Sentenza 25 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/2004, n. 3739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3739 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO AN - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZO GN, TR GN, LB GN, MA BR, IA CA, AL ZI e IL ZI, questi ultimi tre nella qualità di eredi legittimi di EO ZI, nonché MA GA ed AN AN, elettivamente domiciliati in Roma, Piazzale Clodio n. 12, presso lo studio dell'Avvocato Francesco Crisci che li rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avvocato Raoul ZI del foro di Ravenna, in forza di procura speciale in calce al ricorso.
- ricorrenti -
contro
COMUNE di ALFONSINE (Ravenna);
- intimato -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 272/2000 pubblicata il 13.3.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2.7.2003 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6.3.1991, ZO GN, TR GN, LB GN ed MA UN, in qualità di eredi di EP GN, nonché EO ZI, MA TI ed AN NI, premesso di avere effettuato cessioni volontarie di terreni in favore del Comune di Alfonsine e premesso altresì di avere in quella sede pattuito che le indennità corrisposte sarebbero state assoggettate a conguaglio ai sensi della legge n. 385 del 1980 (poi dichiarata incostituzionale), convenivano davanti al Tribunale di Ravenna il Comune anzidetto, chiedendo che quest'ultimo, determinata l'indennità, venisse condannato al pagamento delle differenze, oltre gli accessori.
Il Giudice adito accoglieva la domanda.
Avverso la decisione, proponeva appello il Comune medesimo, deducendo l'incompetenza funzionale del Tribunale ed il vizio di ultrapetizione della pronuncia impugnata, nonché sollecitando, in subordine, il rinnovo della consulenza tecnica svolta in primo grado. Resistevano nel grado gli appellati, domandando in via incidentale la liquidazione del maggior danno ex art. 224 c.c.. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 11.2/13.3.2000, dichiarava l'incompetenza funzionale del Tribunale a decidere la controversia, essendo competente la medesima Corte in unico grado. Assumeva quest'ultima che la Corte territoriale era competente tutte le volte che l'espropriazione risultasse condotta secondo il procedimento previsto dalla legge n. 865 del 1971 e che, a seguito dell'evoluzione del rimedio di cui all'art. l9 di quest'ultima legge, il modello adottato per l'espropriazione doveva trovare applicazione anche nell'ipotesi di domanda di conguaglio dell'indennità a suo tempo determinata in base ai criteri, di cui alla legge n. 385 del 1980, successivamente dichiarati incostituzionali.
Avverso tale sentenza, propongono ricorso per Cassazione ZO GN e gli altri sopra nominati (con la sola eccezione di IA BR, AL ZI e IL ZI, succeduti a EO ZI nella qualità di eredi legittimi), deducendo un solo motivo di gravame cui non resiste il Comune di Alfonsine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova preliminarmente notare che la Corte territoriale, tempestivamente (secondo l'incensurato apprezzamento della stessa Corte) investita in grado di appello della pregiudiziale questione circa l'incompetenza funzionale del primo giudice (ovvero del Tribunale di Ravenna, il quale aveva deciso il merito della causa senza alcuna statuizione espressa sulla propria competenza), definitivamente pronunciando sul gravame, ha, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dall'appellante, dichiarato appunto l'incompetenza funzionale del Tribunale a conoscere della presente controversia, essendo competente la Corte d'Appello di Bologna in unico grado.
