali si è già fatto cenno.
1.4.1. Quanto alle diverse ipotesi di lesione personale oggetto di incolpazione, escludevano i Giudici del riesame che potesse invocarsi la scriminante del consenso dell'avente diritto di cui all'art. 50 cod. pen., che presuppone che il soggetto consenziente possa validamente disporre del diritto leso. Con particolare riferimento ai limiti della disponibilità del bene dell'integrità fisica, osservava il Collegio che l'art. 5 cod. civ. vieta espressamente gli atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o che siano altrimenti contrari alla legge, al buon costume o all'ordine pubblico, da intendersi come l'insieme dei principi fondamentali dell'ordinamento vigente, così come consacrati nella Costituzione. Nella fattispecie in esame, al di là delle conseguenze invalidanti derivanti dalle lesioni anche gravi riportate dalle false vittime degli incidenti stradali, il consenso prestato da queste ultime, in cambio di un corrispettivo economico ed al preciso fine di realizzare il programma criminoso dell'associazione e commettere il delitto di cui all'art. 642 cod. pen., non poteva 5 certo avere alcuna efficacia scriminante, perché contrario all'ordine pubblico ed in palese violazione con gli artt. 2 e 3 della Costituzione. Andava, inoltre, sottolineato che tutte le leggi speciali disciplinanti i particolari casi in cui è consentito disporre della propria integrità fisica, donando parti del proprio corpo, escludono espressamente che l'atto di disposizione possa effettuarsi a titolo oneroso (art. 2 L. n. 458/67 in tema di donazione del rene nonché art. 1, comma 4, I. 107/90 in tema di donazione di sangue). Doveva, ancora, osservarsi che era lo stesso legislatore a ritenere penalmente rilevante la mutilazione fraudolenta della propria persona al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di un'assicurazione (art. 642 c.p.), prevedendo, quindi, espressamente in tale ipotesi l'illiceità dell'atto di disposizione del proprio corpo.
1.4.2. Richiamata per relationem l'ordinanza del G.I.P. quanto agli altri reati-fine, il Collegio palermitano riteneva di soffermarsi a trattare quello caratterizzato da maggiore gravità, ossia l'omicidio commesso in danno di RI YA, soggetto extracomunitario tossicodipendente, reclutato dal gruppo per figurare quale vittima di incidente stradale, il quale, dopo essersi sottoposto alle violenze degli 'spaccaossa' (GI GE e TO LF, detto LE), era morto per 'arresto cardiocircolatorio'. La ricostruzione dei fatti e il coinvolgimento del GI e del TO LF nell'omicidio si traevano, principalmente, dalle dichiarazioni rese dai coindagati RO AN e LA PI LV. Il RO, nell'interrogatorio del 18.9.2018, ammetteva di avere avuto l'incarico di provocare l'impatto ponendosi alla guida dell'autovettura e indicava, senza alcuna esitazione, il GI quale soggetto che, insieme al TO, aveva 'rotto' RI. Precisava di essere stato presente quando vennero pianificate le lesioni, spiegando che l'intento era quello di fratturare 'omero, radio, ulna, tibia e perone'. Il RO assistette all'incarico affidato al GI dal AI, che lo aveva esortato a fare un lavoro 'bello' e remunerativo ('deve fruttare tanti soldi), nell'ordine di circa seimila euro, di cui mille sarebbero andati alla vittima. Il RO non fu fisicamente presente alla provocazione delle fratture, ma si allontanò e fu il GI, poi, a comunicargli che avevano 'finito il lavoro' e avrebbero trasportato la vittima