Sentenza 12 aprile 2013
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, la modalità della condotta tenuta in occasione del reato può essere presa in considerazione per il giudizio sulla pericolosità sociale dell'imputato, oltre che sulla gravità del fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2013, n. 18290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18290 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2013 |
Testo completo
14 A IN CALCE 1829 0/ 1 3 ANNOTAZIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale composta da 875/20 Sent. n. sez. Presidente dott. Alberto Macchia CC 12/4/2013 dott. Domenico Gallo Relatore dott. Margherita Taddei dott. Giovanni Diotallevi R.G.N. 49445/2012 dott. Sergio Beltrani ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da SS PP, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza 9/11/2012 del Tribunale per il riesame di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 9/11/2012, Il Tribunale per il riesame di Roma respingeva l'appello proposto nell'interesse di SS PP, imputato per i reati di associazione finalizzata allo spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti, avverso l'ordinanza 8/4/2012 del Tribunale di Roma con la quale veniva rigettata l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
2. Il Tribunale riteneva non sussistente la condizione di assoluta impossibilità della compagna dell'imputato a dare assistenza alla prole, 1 ۶۶ invocata come presupposto per la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con altra meno afflittiva, ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. Osservava, inoltre, che nel caso di specie sussistevano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, tenendo conto del ruolo di capo, promotore ed organizzatore svolto dal SS che aveva dimostrato una spiccata capacità criminale, tanto da assumere il controllo del traffico degli stupefacenti nella zona di sua competenza.
3. Avverso tale ordinanza propone ricorso l'indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione. Al riguardo si duole di errata interpretazione della norma di cui all'art. 275, 4° comma, cod. proc. pen., osservando che trattasi di disposizione dettata nel superiore interesse dei minori e contestando la ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati. 2. È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sul punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno 2 determinato;
-2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento". (Cass. Sez. 6A sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840). Inoltre "Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto". (Cass. Sez. 1A sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).
3. Tanto premesso, per quanto riguarda il motivo, in punto di violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 275, quarto comma, cod. proc. pen., occorre rilevare che il Tribunale ha argomentato in ordine all'inesistenza dell'impossibilità assoluta della madre di dare assistenza alla prole, con motivazione priva di vizi logico giuridici, come tale incensurabile in sede di legittimità. Ad uguali considerazioni deve pervenirsi per il giudizio di permanenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, in quanto tale giudizio ben può basarsi sulla gravità dei fatti ascritti all'imputato. Nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico, infatti, che in tema di esigenze cautelari, la modalità della condotta tenuta in occasione del reato può essere presa in considerazione per il giudizio sulla pericolosità sociale dell'imputato, oltre che sulla gravità del fatto. (Sez. 6, Sentenza n. 12404 del 17/02/2005 Cc.(dep.04/04/2005 ) Rv. 231323; conf. Sez. 3, Sentenza n. 48502 del 13/11/2003 Cc.(dep. 08/12/2003) Rv. 227039; Sez. 6, Sentenza n. 22121 del 20/02/2002 Cc. (dep. 06/06/2002) Rv. 222242). 3 луги 4. Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa;
nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito.
5. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
6. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 Disp. Att. Cod. proc. pen. Così deciso, il 12 aprile 2013 Il Presidente Il Consigliere estensore (dr. Domenico Gallo)Dyamico copbeen (dr.Alberto Macchia) Rulay DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 APR 2013 THE CANCELLERE IA NE a e c CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Le Porte Supremo di chozione. Sezione Seconds pende... UFFICIO COPIE con cnclinanse n.31749/18 del 12/6/2018 e depositate il 11/7/2018. "Dishove le correzione dell'evron musteriale contents wille epigrafe della sentense in date 12/4/2013 n. 8F5 ciel 2013 a n. 875/2013 riebla parte inchisto il luogo di reste dell'iverputo to in Rama carico di SS PP in cui viene ausiche in Napoli," MA D I E R P Roma 27/7/2018 U E T IL DIRETTORE R O Roberto Tarsi C J