Al riguardo, consegue da quanto precede:
a) che deve trovare applicazione il principio, costantemente enunciato da questa Corte (Cass. 7 agosto 1990, n. 7968; Cass. 14 aprile 1993, n. 4442; Cass. 22 agosto 1996, n. 7751; Cass. 8 ottobre 1996, n. 8810; Cass. 18 agosto 1997, n. 7661; Cass. 12 novembre 1999, n. 12586; Cass. 4 aprile 2003, n. 5310), secondo cui la pronuncia sulla sola competenza, pur se emessa in grado di appello e pur quando questa abbia riformato per incompetenza la sentenza di primo grado che riguardi "anche il merito" (come nella specie), è impugnabile soltanto con il regolamento necessario di competenza, a norma dell'art. 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e di secondo grado, configurando quindi il regolamento di competenza come mezzo di impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza, onde, in tale ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per Cassazione, salva la possibilità della conversione del medesimo in istanza di regolamento di competenza, qualora il primo possieda i requisiti formali e sostanziali della seconda;
b) che non può, invece, trovare applicazione il differente principio (pure costantemente enunciato da questa stessa Corte - Cass. 6 giugno 1990, n. 5414; Cass. 20 maggio 2000, n. 6584; Cass. 3 marzo 2003, n. 3089 - e solo in apparenza contrastante con quello di cui sopra, riguardando un'ipotesi affatto diversa rispetto a quanto precede) secondo il quale la sentenza del giudice di appello emessa in sede di gravame avverso la decisione di primo grado "limitata ad una questione di competenza" è impugnabile con il ricorso ordinario per Cassazione e non con l'istanza di regolamento di competenza, tanto se il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile il gravame siccome proposto in luogo del regolamento di competenza quanto se, viceversa, abbia pronunciato sulla competenza del primo giudice superando implicitamente o esplicitamente la questione dell'ammissibilità dell'impugnazione, posto che, in entrambe le ipotesi, il giudice del gravame statuisce non già sulla propria competenza, bensì su una questione pregiudiziale di rito, preliminare a qualunque altra, attinente all'individuazione del mezzo di impugnazione consentito;
c) che, del resto, ai fini della tempestività della proposizione del regolamento di competenza, ove manchi in atti il biglietto di cancelleria concernente la comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla competenza e non consti che detta comunicazione si sia perfezionata in altro modo equipollente (come nella specie), deve aversi riguardo, in mancanza altresì della notificazione della sentenza medesima ad istanza di parte (come, di nuovo, nella specie), alla data di pubblicazione della sentenza anzidetta, considerandosi tempestivo il ricorso che sia stato notificato alla controparte nel termine di un anno da tale data, secondo quanto previsto dall'art. 327 c.p.c., da ritenersi applicabile anche al regolamento di competenza, in simili ipotesi, in luogo di quello di cui all'art. 47, secondo comma, c.p.c. (Cass. 9 novembre 1996, n. 9818; Cass. 25
settembre 1998, n. 9583; Cass., 16 novembre 1999, n. 12681; Cass. ord. 16 maggio 2003, n. 7720);
d) che, nel caso in esame, il ricorso ordinario per Cassazione proposto dagli odierni ricorrenti può essere convertito in istanza di regolamento di competenza, possedendo il primo i requisiti formali e sostanziali della seconda, segnatamente per quanto attiene al fatto che l'impugnata sentenza risulta pubblicata in data "13.3.2000" e che tale ricorso è stato notificato all'intimato il "1.3.2001", laddove, relativamente all'osservanza del disposto dell'art. 47, terzo comma, c.p.c., la richiesta di trasmissione del fascicolo figura presentata in data "6.3.2001" ed il deposito degli atti presso la Corte di Cassazione ha avuto luogo il "15.3.2001".
Tanto premesso, si osserva quindi che, con l'unico motivo di impugnazione, i medesimi ricorrenti lamentano violazione degli artt. 18-20 della legge n. 865 del 1971, nonché dell'art. 38 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 2 e 3, c.p.c., deducendo che l'impugnata sentenza si è posta in evidente contrasto con l'orientamento (prevalente, se non addirittura unanime) della Suprema Corte secondo cui la domanda diretta ad ottenere la maggiore entità del prezzo definitivo, rispetto a quello già incassato, in un contratto di cessione volontaria del bene espropriando, a titolo di acconto in base alla legge n. 385 del 1980, dopo la dichiarazione di incostituzionalità dei relativi criteri, resta soggetta ai comuni canoni di competenza e, quindi, a quella del giudice di primo grado competente per valore, non già a quella della corte di appello in unico grado, non essendo riconducibile fra le previsioni dell'art. 19 della già citata legge n. 865 del 1971.