sul luogo dell'incidente. In detto luogo era presente anche il LA PI, il quale, insieme al SA, nel collocare l'RI, incosciente, sulla strada, ne aveva provocato la caduta, facendogli sbattere violentemente la testa in terra ('gli è scappato dalle mani a LE e a La PI e ha sbattuto il cervelletto a terra.). Il dichiarante descriveva la vittima quale soggetto dedito all'uso di eroina che, già prima delle lesioni, si presentava poco cosciente e sembrava dormisse, aggiungendo che tutti i correi si erano resi conto del rischio in cui sarebbero potuti incorrere nel 'trattare' un soggetto così debole (riferiva di avere, in tal senso, mostrato la sua preoccupazione al GI: “ci ho detto: "lascialo stare, lo vedo male combinato, lo vedo che trema, sente freddo, non lo so com'è combinato"... perché tremava"). 6 LA PI LV, nell'interrogatorio dell'1.3.2019, ammetteva di avere cagionato, con GE e LE, le fratture all'RY, poco prima sottoposto ad anestesia dalla CO. Nella prospettiva di un cospicuo indennizzo, GI e TO, su istigazione del FAJIA, e nonostante le precarie ed evidenti condizioni della vittima, che si trovava già in stato d'incoscienza, fecero in modo di procurare lesioni massimamente gravi per numero ed entità (così LA PI descriveva il GI: "vabbè questo UÈ è un... un AL è!...quello pur di fare soldi..."). Dalle convergenti versioni fornite dai due collaboratori emergeva, secondo il Tribunale, il pieno coinvolgimento dell'indagato nel delitto in esame. L'elemento dichiarativo era, fra l'altro, corroborato dal contenuto di alcune conversazioni intercettate nell'istituto penitenziario ove era ristretto il RO, prima della sua decisione di collaborare con l'autorità giudiziaria. In uno di questi colloqui il detenuto, abbassando il tono della voce, aveva sussurrato alla moglie i nomi delle persone che avevano contribuito al sinistro ai danni di RI, menzionando espressamente 'UÈ' (cfr. pagg. 154/155 OCC). Infine, l'acquisizione e la disamina dei tabulati della "cella" posta nella zona dell'incidente in danno di RI Yacoub, permetteva di riscontrare ulteriormente la genuinità delle dichiarazioni rese dai "collaboratori”, confermando la presenza dei soggetti menzionati in quel luogo secondo la ricostruzione fornita, nonché i contatti telefonici tra gli indagati coinvolti nell'episodio delittuoso in esame (vedi pagg. 184-186 OCC).
1.4.2.1. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, osservava il Tribunale che, sebbene l'evento morte non rappresentasse lo scopo intenzionalmente perseguito dagli agenti, essendo la loro condotta volta principalmente a cagionare gravi lesioni, l'esito mortale, nel caso di specie, costituiva una conseguenza della cui verificazione il GI e il TO avevano accettato il concreto rischio, in considerazione delle condizioni estremamente precarie in cui versava la vittima già prima di subire le lesioni (sotto effetto di eroina e tremante) e dell'estrema violenza utilizzata dai correi al fine di cagionare lesioni di rilevante gravità. Avere sottoposto l'RI a violente fratture (con lo specifico obiettivo di procurare lesioni rilevanti e ottenere un lauto indennizzo) doveva ritenersi condotta altamente rischiosa, potendo il GI di certo rappresentarsi (e in tal senso era stato esortato dal RO a non infierire) che la vittima in questo caso non sarebbe sopravvissuta, divenendo quindi il decesso evento rientrante nella volizione dell'agente, sotto la forma del dolo eventuale.
