Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2019, n. 590
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Sentenza 2 ottobre 2019

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Non ha efficacia scriminante il consenso eventualmente prestato dalla vittima alle lesioni che le siano state inferte al fine di commettere una frode assicurativa,attesa la contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume, ai sensi dell'art. 5 cod. civ., di atti di disposizione del proprio corpo volti a farne l'oggetto di un mercimonio, attraverso la promessa o la corresponsione di denaro in cambio di una menomazione dell'integrità fisica, ovvero di abusi funzionali al perseguimento di un vantaggio ingiusto, attraverso l'asservimento della menomazione al compimento di un atto illecito o fraudolento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2019, n. 590
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 590
    Data del deposito : 2 ottobre 2019

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