Il motivo è fondato.
La Corte territoriale, premesso, con incensurato apprezzamento di fatto, che i medesimi ricorrenti, in sede di cessioni volontarie di terreni a favore del Comune di Alfonsine, "avevano pattuito che le indennità corrisposte sarebbero state assoggettate a conguaglio ai sensi della L. n. 385 del 1980 (dichiarata incostituzionale)" e premesso altresì che il Tribunale aveva indicato il valore dell'area oggetto della procedura espropriativa calcolandola "ai sensi dell'art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992", ha quindi ritenuto che quest'ultimo giudice fosse funzionalmente incompetente a decidere la presente controversia e che risultasse invece competente essa Corte in unico grado, ponendo a base della propria decisione l'orientamento del Supremo Collegio in forza del quale, a seguito dell'evoluzione del rimedio di cui all'art. 19 della legge n. 865 del 1971, dovendosi applicare il modello procedimentale adottato per l'espropriazione anche nell'ipotesi di domanda di conguaglio dell'indennità a suo tempo determinata in base ai criteri, successivamente dichiarati incostituzionali, di cui alla legge n. 385 del 1980, va appunto dichiarata la competenza in unico grado della corte d'appello, essendo quest'ultima competente tutte le volte che l'espropriazione sia condotta secondo il procedimento previsto dalla legge n. 865 del 1971. Così argomentando, tuttavia, il giudice a quo, là dove ha fatto riferimento alle pronunce di questa Corte richiamate nella sentenza impugnata (Cass. 5 agosto 1997, n. 7191; Cass. 26 ottobre 1998, n. 10617; Cass. 23 luglio 1999, n. 7961, alle quali, peraltro, può altresì aggiungersi Cass. 10 maggio 2001, n. 6480), ha trascurato di considerare che le decisioni sopra riportate attengono ad ipotesi nelle quali "sia stato emanato il decreto di espropriazione", laddove, nella specie, come si è già accennato, le procedure espropriative in argomento si sono concluse mediante "cessioni volontarie", onde si palesa piuttosto applicabile il principio, pure costantemente enunciato da questa stessa Corte (Cass. 5 giugno 1992, n. 6960; Cass. 28 luglio 1994, n. 7070; Cass. 5 maggio 1995, n. 4917;
Cass. 21 gennaio 2000, n. 655), secondo cui, quando il procedimento di espropriazione si conclude appunto con un contratto di cessione volontaria, in base al prezzo determinato sulla base della legge n. 385 del 1980, salvo successivo conguaglio, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dei criteri di cui alla legge anzidetta (giusta la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 1983) implica il diritto del cedente di ottenere, rispetto a quanto già incassato a titolo di acconto, la maggiore entità del prezzo definitivo (da determinarsi in base all'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, posto che il comma sesto, introdotto dall'art. 1, comma sessantacinquesimo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dichiarato incostituzionale - per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 369 del 1996 - solo quanto alla misura del risarcimento da occupazione illegittima, regola il prezzo della cessione equiparandolo all'indennità espropriativa: Cass. 6 marzo 1998, n. 2496; Cass. 11 febbraio 1999, n. 1146), ma la relativa domanda, non rientrando tra le specifiche previsioni dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971 che, in via eccezionale, riserva alla corte di appello le sole controversie relative all'opposizione alla stima definitiva, resta soggetta ai comuni criteri di determinazione della competenza e, perciò, va rimessa alla cognizione del giudice di primo grado.
Pertanto, il ricorso merita accoglimento, onde, riconosciuta la competenza, in grado di appello, del giudice a quo (essendo il Tribunale di Ravenna, giusta quanto sopra, competente a conoscere, in prima istanza, della presente controversia), l'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte territoriale di Bologna.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini delle spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2004