1.5. Dal punto di vista cautelare, ad avviso del Collegio de libertate, si delineava un concreto ed attuale pericolo di recidiva, fondato sulle modalità e circostanze delle condotte contestate, di per sé particolarmente allarmanti, in quanto caratterizzate dal ripetersi di gravissimi episodi di efferata violenza, posti in essere nei confronti di vittime vulnerabili, appositamente scelte proprio per il loro stato di disperazione e degrado che le aveva indotte a sottoporsi a trattamenti disumani pur di guadagnare anche modeste somme di denaro. 7 La sistematicità, la serialità e la "professionalità" delle condotte criminose, tutte realizzate secondo schemi prestabiliti e ben collaudati, in spregio alle più elementari regole di civiltà, nonché la stabilità del vincolo associativo e il ruolo direttivo svolto all'interno del gruppo valevano a dimostrare la non occasionalità ed estemporaneità dei delitti commessi e rafforzavano un giudizio prognostico decisamente negativo sulla pericolosità sociale del GI nonché sulla sua capacità di autocontrollo. Vi era, inoltre, il concreto ed attuale pericolo che l'indagato, ove non ristretto, potesse avvicinare le persone offese ed approfittare ancora una volta della loro disperazione nonché del loro bisogno di reperire denaro per sopravvivere, al fine di alterarne la deposizione, inducendole a ritrattare. I dati appena evidenziati imponevano, secondo il Tribunale, l'applicazione della più severa misura cautelare coercitiva, avuto riguardo anche: ai significativi limiti edittali di pena previsti per i reati per i quali si procedeva ed alla conseguente non concedibilità di alcun beneficio;
- alla non formulabilità 1in relazione alle segnalate allarmanti modalità della condotta ed alla particolare spregiudicatezza del GI di prognosi positiva circa il rigoroso rispetto delle prescrizioni proprie di misure cautelari meno afflittive, la cui efficacia è affidata per definizione anche all'autocontrollo del destinatario;
alla necessità di sottoporre l'indagato ad un controllo sufficientemente penetrante, che altre misure cautelari non sarebbero state in grado di garantire. Neppure l'eventuale applicazione della misura degli arresti domiciliari con il controllo elettronico ex art. 275 bis, comma 1 c.p.p., sarebbe valsa a neutralizzare il rischio di reiterazione del reato, posto che tale tipologia di presidio, ancorché in grado di determinare una tempestiva segnalazione della violazione delle prescrizioni, di certo non poteva impedire la violazione medesima.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, sviluppando i seguenti motivi.
2.1. Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 292 dello stesso codice per motivazione apparente. A fronte della eccepita nullità dell'ordinanza cautelare genetica per violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. (autonoma valutazione), il Tribunale del riesame non aveva svolto alcuna considerazione circa la motivazione addotta in quel provvedimento, essendosi limitato a descrivere ed a fare propri gli elementi recepiti dal G.I.P. che, a loro volta, promanavano dalla richiesta del P.M., accolta senza vaglio critico. Il Tribunale non aveva, quindi, assolto al suo onere motivazionale, tanto da liquidare in poche righe le argomentazioni dedotte dalla difesa riferendosi, tra l'altro, nella sua esposizione a soggetto diverso dal GI (la ES).
2.2. Vizio di motivazione in riferimento alla contestazione di cui all'art. 416, comma 5, cod. pen. 8 M Ad avviso della difesa del GI, dal complesso degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente poteva ritenersi, al più, che egli avesse fornito, in più occasioni e a distanza di tempo l'una dall'altra, il proprio contributo alla realizzazione di taluni reati. Non vi erano, quindi, elementi dai quali desumere con certezza, o con giudizio di verosimiglianza, che la collaborazione dell'indagato fosse finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'associazione.
