Sentenza 10 febbraio 2010
Massime • 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condotta di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza da parte del genitore non affidatario non è scriminata dall'impossibilità per quest'ultimo di verificare l'effettiva utilizzazione delle somme dovute in favore del figlio minore vittima del reato di cui all'art. 574 cod. pen. commesso dal genitore affidatario, né la circostanza rileva ai fini dell'esclusione del dolo generico del reato in oggetto, attenendo al più ai motivi che hanno determinato la condotta dell'agente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2010, n. 8690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8690 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 10/02/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 280
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 20873/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.M.L., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza 1 febbraio 2008 della Corte di appello di Milano, che, in parziale riforma della sentenza 22 marzo 2006 del Tribunale di Milano, ha rideterminato la sanzione con riferimento alla condanna per il delitto ex art. 570 c.p., commi 1 e 2, n. 2;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona dei Sostituto Procuratore Generale Dr. DELEHAYE Enrico che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
D.M.L. ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 1 febbraio 2008 della Corte di appello di Milano, che, in parziale riforma della sentenza 22 marzo 2006 del Tribunale di Milano, ha rideterminato la sanzione con riferimento alla condanna per il delitto ex art. 570 c.p., commi 1 e 2, n.
2. Con un primo motivo di impugnazione si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, con riferimento all'art. 43 c.p. ed ai principi che regolano l'interpretazione del dolo, in relazione al delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiari ex art.570 c.p., comma 2, n. 2.
Secondo il ricorrente la Corte distrettuale ha confuso la genericità del dolo con la genericità dell'obbligo di adempiere, perdendo così di vista l'oggetto stesso del dolo della fattispecie in questione. Per il difensore infatti, l'obbligo di adempiere non può essere scollegato alla capacità dell'obbligato di rappresentarsi il concreto uso e la destinazione che verrà data ai mezzi da lui apprestati allo scopo voluto dalla norma penale.
Corollario di tale affermazione, secondo il ricorrente, è che, essendo il minore figlio - beneficiario dell'adempimento dell'obbligo - fuori dal controllo del padre, per intenzionale illecita e perdurante volontà della madre, condannata ex art. 574 c.p. (con l'odierna sentenza divenuta per la donna irrevocabile), il D. non era in grado di verificare se le somme dovute, inviate e da inviare in esecuzione del precetto penale, venissero effettivamente destinate al minore stesso e per la sua sussistenza, o venissero invece utilizzate dalla madre per proseguire nei tempo l'illecita sottrazione del bambino.
Da ciò l'assenza dell'intenzionalità anche generica che supporta il reato per cui vi è stata condanna.
Il motivo, per quanto suggestivo e ben articolato, non merita accoglimento nei termini comunque già correttamente argomentati dalla corte distrettuale, anche in punto di art. 5 c.p.. Invero la condotta "contra legem" della madre non è atto idoneo - ex se - a scriminare od in qualche modo giustificare l'inadempienza paterna, ne' può a tale effetto servire la motivazione dell'impossibilità - da parte dell'obbligato - di controllare e verificare il concreto utilizzo e gestione delle somme, destinate esclusivamente al minore, posto che, innanzitutto, per la necessaria simbiosi che si determina tra minore e genitore affidatario, sarebbe pressocché impossibile individuare un crinale ragionevole di separatezza tra ciò che giova al "minore" (bisogni primari, tetto e mensa) e ciò di cui indirettamente e di necessità, finisce con il giovare in termine di beneficio anche all'adulto "affidatario". In secondo luogo, ferma tale prima considerazione, il reato è strutturato, sotto il profilo del dolo, in modo tale da escludere la rilevanza causale dei motivi che hanno determinato la condotta dell'agente e, a maggiore ragione, ad escludere in radice tutti quei motivi fondati su "interpretazioni del comportamento futuro del genitore affidatario" del minore, essendo obiettivo, immediato, primario ed ineludibile, la tutela del benessere della persona minore di età.
In conclusione: l'impossibilità di un previo controllo, del ragionevole uso delle risorse che sono state messe a disposizione da parte dell'obbligato, non integra alcuna giusta causa e, pertanto, non vale ad impedire od escludere la prestazione in favore del minore figlio, ne' può servire, per l'inadempiente, come risorsa psichica per neutralizzare od invalidare il supporto psicologico dell'azione tipica della norma repressiva applicata, la quale esige per la sua realizzazione, il solo dolo generico.
Il substrato psicologico che connota il delitto in questione si sostanzia infatti nell'intenzione e nella mera volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa, nella irrilevanza delle motivazioni e delle intenzioni che hanno indotto l'obbligato a porre in essere la condotta omissiva.
Con un secondo motivo - agli effetti della pena - si lamenta che il tempo dell'inadempienza è stato erroneamente parametrato dal maggio 1998 anziché dal dicembre dello stesso anno, considerato che la F. ha dato atto della regolarità dei versamenti sino al mese di novembre 1998, con conseguente errata valutazione dell'intensità del dolo.
Il motivo è palesemente infondato, trattandosi nella specie di un modestissimo restringimento cronologico della durata dell'inadempienza, causalmente inadeguato a determinare una diversa entità della sanzione, determinata in valori prossimi ai minimi edittali.
All'inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010