2.3. Vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione agli artt. 50 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. Doveva considerarsi inconferente il riferimento all'art. 5 cod. civ., atteso che, nel caso di specie, le lesioni provocate alle vittime non avevano assunto il carattere della permanenza. Estendere all'ambito penalistico l'applicazione dell'art. 5 citato porterebbe alla conseguenza illogica di ritenere illecite tutte le lesioni cagionanti una diminuzione permanente dell'integrità psico-fisica. Tuttavia, considerato che l'art. 579 cod. pen. punisce in misura meno grave l'omicidio del consenziente rispetto all'omicidio comune, sarebbe contraddittorio, a fronte del più lieve trattamento sanzionatorio previsto per la prima ipotesi, non prevedere alcuna attenuante o scriminante per un reato meno grave come quello di lesioni in analoga situazione. Inappropriato era, inoltre, il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 642 cod. pen., che annovera, tra i suoi elementi costitutivi, anche la realizzazione delle lesioni che il soggetto agente dovrebbe provocare a se stesso. Nella vicenda in esame, invece, le lesioni venivano provocate da altro soggetto chiamato a rispondere sia del reato di lesioni che di quello di truffa assicurativa, mentre la vittima consenziente concorreva solo nel secondo reato commesso mediante mutilazione fraudolenta. L'illiceità penale prevista per le lesioni quale elemento tipico dell'ipotesi disciplinata dall'art. 642, comma 2, cod. pen., diversamente da quanto affermato dal Tribunale del riesame, non inibiva la possibilità di ritenere, comunque, scriminata, l'ipotesi delle lesioni di cui all'art. 582 cod. pen.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 8). Immotivata e illogica era la qualificazione giuridica del fatto commesso in danno di RY YA come omicidio con dolo eventuale, che si poneva, tra l'altro, in contraddizione con quanto stabilito nell'ordinanza concernente il coindagato TO, dove il fatto sub capo 8) era stato riqualificato come omicidio preterintenzionale. Così come affermato nel provvedimento oggi impugnato, gli agenti non avevano affatto voluto la morte della vittima, dovendo considerarsi l'evento letale un incidente di percorso non previsto che aveva spiazzato i protagonisti, i quali, a quel punto, avevano iniziato ad addossarsi reciprocamente le responsabilità. Dunque, la condotta ben poteva qualificarsi in termini di omicidio preterintenzionale, in quanto gli agenti avevano posto in essere la propria condotta con la precisa intenzione di causare alla vittima solo lesioni personali.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.). 9 Il Tribunale del riesame aveva dimenticato di motivare in tema di gravi indizi di colpevolezza, nel caso di specie affidati all'interpretazione distorta dei video e delle relative intercettazioni. Il Collegio si era limitato a una mera elencazione degli indizi senza effettuare un'autonoma verifica, dando vita a una motivazione apparente.
2.6. Contraddittorietà tra giudicati. L'ordinanza meritava censura per non aver tenuto conto di altro provvedimento (n. 744/2019) emesso, nell'ambito del medesimo procedimento, nei confronti di altro soggetto attinto da misura cautelare, con contestazioni ben più gravi. 2.7-2.8. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame, individuando, sulla base dei gravi indizi di colpevolezza, nell'indagato una "elevata spinta criminogena", fondava sulla stessa il concreto pericolo di recidiva, desumendo, dunque, l'attualità e la concretezza del periculum dalla sola gravità dei fatti contestati, senza procedere alla ricognizione di elementi specifici tali da far presumere con certezza o quanto meno con elevata probabilità non solo che l'indagato, ove si fosse presentata l'occasione, sarebbe tornato a delinquere, ma anche che tale opportunità si sarebbe verificata. I Giudici, inoltre, non avevano tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione del reato. Del tutto generica era la motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio, fondato sulla probabilità disancorata da comportamenti concreti che il ricorrente potesse esercitare - - pressioni sui soggetti che avevano reso dichiarazioni utili sul piano probatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato.
2. Deve ritenersi, in parte, genericamente articolato, in parte, manifestamente infondato, il primo motivo di ricorso con cui si deduce l'apparenza della motivazione del Tribunale del riesame in relazione alla censura di omessa autonoma valutazione, da parte del G.I.P. competente, di esigenze cautelari e gravi indizi di colpevolezza, nei termini richiesti dall'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
2.1. Sull'argomento vale la pena richiamare alcuni fondamentali principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte. Si è, in primo luogo, affermato che, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta nell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti 10 ai fini della disposizione della misura (Sez. 6, n. 13864 del 16/3/2017, Marra, Rv. 269648 - - 01). Si è, poi, precisato che il requisito dell'autonoma valutazione deve riferirsi alla motivazione del provvedimento nel suo complesso e non a ciascuna contestazione e ad ogni singolo indagato, poiché con esso si esprime l'esito finale della verifica compiuta dal giudice sulla richiesta cautelare (Sez. 5, n. 11985 del 7/12/2017, dep. 15/3/2018, P.M. in proc. SA e altri, Rv. 272939 - 01), verifica che deve, fra l'altro, consentire di accertare se, alla luce delle eventuali connessioni esistenti tra i singoli addebiti, il parziale rigetto della richiesta cautelare sia suscettibile di essere apprezzato quale indice del rispetto del requisito suddetto (Sez. 6, n. 30774 del 20/6/2018, P.M. in proc. Vizzi, Rv. 273659 - 01; conf. n. 30775 del 2018 e n. 30777 del 2018, n.m.). E' stato, ancora, opportunamente affermato che, in tema di misure cautelari personali, ricorre un'autonoma valutazione da parte del giudice ex art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. anche in sede di gravame quando venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, sempre che emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure (Sez. 5, n. 70 del 24/9/2018, dep. 2/1/2019, Pedato, Rv. 274403-01). E' stato, ulteriormente, precisato che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo egli ricorrere ad una valutazione cumulativa purché, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti ed agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Sez. 6, n. 30774/2018 cit.). Da ultimo, va ricordato e ribadito il principio in forza del quale, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 7/1/2019, Esposito, Rv. 274760 – 01). - 2.2. Proprio in applicazione del principio testé ricordato, non può che addivenirsi a un giudizio di genericità sostanziale del primo motivo di ricorso. Ed invero, tenuto conto del fatto che, in mancanza di contestazione del quadro indiziario in sede di riesame, la censura di motivazione "apparente" non può che essere correlata alle esigenze cautelari, deve osservarsi che il ricorrente, oltre a non confrontarsi, con la necessaria specificità, con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata se non per apoditticamente 11 fr screditarle, non ha adempiuto all'onere di esporre le ragioni in base alle quali la mancanza di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica, avrebbe avuto una incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove essa fosse stata compiuta, il risultato sarebbe stato diverso. Va, infatti, evidenziato che la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica non può essere relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può, quindi, essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che, al più, possono valere quali indici sintomatici, ma non sono esse stesse ragioni del vizio. La parte interessata deve, piuttosto, indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate. La previsione del dovere di autonoma valutazione, con la sanzione di nullità per il caso di mancata osservanza, mira, infatti, ad evitare il rischio e a reprimere i comportamenti violativi comunque posti in essere che l'assenza di una considerazione critica della richiesta del pubblico ministero esponga il bene della libertà personale ad aggressioni ingiustificate, impedendo peraltro al giudice dell'impugnazione cautelare di porvi successivamente rimedio con lo svolgimento, per la prima volta in quella sede, del necessario esame critico. Occorre allora, pena la genericità della doglianza, che sia delineata la rilevanza causale dell'omissione che si denuncia. Ciò non è stato fatto nel caso in esame, sicché si rileva la genericità del motivo. Tale conclusione non è ostacolata dal rilievo difensivo circa il riferimento, operato dal Tribunale del riesame, alla posizione della coindagata ES, dovuto a una svista evidentemente dipesa dalla compartecipazione della suddetta a ben 17 dei 18 capi d'accusa ascritti al GI. D'altro canto, che, nel complesso, l'ordinanza cautelare sia stata sorretta da un'autonoma valutazione rispetto alla richiesta del P.M., lo si evince, come correttamente messo in risalto dall'organo del riesame, dalla mancata ravvisabilità del pericolo di fuga per tutti gli indagati (che ha portato alla non convalida del fermo), nonché dal ritenuto difetto del quadro indiziario grave e/o delle esigenze cautelari per un numero non trascurabile di indagati, dei quali è stata ordinata l'immediata liberazione (si tratta di AL CA, AL GA, DI OR LV, TI GA, ES LV e NO ON).
3. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo. Giova rammentare che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame, resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame 12 سقا a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata a esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16395 del 10/1/2018, Contardo, Rv. 272982 - 01). E' esattamente quanto verificatosi nel caso di specie, in cui, come già detto, il ricorrente, nella procedura incidentale di riesame, si è limitato a contestare le esigenze cautelari e la scelta della misura, ma non ha interloquito in modo critico sul quadro indiziario. Le censure mosse in questa sede, pertanto, non possono trovare risposta, se non quella che ne sottolinea, comunque, il carattere aspecifico, oltre che assertivo e meramente confutativo, a fronte di una motivazione solida, esaustiva e immune da vizi logici, fondata sugli elementi, plurimi e convergenti, dei quali si è dato atto ai superiori paragrafi 1.3, 1.3.1. e 1.4. e che qui si intendono richiamati.
4. E' infondato il motivo con cui si contesta la mancata ravvisabilità della scriminante di cui all'art. 50 cod. pen., invocata dalla difesa sotto il profilo del consenso prestato dalle vittime alle lesioni personali materialmente causate dal ricorrente. Il Tribunale del riesame ha escluso la rilevanza scriminante dell'ipotizzato consenso a norma dell'art. 5 cod. civ. (che vieta «gli atti di disposizione del proprio corpo... quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume») perché, al di là dell'assenza di conseguenze invalidanti derivanti dalle lesioni ancorché gravi, ha ritenuto che il consenso prestato in cambio di un corrispettivo economico, al preciso fine di realizzare un programma criminoso dell'associazione e di commettere il delitto di cui all'art. 642 cod. pen., non potesse avere efficacia scriminante per contrarietà all'ordine pubblico interno e perché in violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione.
4.1. Giova ricordare, per un opportuno inquadramento del tema, che, a seguito dell'approvazione della Carta costituzionale, il tradizionale approccio normativo, che conduceva a fare del corpo un «oggetto di diritti», in quanto attributo della persona ed espressione della personalità, è stato abbandonato a favore di una visione sociale e funzionale dell'essere umano, sulla base dei principi ricavabili dagli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione. Il punto di partenza di tale percorso è rappresentato, infatti, dalla parallela espansione del concetto di «salute», che si differenzia dalla mera integrità fisica, e di quello di «libertà personale»: la salute dell'uomo, secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Preambolo della Costituzione OMSWHO approvato in data 22 luglio 1946, recepito con d.lgs. C.p.S. n. 1068 del 1947), è una condizione di perfetto benessere fisico, mentale e sociale e non significa soltanto assenza di malattia, sicché una disciplina che presuppone la coincidenza tra integrità fisica e salute risulta non più adeguata a proteggere l'individuo nel suo 13 br diritto fondamentale. In questo senso, del diritto alla salute, che trova nel rispetto della persona umana il suo limite e fine, può apprezzarsi tanto un contenuto negativo (come non intrusione da parte di terzi nella propria sfera corporea), quanto l'aspetto positivo (inteso come diritto di libertà) che e di trova riconoscimento specifico nell'attribuzione al singolo del poter disporre del proprio corpo. c Non meno rilevante appare, con specifico riguardo agli atti dispositivi, il contributo offerto dalla Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, sottoscritta ad Oviedo il 4 aprile 1997 (ratificata con I. n. 145 del 2001), che conduce a una ridefinizione dello «statuto del corpo>>; l'articolo 21 di detta Convenzione pone un generale divieto di fare del corpo umano o delle parti che lo compongono «una fonte di profitto»>; lo stesso precetto si trova poi riprodotto all'articolo 3 della Carta dei Diritti Fondamentali, sottoscritta dal Consiglio d'Europa a Nizza il 7 dicembre 2000, il cui valore normativo è stato riconosciuto nel Trattato dell'Unione Europea (art. 1, punto 8, del Trattato di Lisbona), ove, in via generale, si afferma il diritto di ogni individuo all'integrità fisica e psichica della propria persona. In conclusione, si può affermare che, in forza dei richiamati principi, il problema degli atti di disposizione del proprio corpo non può essere impostato nei termini di un potere di disporre, bensì quale libertà di disporre di sé e sul presupposto del valore unitario e inscindibile della persona.
4.1.1. Si rende, perciò, necessaria una rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 5 cod. civ. che ha condotto la dottrina e la giurisprudenza a mettere in disparte quelle diminuzioni permanenti dell'integrità fisica finalizzate al mantenimento o al ristoro della salute (mutamento di sesso), all'autodeterminazione procreativa (sterilizzazione) o di solidarietà disinteressata (donazioni di organi e tessuti), intesa quale benessere complessivo dell'individuo. In definitiva, assume particolare rilievo la funzione sociale e (economicamente) disinteressata dalla menomazione fisica che costituisce la ragione giustificatrice della libertà dispositiva in una visione costituzionalmente orientata. Infatti, una parte della dottrina ha evidenziato, con riguardo all'ipotesi di auto-lesione, che tali atti dovrebbero considerarsi illeciti quantomeno nel caso in cui vadano a ledere gli interessi di terzi estranei, come ad esempio accade nel caso di auto-lesione procuratasi per evitare il servizio militare o per frodare un'assicurazione contro gli infortuni. In tale ottica, la dottrina ha ricordato che «l'ordine pubblico» richiamato dall'art. 5 cod. civ. rappresenta una clausola generale soggetta a continue evoluzioni e condizionamenti storici e quindi avente contenuto relativo, tanto che è proprio tale elasticità che ne fa uno strumento in grado di garantire l'ordinata e coerente forza di coesione che unisce diversi istituti di uno stesso ordinamento giuridico in funzione dei generali e fondamentali interessi della collettività. Pur non rinvenendosi particolari riflessioni sul punto in dottrina e giurisprudenza, si deve concludere per l'affermazione di una «versione mite» della predetta clausola generale 14 by che, perciò, non pone limiti ai diritti fondamentali dell'individuo in funzione delle superiori esigenze dello Stato, ma pone limiti all'autonomia dei privati per il rispetto di diritti fondamentali dell'individuo e del consesso sociale. L'art. 5 cod. civ. che, in ottica costituzionale, fa assurgere al rango di libertà» il potere di disporre del proprio corpo - diviene espressione, in ragione della funzione sociale dell'individuo e della necessità di tutelare i fondamentali diritti costituzionali della libertà personale e della salute, del generale divieto dell'abuso del diritto, tanto che la clausola dell'ordine pubblico, insieme a quella del buon costume, operano come ostacolo a quegli atti dispositivi che risultino inaccettabili dal punto di vista dei parametri costituzionali perché mercificano il corpo umano, mediante la promessa o la corresponsione di denaro per la menomazione fisica, ovvero di tale corpo abusano per un fine di illecito vantaggio, essendo, dunque, la menomazione finalizzata a compiere un atto illecito e fraudolento.
4.1.2. Così chiariti i limiti propri del diritto di libertà di disporre del proprio corpo ex art. 5 cod. civ., non resta che escludere, così come ha correttamente fatto il Tribunale del riesame, la rilevanza scriminante del consenso prestato ex art. 50 cod. pen. dalle vittime dei reati di lesione personale subite allo scopo di frodare l'assicurazione. Il consenso è stato fornito non validamente, cioè in presenza di un divieto di legge, sicché non ha capacità scriminante, né può l'agente essere ritenuto in errore circa l'efficacia del consenso eventualmente prestato, nel singolo caso, dalla vittima perché gli era ben nota la complessiva illiceità del progetto fraudolento in cui tale consenso s'inseriva.
5. Inammissibile perché aspecifico per difetto di correlazione con la ratio decidendi del provvedimento impugnato è il motivo sulla dedotta "errata qualificazione giuridica" del fatto rubricato sub capo 8) (concorso nell'omicidio volontario di RY YA). Nell'assumere che "la condotta ben può essere qualificata in termini di omicidio preterintenzionale", il ricorrente indica semplicemente e genericamente un'opzione valutativa, senza, tuttavia, al contempo indicare eventuali aspetti critici delle argomentazioni usate dal Tribunale palermitano per sostenere la diversa qualificazione di omicidio con dolo eventuale;
argomentazioni che, viceversa, allo stato delle indagini, il Collegio de libertate ha adeguatamente e logicamente sviluppato, nei limiti della plausibile opinabilità di apprezzamento, siccome riportato al par.
1.4.2.1. della superiore esposizione in fatto, che qui si richiama. Né influisce su tale conclusione la diversa qualificazione, adottata da altro Collegio, nei confronti del correo TO, costituendo detta decisione esito fisiologico di un diversamente argomentato esercizio del libero convincimento di altro giudice, che trova, comunque, inizio e fine nel limitato ambito dell'incidente cautelare e che determina l'inconferenza del dedotto contrasto tra giudicati.
6. Inammissibile, per le medesime ragioni indicate sub 3., è il motivo con cui si contestano, genericamente e per la prima volta in sede di legittimità, i "gravi indizi di colpevolezza" (in assenza di ulteriori precisazioni, si ritiene che la censura debba riferirsi ai reati-fine di lesioni personali). 15 7. Infondata è l'ultima doglianza concernente la tematica delle esigenze cautelari e della scelta della misura. Occorre ribadire che, in tema di esigenze cautelari, il requisito della "attualità" non può certo essere equiparato alla "imminenza" del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. L'ordinanza impugnata ha evidenziato le emergenze, coerentemente rappresentate, e le specifiche modalità di realizzazione della condotta delittuosa, oltre che illustrato il peculiare contesto in cui la stessa è maturata ed ha prodotto i suoi effetti. Così, sono state rimarcate sulla base degli elementi raccolti - la non occasionalità dei delitti commessi, l'elevata spinta criminogena e la non comune spregiudicatezza che avevano connotato l'attività del ricorrente e il suo ruolo di organizzatore delle attività. Il Tribunale ha, in modo convincente, sottolineato detto ruolo apicale del GI e la totale indifferenza del medesimo di fronte allo stato di disperazione delle vittime nonché la partecipazione ad atti di inaudita violenza sino al suo arresto: da qui la logica conclusione di una prognosi negativa sulla condotta futura e sulla capacità di autocontrollo del ricorrente oltre che della necessità di un controllo costante che una misura di natura domiciliare non avrebbe reso possibile. Si tratta di una decisione che ha fatto corretto governo dei principi in materia: gli atti o i comportamenti concretamente sintomatici possono essere individuati nelle modalità e nella gravità dei fatti;
il codice di rito non impedisce, infatti, di valutare il rischio di recidiva anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, secondo l'indirizzo assolutamente prevalente e consolidato negli anni, tanto da essere ormai costante (Sez. 6, n. 12404 del 17/2/2005, Rv. 231323 - 01; Sez. 2, n. 18290/2013). Ed invero, la valutazione negativa della personalità di un indagato può desumersi dai criteri, oggettivi e dettagliati, stabiliti dall'art. 133 cod. pen., fra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto-reato, sicché non deve essere considerato il tipo di reato o una sua ipotetica gravità, ma devono valutarsi situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità del soggetto, come ha fatto l'impugnata ordinanza, con una motivazione fondata sulla concretezza dei fatti e non su criteri generici e/o automatici. Le deduzioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa;
nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, per lo più, considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito. 16 Trasmessa popia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 *1.0 GEN. 2020 Roma, lì 8. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Copia del provvedimento andrà trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto Penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Filippo Casa Antonella Patrizia Mazzei os mazze DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 GEN 2020 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 17